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Pubbl. Mar, 16 Feb 2021

Il medico che attesta falsamente i requisiti per il rinnovo della patente non commette truffa ai danni dello Stato

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Mariateresa Ciardullo



La Sesta Sezione della Corte di Cassazione penale, con la sentenza n. 28957 del 20 ottobre 2020 non ha ritenuto configurabile il delitto di truffa ai danni dello Stato (ex art. 640, comma 2, n. 1, c.p.) in capo al medico legale che aveva attestato falsamente i requisiti fisici e psichici necessari per il rinnovo della patente di guida. A giudizio della Corte, la fattispecie difetta degli elementi costitutivi del reato di cui all´art. 640 c.p.: il raggiro o l´artificio in danno della persona offesa, l´induzione in errore e la disposizione patrimoniale di quest´ultima.


Sommario: 1. La fattispecie delineata dall'art. 640 c.p. e la truffa aggravata ai danni dello Stato; 2. Il caso giudiziario; 3. Le principali questioni giuridiche; 4. La decisione.

1. La fattispecie delineata dall’art. 640 c.p. e la truffa aggravata ai danni dello Stato     

Prima di procedere alla disamina dei fatti di causa che hanno condotto alla pronuncia in esame, si rende necessario richiamare, in via preliminare, gli elementi costitutivi del reato di truffa, vagliando, in maniera sintetica, il profilo strutturale del delitto, sia dal punto di vista materiale che soggettivo. 

L’art. 640 c.p. è stato collocato dal Legislatore nell’ambito dei delitti commessi contro il patrimonio mediante il ricorso alla frode[1]. Trattasi di reato a forma vincolata che si configura attraverso una serie di condotte caratterizzate da modalità manipolatorie tali da indurre la vittima a cooperare inconsapevolmente alla produzione del danno patrimoniale.     

Per tale sua peculiarità, la truffa è considerata reato plurioffensivo: non si verifica solo una lesione economico patrimoniale, ma anche un nocumento alla libertà di autodeterminazione del soggetto passivo, il quale, per via dell’induzione in errore, viene privato della facoltà di manifestare in piena autonomia il proprio consenso. 

Le condotte che portano il soggetto passivo ad una falsa rappresentazione della realtà sono tipizzate nel dettato della stessa norma che le individua negli “artifizi o raggiri” e nell’induzione in errore. 

Per “artifizio “si intende una manipolazione o trasfigurazione della realtà esterna tale da far ritenere sussistente ciò che non lo è, ovvero dissimulando o nascondendo circostanze reali[2]. Il raggiro invece, configura una macchinazione subdola che opera direttamente sulla psiche del soggetto con il preciso scopo di ingannarlo. Nonostante gli artifizi e i raggiri rappresentino requisiti fondamentali per la configurabilità del delitto, la giurisprudenza si è sempre più orientata verso un ampliamento delle categorie di comportamento sussumibili nell’alveo della norma. In particolare, la Corte di Cassazione ritiene che “artifizi e raggiri continuano a permanere nel sistema come condotte in sé strutturalmente variegate e contenutisticamente aperte”[3], mostrandosi in tal modo sempre più propensa a dare una configurazione del reato in senso causale, ove ciò che rileva, “non è tanto la definizione dei concetti di artifizi e raggiri, quanto, piuttosto, la idoneità di quelle condotte a produrre l'effetto di induzione in errore del soggetto passivo”[4]

In tal guisa, anche il silenzio maliziosamente serbato da chi ha il dovere di far conoscere determinate circostanze o il mendacio diretto all’inganno, integrano l’elemento oggettivo della figura di reato[5]. È oramai pacifico dunque, che l’attività manipolatoria, nelle diverse forme che essa va ad assumere, deve sempre essere tale da determinare l’induzione in errore della persona. 

L’accertamento dell’idoneità dell’atto ad indurre in errore è essenziale ai fini della rilevanza penale della fattispecie poiché per l’integrazione della figura di reato di cui all’art. 640 c.p., deve sussistere necessariamente un comportamento cooperativo del soggetto passivo, quale diretta conseguenza dell’errore in lui generato dall’atteggiamento ingannevole dell’agente.

Nella progressione sequenziale della struttura del reato, l’induzione in errore si colloca come primo elemento originato dalla condotta manipolatoria e la collaborazione della vittima per effetto di tale errore è “requisito indispensabile perché ingiusto profitto e danno possano dirsi determinati dalla condotta fraudolenta dell'agente; e costituisce il tratto differenziale del reato in esame rispetto ai fatti di mera spoliazione da un lato, ai reati con collaborazione della vittima per effetto di coartazione dall'altro”[6]

Pertanto, deve necessariamente sussistere un legame di causalità tra l’induzione in errore e l’atto di disposizione patrimoniale compiuto dalla vittima, che costituisce l’evento proprio del reato. 

Il soggetto passivo, nell’ambito di tale tipologia di reato, si definisce tale, proprio in quanto è colui che subisce una diminuzione del proprio patrimonio come conseguenza della condotta ingannatoria subita, con conseguente arricchimento dell’agente o di altri. 

Quando invece, ad assumere la qualità di soggetto passivo è lo Stato o altro ente pubblico, si è in presenza della circostanza aggravante di cui all’art. 640, comma 2, n. 1, c.p., la cui previsione comporta la determinazione di una pena edittale maggiore, appositamente prevista per via della particolare gravità attribuita alla condotta ed in funzione di una protezione rafforzata del patrimonio pubblico[7]

La specifica qualificazione di tali soggetti passivi del reato ha impegnato non poco la giurisprudenza, sia in ordine all’accertamento degli indici di riconoscimento della natura pubblicistica di taluni enti sia per la sovente non univoca individuazione dei destinatari delle condotte previste dal dettato normativo. 

La Corte di Cassazione, in merito al primo punto, in ossequio alla normativa comunitaria, ed anche ai fini dell’applicazione dell’aggravante di cui all’art. 640, comma 2, n. 1, c.p., ha ritenuto che per la qualificazione di ente pubblico “non è richiesta la preposizione dell’ente esclusiva ed assorbente”[8], ma soltanto che esso soddisfi alcuni requisiti, ossia che l’ente abbia personalità giuridica atta a “soddisfare bisogni di interesse generale aventi carattere non industriale o commerciale”[9] e che le decisioni siano “sotto l’influenza determinante di un soggetto pubblico”[10].

In merito al secondo punto, La Corte di Cassazione ha preferito scindere, nel caso della truffa ai danni dello Stato o di un ente pubblico, le diverse identità di destinatario degli artifizi o raggiri e la qualità di danneggiato, prevedendo che il delitto sia “configurabile anche quando il soggetto passivo del raggiro è diverso dal soggetto passivo del danno (nella specie lo Stato) ed in difetto di contatti diretti tra il truffatore e il truffato, sempre che sussista un nesso di causalità tra i raggiri o artifizi posti in essere per indurre in errore il terzo, il profitto tratto dal truffatore ed il danno patrimoniale patito dal truffato”[11].                       

2. Il caso giudiziario

La vicenda trae origine da una serie di condotte attuate da un medico legale esercente attività presso a ASL di Torino, riconducibili, secondo i giudici di primo e secondo grado, tra le altre accuse, alla fattispecie del reato di truffa aggravata di cui all’art. 640, comma 2, n.1, c.p.

Nello specifico l’imputato, attestando falsamente i requisiti fisici e psichici necessari per il rinnovo della patente, aveva indotto dolosamente i competenti organi amministrativi dell’ASL all’uopo preposti, al rilascio dei documenti di guida. 

Presentando presso la struttura economico-finanziaria dell’ASL la documentazione relativa a prestazioni mediche ancorché ineseguite ed a carico di soggetti che mai erano stati visitati, il sanitario aveva consentito l’emissione di fatture fiscali, da parte dell’ufficio, a titolo di attestazione del corrispettivo versato dai pazienti per le procedure di rinnovo.

Utilizzando tale espediente per legalizzare procedure totalmente abusive, questi si era appropriato di compensi non spettanti, procurandosi un ingiusto profitto. Il secondo gruppo di condotte atteneva all’obbligo contrattuale del patto di esclusiva sottoscritto dal medico con l’ASL. 

In particolare, le indagini avevano accertato che il soggetto, nonostante avesse sottoscritto una clausola d’impegno a non esercitare attività extra muraria, aveva invece esercitato attività professionale al di là dei limiti delle prestazioni intra moenia, disattendendo l’obbligo contrattuale e procurandosi anche in questo caso un ingiusto profitto.

Per via di tali condotte, all’imputato, in aggiunta al reato di truffa di cui all’art. 640, comma 2, n.1, c.p., erano stati contestati i delitti di peculato, falsità materiale ed ideologica in certificati e autorizzazioni amministrative e accesso abusivo al sistema informatico e telematico del Dipartimento dei Trasporti Terrestri di Torino, in concorso con un altro operatore di sistema giudicato separatamente.

Il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Torino condannava l’imputato per tutti i suddetti reati e la Corte d’Appello confermava la condanna pronunciata in primo grado nella misura di tre anni di reclusione con pena accessoria dell’interdizione perpetua dai pubblici uffici.

Avverso tale sentenza, l’imputato proponeva ricorso per Cassazione deducendo l’erronea applicazione dell’art. 640, comma 2, n.1, c.p. per difetto, nel caso di specie, degli elementi costitutivi della figura di reato.

3. Le principali questioni giuridiche

Dalla valutazione del caso in esame è possibile isolare diverse questioni giuridiche. La prima, che è anche quella di maggior rilievo ai fini della decisone, attiene alla verifica della sussistenza degli elementi costitutivi del reato di truffa in seno alla fattispecie concreta de quo

Come abbiamo visto, l’evento tipico del reato si dispiega attraverso una sequenza eziologica di elementi quali “gli artifizi o raggiri”, l’induzione in errore, l’atto di disposizione patrimoniale della vittima con il contestuale e relativo danno ed infine, il profitto ingiusto ottenuto dall’agente.

Nell’intento di applicare il siffatto schema modale alla vicenda che a noi interessa, sorge come prima necessità quella di individuare le figure soggettive coinvolte, al fine di consentire una corretta attribuzione delle posizioni e delle condotte causali del reato.

Se non paiono esserci dubbi in merito alla posizione di mero agente del medico legale, la qualificazione dell’Azienda Sanitaria Locale, quale soggetto vittima del reato solleva alcune riserve. 

Il soggetto passivo del reato di truffa, per definizione pacifica della giurisprudenza, è colui che a seguito della condotta ingannatoria subisce una deminutio patrimonii:

“ciò che rileva ai fini della configurabilità del reato di truffa, dell’individuazione dell’interesse tutelato e conseguentemente del titolare di detto interesse, è la diminuzione patrimoniale, cui corrisponde il conseguimento dell’ingiusto profitto da parte dell’agente, e cioè l’aspetto finalistico e non quello strumentale (induzione in errore) della condotta; pertanto, essendo il soggetto passivo del reato colui che subisce le conseguenze patrimoniali dell’azione truffaldina, la querela proposta dalla persona ingannata, in caso di non coincidenza fra indotto in errore e danneggiato, è priva di ogni effetto”[12].

A carico dell’ASL, quale soggetto pubblico indotto in errore dal medico sulla base di prestazioni inesistenti, non vi è stata alcuna depauperazione patrimoniale, anzi, stando ai riscontri fattuali narrati dal ricorrente, questa ha tratto persino dei vantaggi, in quanto, emettendo fatture per prestazioni ineseguite ed in favore di pazienti mai visitati, ha maturato il diritto ad incassare una frazione di corrispettivo per ciascuna di esse. 

Ancora, a nulla può rilevare, ai fini della configurazione del reato di truffa, l’ipotizzare l’esistenza di un danno diverso da quello patrimoniale, in quanto questo “deve avere necessariamente avere contenuto patrimoniale consistendo in una lesione concreta e non soltanto potenziale che abbia l’effetto di produrre - mediante la cooperazione artificiosa della vittima che, indotta in errore dall’inganno ordito dall’autore del reato, compie l’atto di disposizione -la perdita definitiva del bene da parte della stessa”[13];

Quanto alla qualificazione della violazione del patto di esclusiva, quale condotta ingannatoria configurante il reato di truffa, si può affermare l’insussistenza degli elementi caratteristici del raggiro o degli artifizi, in quanto la mera violazione della clausola pattuita, integra solo un illecito di natura civilistica derivante dal mancato rispetto degli obblighi contrattuali.

Nel caso di tale circostanza infatti, poiché la disposizione patrimoniale coincide con la stipula del contratto stesso, la configurazione del reato di truffa, in ossequio alla consequenzialità eziologica del reato, presuppone che l’intenzione del contraente di non rispettare la clausola di esclusiva debba manifestarsi in un momento antecedente o contestuale alla sottoscrizione.

Al contrario, essendo la condotta decettiva sopravvenuta alla stipula del contratto, ciò avrebbe solo ed unicamente la funzione di celare l’inadempimento, ma non realizzerebbe alcuna condotta penalmente rilevante. 

Un accenno merita anche la censura sollevata dalla difesa dell’imputato in merito all’erronea applicazione della pena accessoria dell’interdizione dai pubblici uffici di cui all’art. 317 bis c.p. ed in relazione all’art. 2, comma 4 c.p. La Corte d’Appello, nell’ambito della condanna del professionista per peculato, rilevando il superamento della soglia limite di due anni di reclusione, aveva irrogato la pena accessoria dell’interdizione perpetua dai pubblici uffici.

La previsione di un siffatto limite è dovuta alla legge n. 3 del 9 gennaio 2019, mentre i fatti di causa risultavano antecedenti. Ciò ha fatto sorgere, la necessità di rideterminare anche la pena accessoria nel pieno rispetto della norma relativa alla successione delle leggi penali nel tempo ex art. 2 c.p..

4. La decisione 

La Suprema Corte, con la pronuncia in commento, ha accolto il ricorso dell’imputato ritenendo fondate le censure prospettate. In particolare, ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente ai capi d’imputazione relativi al reato di truffa per carenza degli elementi integranti il reato e ha rinviato ad altra sezione della Corte d’Appello per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio principale ed accessorio alla luce dell’art. 317 bis c.p. e delle modifiche disposte con l’art. 1, comma 1, lett. m) della legge n. 3 del 9 gennaio 2019. 

In merito all’accusa di truffa per violazione del patto di esclusiva, essa ha ritenuto che non sussistesse alcuna condotta fraudolenta in capo all’imputato “dal momento che la mera violazione della clausola pattuita non può integrare raggiro o artificio, ma solo un illecito di natura civilistica derivante dal mancato rispetto di una delle condizioni convenute tra le parti contrattuali – ma anche qualsivoglia disposizione patrimoniale da parte della ASL”[14].

Anche per le prestazioni ineseguite ed illegittimamente attestate dal medico legale presso gli uffici economico-finanziari dell’ASL, la Cassazione ha escluso l’integrazione del reato di truffa, motivando tale scelta con la rilevata carenza del requisito della necessaria identità tra soggetto raggirato e soggetto depauperato patrimonialmente. 

Nello specifico, essa ha riscontrato una “dissociazione tra l’ente pubblico che si assume raggirato (la ASL TO 1) e i soggetti che avrebbero subito la depauperazione patrimoniale, vale a dire i richiedenti il rinnovo della patente privi dei requisiti per conseguirla[15]”.

Al riguardo, condivide e richiama nella parte motiva, l’innovativo precedente della Cassazione penale, Sez. V, del 18/1/2017 n.18968, nel punto in cui afferma che “la circostanza che gli artifici o raggiri possano essere perpetrati con l’ausilio di un terzo inconsapevole (anche se eventualmente negligente) non vale a mutare la natura giuridica del reato che, comunque, presuppone la sottrazione della “res” contro la volontà del suo titolare, soggetto passivo del reato. 

L’atto di disposizione patrimoniale del terzo ingannato potrebbe avere rilevanza ai fini della configurabilità del delitto di truffa solo ove il terzo avesse la gestione degli interessi patrimoniali del titolare, con possibilità quindi di compiere liberamente atti di natura negoziale aventi efficacia nella sfera patrimoniale aggredita, atteso che […], solo se l’ingannato ha la libera disponibilità del patrimonio del soggetto passivo assume la posizione di quest’ultimo”[16]

Pertanto, anche se la Corte di Cassazione ritiene ammissibile, ai fini della qualificazione della vittima, l’eventualità di uno sdoppiamento della soggettività nelle distinte figure del raggirato e del danneggiato, non ritiene in alcun modo possibile la configurabilità del reato oltre i limiti del nesso funzionale tra induzione in errore e danno patrimoniale, tantopiù se il raggirato non ha il potere di incidere sulla disponibilità patrimoniale del danneggiato. Anzi, essa aggiunge che, pur volendo attribuire ai richiedenti il rinnovo della patente la qualità di soggetti danneggiati e, anche a voler assumere che essi abbiano realmente corrisposto l’importo delle fatture emesse a loro carico, questi “lo avrebbero fatto in corrispettivo di un servizio realmente fornito, per quanto nell’ambito di un negozio avente causa illecita (art. 1343 c.c.)”[17].

Conseguentemente, la Suprema Corte di Cassazione ha dichiarato l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, perché nel caso di specie non ha ritenuto sussistente il reato di truffa ai danni dello Stato di cui all’art. 640, comma 2, n.1, c.p., per difetto dei suoi elementi costituivi.


Note e riferimenti bibliografici

[1] Ai sensi del citato articolo, “chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni con la multa da euro 51 a euro 1032. Art. 640 c.p.,c 1.

[2] Per il verificarsi di tale azione è necessario “un apparato esteriore, una mise en scène destinata a convalidare i fatti falsamente affermati”. F. ANTOLISEI, Manuale di diritto penale. Parte speciale- I, Giuffrè, Milano, 2008, pag. 365.

[3] Cass. Pen. Sez. II, 10 febbraio 2006, n. 10231.

[4] Cass. Pen. Sez. II, 10 febbraio 2006, n. 10231.

[5] Cass. Pen. Sez. II, 4 ottobre 2018, n. 44228.

[6] Cass. Pen. Sez. II, 30 agosto 2013, n. 35807.

[7] Art. 640, comma 2, n. 1: «La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da quindicimila: 1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o dell’Unione Europea o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare»;

[8] Cass. Pen., Sez. II, 30 ottobre 2012, n. 42408.

[9] Cass. Pen., Sez. II, 30 ottobre 2012, n. 42408.

[10] Cass. Pen., Sez. II, 30 ottobre 2012, n. 42408.

[11] Cass. Pen., Sez. II, 19 luglio 2018, n. 39958.

[12] Cass. Pen., Sez. II, 12 novembre 1993, n. 10259.

[13] Cass. Pen., Sez. I, 28 giugno 2017, n. 31684.

[14] Cass. Pen. Sez. VI, 20 ottobre 2020, n. 28957.

[15] Cass. Pen. Sez. VI, 20 ottobre 2020, n. 28957.

[16] Cass. Pen. Sez. V, 18 gennaio 2017, n.18968.

[17] Cass. Pen. Sez. VI, 20 ottobre 2020, n. 28957.