ISCRIVITI (leggi qui)
Pubbl. Ven, 14 Ago 2020

“Eccessi emotivi”: spunti di riflessione e di lettura secondo la neurocriminologia emotiva

Modifica pagina

Domenico Piccininno



È noto che l´agire dell´uomo è costellato da una serie infinita di fattori eziologici di carattere bio-psico-sociali. Non sono da eslcudere neanche le emozioni dal novero delle cause che condizionano la condotta dell´uomo, così come la neuroscienza ci insegna. Le emozioni motivano l´uomo, condizionano i processi cognitivi superiori, ma se questo è vero perchè allora il sistema penale presenta ancora un quadro normativo frastagliato e contradditorio a discapito dei principi e diritti fondamentali della persona? Un sistema normativo cbe è distinto da un´antinomia di fondo, caratterizzata questa dall´art. 90 c.p. che, oltre a non essere più adeguato alle evidenze neurocriminologiche e scientifiche, è vetusto e non allineato ad altri artt. del c.p. e ai sistemi penali europei.


ENG It is known that human behavior is studded with an infinite number of etiological factors, most likely bio-psycho-social in nature. Emotions should not be excluded from the list of causes that condition human behavior either, as neuroscience teaches us. Emotions motivate the person and shape/condition the higher cognitive processes, but if true, why then does the penal system still present a fractured and contradictory regulatory framework at the expense of the fundamental principles and rights of the person? A regulatory system that is featured by a basic antinomy, as stated by the art. 90 c.p. that, other than being no longer adequate for neuro-criminological and scientific evidences, is also obsolete and not aligned with other articles of the c.p. and the European criminal systems.

Sommario: 1. Introduzione; 2. Il fatto; 3. In diritto e in neuro-criminologia emotiva; 4. Considerazioni conclusive;

1. Introduzione

L’agire dell’uomo è costellato da una multifattorialità eziologica di fattori causali.

Il fatto di reato è il prodotto della molteplicità di queste cause bio-psico-sociali, ovvero è l’estrinsecazione della personalità del reo che è data, conseguentemente, dalla combinazione della struttura tripartita del cervello, secondo alcuni (1) in letteratura, quello rettiliano, limbico e il neo-cervello.

Non è da escludere del tutto, perciò, che la condotta dell’uomo, e quindi una delle componenti del reato, sia condizionata dal cervello ancestrale, c.d. rettiliano, dominato dalle pulsioni, dagli istinti e dalle emozioni primarie, come la rabbia, l’aggressività, ovvero dall’Es.

Alle volte l’emozione primaria della rabbia, se congiunta a quella della paura, può dar vita all’emozione secondaria della gelosia che, come si è detto più volte, influisce sulla condotta dell’uomo e dovrebbe essere considerata nei casi di accertamento della responsabilità penale.

Invero, in virtù di ciò e delle ricerche che si conducono sul punto, la giurisprudenza di merito, di legittimità e il legislatore, in modo oserei dire schizofrenico, stanno considerando sempre più gli apporti delle evidenze neuro-criminologiche, soprattutto in ordine, alla rilevanza degli stati emotivi e passionali nel nostro ordinamento giuridico (2).

Più in particolare, la rilevanza dei c.d. eccessi emotivi che postulano l’alterazione di uno stato emotivo di elevata intensità, anche di breve durata e svincolato da un’infermità mentale.

È quello che è accaduto, parzialmente, nel caso in esame.

È quello che è avvenuto, invece, nel nuovo caso di eccesso colposo della legittima difesa domiciliare di cui all'art. 55, co. II del codice penale introdotto dalla Legge n. 36/2019.

Sicché il legislatore ha considerato l'eccesso emotivo, nella forma del "grave turbamento", come causa di esclusione di non punibilità solo nel caso in cui la commissione di un reato per eccesso emotivo sia conseguenza di una difesa del domicilio da parte della persona offesa rispetto a beni personali o patrimoniali connessi ad un'aggressione individuale.

La legge de qua in sostanza, se da un lato, rappresenta una prima vera apertura della connessione tra imputabilità ed emozioni nel diritto penale italiano, dall'altro lato conferma l'incoerenza e la vetustà del sistema penale in ordine al topic in esame.

Il legislatore si sarà sicuramente uniformato alla Decisione Quadro n. 220 del 15 marzo del 2001 del Consiglio dell'Unione Europea, in ordine alla posizione della vittima del reato, secondo la quale la vittima è «la persona fisica (aggredito) che ha subito un pregiudizio fisico o mentale (bene personali o patrimoniale esteso dalla giurisprudenza), sofferenze psichiche (grave turbamento emotivo), danni materiali causati da atti o omissioni (aggressione domiciliare) che costituiscono violazione del diritto penale».

Un altro chiaro esempio di connessione tra vittima/persona offesa da reato e rilevanza dello status emotivo è dato dall'articolo 612 bis del codice penale che disciplina il reato di stalking, nella parte in cui si riferisce al «.... perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore...».

Tuttavia, l'intervento normativo di nuovo conio rappresenta, come si è evidenziato, un ulteriore tassello che accentua l'incoerenza, il difetto di conformità del sistema penale italiano rispetto alle evidenze neuroscientifiche, ai sistemi giuridici europei e allo stesso ordinamento interno, in merito alla congiunzione tra la rilevanza del microsistema delle dinamiche emotive e l'imputabilità nel diritto penale.

Il fatto, in commento e analizzato dalla Corte di Cassazione, Sezione I penale con la sentenza del 24 giugno 2020, n.20487, denoterebbe infatti la "timidezza" anche della giurisprudenza di conferire l'importanza che merita al tema che si analizzerà.

2. Il fatto

Nel caso di specie, il G.U.P. del Tribunale di Potenza è stato chiamato ad accertare la responsabilità penale di un soggetto per aver commesso un omicidio volontario a carico del presunto amante della moglie.

In fatto, il reo, dopo aver avvertito più volte in passato l’amante della moglie in ordine alla cessazione della relazione extraconiugale,  si recava presso l’abitazione di quest’ultimo ed esplodeva «…numerosi colpi di arma da fuoco … » cagionandogli così la morte.

Dagli accertamenti peritali risultava che il reo era affetto da «… disturbo delirante di gelosia e persecutorio con pregresso disturbo depressivo maggiore e possibile disturbo bipolare » e che, quindi, era grandemente incapace di intendere e di volere il fatto di reato, sicché era stato « totalmente obnubilato da un delirio di gelosia ».

Il giudice di merito ha ritenuto, pertanto, che il reato commesso sia stato  il frutto di una malattia preesistente che si era manifestata in una esplosione di gelosia delirante.

Per questo motivo il GUP non ha riconosciuto l’aggravante della premeditazione che, come è noto, è connotata dall’elemento cronologico e consiste in una programmazione criminosa che postuli un notevole lasso di tempo tra ideazione e concreta esecuzione del crimine e da quello ideologico, ovvero la preordinata predisposizione di modus e mezzi al fine di assicurare l’attuazione del programma criminoso.

Nel caso di specie, invece, la ferma risoluzione criminosa è stata dettata dalla gelosia delirante che ha indotto il reo a rappresentarsi fatti inesistenti ed a serbare pensieri fissi di tradimento.

Insomma, l’accertato stato di non imputabilità parziale è risultato essere incompatibile con l’aggravante della premeditazione.

Se quindi la premeditazione postula una persistenza nel tempo dell’idea di commettere un reato che viene portato a compimento attraverso la predisposizione di tempi, modi e mezzi, allora non può del tutto escludersi quest'ultima dal fatto in esame. Giacché la condotta del reo, nella specie, si caratterizza proprio per la persistente e ricorrente idea del proposito criminoso di commettere l’omicidio.

Questa è stata l’osservazione principale sollevata dal Procuratore della Repubblica del Tribunale di Potenza, in sede di ricorso per cassazione avverso la sentenza de qua.

Più in particolare, il PM ha precisato che proprio dalle risultanze processuali, dal parziale vizio di mente e dalla temporaneità del distacco dalla realtà causato della condizione delirante dovesse desumersi la contraddittorietà e l'illogicità della decisione in commento e «... come il proposito criminoso fosse stato meditato nel tempo e il suo radicamento rimasto fermo e costante... ».

La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, perché fondato su motivi non consentiti in sede di legittimità e manifestamente infondati.

Sotto il primo profilo, il Supremo Consesso ha rilevato che i poteri decisionali della stessa sono limitati al mero controllo di legittimità della decisione di merito e, indi, non è possibile effettuare una «rilettura degli elementi di fatto… » emersi in sede processuale, il cui accertamento è rimesso solo al giudice di merito.

Il controllo di legittimità è limitato ad accertare solo che «il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto, attraverso l'iter argomentativo seguito, delle ragioni che l'hanno indotto a emettere il provvedimento».

In sostanza, il giudizio di legittimità è limitato al difetto di motivazione nella forma della mancanza e/o illogicità della stessa e questo non è accaduto nel caso di specie, a giudizio della Corte di Cassazione.

La decisione di merito si è fondata, infatti, sulle risultanze peritali che hanno rilevato il difetto di imputabilità parziale, causato da un «…disturbo delirante di gelosia e persecutorio con pregresso disturbo depressivo maggiore » che si è manifestato, tra l’altro, in una precedente relazione anche nella forma del delirio veneficio.

La sentenza impugnata ha spiegato, quindi, che il reato commesso dal reo è il frutto di una manifestazione morbosa di gelosia delirante, avente per oggetto il pensiero ossessivo e distorto dalla realtà che la «…moglie avesse una relazione con la vittima »

Questo aspetto spiega, pertanto, che la formazione della volontà criminosa, caratterizzante l’aggravante della premeditazione, è stata condizionata dal quadro clinico del reo connesso alla formazione e al compimento della volontà delittuosa.

Per questo motivo, a giudizio della Corte di cassazione, v’è conformità tra il giudizio espresso dalla decisione di merito ed i principi espressi della giurisprudenza di legittimità, in tema di incompatibilità tra infermità parziale di mente e l’istituto della premeditazione.

In virtù di questi principi, è necessario procedere attraverso un esame approfondito per comprendere, con assoluta certezza, se la persistenza dell’idea criminosa possa essere condizionata proprio dagli aspetti patologici che caratterizzano la gelosia delirante (3).

3. In diritto e in neurocriminologia emotiva

La sentenza in commento, oltre a confermare l’orientamento pacifico della giurisprudenza di legittimità in tema di rapporti tra imputabilità viziata e premeditazione, è rilevante perché si inserisce in quel filone di decisioni che hanno per oggetto l’esame del topic dell’(ir) rilevanza degli stati emotivi e passionali secondo il codice penale.

Si è già detto in altre occasioni (4) che il tema degli stati emotivi e passionali è disciplinato dal legislatore in modo schizofrenico e incoerente, diversamente da altri ordinamenti giuridici, come quello tedesco, che sono considerati ai fini dell’accertamento della responsabilità penale tout court considerata.

Il quadro normativo che presenta il codice penale si presenta contraddittorio, sicché, da un lato, v’è una regola generale ex art. 90 c.p., che esclude di netto gli stati emotivi e passionali dal novero delle cause che possono inficiare l’imputabilità e quindi la responsabilità penale tout court considerata e, sotto un diverso profilo, una serie di norme codicistiche, anche di nuovo conio (5), che invece considerano lo stato emotivo e passionale, come l’ira, la gelosia, ai fini della « non punibilità» del reo e della modulazione della responsabilità penale.

È il caso degli artt. 599, II comma c.p., 62, comma I, n. 2 c.p., 55, comma II c.p.

La giurisprudenza di merito e di legittimità quindi, al fine di colmare questa contraddizione, ha affermato nel tempo il principio secondo cui solo quando lo stato emotivo e passionale sia ancorato ad un disturbo o stato patologico tale da incidere concretamente sulle capacità cognitive del reo esso potrà rilevare ai fini della responsabilità penale.

Anche nel caso di specie il giudice di merito non ha riconosciuto l’aggravante della premeditazione, in seno alla commisurazione della responsabilità penale del reo, per via di una accertata patologia preesistente che è esplosa in un delirio di gelosia. Giacché, secondo un orientamento consolidato della letteratura neuroscientifica, la gelosia c.d. acuta, causata da fattori intrinseci e/o estrinseci (6), può generare in una dissociazione della cognizione della realtà psicosociale, poiché ad essere inficiati sono il c.d. sistema di ricompensa connesso alle attività del sistema limbico e dell’amigdala, che postula i meccanismi di rifiuto e di attaccamento da cui derivino emozioni come rabbia e aggressività.

Come è risultato del resto dall'esame del caso di specie.

4. Considerazioni conclusive

Dalla sentenza in commento è emerso ancora una volta la conferma dell’orientamento giurisprudenziale che considera gli stati emotivi e passionali, come la gelosia acuta, solo se legati da un pregresso quadro clinico.

La neuroscienza ci insegna però, come si è già rilevato (7), che determinate emozioni primarie come la rabbia o secondarie come la gelosia, nonché gli eccessi emotivi, possono essere scaturite anche in assenza di un’associazione a gravi malattie mentali (8).

Le evidenze scientifiche ci dimostrano altresì che il c.d. “eccesso emotivo” genera dei blackout di alcuni processi cognitivi superiori (9), a tal punto da creare amnesie e distaccamento dalla realtà circostante, causati anche dalla crisi della relazione affettiva che genera frustrazione, paura, fragilità psicologica, indebolimento della capacità di autocontrollo e della rabbia.

È proprio da qui che parte la tesi sostenuta dallo scrivente.

Se l’imputabilità è la capacità del soggetto di avere cognizione dell’azione che sta compiendo, allora come è possibile considerare imputabile un soggetto che, anche per una frazione di secondo o un minuto per via proprio di un eccesso emotivo, perda il dominio delle proprie facoltà cognitive e volitive, circostanza quest'ultima non ancorata necessariamente ad una pregressa malattia mentale?

Le emozioni come la rabbia e la gelosia, dettate da una serie di fattori causali, influiscono sulla capacità di inibizione della condotta dell'individuo e generano condotte aggressive, eterodirette ed autodirette, che non necessariamente devono trovare una giustificazione in una patologia.

Di converso, l'esperienza emotiva ed il consecutivo travalicamento possono dipendere anche dal background personale (es. storia personale, situazioni ambientali)  del soggetto analizzato.

Di qui la considerazione, secondo cui vi è una certa difficoltà che si percepisce dalla lettura delle decisioni giudiziarie di abbracciare del tutto i principi delle evidenze neuroscientifiche, benché occorra riconoscere un certo ampliamento di vedute in ordine all’accoglimento della neuroscienze e della neuro-criminologia in ambito processuale.

Ancora più rilevante è il vulnus esistente nel sistema penale, a cui la giurisprudenza ha cercato di sopperire, dato dall’incoerenza legislativa del quadro normativo suindicato a discapito del progresso delle garanzie sostanziali e processuali poste a tutela della dignità della persona.

Un mancato coordinamento normativo che viene aggravato ancor più se si considera l’ulteriore contraddizione in cui è incorso recentemente il legislatore con la L. 26 aprile 2019 n. 36, come si è detto inizialmente. Sicché, con l’introduzione dell’eccesso colposo della legittima difesa domiciliare, si è riconosciuta rilevanza alle emozioni c.d. a-steniche, come la paura e, in più, svincolate da un pregresso quadro clinico.

Detto in altri termini, il legislatore con l’intervento de quo, ha attribuito rilevanza allo stato emotivo temporaneo e debole, svincolato dalla sindrome pregressa, nella sola forma “passiva” dell’aggressione per la difesa.

Diversamente invece nel caso della reazione stenica, ovvero forte, come la gelosia e la rabbia che ineriscono nella forma “attiva”, come ad esempio nel caso di specie, e viene considerata in modo incoerente e frastagliato dal codice penale.

Cosicché se l'offesa ad un bene giuridico di rilevanza costituzionale, come l'integrità psico fisica, la dignità personale, la reputazione di una persona è la conseguenza di un eccesso emotivo preordinato alla difesa, il legislatore considera lo stato emotivo, come nel caso quindi dell'art. 55, comma secondo del codice penale e dell'art. 599, comma secondo del codice penale che inerisce all'istituto della provocazione, nell'ipotesi di diffamazione, ma che, diversamente dall'articolo 62 n. 2 del codice penale, esclude la pena.

Se invece il reato è commesso per un eccesso emotivo, senza la giustificazione della difesa, vi sarà al massimo un'attenuazione della pena.

È da spiegare quale sia la differenza sostanziale e reale tra i due casi anzidetti, nell'ottica dei principi di ragionevolezza e coerenza normativa. Trattasi sempre di casi di inesigibilità, ovvero di impossibilità a determinarsi a causa dell'intervento di uno stato emotivo e passionale determinato dalla paura o dalla rabbia che rende inesigibile una condotta che avrebbe avuto un agento modello (emotivo).

D'altro canto, sotto il profilo processual-probatorio, diversamente come hanno rilevato i primi commentatori, non dovrebbero esserci rilevanti problemi in ordine al "grave turbamento emotivo", se si applicano i principi espressi della giurisprudenza di legittimità in tema di stalking, ovvero «... la prova...(del) turbamento dell’equilibrio mentale di una persona, non può che essere ancorata alla ricerca di fatti sintomatici del turbamento stesso, atteso che non può diversamente scandagliarsi ‘il foro interno’ della persona offesa»   (10).

Il "turbamento" emotivo è, infatti, sulla base delle scorte ermeneutiche della giurisprudenza di legittimità, «..una condizione psicologica di timore, prostrazione e perdita di autocontrollo, derivante dalla situazione di pericolo in cui si trova l’agente, che refluisce sulla capacità di valutare correttamente la proporzione della reazione da porre in essere con l’impiego delle armi...» (11).

Quindi anche sotto il profilo probatorio non ci sarebbero differenze rispetto ai casi precitati.

Ebbene, questa linea di demarcazione tracciata dalla legge, soprattutto attuale, non è coerente con i principi costituzionali.

Più in particolare, è necessario, ad avviso di chi scrive, comprendere che il bilanciamento dei beni giuridici, aventi rilevanza processuale, debba avere come punto di riferimento il progresso delle garanzie sostanziali e processuali poste a tutela della dignità della persona, in ossequio al principio di eguaglianza che è posto per eliminare le disuguaglianze di ogni genere e condizione personale e sociale.

In un’ottica di bilanciamento dei principi fondamentali, quale la rieducazione, la risocializzazione, l’uguaglianza è necessario risolvere questo vulnus e allinearsi agli altri ordinamenti giuridici della maggior parte dei Paesi europei (12)  che riconoscono, già da tempo, le alterazioni degli stati emotivi e passionali in ordine all’accertamento della responsabilità penale.

È necessario superare la concezione general preventiva dell'impunità dei c.d. delitti impusivi che rappresenta un retaggio dogmatico il cui fine "pedagogico" non ha più ragion d'essere, soprattutto in virtù dell'evoluzione del concetto di responsabilità penale e di pena, alla luce dei più recenti orientamenti giurisprudenziali nazionali e sovranazionali.

Il legislatore quindi dovrà farsi carico di questa responsabilità giuridica di innovare e allineare l’art. 90 c.p. alla mutevolezza del sistema giuridico e scientifico attraverso un’opera unitaria e sistematica e non frastagliata e schizofrenica che, alle volte, deve essere riparata dalla giurisprudenza.

Una giurisprudenza che sta mostrando, poco a poco, un’apertura al tema in questione, ristretto tuttavia al riconoscimento dell'eccesso emotivo solo sul quantum e non già sull'an del punire, sulla scorta della sentenza della Corte d’assise d’appello di Bologna, sent. 14 novembre 2018,  secondo la quale gli stati emotivi o passionali «...pur non escludendo né diminuendo l’imputabilità, possono comunque essere considerati dal giudice ai fini della concessione delle circostanze attenuanti generiche, in quanto influiscono sulla misura della responsabilità penale ».

Ad avviso di chi scrive l'atteggiamento, direi inibito, anche della giurisprudenza di legittimità potrebbe essere superato attraverso l'applicazione analogica in bonam partem dell'articolo 85 del codice penale, sempre nell'ottica del bilanciamento dei beni giuridici che emergono nel caso concreto.

Se per imputabilità si intende la «capacità di intendere e di volere» che postula la capacità di autodeterminarsi del soggetto, perno fondamentale sul quale ruota la rimproverabilità e il presupposto della colpevolezza, e quindi di dominare l'eccesso emotivo e di comprendere il valore sociale dell'azione da compiere, come si fa a considerare imputabile del tutto un soggetto in virtù di un eccesso emotivo?

L'imputabilità si presume esistente al momento della commissione del reato, salvo che l'autore del reato non versi in una situazione, non solo di infermità, che ne pregiudichi le facoltà cognitive dello stesso al fine di comprendere l'atto criminoso.

La comminazione di una pena postua, come è noto, non solo la colpevolezza, ma anche e soprattutto l'imputabilità che può e deve essere escluse tutte le volte che dal caso concreto emergano dati oggettivi dai quali desumere il difetto dei processi superiori cognitivi, tra i quali le emozioni.

Questo è l'aspetto più importante sul quale ruota la responsabilità penale del reo e per questo motivo le c.d. cause di esclusione o diminuzione dell'imputabilità non sono considerate tassative (13). 

Quindi possono essere considerata altre cause di difetto di imputabilità, oltre a quelle già indicate dal codice penale, a condizione che esse producano l'effetto di inficiare concretamente la persona della capacità di intendere e di volere (14). In dottrina si fa riferimento all'esempio del c.d. uomo-lupo, nonché di tutti coloro che sono cresciuti in stato di isolamento sociale dalla nascita(15).

L' eccesso emotivo può essere ricondotto nelle cause atipiche di difetto di imputabilità, sicché non permette completamente al reo di autodeterminarsi e comprendere l'azione che sta compiendo ed è giusto che la giurisprudenza ne riconosca almeno la non imputabilità, anche parziale, dello stesso.

In omni summa, è necessario cambiare l'angolo della visuale, soprattutto da parte del legislatore che ora più che mai deve allinearsi ai principi di coerenza e di ragionevolezza, al fine di indirizzare al meglio il potere giudiziario, modificando l'art. 90 del codice penale ormai incoerente a livello normativo, neuroscientifico, neurocriminologico, dei principi fondamentali dell'ordinamento giuridico, anche in un'ottica comparativa, e attingendo dal sapere delle scienze criminali.

Come la vittimologia ad esempio che ci insegna come il processo di vittimizzazione non conosce ruolo o posizione sociale, neanche nella criminodinamica, ma è retto dal comune denominatore del trauma e della sofferenza e dalla partecipazione congiunta tra le parti (offesa e reo) nella dinamica criminale, in una diversa gradazione di partecipazione morale (16).

In tal caso si parla anche di «victim precipitation» , concetto coniato da Wolfgang per indicare proprio il ruolo rilevante che può assumere la parte offesa da reato nell'eziogenesi del reato.

Con ciò non si vuole giustificare la condotta del reo, il fine è quello di allineare il codice penale ai mutamenti del sapere umanistico e scientifico in un'ottica multidisciplinare, al fine di preservare i principi, i diritti e le garanzie fondamentali per la persona tout court considerata.

Del resto, l'irrilevanza del microcosmo degli stati emotivi e passionali entra in collisione con l'eidos stesso del diritto e soprattutto con il diritto penale e specificamente con il fatto di reato che è il prodotto della personalità del reo, nello specifico delle componenti cogntive ed emotive di quest'ultimo.

Proprio come ha rilevato qualche autorevole voce in dottrina respingere l'interazione tra «cognizione ed emozione» significherebbe presentare un diritto penale «...completamente disincarnato» (17).

Più in particolare, la considerazione del connubio tra il sistema emotivo e quello cognitivo del reo solo sotto il profilo della commisurazione della pena, ovvero a livello di circostanze, svincola il diritto penale dal suo oggetto principale di disciplina, cioè la condotta umana tout court considerata, come si è già su esposto.

Non a caso qualche autore in dottrina ha rilevato che « Si potrebbe (e dovrebbe) andare oltre alla rilevanza meramente circostanziale, nella quale il gioco del bilanciamento rischia di far evaporare il faticoso ingresso della dimensione emotiva nel diritto penale» (18).

Come si è già detto in altre sedi (19) è necessario che il legislatore intervenga per allinearsi elle evidenze neuroscientifiche e neurocriminologiche prodotte dalle scienze forensi tout court considerate, affinché il processo penale abbia come base la ricerca della verità processuale e sostanziale attraverso lo studio approfondito dell’antropologia criminale finalizzato all’accertamento della personalità del reo, non solo ai fini dell'esercizio del potere discrezionale di applicazione della pena di cui all'articolo 133, secondo comma del codice penale.

Le componenti della personalità dell'autore del reato non possono più essere prese in considerazione in modo incoerenti e frastagliato dal codice penale.

Ci si riferisce in particolar modo al «carattere del reo...., della condotta di vita del reo..., dalle condizioni di vita individuale, familiare e sociale del reo», aspetti questi ultimi che dovrebbero essere vagliati, non solo in ordine alla valutazione del quantum di pena da irrogare in concreto, ma anche a livello di imputabilità connessa agli stati emotivi.

Se il carattere, che si forgia propria delle condizioni di vita dell'individio, è uno delle componenti della personalità individuale che possono essere condizionate anche e soprattutto da traumi in età infantile, perché non potrebbe, ora per allora, essere considerato anche ai fini dell'accertamento dell'imputabilità e degli stati emotivi e passionali?

Le evidenze scientifiche hanno evidenziato, infatti, che un trauma psicoinfantile può causare deficit nei sistemi neurobiologici di ricompensa, di attrazione e di separazione (20).

Un deficit in queste aree può indurre l'individuo a sperimentare e provare emozioni come quella che si è esaminata nel presente contributo, nonché la rabbia, ansia di abbandono  e, indi, a commettere reati come ad esempio l'omicidio e lo stalking, senza che sia necessariamente legata ad un quadro clinico pregresso (21).

È tempo quindi di riformare il sistema sugli aspetti sin qui descritti.


Note e riferimenti bibliografici

1. P. MACLEAN, The Triune Brain in Evolution. Role in Paleocerebral Functions, New York, Plenum Press, 1990, 672 s.

2. D. PICCININNO, “Studi sull’aggressività: prospettive sull’irrilevanza penale degli stati emotivi e passionali", in Riv. Salvisjuribus, 2018

3. Cfr una fra tante Cass. pen Sez. 1, n. 17606 del 08/03/2016, in NelDirittoeditore.it 

4. D. PICCININNO, “Il delitto di stalking nell’era della neuroscienza. Analisi sociocriminologica e neurocriminologica del fenomeno dello stalking” in Riv. Camminodiritto, 2020; D. PICCININNO,“La prova e la controprova scientifica per l’accertamento dell’infermità, stati emotivi-passionali”, in Riv. Salvisjuribus, 2019; D. PICCININNO,Studi sull’aggressività: prospettive sull’irrilevanza penale degli stati emotivi e passionali", in Riv. Salvisjuribus, 2018; corso di formazione “Principi di criminologia forense e neurocriminologia emotiva” in Camminodiritto, link: formazione.camminodiritto.it

5. Si pensi al riferimento del “grave turbamento emotivo” della nuova ipotesi di eccesso colposo della legittima difesa domiciliare ex art 55, II comma c.p.  introdotta dall'art. 2 comma 1 della L. 26 aprile 2019 n. 36.  Per una disamina più esaustiva si rimanda all’ultima lezione del corso di formazione “Principi di criminologia forense e neurocriminologia emotiva” in Camminodiritto, link: formazione.camminodiritto.it

6. Per un approfondimento sullo studio delle cause neurocriminologiche della gelosia acuta consultare, D. PICCININNO, “Il delitto di stalking nell’era della neuroscienza. Analisi sociocriminologica e neurocriminologica del fenomeno dello stalking” in Riv. Camminodiritto, 2020.

7. Corso di formazione “Principi di criminologia forense e neurocriminologia emotiva” in Cammino Diritto, link: formazione.camminodiritto.it

8. N. NEDOPIL, J.L. MÜLLER, Forensische  Psychiatrie.  Klinik,  Begut-achtung  und  Behandlung  zwischen  Psychiatrie  und  Recht Stuttgart-New  York,  2017, 280 s.

9. M. DOVA, "Alterazioni emotive e colpevolezza", Torino, 2019, 21 ss

10. Cass. pen. Sez. V, 28 febbraio 2012, n. 14391, in dirittoegiustizia.it

11. cfr A. ROIATI, Il grave turbamento emotivo e l’inesigibilità per contesto e per tipo di autore, in Archivio penale, 2020, n.1, 15 ss

12.  Ci si riferisce alla Spagna, all’Austria, alla Svizzera, alla Germania, la Svezia.

13.M. BERTOLINO, L'imputabilità e il vizio di mente nel sistema penale, Giuffrè Editore, Milano 1990: p. 696, cit. 405; F. MANTOVANI, Diritto penale, parte generale,Cedam, Padova, 2013, cit., 643 s.

14. M. MONZANI, Manuale di psicologia giuridica. Elementi di psicologia criminale e vittimologia, in  www.libreriauniversitaria.it, 2011, 99-100 ss.

15. Cfr G. VOLPATTI, Imputabilità e Neuroscienze: problematiche e prospettive, tesi di dottorato IUS/17, 2011, pagg 48 ss.

16. S. VEZZADINI, La vittima di reato tra negazione e riconoscimento, Clueb, Bologna, 2006, 105-106 ss.

17. G. FIANDACA, Sul ruolo delle emozioni e dei sentimenti nella genesi e nell’applicazione delle leggi penali, in O. DI GIOVINE (a cura di), Diritto penale e neuroetica. Atti del Convegno 21-22 maggio 2012. Università di Foggia, Padova, 2013, p. 215.

18. M. DOVA, La tempesta emotiva e il giudice cartesiano, in sistemapenale.it, 2020.

19 D. PICCININNO, “Studi sull’aggressività: prospettive sull’irrilevanza penale degli stati emotivi e passionali", in Riv. Salvisjuribus, 2018

20. J. BOWLBAY, "Attaccamento e perdita:attaccamento.", New York, Basic Books,1969

21. D. PICCININNO, “Il delitto di stalking nell’era della neuroscienza. Analisi sociocriminologica e neurocriminologica del fenomeno dello stalking” in Riv. Camminodiritto, 2020.