• . - Liv.
ISCRIVITI (leggi qui)
Pubbl. Gio, 3 Dic 2020

Dpcm Natale: vietati gli spostamenti tra Comuni durante Natale, Santo Stefano e Capodanno

Modifica pagina

Editoriale a cura di Ilaria Taccola



Nel decreto legge 2 dicembre 2020, n. 158 vengono vietati gli spostamenti tra regioni dal 21 dicembre al 6 gennaio, mentre gli spostamenti tra comuni saranno vietati nei giorni di Natale, Santo Stefano e Capodanno. Viene altresì modificato il termine di durata del dpcm del 3 dicembre che passa dai consueti 30 giorni a 50 giorni.


È stato firmato dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella il decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158,[1] composto da soli due articoli, che apporta delle modifiche al decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35 consentendo così una durata più lunga al dpcm, passando da 30 a 50 giorni.

Si prevede all’art. 2 del citato decreto-legge, il divieto di spostamento tra diverse regioni o province autonome dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021. Lo spostamento in entrata e in uscita dalla propria Regione sarà consentito solamente per comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. Nei giorni del 25 e 26 dicembre e del 1° gennaio 2021 sarà vietato anche lo spostamento tra comuni. Si evidenzia che nelle giornate citate sarà altresì vietato lo spostamento i verso le seconde case ubicate in altra Regione o Provincia autonoma o altro comune.

Infatti, si stabilisce al citato articolo che

dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 è vietato, nell'ambito del territorio nazionale, ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverse regioni o province autonome, e nelle giornate del 25 e del 26 dicembre 2020 e del 1° gennaio 2021 è vietato altresì ogni spostamento tra comuni, salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. È comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione, con esclusione degli spostamenti verso le seconde case ubicate in altra Regione o Provincia autonoma e, nelle giornate del 25 e 26 dicembre 2020 e del 1° gennaio 2021, anche ubicate in altro Comune, ai quali si applicano i predetti divieti.”

 

Nel dpcm del 3 dicembre 2020 che entrerà in vigore dal 4 dicembre al 15 gennaio si prevede il divieto di spostamento dalle ore 22 del 31 dicembre 2020 alle ore 7.00 del 1° gennaio e dalle ore 22 alle ore 5.00 del 1° gennaio 2021, salvo che per comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute

Invero, si prevede che “dalle ore 22.00 alle ore 5.00 del giorno successivo, nonché dalle ore 22.00 del 31 dicembre 2020 alle ore 7.00 del 1° gennaio 2021 sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. È in ogni caso fortemente raccomandato, per la restante parte della giornata, di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi.”

Viene ribadita la sospensione delle attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e per le attività riabilitative o terapeutiche, nonché centri culturali, centri sociali e centri ricreativi. Rimangono sempre consentite le attività motorie in genere svolte all’aperto presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, in conformità con le linee guida emanate dall'Ufficio per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana.

Le funzioni religiose con la partecipazione di persone si svolgeranno nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo e dalle rispettive confessioni integrato con le successive indicazioni del Comitato tecnico-scientifico.

Viene ribadita anche la sospensione dei concorsi, delle prove preselettive e delle abilitazione all’esercizio delle professioni, a esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati sia effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità telematica, nonché a esclusione dei concorsi per il personale del servizio sanitario nazionale, ivi compresi, ove richiesti, gli esami di Stato e di abilitazione all’esercizio della professione di medico chirurgo e di quelli per il personale della protezione civile.

Per quanto riguarda la didattica, si prevede che le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottino forme flessibili nell'organizzazione dell'attività didattica ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, in modo che il 100 per cento delle attività sia svolta tramite il ricorso alla didattica digitale integrata e che, a decorrere dal 7 gennaio 2021, al 75 per cento della popolazione studentesca sia garantita l’attività didattica in presenza.

Pertanto, si dovrebbe riprendere dal 7 gennaio 2021 la didattica al 75% nelle scuole superiori in tutto il territorio nazionale.

Per quanto riguarda le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) queste sono consentite dalle ore 5.00 fino alle ore 18.00. Il consumo al tavolo sarà consentito per un massimo di quattro persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi. Dopo le ore 18.00 sarà vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico; resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi 12 alloggiati.

Si prevede altresì dalle ore 18.00 del 31 dicembre fino alle ore 7.00 del 1° gennaio 2020 che la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive sia consentita solo con servizio in camera.


Note e riferimenti bibliografici

[1] https://www.gazzettaufficiale.it