Mar, 8 Set 2026 · anno XIII · fascicolo III · mese IX ISSN 2532-9871 · riconosciuta ANVUR Assistenza
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Una nuova figura si affaccia nel mondo forense: l’avvocato specializzato

Dottore di ricercaUniversità degli Studi di Genova
Identificativo
ISSN 2421-7123
Contributo n. 627
Storia editoriale
Pubblicato il
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Abstract

Un recente provvedimento del Governo ha istituito una nuova figura: l’avvocato specializzato. Il professionista potrà approfondire la propria formazione in ben 18 campi, adempiendo diversi obblighi e doveri che andiamo ora ad analizzare

Parole chiave affaccia · forense · l’avvocato · specializzato

Una nuova figura si affaccia nel sempre più caotico mondo forense; l'avvocato specialista.

Il professionista forense potrà quindi approfondire la propria formazione in ben 18 campi, elencati dal summenzionato regolamento in questo modo:

  • diritto agrario;
  • diritti reali, di proprietà, delle locazioni e del condominio;
  • diritto dell’ambiente;
  • diritto industriale e delle proprietà intellettuali;
  • diritto commerciale, della concorrenza e societario;
  • diritto successorio;
  • diritto dell’esecuzione forzata;
  • diritto fallimentare e delle procedure concorsuali;
  • diritto bancario e finanziario;
  • diritto tributario, fiscale e doganale;
  • diritto della navigazione e dei trasporti;
  • diritto del lavoro, sindacale, della previdenza e dell’assistenza sociale;
  • diritto dell’Unione europea;
  • diritto internazionale;
  • diritto penale;
  • diritto amministrativo;
  • diritto dell’informatica
  • diritto di famiglia e dei minori

Si deve specificare che l'avvocato potrà fregiarsi del titolo di specialista esclusivamente di due delle materie summenzionate; la ratio alla base di tale disposizione è evidente. Si ritiene che il professionista non possa raggiungere un'approfondita formazione, esperienza e specializzazione in più di due di queste materie contemporaneamente; altrimenti non potrebbe dirsi "specializzato".

L'avvocato potrà comunque mutare la sua scelta riguardo al campo in cui specializzarsi: potrà difatti richiedere il titolo in un'altra materia rinunciando a uno di quelli già acquisiti.

Il regolamento summenzionato ha previsto anche gli adempimenti da rispettare per ottenere il titolo di specialista, che potrà essere rilasciato esclusivamente dal CNF dopo apposita richiesta compiuta dal professionista al proprio Ordine di appartenenza.

Per ottenere tale titolo l'avvocato dovrà dimostrare una "comprovata esperienza", testimoniata da un esercizio della professione di almeno 8 anni. Il professionista, negli ultimi 5 anni prima della domanda di specializzazione, deve inoltre dimostrare una rilevante esperienza nel campo in cui richiede il titolo di esperto, comprovata dall'aver lavorato su almeno 15 incarichi professionali annui in tale materia.

Il CNF, per verificare i suddetti requisiti, chiamerà il professionista per sottoporlo a un colloquio relativo alle materie in cui vorrebbe specializzarsi, al fine di testarne le effettive competenze.

Viene previsto un ulteriore metodo per arrivare all'ambito titolo di esperto, ossia la frequenza di appositi corsi di specializzazione, che dovranno avere almeno durata biennale, con una frequenza minima di 200 ore. Il professionista non potrà assentarsi per più del 20% dell'efettiva durata del corso.

Tali corsi saranno tenuti in ambito universitario; sono ancora da stabilire le modalità di tale collaborazione tra mondo forense ed accademico.

Per mantenere il titolo frutto di tali fatiche, il professionista dovrà testimoniare al proprio Ordine di appartenenza, a cadenza triennale, gli adempimenti degli obblighi di formazione previsti. Tali obblighi consisteranno anche nella frequenza e nell'effettiva partecipazione a corsi tenuti dal CNF nei vari settori di specializzazione.

L'avvocato, al fine di mantenere il titolo in questione, potrà anche testimoniare di aver lavorato annualmente a 15 casi nei propri settori di specializzazione.

Vi è anche la denegata possibilità di perdere il titolo di specializzato; ciò accadrà se non verranno correttamente adempiuti gli obblighi di formazione o se il professionista sarà oggetto di una sanzione deontologica diversa dall'avvertimento.

Analizzando il regolamento in discussione, specialmente alla luce dell'attuale complicato momento della professione forense, numerosi dubbi possono essere sollevati.

In primis, non è specificato se sarà obbligatorio per un avvocato "specializzarsi", e quali siano le eventuali sanzioni in caso di mancata specializzazione.

Si dovrà anche osservare se il mercato recepirà, e in quale modo, la figura dell'avvocato specializzato; verrà preferito all'avvocato "generico"? Potrà richiedere prezzi superiori per le proprie competenze?

È anche inevitabile che alcune delle aree di specializzazione siano meno "appetibili" di altre; aluni settori richiedono competenze elevate, ma che potrebbero non essere assai richieste dal mercato, scoraggiando quindi la formazione.

È probabile che i costi per la frequentazione dei corsi previsti saranno difficilmente sostenibili per i giovanni avvocati, alle prese con un mercato competitivo e con i numerosi balzelli e tasse che vengono loro imposte; saranno previste borse di studio?

Si dovrà anche osservare come si relazioneranno i due mondi, accademico e forense, per istituire i corsi di specializzazione previsti.

Tenendo presente le perplessità testè esaminate, vedremo quali effetive conseguenze avrà questo provvedimento.

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MIRKO FORTI, "Una nuova figura si affaccia nel mondo forense: l’avvocato specializzato" in Riv. Cammino Diritto, ISSN 2421-7123

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