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Pubbl. Gio, 23 Lug 2020

La Giustizia: da icona statica a relazione dinamica

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autori Andrea Giovita , Clarissa Paletti



L’articolo racchiude una sintesi dell’idea di giustizia partendo dall’immaginario collettivo ispirato dall’iconografia ed arrivando alla proposta della giustizia riparativa dopo aver analizzato le aporie del diritto penale, infine la proposta di passare dalla giustizia riparativa alla giustizia rigenerativa, recuperando la centralità della persona, della sua storia e delle sue relazioni, per un diritto che possa essere meno autoritario, ma più fraternamente autorevole.


ENG The article contains a summary of the idea of ​​justice starting from the collective imagination inspired by iconography and arriving at the proposal of restorative justice after analyzing the aporias of criminal law, finally the proposal to move from restorative justice to regenerative justice, recovering the centrality of the person, of his history and of his relationships, for a right that can be less authoritarian, but more fraternally authoritative.

Sommario: 1. La Giustizia: l'ago della bilancia. 2. Aporie del diritto penale. 3. Concezione retributiva. 4. Giustizia riparativa: un progetto sociale sull'uomo. 5. La pena come esigenza di risposta al male. 6. Dalla riparazione alla rigenerazione. 7. Giustizia genera essere-in-relazione.

1. La Giustizia: l'ago della bilancia

Seduta su un trono e coronata, regge i due piatti di una bilancia: è questa la giustizia rappresentata agli inizi del 1300 da Giotto all'interno della Cappella degli Scrovegni[1]; prima fra tutte le virtù, secondo il pensiero aristotelico, mostra sulla destra un angelo incoronare il giusto e sulla sinistra un altro angelo colpire con la spada il malfattore. La corona e la spada diventano allora simboli universali di ciò che spetta all'uomo in relazione al proprio modus vivendi: ricompensa o punizione; e difatti l'iscrizione sottostante ci dice "equa lance cuncta libra perfecta iustitia coronando bonos vibrat ensem contra vicia"[2], dove la bilancia non può che essere indice di equilibrio ed equità ma anche di ordine e armonia.

Tuttavia, mentre la bilancia fa la sua prima comparsa accanto alla dea egizia Maat e la spada rimanda alla vittoria dell'arcangelo Michele contro il maligno, un'immagine di giustizia bendata risulta "un'elucubrazione umanistica assai recente" [3] apparendo solo alla fine del 1400 in una xilografia di Dürer[4] che immortala un matto nell'atto di stringerle una fascia sugli occhi; la benda assume qui una connotazione negativa a titolo di critica e derisione, un' "immagine di facile presa presso ceti popolari probabilmente non entusiasti dei loro giudici" [5], connotazione negativa che permane anche a pochi anni di distanza nella prima edizione della constitutio criminalis Bambergensis (1507) che introduce una legge penale ispirata al diritto comune che da quel momento si instaura al posto del diritto consuetudinario locale e che vede raffigurata nel suo primo testo, al di sopra di sei scabini e un giudice bendati, una mano che dal cielo regge un cartiglio con scritto "auff boese gewonheyt streben / Ist diser plinden narren leben"[6].

Una significativa inversione di rotta si ha nel 1532 con la costituzione carolingia, la quale assume la cecità della giustizia proprio a garanzia di un processo privo di negoziazioni e favoritismi costruiti ad personam, e tuttora la benda sugli occhi è universalmente sinonimo di imparzialità nel giudizio.

Dunque, l'immagine che il divenire storico ci tramanda è una giustizia bendata a tutela del giudicato, armata di spada per ristabilire il torto subito e soprattutto reggente della bilancia con cui pesare e distinguere il giusto.

2. Aporie del diritto penale

Dopo aver preso in considerazione l'idea di giustizia in modo simbolico e astratto, illustriamo ora alcuni dei problemi che si possono incontrare nell'attuazione del suo stesso principio, perché se è vero che un piatto della bilancia vuole compensare il male commesso, l'altro piatto deve inevitabilmente quantificare il rimprovero che a priori si può muovere al reo cioè quale grado di responsabilità gli posso attribuire.

Innanzi tutto, è bene ricordare che il giudizio è pur sempre emesso da un giudice che, in quanto uomo, non solo è soggetto all'influenza socio-culturale del tempo di cui è figlio, ma non potrà mai essere in grado di conoscere la colpevolezza interiore, o meglio è impossibilitato a dare un giudizio morale sulla persona in quanto tale.

I Vangeli ci dicono nolite iudicare [7] perché "solo Dio è giudice e scrutatore dei cuori"[8], e con questo si intende dire che il giudizio in sede penale si limita a considerare un episodio della vita della persona e non la persona nella sua interezza, perciò possiamo desumere che il giudizio penale sarà sempre relativo.

Analogamente, notiamo che il diritto penale non contempla, e dunque non risponde, a tutto il male presente nel mondo ed è per questo che il carcere non può né identificare il confine tra il bene e il male né determinare che quella esterna sia una società di giusti.

Parlando di società, dobbiamo accennare al concetto di corresponsabilità, perché di certi fattori che favoriscono la criminalità ognuno di noi risulta responsabile; nel senso che sta a noi riflettere insieme e prenderci carico del sistema sociale in cui viviamo, costruendo. 

Dunque sarebbe necessaria una società che non si senta società dei giusti, quella disposta a fare i sacrifici necessari ad attivare una prevenzione di tipo primario al fine di intervenire sui fattori scatenanti la criminalità. Per prevenzione primaria si deve intendere un'attività sia a livello educativo sia a livello politico: da una parte a livello educativo la prevenzione è in mano ai cittadini mediante la scuola, la famiglia e il volontariato, dall'altra a livello politico la prevenzione esiste nel momento in cui lo Stato stesso, nel suo funzionamento, risulta credibile agli occhi del cittadino.

Da questo ultimo passaggio desumiamo che la prevenzione dei reati risulta efficace quando vi è una buona legislazione proprio nelle discipline non penalistiche, quando cioè le materie riguardanti i mercati finanziari, le banche, i servizi sociali non si preoccupano solo di dettare le regole costitutive al loro interno ma si interrogano su come evitare che nel proprio ambito di competenza possano essere commessi reati.

È doveroso, però, precisare che, in un contesto sociale caratterizzato da culture e religioni diverse, questo tipo di prevenzione ha senso di esistere solo ove il dialogo tra consociati sia sempre sollecitato, in modo che si possa riflettere insieme e trovare un punto di incontro su ciò che banalmente si ritiene giusto e sbagliato e quindi lecito o illecito, rendendo cioè possibile una condivisione di valori anche in un territorio pluralistico.

Un'ulteriore critica che possiamo muovere al diritto penale come lo conosciamo sta nel fatto che esso è intriso dell'idea che il carattere negativo proprio della pena, come risposta al negativo caratterizzante il reato, compensi il male commesso; quando tuttavia è purtroppo evidente che nessuna pena possa di fatto cancellare la realtà del reato, dal momento che sarebbe come sostenere di poter riportare indietro le lancette di un orologio.

Questa visione proviene dall'influenza del pensiero di Hegel il quale però porta avanti una filosofia di tipo idealistico, secondo la quale il vero non è la realtà empirica in cui viviamo ma è il valore che diamo alle cose e, siccome alla pena diamo il valore di negazione del reato, allora ne discende che  nell'ambito dei valori la pena cancella il reato, quando invece nella realtà essa non può annullare proprio nulla.

Con la sua visione idealista, però, Hegel ci fornisce un altro ragionamento da cui partire come spunto di riflessione: se riteniamo che la realtà vera non sia quella empirica ma quella ideale, la pena corrispondente al reato è quella che la società in un dato momento storico e culturale ritiene adeguata al valore di reato.

Ed è Hegel stesso a riportare un esempio di ciò: per il furto di una rapa al mercato la pena giusta può consistere sia in una multa di pochi soldi sia nella pena di morte, dipende dal valore che si attribuisce alla rapa, in relazione anche al fatto che una società serena e integrata si accontenterà di una esigua multa, mentre una società che reclama prepotentemente sicurezza vorrà la pena di morte.

Da questo si desume semplicemente che non esiste in natura una pena di per sé corrispondente al reato, quindi essa sarà frutto di una scelta umana dipendente dalle condizioni socio-culturali.

Riassumendo per punti questo quadro critico, osserviamo che il diritto penale non è in grado di fornire un giudizio ultimo sulla colpevolezza interiore del reo e non può rispondere al male in sé; non ci si può dimenticare che, nonostante la responsabilità sia anzitutto personale, esiste anche corresponsabilità sociale; nessuna pena è in grado di cancellare la realtà del reato; il rapporto di proporzionalità tra reato e pena è sempre una decisione arbitraria.

3. Concezione retributiva

Riprendiamo ora idealmente l'immagine della bilancia per soffermarci su un dato di fatto piuttosto palese: il nostro diritto penale continua a soggiacere all'idea retributiva, cioè all'idea che al negativo si debba rispondere col negativo; ecco allora che l'unica differenza rispetto all'antica legge del taglione è che, mentre in essa si rispondeva con l'eguale, noi oggi ragioniamo in via analogica, spesso mediante un'unità di misura omogenea e dosabile nel tempo: la pena detentiva, che rende preminente la logica del corrispettivo nel momento della condanna.

E allora chiediamoci perché questo modello sia umanamente pericoloso e non proficuo dal punto di vista preventivo. Innanzitutto, se la giustizia consiste nel rispondere al negativo col negativo, il giudice non deve far altro che punire il colpevole per ristabilire l'ordine, ma così facendo tralascia l'importanza dei fattori che favoriscono la criminalità, cioè non ci si cura di attuare una prevenzione primaria, il cui difetto è che forse essa costa alla comunità un impegno sia economico che sociale.

Se è poi vero, come sosteneva Cesare Beccaria, che per prevenire la commissione di reati bisogna far sì che il reato stesso non paghi, notiamo che il nostro diritto, preoccupandosi per lo più  del momento dell'incarcerazione, si è dimenticato di contrastare i profitti che derivano dall'azione illecita, e difatti l'art. 240 del codice penale ci presenta una confisca dei beni profitto del reato in prima istanza facoltativa, quindi secondaria e marginale.

Sempre il modello della bilancia si collega allora a un tipo di prevenzione essenzialmente basato sulla deterrenza che, sfruttando la dinamica psicologica del timore, ritiene che la minaccia di pene più dure possa neutralizzare la commissione di reati. In realtà, contrariamente al senso comune,  quello che davvero può funzionare all'interno della prevenzione generale non è la sua versione negativa, bensì quella positiva, consistente nel tenere elevati i livelli di rispetto delle norme non per paura, ma per scelta personale.

Così l'ordinamento giuridico che si fonda sull'intimidazione considera il cittadino come un oggetto da condizionare attraverso la paura, mentre lo Stato che considera il cittadino come un interlocutore è in grado di conquistarne il consenso; e difatti prevedere una pena crudele significa contraddire il messaggio che si vuole trasmettere alla società: muovendo come esempio dalla pena di morte, se la società stessa, per dire di non uccidere, uccide, allora fa decadere il valore stesso della vita come bene intangibile e della coscienza sociale.

Inoltre, questo vale anche sul piano di prevenzione speciale perché nulla rafforza di più l'autorevolezza della norma penale del fatto che la stessa persona che l'ha violata riconosca che il comportamento tenuto in precedenza è sbagliato e sia disposto a riparare al danno provocato e a reimpostare la sua vita; questo in particolare implica che la persona "recuperata" diventi per la società il modello di una possibilità di uscita dai contesti criminali.

E qui entra in gioco la teoria delle associazioni differenziali di Sutherland, secondo cui ognuno tende a fare ciò che è approvato nel gruppo nel quale si riconosce e cerca riconoscimento e quindi il membro di un'organizzazione criminale che si ravvede fornisce anche agli altri la possibilità di una diversa prospettiva. Si comprende allora come recuperare la persona che ha sbagliato non sia un atto di puro umanitarismo, ma costituisca una forma di prevenzione generale.

4. Giustizia riparativa: un progetto sociale sull'uomo

"Restorative justice is a process whereby all of the parties with a stake in a particular offence come together to resolve collectively how to deal with the after math of the offence and its implications far the future"[9]

Un primo progetto di riabilitazione del colpevole lo troviamo, forse inaspettatamente, nell'Antico Testamento nel momento in cui Dio va a cercare Adamo e lo chiama, mettendolo così di fronte alla sua colpa; vediamo però che in risposta alla macchia del peccato originale Dio "cuce tuniche di pelli con cui copre le nudità", coprendo così il fallimento di Adamo e Eva e ridando a entrambi una strada, cioè indicando loro una possibilità di salvezza, nonostante la cacciata dal paradiso terrestre.

La stessa logica che sottende a questo racconto la troviamo nella vicenda di Caino e Abele, dove Dio va a cercare Caino nascostosi in seguito al fratricidio, lo costringe ad ammettere la verità su quanto compiuto e infine si fa suo garante promettendogli protezione e ridandogli così una strada.

La dinamica biblica quindi prevede un primo passaggio in cui il colpevole si nasconde dalle sue stesse responsabilità e Dio va a prenderlo per mostrargli il male commesso e un secondo passaggio in cui Dio, se da un punto di vista punisce, dall'altro offre una possibilità di salvezza.

Il racconto biblico di Caino e Abele ci porta tra l'altro a riflettere su quella che da sempre è l'esperienza dell'altro: la fraternità costituisce uno degli amori più difficili perché il fratello è il primo altro che incontriamo e che ci porta via qualcosa, ritrovandoci quindi ad essere obbligati alla condivisione può diventare un paradiso se gli altri diventano amici oppure un inferno se diventano nemici.

Lo stesso invito a evitare di ripetere nei confronti dell'aggressore la medesima logica della condotta dannosa lo troviamo nei passi del Vangelo che esortano a porgere l'altra guancia: "avete inteso che fu detto: "occhio per occhio e dente per dente"; ma io vi dico di non opporvi al malvagio; anzi se uno ti percuote su una guancia.."[10]

Un ulteriore riferimento religioso lo troviamo nella visione apparentemente retributiva insita nell'idea di inferno, rispetto alla quale papa Giovanni Paolo II chiarisce che non è un luogo dove Dio manda un'anima, non è una pena, bensì rappresenta la drammatica possibilità di rimanere chiusi alla logica della salvezza, costituita dall'amore, prospettata da Dio.

Ne deriva che l'agore dell'uomo, secondo la Bibbia, è certamente significativo per il suo futuro, ma in quanto rileva l'adesione personale o la chiusura all'amore di Dio, e non come materia di contrappasso penale.[11]

A questo punto ci si può chiedere come tradurre questo messaggio di redenzione in una realtà che attualmente fa della pena detentiva il suo punto di forza. Già papa Giovanni Paolo II per il giubileo delle carceri si rivolge così ai detenuti del carcere di Regina Coeli: "la pena, la prigione hanno senso se, mentre affermano le esigenze della giustizia e scoraggiano il crimine, servono al rinnovamento dell'uomo, offrendo a chi ha sbagliato una possibilità di riflettere e cambiare vita per reinserirsi a pieno titolo nella società"; più avanti sarà poi papa Benedetto XVI a considerare nell'esortazione postsinodale Africae munus che "è urgente che siano adottato sistemi giudiziari e carcerari indipendenti, per ristabilire la giustizia e rieducare i colpevoli".

Il problema che sovente si incontra è che si insiste sulla centralità del carcere come pena ordinaria e imprescindibile, anche nei casi in cui non ve ne sia una specifica necessità, rischiando così di voler piegare a fini educativi una pena che non nasce con questi fini, essendo la stessa struttura-carcere una struttura di separazione dalla società e di neutralizzazione del reo.

Nonostante ciò,  ad oggi inizia a prendere piede l'idea di un carcere risocializzativo e si inizia a parlare di giustizia riparativa, cioè di come la risposta al reato possa consistere, non in un mero corrispettivo, quanto piuttosto in un progetto che possa portare lo stesso condannato ad avere interesse a partecipare ad un determinato percorso rieducativo, ed è così che, se la pena diventa non ritorsione ma progetto, torna ad avere un ruolo anche la vittima.

In Italia, in particolare, è interessante ricordare l'istituto della messa alla prova minorile che consiste nella possibilità, ad opera del giudice, di sospendere il processo e di disporre nei confronti del minore un progetto basato sui suoi personali bisogni educativi sotto la cura dei servizi sociali, al termine del quale viene valutato il comportamento del minore e, in caso di esito positivo, il processo viene riaperto, ma solo al fine di dichiarare estinto il reato.

Riscontriamo un approccio di questo tipo di giustizia anche in un contesto internazionale quando in merito ai crimini di guerra si afferma che  "schemes that allow for the partecipation of victims during international criminal trials have been promoted as significant restorative justice iniziatives because including victims, it is claimed, leads to empowerment, restoration of dignity, healing and reconciliation"[12]

Spostandoci invece nel vicino medio-oriente, possiamo apprezzare la visione stessa di giustizia in quella che è l'architettura della Corte Suprema dello Stato di Israele, costruita attorno a due concetti, la linea dritta e la linea curva: tutte le aule di udienza infatti hanno la porta d'ingresso contraddistinta dalla linea dritta, mentre sul pavimento le linee iniziano ad incurvarsi per poi risalire sull'edificio fino ad arrivare a una vera e propria linea curva; inoltre i giudici e le parti, compresa accusa e difesa, non si presentano contrapposti, bensì sono seduti in cerchio.

Chiedendoci allora cosa si desidera comunicare attraverso questa scelta stilistica, si rinviene che la linea dritta è la legge che dà la direzione, mentre la linea curva rappresenta la giustizia e sono due i concetti giuridici a cui si fa riferimento nella tradizione rabbinica: il primo concetto è quello di Halakhah, legato alla linea dritta, all'immagine del cammino, è un aspetto giuridico precettivo come indicazione di una rotta da seguire.

Il secondo concetto è quello di Haggadah che è invece narrazione e ci rimanda alle storie degli esseri umani che, a differenza della linearità propria del diritto, sono sempre delle storie contorte. Ed è in questo quadro che si inserisce la Giustizia che sta nella riconciliazione tra la linea dritta e la linea curva all'interno della forma perfetta del cerchio.

5. La pena come esigenza di risposta al male

La pena, figlia soprattutto di una gnoseologia razionalistica e di un’antropologia individualistica, veniva affiancata all’invito di un ripensamento forte della ratio e del fine della pena, orientato non a caso ad una dimensione riparativa che già da alcuni anni caratterizzava la proposta filosofica di F. Cavalla[13].

Sviluppatasi indipendentemente dal dibattito che ha accompagnato il sorgere della restorative justice, tale proposta, di carattere più marcatamente filosofico rispetto al dibattito anglosassone, poneva l’accento sull’esigenza di prendere le distanze dal razionalismo moderno e dalle sue derive scettiche, per riscoprire il reato anzitutto come violazione di un dialogo che, strutturalmente connesso all’uomo e all’esperienza giuridica per la sua stessa innegabilità, invoca una risposta che non si attui a sua volta in violazione di tale principio[14].

Infatti a causa del reato si crea una interruzione violenta della reciprocità intersoggettiva che richiede una rigenerazione, anzitutto di tale situazione di dialogo mediante, ove possibile, un confronto tra i diretti protagonisti della vicenda di reato.

Nel contempo, però, l’ordinamento giuridico che si pone a garanzia di tale possibile rigenerazione, il cui inizio, per F. Cavalla, si ha già con il ripristino del confronto dialogico fra vittima e offensore nel processo, esso non può imporre il proprio ordine come mera attuazione di una regolarità precostituita, che esenta se stessa dalla possibilità del proprio superamento perché si pone come dogma autosufficiente ed autoreferenziale[15].

Ne deriva che la problematicità intrinseca che la struttura-reato pone in essere richiede a sua volta una risposta complessa[16], in cui tutti i soggetti coinvolti, tra cui l’ordine giuridico stesso, sono chiamati ad un confronto nel quale nessuno può presentarsi come assoluto, tutti sono chiamati ad attuare una mediazione nei rapporti intersoggettivi, anche là dove taluno, con il reato, abbia tentato di negarla[17].

Si può quindi dare voce alla dimensione controversiale anche nell’ambito dialogico dell’esperienza giuridica, ovverosia l’esperienza processuale[18]: nella prospettiva pocanzi delineata la stessa fase di determinazione della sanzione risulta immersa in questa struttura. Pertanto, lungi dal risultare una mera fase applicativa del diritto, la determinazione della pena diviene essa stessa un luogo di incontro, confronto ed argomentazione, alla ricerca delle modalità sanzionatorie che meglio possano comporre le varie esigenze sorte per effetto della condotta delittuosa[19].

Accettare la pena come struttura problematica non significa, tuttavia, pervenire ad una totale relativizzazione di quest’ultima, come accadrebbe laddove si appiattisse la ricerca controversiale della sanzione più appropriata entro l’esecuzione di un negoziato[20]. Porsi in una prospettiva puramente negoziale comporterebbe il rischio di arrogarsi una disponibilità della pena, affidando a ragioni pragmatiche, e spesso utilitaristiche, la sua concreta determinazione[21].

Un’autentica controversializzazione della pena si pone come istanza contro la possibilità che chiunque possa considerare la pena come pienamente disponibile: nessun ordine, da quello indebitamente manifestatosi con il reato a quello rappresentato dall’ordinamento giuridico, deve potersi assolutizzare, sottraendosi al compito di dare conto delle proprie pretese, e delle ragioni che le sostengono[22].

Essere portatori di domande, pretese e ragioni, ma anche di bisogni che si debbono poter rendere argomentabili in un confronto è ciò che consente di dirigersi verso un necessario, quanto urgente, ritorno all’umano della giustizia penale, poiché entro questa prospettiva la vittima non può essere ridotta a mera occasione dell’attivarsi di procedure, né il reo può venire sottoposto a limitazioni della propria soggettività che sono parzialmente o totalmente slegate rispetto all’esigenza di fargli assumere la piena responsabilità degli esiti lesivi della propria condotta[23].

Il grave errore della prospettiva penalistica moderna e contemporanea risiederebbe proprio nell’aver ritenuto marginale o irrilevante tale aspetto sia nell’analisi che nella soluzione del conflitto estrinsecatosi mediante il reato, riducendo il problema penale al ripristino di un astratto ordine giuridico attraverso lo strumento sanzionatorio[24]. Come osserva S. Cotta: "se non si tiene conto del senso fenomenologico e della struttura della relazione giuridica, la quale è radicata e co-implicata in una originaria dimensione intersoggettiva, si ha la riduzione del diritto alla sua forma prescrittivo-sanzionatoria".[25]

Lo schema che proponiamo considera il reato come lesione di persone e di relazioni intersoggettive, perciò ritiene che queste ultime debbano essere considerate centrali tanto nell’analisi quanto nella ricerca delle possibili soluzioni al conflitto di cui il reato è stato estrinsecazione.

Se questa dimensione dialogica, non costituisce l’essenza dello strumento giuridico, ne risulta che il diritto si costituisca come mezzo di tutela di un modello di ordine astratto ed eterodeterminato e non come dovrebbe realmente essere, ossia strumento di protezione di un ordine che è, nella sua struttura, relazionale[26].

La sfida della giustizia riparativa, nel concepire la risposta al reato non come un corrispettivo, ma come un progetto; un progetto che coinvolge il condannato, chi lo condanna e la comunità che spesso è vista come un eventuale vittima; un progetto costruito per giustificare, nel senso letterale del termine: vale a dire che è volto, attraverso i suoi contenuti, a rendere giusti rapporti intersoggettivi e comunitari segnati da una frattura[27].

Un progetto che non sacrifica il reo per il presunto bene di altri, cioè non lo estromette dall’orizzonte del prendersi cura da parte della comunità[28].

La giustizia riparativa identifica, pertanto, un modello di giustizia inclusivo, la quale indica la finalità dell’azione giuridica che ha in sé una novità che non è riducibile a una semplice dichiarazione di autorità rivolta al singolo, ma, essendo portatrice un messaggio, è una vera istanza di ri-generazione delle relazioni che il reato ha guastato, così che nessuno resti escluso[29].

E in tal modo la stessa comunità e la vittima, tradizionalmente trascurata, quest’ultima, nei sistemi penali classici, possano gestire in modo conforme al Vangelo la frattura proveniente dal reato: secondo una disponibilità liberante al dialogo, alla ricerca condivisa di una verità[30] non soltanto esteriore sui fatti accaduti e alla riconciliazione. Evitando di rimanere esacerbate, entrambe, dall’illecito subìto, il quale non trova elaborazioni efficaci in dinamiche non comunicative, del tipo di quelle espresse da una ritorsione[31].

 

6. Dalla riparazione alla rigenerazione

La proposta della giustizia dialogica si inserisce entro una cornice più ampia rispetto alla sfera del diritto penale sostanziale e procedurale: la prospettiva che essa assume incorpora infatti la messa in discussione di alcuni dei presupposti stessi del sistema penale così come è stato concepito all’interno della tradizione giuridica occidentale, trascendendo così le considerazioni di carattere puramente tecnico o politico-giuridico[32].

Ci metteremo nella scia delle molte riflessioni fatte in termini di giustizia riparativa (Restorative Justice) ma pur avendole studiate e approfondite, anche la proposta riparativa risulta essere insufficiente e si rivela per certi versi sommaria o addirittura alternativa nei confronti del processo giudiziale. Per la nostra prospettiva dialogico relazionale, pare più opportuno parlare di finalità ri-generativa della giustizia, che spinta al suo limite può diventare puramente generativa, a causa della sua eccedenza, pronta sempre a indicare percorsi che generano nuove relazioni.

In particolare, le istanze e le proposte incarnate dalla giustizia dialogica sembrano porre l’accento su due interrogativi antichi e sempre attuali: come si possa reagire al reato in modo non meramente ritorsivo (superando quindi sia la dimensione della vendetta privata sia l’appiattimento della sanzione all’afflizione, pur diversamente giustificata, del reo); come si possa rispondere al reato, e al conflitto intersoggettivo ad esso sottostante, in modo da coinvolgere i soggetti in esso direttamente implicati (in primis vittima ed offensore), senza con ciò stesso livellare le differenze sostanziali che caratterizzano il ruolo da essi avuto nella vicenda che invoca un intervento della giustizia[33].

È opportuno rimarcare le principali istanze intorno alle quali si è venuta a consolidate la proposta della giustizia dialogica ri-generativa[34]:

  • Una più ampia ed efficace tutela delle vittime di reato;
  • Una maggiore partecipazione civile a decisioni su fatti che riguardano il tessuto di relazioni sul quale il reato impatta,
  • La constatazione dell’inefficacia e spesso dell’inadeguatezza della sanzione carceraria rispetto alle reali e concrete esigenze di giustizia sorte in capo alla vittima e alla compagine sociale lacerata dal reato;
  • La contestazione dell’ingiustizia e dell’inefficacia di modelli sanzionatori incentrati su una pena strutturata come malum contra malum (pur diversamente giustificato ed attuato), cui si contrappone l’esigenza di un ripensamento della pena in termini “positivi” (non l’aggiungere di un male ulteriore in risposta a quello commesso bensì cercare di porvi rimedio, nel rispetto della soggettività del reo).

L’attenzione alla lesività attualmente sperimentata e vissuta dalle persone toccate dal reato emerge già dalle prime riflessioni fatte sulla Restorative Justice. Essa non a caso si manifesta, prima ancora che come teoria, come sperimentazione pratica di modelli alternativi disegnati per meglio rispondere a bisogni e ad esigenze concrete e ritenute ingiustamente marginalizzate nella prassi giuspenalistica, quali, ad esempio: la compensazione alle vittime, l’attenzione ai loro bisogni (di sicurezza, informazione, non-esclusione), la ricerca di un accordo tra vittima e offensore, la responsabilizzazione di quest’ultimo[35].

Solo successivamente, visto anche il successo e l’ulteriore affinamento di questi modelli sperimentali, si farà strada nella riflessione teorica la possibilità di immaginare la Restorative Justice nei termini di un autonomo e compiuto ‘paradigma’ di giustizia[36].

L’evidente superamento di un approccio procedurale, normo-centrico e formalistico, in favore di un’attitudine dialogico e relazionale verso il reato e il problema della sua risposta ad esso più adeguata[37], ha favorito la riflessione e l’approfondimento della Restorative Justice in modo da poterne definire le linee e le caratteristiche essenziali.

Proponiamo la seguente definizione9 di F. Reggio, poiché ci sembra quella più adeguata ad intendere la giustizia, non solo come mera “riparazione” ma lasci aperto lo spiraglio al “generare” qualcosa di nuovo.

«La restorative justice, o giustizia rigenerativa, è un approccio alla giustizia che considera il reato principalmente in termini di danno alle persone, dal quale scaturisce in capo all’autore l’obbligo di porre rimedio alle conseguenze lesive della sua condotta.

A tal fine, la prospettiva ’restorative’ mira a realizzare un coinvolgimento attivo di vittima, offensore, del loro rispettivo entourage e della stessa comunità civile nella ricerca di soluzioni, possibilmente concordate, atte a far fronte all’insieme di bisogni scaturiti a seguito del reato».[38]

Questa definizione pone in evidenza, in particolare, quattro elementi: considerare il reato in termini concreti, ossia nella lesività che questo esprime nei confronti delle persone e/o di una certa comunita civile[39]; ritenere il reato come fonte dell’obbligo, in capo all’autore, di porre rimedio alle conseguenze dannose che la condotta delittuosa ha cagionato, i bisogni della vittima rivestono a questo proposito un’importanza centrale; puntare ad un coinvolgimento attivo di vittima, offensore, dei rispettivi entourages e/o della comunità civile, nella ricerca di soluzioni atte a rimediare, almeno in parte, alla lesione insorta a seguito del reato; la preferenza per soluzioni consensuali, frutto quindi di accordo, più che di imposizione da parte di un’autorità[40].

Viene però trascurata, in un ottica processuale, la terzietà del giudice, figura essenziale per la dialogicità e finalità di ricerca della verità[41].

Gli elementi sopra evidenziati aiutano a comprendere perché sia opportuno tradurre in italiano il termine restorative con rigenerativo: la Restorative Justice pur caratterizza da un modello riparativo di approccio alla pena rischia di essere fraintesa laddove il termine riparazione venisse connotato in modo ‘meccanico’, quasi si trattasse con la pena di ricostituire la situazione antecedente alla frattura[42].

Preferiamo con il termine ri-generazione, rinviare ad una prospettiva “organica”, per la quale la risposta al reato ha come destinataria e protagonista la trama delle relazioni che è stata lesa dal reato; tale risposta, ci rendiamo conto che non può essere il frutto di un percorso immediato e dinamico, ma complesso che richiede soluzioni adeguate alle diverse situazioni come appunto avviene per il progressivo rigenerarsi di un tessuto[43].

7. Giustizia genera essere-in-relazione

Nel costante dinamismo espresso da una simile idea di giustizia, intrinsecamente capace di consentire e manifestare relazioni, appare chiaro che l’ordine sociale si sottrae alla possibilità di essere identificato con le sue determinazioni storiche, comprese quelle che si pretendono fissate precettisticamente in una legge: l’etica cristiana, con il superamento della Legge mosaica alla luce dei principi della pietas e della charitas, disvelerà ulteriormente come il percorso alla ricerca del bene e del giusto rappresenti un cammino nel quale l’uomo è coinvolto e co-obbligato in prima persona come singolo e come essere-in-relazione[44].


Note e riferimenti bibliografici

1]Giotto, Cappella degli Scrovegni, Padova, 1303 circa.

[2] "con equa bilancia pesa tutte le cose perfetta giustizia mentre corona i giusti vibra la spada contro i vizi".

[3] Cupido cieco, di E. Panofsky, in: Studi di iconologia: i temi umanistici nell'arte del Rinascimento, Torino, Einaudi, 1975.

[4] Incisione de "La nave dei folli" di Sebatian Brant, pubblicata a Basilea nel 1494.

[5] La benda della Giustizia: iconografia, diritto e leggi penali dal medioevo all'età moderna / Mario Sbriccoli, in: Ordo iuris: storia e forme dell'esperienza giuridica / Mario Sbriccoli ... [et al.]. - Milano, Giuffrè, 2003.

[6]"Emettere sentenze sulla base di cattive consuetudini, di quelle che contrastano il diritto, è la vita di questi pazzi ciechi".

[7] Mt 7,1; Lc 6,37; Rm 2,1; 1 Cor 4,5.

[8] Gaudium et spes n.28c.

[9] T. F. Marshall, Restorative justice an overview.

[10] Mt. 5, 38-39.

[11] "La Chiesa e il problema della pena", Luciano Eusebi, ed. La Scuola pag.51.

[12] Ray Nickson, Partecipation as restoration.

[13] Cfr. F. Cavalla, La pena come problema. Il superamento della concezione razionalistica della difesa sociale, Padova 1979.

[14] F. Reggio, Vittima, offensore e comunità “pietre angolari” per un ritorno all’umano della giustizia penale, in Zanuso F.- Reggio F., Per una nuova giustizia possibile, un progetto per la città. Napoli 2014, pp. 51-82.

[15] Cfr. F. Cavalla, La pena come riparazione. Oltre la concezione liberale dello stato: per una teoria radicale della pena, in CAVALLA F.- TODESCAN F. (curr.), Pena e riparazione, Padova 2000, pp. 1-108.

[16] Cfr. F. Reggio, Vittima, offensore e comunità, cit.

[17] F. Cavalla, La pena come riparazione, cit., p.90.

[18] A. Iaccarino, Il processo quale locus dialogico per la ricerca della verità, in «Vergentis» 7 (2018) pp.267-278.

[19] Cfr. M. J. Arroba Conde, Giusto processo e peculiarità culturali del processo canonico, Roma 2016.

[20] Cfr. F. Reggio, Giustizia Dialogica, luci e ombre della Restorative Justice, Milano 2010, pp. 190-194.

[21] Sul pericolo di una concezione debole di dialogo, in particolare legata ad un fraintendimento del significato “forte” del concetto di mediazione, cfr. F. Zanuso, La giustizia riparativa e la mediazione penale, cit. Sulla mediazione come struttura dialogica, e sulla sua irriducibilità al puro e semplice negoziato, foss’anche nell’ambito dei diritti disponibili, cfr. F. Reggio, ’A different Mindset’. L’approccio della mediazione al conflitto intersoggettivo e alla composizione della controversia in ambito civile, in D. Velo Dal-Brenta -C. Lottieri (curr.), Libertates. Stato Politica Diritto alla prova delle libertà individuali, Torino 2014, pp. 101-152.

[22] Cfr. A. Iaccarino, Nessuno resti escluso. La giustizia oltre i confini, Città del Vaticano 2013.

[23] Cfr. F. Reggio, Vittima, offensore e comunità, cit.

[24] F. Reggio, Giustizia Dialogica, cit., p.120.

[25] S. Cotta, Il diritto nell’esistenza. Linee di ontofenomenologia giuridica, Milano 1991, p. 171. In tale ottica, il processo e l’applicazione della sanzione appaiono legati al rapido ripristino di un ipotetico ed astratto ordine giuridico compromesso dall’insorgere del conflitto, inteso soprattutto in termini di violazione di un puntuale precetto che di tale ordine è espressione e strumento di tutela.

[26] F. Reggio, Giustizia Dialogica, cit., p.190.

[27] Cfr. L. Eusebi (cur.), Una giustizia diversa, cit.; G. Mannozzi – G. Lodigiani (curr.), Giustizia riparativa. Ricostruire legami, ricostruire persone, Bologna, 2015.

[28] Cfr. E. Resta, La certezza e la speranza, saggio su violenza e diritto, Bari-Roma 2007.

[29] Cfr. A. Iaccarino, Nessuno resti escluso, cit.

[30] Cfr. M.J. Arroba Conde, Verità e relazione processuale nell’ordinamento canonico: sfide circa il metodo extragiudiziale, in G. DALLA TORRE- C. MIRABELLI (curr.), Verità e Metodo in giurisprudenza, Città del Vaticano 2014, pp.23-50.

[31] Cfr. L. Eusebi, Giustizia “riparativa” e riforma del sistema penale canonico. Una questione, in radice, teologica, in «Monitor Ecclesiasticus» CXXX (2015), pp. 515-535.

[32] Cfr. Papa Francesco, Discorso al Parlamento Europeo, 25.11.2014.

[33] A. Eser, Giustizia Penale “a Misura d’Uomo”. Visione di un sistema penale e processuale orientato all’uomo come singolo e come essere sociale, in «Rivista Italiana di Diritto e Procedura Penale» 11/1998, pp. 1063-1080.

[34] F. Reggio, La sfida della giustizia rigenerativa, cit.

[35] Per un breve approfondimento sui primi modelli di Restorative Justice, i Victim Offender Reconciliation Programme, VORP, rinvio a F. Reggio, Giustizia Dialogica, cit., pp. 182-183.

[36] La sperimentazione sui VORPs risale alla fine degli anni ’70, mentre l’idea di restorative justice come autonomo e compiuto paradigma emerge verso la fine degli anni ’80, e trova espressione in due testi di notevole influenza: Justice for Victim and Offenders di M. Wright (1989) e Changing Lenses di H. Zehr (1990).

[37] Sulle pretese e le “illusioni” del normativismo e dell’approccio normo-centrico da esso incarnato rinvio al saggio di F. Zanuso, L’ordine oltre alle norme. L’incauta illusione del normativismo giuridico, in F. Zanuso - S. Fuselli (curr.), Il Lascito di Atena. Funzioni, strumenti ed esiti della controversia giuridica, Milano 2011, pp. 39-70.

[38] F. Reggio, Giustizia Dialogica, cit., p. 22.

[39] Ciò si verificherebbe anche nel caso di reati contro la proprietà, dei quali si enfatizza la presenza di un danno che colpisce le persone al di la di aspetti strettamente ‘materiali’, intaccandone, per esempio, il senso di sicurezza e la fiducia net confronti del mondo esterno.

[40] G. Mannozzi, la giustizia senza spada, uno studio comparato su giustizia riparativa e mediazione penale, Milano 2003, pp. 27-29.

[41] Cfr. M.J. Arroba Conde, Giusto processo, cit.

[42] Cfr. M. Cannito, La giustizia rigenerativa: promessa e sfida per una trasformazione sociale, in «Mediares» 9/2007 pp. 169-197.

[43] Non deve stupire la chiara accezione metaforica cui i termini “riparazione” e “rigenerazione” si riferiscono, stante che, le metafore sono onnipresenti e guidano la nostra comunicazione quotidiana ad ogni livello del discorso: dal dire quotidiano a quello rigoroso, filosofico o scientifico. Cfr. C. Sarra, Lo scudo di Dioniso. Contributo allo studio della metafora Giuridica, Milano 2010, p. 21.

[44] Cfr., sui principi della pietas e della charitas e sulla loro proiezione etico-giuridica, F. Cavalla, Scientia, Sapientia ed esperienza sociale. Saggio sul pensiero di S. Agostino, voll. I e II, Padova 1974.