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Pubbl. Gio, 4 Giu 2020
Sottoposto a PEER REVIEW

Polonia, Ungheria e Repubblica Ceca condannate per violazione dell´obbligo di ricollocazione dei richiedenti asilo

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Riccardo Samperi
Dottorando di ricerca



Rifiutando di conformarsi al meccanismo temporaneo di ricollocazione di richiedenti protezione internazionale, la Polonia, l’Ungheria e la Repubblica ceca sono venute meno agli obblighi ad esse incombenti in forza del diritto dell’Unione Tali Stati membri non possono invocare né le loro responsabilità in materia di mantenimento dell’ordine pubblico e di salvaguardia della sicurezza interna né il presunto malfunzionamento del meccanismo di ricollocazione per sottrarsi all´esecuzione di tale meccanismo.


ENG By refusing to comply with the temporary mechanism for the relocation of applicants for international protection, Poland, Hungary and the Czech Republic have failed to fulfil their obligations under European Union law. Those Member States can rely neither on their responsibilities concerning the maintenance of law and order and the safeguarding of internal security, nor on the alleged malfunctioning of the relocation mechanism to avoid implementing that mechanism.

Sommario: 1. Premessa: l’emergenza migratoria nel Mediterraneo – 2. L’intervento del Consiglio in favore di Italia e Grecia: il meccanismo di ricollocazione – 3. Il precedente: la sentenza Slovacchia e Ungheria/Consiglio del 6 settembre 2017 conferma la legittimità della decisione 2015/1601 – 4. La sentenza della Corte di giustizia del 2 aprile 2020 – 4.1. Fatti di causa – 4.2. Contesto normativo di riferimento – 4.2.1. La nozione di rifugiato nel diritto internazionale pattizio: la Convenzione relativa allo status dei rifugiati del 1951 – 4.2.2. Le norme di diritto dell’Unione: la Direttiva 2011/95/UE – 4.3 Questioni preliminari: le eccezioni di irricevibilità dei ricorsi – 4.3.1. Eccezione di irricevibilità per asserita mancanza dell’oggetto del ricorso e contrasto con l’obiettivo della procedura di infrazione ai sensi dell’articolo 258 TFUE – 4.3.2. Eccezione di irricevibilità per asserita violazione del principio della parità di trattamento – 4.3.3. Eccezione di irricevibilità per asserita violazione dei diritti della difesa nel corso del procedimento precontenzioso – 4.4. Il merito – 4.4.1. La sussistenza degli inadempimenti – 4.4.2. I tentativi di giustificazione dell’inadempimento – 4.4.2.1. La difesa di Polonia e Ungheria: l’articolo 72 del Trattato sul funzionamento dell’Unione – 4.4.2.2. La difesa della Repubblica ceca: asserito malfunzionamento e inefficacia del meccanismo di ricollocazione – 5. La decisione della Corte di Giustizia

1. Premessa: l’emergenza migratoria nel Mediterraneo

L’emergenza migratoria originatasi nel Mediterraneo in seguito alle c.d. primavere arabe[1] aveva colto alla sprovvista l’Italia, la Grecia e l’Unione europea, che si sono trovate impreparate dinnanzi ad un repentino aumento degli sbarchi di migranti, provenienti per lo più dalle coste africane.

In considerazione dell’eccezionalità di tali flussi migratori, il Consiglio aveva dichiarato l’esistenza di una “situazione di crisi” e chiesto agli Stati membri l’adozione di misure concrete di solidarietà nei confronti dei Paesi più colpiti (Italia e Grecia)[2].

Il meccanismo di ricollocazione emergenziale è stato presentato, per la prima volta, dalla Commissione nella riunione congiunta dei Ministri dell’Interno e degli Affari esteri, tenutasi il 20 aprile 2015; nel progetto originario, esso faceva parte di un piano d’azione in risposta alla crisi, articolato in dieci punti[3].

Alla successiva riunione del 23 aprile 2015, il Consiglio europeo aveva deciso di:

a) rafforzare la solidarietà tra gli Stati membri;

b) collettivizzare la responsabilità in merito all’accoglimento dei richiedenti asilo.

Si era, inoltre, impegnato a considerare una ricollocazione di emergenza fra tutti gli Stati membri su base volontaria, nonché a inviare squadre dell’Ufficio europeo di sostegno per l’asilo (EASO) negli Stati membri in prima linea ai fini di un esame congiunto delle domande d’asilo, anche riguardo alla registrazione e al rilevamento delle impronte digitali[4].

A sostegno di tale decisione, il Parlamento europeo aveva ribadito la necessità, per gli Stati membri, di cooperare con Italia e Grecia per risolvere l’emergenza migratoria, anche tramite la ricollocazione dei richiedenti asilo[5].

Nella riunione del 25 e 26 giugno 2015, il Consiglio europeo aveva ritenuto che, nell’arco di un biennio, almeno 40.000 migranti “in evidente bisogno di protezione internazionale” avrebbero dovute essere spostati dall’Italia e dalla Grecia in altri Stati membri. Aveva, quindi, esortato il Consiglio ad adottare una rapida decisione al riguardo[6].

Secondo l’Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne (Frontex), nel 2014, le rotte del Mediterraneo centrale e orientale sono state le più utilizzate per l’attraversamento irregolare delle frontiere dell’Unione. Nel 2014, solo in Italia sono entrati in modo irregolare più di 170.000 migranti, pari a un aumento del 277% rispetto al 2013. Anche in Grecia l’aumento era stato costante, con oltre 50.000 migranti irregolari giunti nel paese, il 153% in più rispetto al 2013. Nei primi sei mesi del 2015, il numero di ingressi illegali rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente (2014) in Italia era aumentato del 5% e in Grecia del 600% (più di 76.000 nel periodo da gennaio a giugno 2015 rispetto a 11.336 nel periodo da gennaio a giugno 2014)[7].

Secondo Eurostat, nel 2014, i richiedenti protezione internazionale in Italia erano 64.625, contro i 26.920 del 2013 (con un aumento del 143%). In Grecia, era stato registrato un aumento inferiore (pari al 15%) del numero delle domande, con 9.430 richiedenti. Nel primo trimestre del 2015, circa 15.250 migranti avevano presentato richiesta di protezione internazionale in Italia (il 47% in più rispetto al primo trimestre del 2014), e 2.615 avevano presentato richiesta in Grecia (con un aumento del 28% rispetto al primo trimestre del 2014)[8].

2. L’intervento del Consiglio in favore di Italia e Grecia: il meccanismo di ricollocazione

Già prima della Decisione (UE) 2015/1523 del Consiglio, Italia e Grecia avevano ricevuto supporto, in special modo finanziario, da parte dell’Ue. Nel periodo 2007-2013, i due Paesi erano stati, rispettivamente, il secondo e il terzo maggiori beneficiari dei finanziamenti erogati nell’ambito del Programma generale Solidarietà e gestione dei flussi migratori (SOLID)[9].

Nel 2015, il continuo aumento dei flussi migratori, causato dall’instabilità politica e dai conflitti nell’Africa settentrionale e in Medio Oriente, aveva indotto il Consiglio a «dare prova di solidarietà all’Italia e alla Grecia e di integrare le azioni intraprese finora [n.d.r. leggasi «sino a quel momento»] a sostegno di tali Paesi con misure temporanee nel settore dell’asilo e della migrazione»[10].

La Decisione n. 1523 del 2015[11] ha, allora, introdotto una deroga temporanea all’articolo 13, paragrafo 1, del Regolamento Ue n. 604/2013, che disciplina i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale. Nello specifico, l’articolo 13, rubricato «Ingresso e/o soggiorno», al paragrafo 1 stabilisce che «Quando è accertato […] che il richiedente ha varcato illegalmente, per via terrestre, marittima o aerea, in provenienza da un paese terzo, la frontiera di uno Stato membro, lo Stato membro in questione è competente per l’esame della domanda di protezione internazionale». In virtù di tale norma, l’Italia e la Grecia sarebbero state competenti per l’esame delle domande di protezione internazionale, in applicazione dei criteri di cui al Capo III del citato Regolamento[12].

In deroga a siffatta norma, la Decisione stabiliva che avrebbero dovuto essere ricollocati 40.000 richiedenti asilo «in evidente bisogno di protezione internazionale» (il 60% dall’Italia e il 40% dalla Grecia)[13].

Considerato che, nell’ambito del diritto Ue, il richiedente non ha il diritto di scegliere lo Stato membro competente per l’esame della sua domanda di asilo, la Decisione aveva affermato il principio per cui gli Stati membri avrebbero dovuto riconoscere all’interessato il diritto a un ricorso effettivo avverso la decisione di ricollocazione, conformemente al Regolamento Ue n. 604/2013, al solo fine di assicurare il rispetto dei suoi diritti fondamentali. Conformemente all’articolo 27 di tale Regolamento, gli Stati membri avrebbero potuto stabilire che il ricorso avverso la decisione di trasferimento non comportasse l’automatica sospensione del trasferimento del richiedente. In ogni caso, però, all’interessato doveva riconoscersi il diritto di chiedere la sospensione del trasferimento in attesa dell’esito del ricorso[14].

In virtù dell’articolo 5 della decisione, gli Stati membri erano tenuti, ad intervalli regolari e, comunque, almeno ogni tre mesi, ad indicare il numero di richiedenti che erano in grado di ricollocare e ad accoglierli nel proprio territorio, salva la facoltà di opporsi alla ricollocazione in presenza di fondati motivi che inducessero a ritenere che la persona in questione costituisse un pericolo per la sicurezza nazionale o l’ordine pubblico (su cui infra)[15].

Il fondamento giuridico della decisione era stato individuato nell’articolo 78, paragrafo 3, del TFUE, il quale stabilisce che, qualora uno o più Stati membri debbano affrontare una situazione di emergenza caratterizzata da un afflusso improvviso di cittadini di paesi terzi, il Consiglio, su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, può adottare misure temporanee a beneficio dello Stato membro o degli Stati membri interessati[16].

Il 22 settembre 2015, il Consiglio (avendo rilevato la volontà e la disponibilità degli Stati membri a partecipare, conformemente ai principi di solidarietà e di equa ripartizione della responsabilità, su cui si fonda la politica dell’Unione in materia di asilo e migrazione) adottava una nuova decisione: la n. 1601[17], con la quale ribadiva la necessità di intervenire in supporto di Italia e Grecia nella gestione dei flussi migratori, provvedendo, in particolare, ad aumentare il numero di ricollocazioni, da 40.000 a 120.000[18].

3. Il precedente: la sentenza Slovacchia e Ungheria/Consiglio, del 6 settembre 2017, conferma la legittimità della decisione 2015/1601

Nelle cause riunite C-643/15 e C-647/15, la Slovacchia e l’Ungheria avevano chiesto alla Corte di giustizia l’annullamento della decisione del Consiglio, n. 1601 del 2015, deducendo, da un lato, motivi di ordine procedurale o, comunque, legati alla scelta di un atto giuridico inappropriato al caso di specie e, dall’altro, l’inidoneità e la non necessarietà della stessa per rispondere alla crisi migratoria[19].

In primo luogo, la Corte ha confutato l’argomento secondo cui l’atto avrebbe dovuto essere adottato mediante la procedura legislativa ordinaria, di cui all’articolo 289, TFUE, e ciò poiché l’articolo 78, paragrafo 3, TFUE, prevede la consultazione del Parlamento europeo qualora sia adottata una misura fondata su tale disposizione[20].

La Corte ha disatteso tale interpretazione, rilevando che la procedura legislativa ordinaria può essere applicata soltanto se una disposizione dei Trattati fa ad essa esplicito riferimento. Orbene, l’articolo 78, paragrafo 3, TFUE non contiene alcun tipo di riferimento alla procedura legislativa, pertanto è stato ritenuto legittimo l’utilizzo, da parte del Consiglio, di una procedura non legislativa ai fini dell’adozione dell’atto, il quale costituisce, quindi, un atto non legislativo[21].

Nel medesimo contesto, la Corte ha affermato che l’articolo 78, paragrafo 3, TFUE consente alle istituzioni dell’Unione di adottare tutte le misure temporanee necessarie a rispondere in modo effettivo e rapido ad una situazione di emergenza caratterizzata da un afflusso improvviso di migranti. Dette misure possono derogare anche a atti legislativi a condizione che:

  1. il loro ambito di applicazione sia circoscritto sotto il profilo sia sostanziale che temporale;
  2. che non abbiano per oggetto o per effetto di sostituire o di modificare in modo permanente siffatti atti.

La Corte ha rilevato che, nel caso di specie, entrambe le condizioni erano state rispettate e che, poiché la decisione impugnata costituiva un atto non legislativo, la sua adozione non richiedeva la partecipazione dei parlamenti nazionali e la pubblicità delle deliberazioni e dei voti in seno al Consiglio; tali requisiti, infatti, trovano applicazione esclusivamente riguardo agli atti legislativi[22].

Inoltre, le conclusioni del Consiglio europeo del 25 e 26 giugno 2015 (secondo le quali gli Stati membri dovevano decidere, in ordine alla distribuzione dei soggetti richiedenti protezione internazionale, «per consenso» e «tenendo conto della situazione specifica di ogni Stato membro») non ostavano all’adozione della decisione impugnata, poiché facevano riferimento non ad essa, bensì al diverso programma di ricollocazione contenuto nella precedente decisione del 14 settembre 2015, n. 1523 [23].

Infine, non essendo rilevanti eventuali valutazioni retrospettive riguardanti il grado di efficacia della misura, la Corte di giustizia ha confermato la piena validità ed efficacia alla decisione del Consiglio 22 settembre 2015, n. 1601[24].

4. La sentenza della Corte di giustizia del 2 aprile 2020:

4.1. Fatti di causa

Il 16 dicembre 2015, in ottemperanza all’articolo 5, paragrafo 2, di ciascuna delle decisioni 2015/1523 e 2015/1601, la Polonia si era resa disponibile a ricollocare nel suo territorio un numero di 100 richiedenti protezione internazionale, di cui 65 dalla Grecia e 35 dall’Italia.

Così, l’Italia e la Greca individuavano, rispettivamente, 36 e 73 persone da ricollocare e chiedevano alla Polonia di prenderle in carico. Quest’ultima, tuttavia, non dava seguito a tali richieste e nessun richiedente veniva ricollocato nel suo territorio. Dopo ciò, la Polonia non aveva più assunto alcun impegno di ricollocazione[25].

L’Ungheria, invece, aveva deciso ab origine di non partecipare al programma di ricollocazioni[26].

Il 5 febbraio e il 13 maggio 2016, la Repubblica ceca si era dichiarata disponibile ad accogliere 50 richiedenti protezione internazionale in due fasi: nella prima, 20 dalla Grecia e 10 dall’Italia; nella seconda, 10 da ciascuno dei due Stati.

Grecia e Italia avevano chiesto, rispettivamente, la ricollocazione di 30 e 10 persone. La Repubblica ceca aveva accettato di ricollocare 15 persone dalla Grecia, 12 delle quali sono state effettivamente ricollocate, mentre non accettava nessun richiedente dall’Italia. Pertanto, nel suo territorio, in totale, venivano ricollocati 12 richiedenti, tutti provenienti dalla Grecia. Dopo il 13 maggio 2016, la Repubblica ceca non aveva più assunto alcun impegno di ricollocazione[27].

Con lettere del 10 febbraio 2016, la Commissione aveva invitato la Polonia, l’Ungheria e la Repubblica ceca a: I) trasmettere almeno ogni tre mesi indicazioni relative al numero di richiedenti asilo che erano in grado di ricollocare nel loro territorio; II) a ricollocare tali richiedenti a intervalli regolari, al fine di adempiere gli obblighi sanciti dalle due decisioni del Consiglio.

Con lettera del 1° marzo 2017, la Repubblica ceca aveva affermato che, a suo giudizio, la sua prima offerta, del 5 febbraio 2016, di ricollocare 30 persone era sufficiente e, con risoluzione n. 439 del 5 giugno 2017, decideva di sospendere l’attuazione degli obblighi stabiliti dalle due decisioni «in considerazione del significativo deterioramento della situazione in materia di sicurezza nell’Unione [] e del manifesto malfunzionamento del sistema di ricollocazione»[28].

In varie relazioni al Parlamento europeo, al Consiglio europeo e al Consiglio sulla ricollocazione e il reinsediamento, la Commissione aveva insistito affinché gli Stati membri indicassero, a intervalli regolari, un numero di richiedenti protezione internazionale che erano in grado di ricollocare nel loro territorio, conformemente agli obblighi sanciti dalle decisioni 2015/1523 e 2015/1601, e procedessero a ricollocazioni effettive, in proporzione ai loro obblighi, a pena di incorrere in una procedura di infrazione[29].

Con lettere di messa in mora del 15 giugno 2017, per quanto riguarda l’Ungheria e la Repubblica ceca, e del 16 giugno 2017, per quanto riguarda la Repubblica di Polonia, la Commissione aveva avviato una procedura di infrazione, ai sensi dell’articolo 258, paragrafo 1, TFUE, non avendo tali Stati membri ottemperato agli obblighi di ricollocazione previsti dalle due decisioni.

Non persuasa dalle risposte fornite dai tre Stati alle summenzionate lettere di messa in mora, la Commissione, il 26 luglio 2017, aveva inviato un parere motivato a ciascuno di questi tre Stati membri, mantenendo fermo il proprio convincimento in merito alla sussistenza dell’inadempimento. La Repubblica ceca e la Polonia e l’Ungheria, con lettere del 23 agosto dello stesso anno rispondevano ai suddetti pareri motivati.

Nella comunicazione del 6 settembre 2017 al Parlamento europeo, al Consiglio europeo e al Consiglio[30], la Commissione constatava (nuovamente) che:

a) la Polonia e l’Ungheria erano gli unici Stati membri a non aver ricollocato nessun richiedente asilo;

b) la Polonia, dal 16 dicembre 2015, non aveva più assunto alcun impegno di ricollocazione;

c) la Repubblica ceca non aveva più assunto simili impegni dal 13 maggio 2016 né proceduto a una ricollocazione dall’agosto 2016.

La Commissione, quindi, rinnovava le richieste, ai tre Stati membri, aventi ad oggetto l’immediata assunzione di impegni di ricollocazione e la concreta attuazione degli stessi.

Non avendo ricevuto risposta, la Commissione decideva di proporre ricorso contro ciascuno dei tre Stati (poi riuniti):

  1. Con il ricorso nella causa C715/17, la Commissione chiedeva alla Corte di dichiarare che la Polonia, dal 16 marzo 2016, non avendo indicato a intervalli regolari, e almeno ogni tre mesi, un numero adeguato di richiedenti protezione internazionale che era in grado di ricollocare nel suo territorio, era venuta meno agli obblighi su di essa incombenti in forza delle decisioni 2015/1523 e 2015/1601 del Consiglio[31].
  2. Con il ricorso nella causa C718/17, la Commissione chiedeva alla Corte di dichiarare che l’Ungheria, non avendo mai indicato un numero adeguato di richiedenti protezione internazionale che era in grado di ricollocare nel suo territorio, era venuta meno agli obblighi su di essa incombenti in forza delle decisioni 2015/1523 e 2015/1601 del Consiglio[32].
  3. Con il ricorso nella causa C719/17, la Commissione chiedeva alla Corte di dichiarare che la Repubblica ceca, non avendo indicato a intervalli regolari, e almeno ogni tre mesi, un numero adeguato di richiedenti protezione internazionale che era in grado di ricollocare nel suo territorio, era venuta meno agli obblighi su di essa incombenti in forza delle decisioni 2015/1523 e 2015/1601 del Consiglio[33].

4.2. Contesto normativo di riferimento:

Ai fini della risoluzione della controversia, la Corte di giustizia ha dovuto innanzitutto stabilire se ai soggetti coinvolti nelle procedure di ricollocazione fosse possibile riconoscere la qualifica di rifugiato ai sensi del diritto internazionale vincolante per gli Stati membri e ai sensi delle norme di diritto dell’Unione.

4.2.1. La nozione di rifugiato nel diritto internazionale pattizio: la Convenzione relativa allo status dei rifugiati del 1951

Le norme internazionali che assumono rilevanza nel caso di specie sono contenute nella Convenzione relativa allo status dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951 ed entrata in vigore il 22 aprile 1954[34]. Ad essa è stato, poi, aggiunto il Protocollo relativo allo status dei rifugiati, concluso a New York il 31 gennaio 1967 ed entrato a sua volta in vigore il 4 ottobre 1967[35].

L’articolo 1, paragrafo 2, della Convenzione attribuisce lo status di rifugiato[36] a «chiunque, per causa di avvenimenti anteriori al 1° gennaio 1951 e nel giustificato timore d’essere perseguitato per la sua razza, la sua religione, la sua cittadinanza, la sua appartenenza a un determinato gruppo sociale o le sue opinioni politiche, si trova fuori dello Stato di cui possiede la cittadinanza e non può o, per tale timore, non vuole domandare la protezione di detto Stato; oppure a chiunque, essendo apolide e trovandosi fuori dei suo Stato di domicilio in seguito a tali avvenimenti, non può o, per il timore sopra indicato, non vuole ritornarvi»[37].

Inoltre, il paragrafo 1 di detta norma estende l’applicazione dello status di rifugiato ai soggetti previsti dalle seguenti convenzioni internazionali[38]:

  1. Accordi del 12 maggio 1926 (sui rifugiati russi pre-bellici e i rifugiati armeni pre-bellici);
  2. Accordi del 30 giugno 1928 (sui rifugiati assiri o assiro-caldei e assimilati di origine siriana o curda, nonché i rifugiati turchi)[39].
  3. Convenzione del 28 ottobre 1933 (sui rifugiati spagnoli)[40];
  4. Convenzione del 10 febbraio 1938 (sui rifugiati provenienti dalla Germania)[41];
  5. Protocollo del 14 settembre 1939 (rifugiati austriaci vittime di persecuzioni naziste)[42].

La sezione F dell’articolo 1[43], invece, esclude l’applicazione dello status di rifugiato: «alle persone di cui vi sia serio motivo di sospettare che: a) hanno commesso un crimine contro la pace, un crimine di guerra o un crimine contro l’umanità, nel senso degli strumenti internazionali contenenti disposizioni relative a siffatti crimini; b) hanno commesso un crimine grave di diritto comune fuori del paese ospitante prima di essere ammesse come rifugiati; c) si sono rese colpevoli di atti contrari agli scopi e ai principi della Nazioni Unite»[44].

L’ultima disposizione individua le cause di esclusione o di cessazione dello status giuridico di rifugiato ai sensi del diritto internazionale[45]. Nel caso in esame, nessun richiedente asilo coinvolto dalle procedure di ricollocazione rientra nell’ambito applicativo della sezione F, per cui la nozione di rifugiato contenuta nell’articolo 1 risulta pienamente applicabile[46].

4.2.2. Le norme di diritto dell’Unione: la Direttiva 2011/95/UE

La Direttiva 2011/95/UE disciplina: a) l’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale; b) lo status uniforme negli Stati membri per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria; c) il contenuto della protezione riconosciuta (articolo 1)[47].

L’articolo 2, paragrafo 1, lettera d), accogliendo la nozione elaborata nell’ambito del diritto internazionale, qualifica come rifugiato qualunque «cittadino di un paese terzo il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, opinione politica o appartenenza a un determinato gruppo sociale, si trova fuori dal paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di detto paese, oppure apolide che si trova fuori dal paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale per le stesse ragioni succitate e non può o, a causa di siffatto timore, non vuole farvi ritorno, e al quale non si applica l’articolo 12».

Ai sensi dell’articolo 12, un cittadino di un paese terzo o un apolide è escluso dallo status di rifugiato se:

  1. Rientra nell’ambito di applicazione dell’articolo 1D della convenzione di Ginevra, relativo alla protezione o assistenza di un organo o di un’agenzia delle Nazioni Unite diversi dall’Alto commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati. Se tale protezione o assistenza cessi per qualsiasi motivo, queste persone vengono ipso facto ammesse ai benefici della direttiva.
  2. Le autorità competenti del paese nel quale ha stabilito la sua residenza gli riconoscono i diritti e gli obblighi connessi al possesso della cittadinanza del paese stesso o diritti e obblighi equivalenti.

Ai sensi del paragrafo 2 della medesima norma, un cittadino di un paese terzo o un apolide è escluso dallo status di rifugiato ove sussistano fondati motivi per ritenere che:

  1. Abbia commesso un crimine contro la pace, contro l’umanità o di guerra, come definiti dagli strumenti internazionali relativi a tali crimini[48];
  2. Abbia commesso, al di fuori del paese di accoglienza, un reato grave di diritto comune, prima di essere ammesso come rifugiato, ossia prima del momento in cui gli è rilasciato un permesso di soggiorno basato sul riconoscimento dello status di rifugiato;
  3. Abbia commesso atti particolarmente crudeli, anche se perpetrati con un dichiarato obiettivo politico, che possono essere classificati quali reati gravi di diritto comune;
  4. Si sia reso colpevole di atti contrari alle finalità e ai principi delle Nazioni Unite, come stabiliti nel Preambolo e negli articoli 1 e 2 della Carta delle Nazioni Unite.

Il paragrafo 2 si applica alle persone che istigano o altrimenti concorrono alla commissione dei reati o atti in esso menzionati.

La disciplina dell’articolo 12 è completata da quella contenuta nell’articolo 17, a norma del quale, un cittadino di un paese terzo o un apolide è escluso dalla qualifica di persona avente titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, ove sussistano fondati motivi per ritenere che:

  1. Abbia commesso un crimine contro la pace, contro l’umanità o di guerra, come definiti dagli strumenti internazionali relativi a tali crimini;
  2. Abbia commesso un reato grave;
  3. Si sia reso colpevole di atti contrari alle finalità e ai principi delle Nazioni Unite, come stabiliti nel Preambolo e negli articoli 1 e 2 della Carta delle Nazioni Unite;
  4. Rappresenti un pericolo per la comunità o la sicurezza dello Stato in cui si trova.

Il paragrafo 1 si applica alle persone che istigano o altrimenti concorrono alla commissione dei reati o atti in esso menzionati. Gli Stati membri possono escludere un cittadino di un paese terzo o un apolide dalla qualifica di persona avente titolo a beneficiare della protezione sussidiaria se questi, prima di essere ammesso nello Stato membro interessato, ha commesso uno o più reati non contemplati al paragrafo 1, che sarebbero punibili con la reclusione se fossero stati perpetrati nello Stato membro interessato, e se ha lasciato il paese d’origine soltanto al fine di evitare le sanzioni risultanti da tali reati[49].

4.3. Questioni preliminari: le eccezioni di irricevibilità dei ricorsi

4.3.1. Eccezione di irricevibilità per asserita mancanza dell’oggetto del ricorso e contrasto con l’obiettivo della procedura di infrazione ai sensi dell’articolo 258 TFUE

I tre Stati membri in questione avevano affermato, in sostanza, che i ricorsi erano irricevibili poiché, quand’anche la Corte avesse constatato l’inadempimento degli obblighi derivanti dalle due decisioni, sarebbe stato impossibile porvi rimedio, dato che il periodo di applicazione e, conseguentemente, gli obblighi da esse scaturenti erano definitivamente scaduti, rispettivamente, dal 17 settembre 2017 e dal 26 settembre 2017. Orbene, a giudizio dei tre Stati, dalla giurisprudenza della Corte sarebbe emerso che un ricorso, proposto ai sensi dell’articolo 258 TFUE, avrebbe dovuto avere lo scopo di far dichiarare l’esistenza di un inadempimento ai fini della sua cessazione e non di pervenire ad una sentenza di mero accertamento circa la sussistenza dell’inadempimento[50].

Pertanto, a giudizio degli Stati, i ricorsi sarebbero stati privi di oggetto e, considerato che il periodo di applicazione delle due decisioni era definitivamente scaduto, la Commissione non avrebbe avuto un “interesse sufficiente” per chiedere alla Corte di accertare la sussistenza di tali inadempimenti[51].

Al riguardo, la Corte ha affermato che l’obiettivo perseguito dalla procedura di cui all’articolo 258 TFUE consiste nell’accertamento oggettivo dell’inosservanza, da parte di uno Stato membro, degli obblighi derivanti dal TFUE o da un atto di diritto derivato, e che una procedura del genere consente anche di stabilire se uno Stato membro abbia violato il diritto dell’Unione in un caso particolare[52].

Ciò premesso, uno degli scopi del procedimento precontenzioso, nell’ambito della procedura di infrazione, è quello di dare allo Stato membro interessato l’opportunità di conformarsi agli obblighi su di esso incombenti in forza del diritto dell’Unione[53].

Dal tenore letterale dell’articolo 258, comma 2, TFUE, risulta che, qualora lo Stato membro non si sia conformato al parere motivato della Commissione nel termine da questa fissato, la Commissione può adire la Corte. Per costante giurisprudenza dei giudici europei, l’esistenza di un inadempimento dev’essere valutata in base alla situazione dello Stato membro quale si presentava alla scadenza di tale termine[54].

La Corte ha ammesso che, come asserito dai tre Stati membri in questione, la Commissione ha il compito di vigilare, d’ufficio e nell’interesse generale, sull’applicazione da parte degli Stati membri del diritto dell’Unione e di far dichiarare l’esistenza di eventuali inadempimenti degli obblighi che ne derivano, allo scopo di farli cessare, tuttavia, tale principio giurisprudenziale va intesa nel senso che, in un ricorso per inadempimento, la Commissione non può chiedere alla Corte altro che l’accertamento dell’esistenza dell’inadempimento dedotto allo scopo di farlo cessare. Pertanto, la Commissione non può, ad esempio, chiedere alla Corte, nell’ambito di un ricorso per inadempimento, di ingiungere a uno Stato membro di adottare un particolare comportamento al fine di conformarsi al diritto dell’Unione[55].

Per contro, un ricorso per inadempimento è ricevibile se la Commissione si limita a chiedere alla Corte di dichiarare l’esistenza dell’inadempimento dedotto, in particolare in una situazione, come quella del caso di specie, in cui l’atto di diritto derivato dell’Unione del quale si deduce la violazione ha definitivamente cessato di essere applicabile dopo la data di scadenza del termine fissato nel parere motivato. Infatti, alla luce della sentenza del 27 marzo 2019, Commissione/Germania, C‑620/16, punto 40, un simile ricorso per inadempimento, nella misura in cui riguarda l’accertamento oggettivo da parte della Corte dell’inosservanza da parte di uno Stato membro degli obblighi impostigli da un atto di diritto derivato e consente di stabilire se uno Stato membro abbia violato il diritto dell’Unione in un caso particolare, rientra pienamente nell’obiettivo perseguito dalla procedura di cui all’articolo 258 TFUE[56].

A giudizio della Corte, la circostanza secondo la quale non sarebbe più possibile porre rimedio all’inadempimento, poiché il periodo di applicazione delle decisioni era definitivamente scaduto, non poteva comportare l’irricevibilità dei ricorsi presentati dalla Commissione, giacchè ai tre Stati membri in questione era stata offerta la possibilità di porre fine all’inadempimento prima della scadenza dei termini del periodo di applicazione delle due decisioni, assumendo impegni di ricollocazione e procedendo a ricollocazioni effettive, come chiesto dalla Commissione in svariate lettere e comunicazioni[57].

Dunque, al momento della scadenza dei termini di applicazione, le due decisioni erano ancora in vigore nei confronti dei tre Stati membri. Questi ultimi, inoltre, non avevano provveduto ad ottemperare gli obblighi da queste scaturenti (come affermato dalla Commissione, senza, peraltro, essere stata contraddetta sul punto), malgrado fosse stata offerta loro la possibilità di farlo. Per tali ragioni, la Corte di giustizia ha riconosciuto la sussistenza della legittimazione processuale, in capo alla Commissione, per far valere e dichiarare in giudizio la sussistenza degli inadempimenti dedotti, nonostante la scadenza del periodo di applicazione delle decisioni in parola[58].

Ed infatti, se fosse stata accolta la linea argomentativa dei tre Stati in questione, qualsiasi Stato membro che, con il suo comportamento, comprometta la realizzazione dell’obiettivo inerente a una decisione adottata sulla base dell’articolo 78, paragrafo 3, TFUE, e che si applica, in quanto “misura temporanea”, ai sensi della medesima disposizione, solo per un periodo limitato, potrebbe, allora, evitare un procedimento di infrazione, per il solo motivo che l’inadempimento verte su un atto il cui periodo di applicazione è definitivamente spirato, con la conseguenza che gli Stati membri potrebbero trarre beneficio dal proprio inadempimento, in violazione del generale principio nemini suus dolus prodesse debet[59].

Per di più, ammettere l’irricevibilità di un ricorso per inadempimento nei confronti di uno Stato membro, a causa di una violazione di decisioni adottate in forza dell’articolo 78, paragrafo 3, TFUE (quali le decisioni 2015/1523 e 2015/1601), sarebbe pregiudizievole sia per l’obbligatorietà di tali decisioni sia, in generale, per il rispetto dei valori sui cui l’Unione si fonda, a norma dell’articolo 2 TUE (all’interno dei quali rientra, in particolare, anche lo Stato di diritto[60].

Infine, quanto all’argomento secondo il quale, in seguito alla scadenza definitiva del periodo di applicazione delle decisioni, la Commissione non avrebbe più interesse ad agire, occorre ricordare il principio, sancito da una giurisprudenza costante della Corte, secondo il quale la Commissione non è tenuta a dimostrare l’esistenza di un interesse ad agire né a indicare le ragioni che l’hanno indotta a presentare un ricorso per inadempimento[61], ma – in ogni caso – la Corte ha ritenuto sussistente tale interesse[62].

4.3.2. Eccezione di irricevibilità per asserita violazione del principio della parità di trattamento

L’Ungheria e la Polonia avevano altresì sostenuto che i ricorsi sarebbero stati irricevibili in quanto la Commissione, limitandosi ad agire soltanto verso i soli tre Stati membri in questione, “noncurante” del fatto che la maggior parte degli Stati membri non aveva pienamente rispettato gli obblighi scaturenti dalle decisioni del Consiglio, avrebbe violato il principio della parità di trattamento e, in conseguenza, anche i limiti del potere discrezionale conferitole dall’articolo 258, TFUE[63].

Per giurisprudenza costante della Corte, la Commissione dispone di un potere discrezionale per decidere sull’opportunità di agire contro uno Stato membro, per determinare le disposizioni che esso avrebbe violato e per scegliere il momento in cui avviare il procedimento per inadempimento contro di esso, mentre le considerazioni che determinano tale scelta non possono avere alcuna incidenza sulla ricevibilità dell’azione[64].

La Corte ha, quindi, dichiarato che, tenuto conto di detto margine discrezionale, il fatto che non sia stato proposto un ricorso per inadempimento nei confronti di uno Stato membro non fosse pertinente per valutare la ricevibilità di un ricorso per inadempimento presentato nei confronti di un altro Stato membro[65].

Ciò premesso, la Corte di giustizia ha ritenuto che l’azione della Commissione, nella misura in cui mirava ad assicurare il rispetto, da parte tutti gli Stati membri (diversi dalla Grecia e dall’Italia), degli obblighi di ricollocazione derivanti dalle decisioni 2015/1523 e 2015/1601, si inseriva pienamente nell’obiettivo perseguito da tali decisioni. Nel caso di specie, era, pertanto, fondata su un criterio neutro e oggettivo, relativo alla gravità e alla persistenza degli inadempimenti contestati alla Repubblica di Polonia, all’Ungheria e alla Repubblica ceca[66].

A giudizio della Corte, quindi, la Commissione, avendo deciso di avviare un procedimento per inadempimento contro la Polonia, l’Ungheria e la Repubblica ceca, e non anche contro altri Stati membri parimenti inadempienti, non aveva in alcun modo ecceduto i limiti del potere discrezionale che le spettava ai sensi dell’articolo 258 TFUE. Pertanto, le eccezioni di irricevibilità vertenti sulla violazione del principio della parità di trattamento sono state respinte[67].

4.3.3. Eccezione di irricevibilità per asserita violazione dei diritti della difesa nel corso del procedimento precontenzioso

La doglianza si articola in due punti.

Nel primo punto, l’Ungheria contestava ancora alla Commissione, in primo luogo, il fatto di non aver rispettato il suo diritto di difesa nell’ambito del procedimento precontenzioso, in quanto il termine di risposta di quattro settimane, fissato nella lettera di messa in mora e nel parere motivato, a suo giudizio, sarebbe stato eccessivamente breve e, comunque, in contrasto con il termine abituale di due mesi e non giustificato da una situazione di urgenza legittima[68].

La Commissione avrebbe, in particolare, violato i diritti della difesa dell’Ungheria respingendo la sua domanda di proroga del termine di risposta fissato nel parere motivato[69].

Infatti, la Commissione, avendo deciso solo nel giugno 2017, e quindi in una data relativamente vicina alla data di scadenza del periodo di applicazione delle decisioni 2015/1523 e 2015/1601, di avviare i procedimenti per inadempimento contro i tre Stati membri in questione, a giudizio dell’Ungheria, sarebbe stata essa stessa la causa dell’urgenza, poi invocata dalla medesima. Inoltre, l’urgenza invocata dalla Commissione sarebbe contraddetta dal fatto che l’Istituzione avrebbe atteso altri quattro mesi, dopo la scadenza del termine fissato nel parere motivato, per proporre i presenti ricorsi[70].

Nel secondo punto, l’Ungheria contestava alla Commissione il fatto di non aver specificato con sufficiente chiarezza, nel corso del procedimento precontenzioso, l’inadempimento addebitatole[71].

Infatti, sebbene, nell’atto di ricorso, la Commissione avesse fornito una breve spiegazione del motivo per il quale, a suo avviso, l’inadempimento dell’articolo 5, paragrafo 2, della decisione 2015/1601 implicasse un inadempimento dell’articolo 5, paragrafi da 4 a 11, della stessa decisione, tale spiegazione non sarebbe stata, tuttavia, sufficiente per rimediare al fatto che, nel corso della fase precontenziosa del procedimento di infrazione, la Commissione non aveva chiaramente definito l’inadempimento oggetto di tale procedimento[72].

Inoltre, mentre nella motivazione della lettera di messa in mora e del parere motivato sarebbe stata addebitata all’Ungheria solo la violazione dell’articolo 5, paragrafo 2, della decisione 2015/1601, la Commissione, nelle conclusioni di detta lettera e di detto parere, avrebbe altresì dedotto la violazione dell’articolo 5, paragrafi da 4 a 11, della stessa decisione, senza un’ulteriore analisi[73].

Tale indeterminatezza dell’oggetto del procedimento sarebbe stata altresì dovuta al fatto che, nel procedimento precontenzioso, la Commissione aveva più volte fatto riferimento alla violazione tanto della decisione 2015/1523 quanto della decisione 2015/1601, sebbene, in mancanza di un impegno volontario, l’Ungheria non fosse tenuta a ricollocare richiedenti protezione internazionale ai sensi della prima di queste due decisioni (la n. 1523)[74].

A questo punto, la Corte ha precisato che il procedimento precontenzioso ha lo scopo di offrire allo Stato membro interessato, da un lato, l’opportunità di conformarsi agli obblighi derivanti dal diritto dell’Unione e, dall’altro, di far valere i suoi motivi di difesa contro gli addebiti formulati dalla Commissione. La regolarità di tale procedimento costituisce una garanzia essenziale prevista dal TFUE, non soltanto a tutela dei diritti dello Stato membro, ma anche per garantire che l’eventuale procedimento contenzioso verta su una controversia chiaramente definita[75].

Tali scopi imponevano alla Commissione di concedere agli Stati membri un termine ragionevole per rispondere alla lettera di messa in mora e per conformarsi a un parere motivato o, eventualmente, per preparare la loro difesa. Per valutare la ragionevolezza del termine in concreto impartito, la Corte ha tenuto conto del contesto e delle circostanze del caso concreto. Termini molto brevi sono ammissibili in situazioni specifiche, ad esempio quando vi sia l’urgenza di porre rimedio a un inadempimento o quando lo Stato membro interessato sia pienamente a conoscenza del punto di vista della Commissione ben prima dell’avvio della procedura di infrazione[76].

Nel caso di specie, per quanto riguarda, in primo luogo, l’eccezione di irricevibilità relativa ai termini di risposta che sarebbero eccessivamente brevi (fissati nella lettera di messa in mora e nel parere motivato), dalle relazioni della Commissione sulla ricollocazione risulta inequivocabilmente che tale Istituzione aveva deciso di avviare i procedimenti per inadempimento il 15 giugno e il 16 giugno 2017, e quindi in una fase relativamente avanzata del periodo di applicazione di due anni delle decisioni 2015/1523 e 2015/1601 conclusosi, rispettivamente, il 17 settembre e il 26 settembre 2017. Tale decisione era stata motivata dal fatto che, prima di avviare i suddetti procedimenti, e prima della scadenza del periodo di applicazione delle due decisioni, la Commissione aveva voluto dare un’ultima possibilità ai tre Stati membri in questione, che non avevano ancora ricollocato alcun richiedente asilo o non avevano più assunto impegni di ricollocazione da più di un anno, di conformarsi agli obblighi su di essi incombenti in forza delle succitate decisioni[77].

Inoltre, tale scelta di avviare il procedimento per inadempimento in una fase relativamente avanzata del periodo di applicazione di due anni delle decisioni risulta giustificata alla luce del fatto che una ricollocazione di un numero significativo di richiedenti protezione internazionale, come quella prevista dalla decisione 2015/1601, era un’operazione complessa, che necessitava di un certo tempo di preparazione e di attuazione, in particolare sul piano del coordinamento tra le amministrazioni degli Stati membri[78].

Pertanto, se, tenuto conto delle date di scadenza relativamente vicine del periodo di applicazione delle decisioni, si era alla fine imposta l’urgenza, nel maggio 2017, di considerare la possibilità di costringere i tre Stati membri in questione, mediante un procedimento per inadempimento, a ottemperare ai loro obblighi di ricollocazione imposti dalle medesime decisioni per la parte restante di detto periodo di applicazione, la ragione di tale urgenza non poteva in alcun modo essere imputata a una qualsivoglia inerzia o azione tardiva della Commissione, ma – a giudizio della Corte – risiedeva esclusivamente nel persistente rifiuto di questi tre Stati membri di dare corso ai ripetuti appelli della Commissione a conformarsi agli obblighi in questione[79].

Nell’ambito del potere discrezionale riservatole in merito alla scelta del momento in cui avviare il procedimento per inadempimento La Commissione era del tutto legittimata a esaurire, anzitutto, tutte le possibilità per convincere i tre Stati membri in questione a effettuare ricollocazioni e ad assumere impegni formali affinché i medesimi contribuissero debitamente – nel rispetto del principio di solidarietà e di equa ripartizione della responsabilità tra gli Stati membri che, a norma dell’articolo 80 del TFUE, disciplina la politica di asilo dell’Unione in materia di asilo – all’obiettivo di ricollocazione, vegliando, al contempo, a che tali Stati membri non si sottraessero a un ricorso per inadempimento, qualora avessero deciso di non dare seguito all’ultimo appello della Commissione a conformarsi ai loro obblighi[80].

Per tali ragioni, la Corte ha ritenuto che, nel caso di specie, la Commissione non abbia ecceduto tale potere discrezionale.

In secondo luogo, quanto alla presunta indeterminatezza delle censure formulate dalla Commissione nei confronti dell’Ungheria nel procedimento precontenzioso e, più in particolare, al fatto che il nesso tra l’inadempimento degli obblighi derivanti dall’articolo 5, paragrafo 2, della decisione 2015/1601 e l’inadempimento di quelli derivanti dall’articolo 5, paragrafi da 4 a 11, della medesima decisione sarebbe stato spiegato solo nell’atto di ricorso e in modo particolarmente succinto, la Corte ha constatato che, sia nelle conclusioni della lettera di messa in mora sia in quelle del parere motivato, la Commissione aveva espressamente contestato all’Ungheria la violazione degli obblighi di cui alla decisione 2015/1601 e, «di conseguenza», degli «altri obblighi di ricollocazione» imposti dall’articolo 5, paragrafi da 4 a 11, della stessa decisione[81].

Pertanto, poiché l’Ungheria non poteva ignorare il manifesto nesso di causalità tra la violazione dell’articolo 5, paragrafo 2, della decisione 2015/1601 e quella dell’articolo 5, paragrafi da 4 a 11, della stessa decisione, la Corte ha rigettato questa eccezione di irricevibilità[82].

4.4. Il merito

4.4.1. La sussistenza degli inadempimenti

Nell’ambito di un procedimento per inadempimento ai sensi dell’articolo 258 TFUE, la Commissione ha l’onere di dimostrare l’esistenza dell’inadempimento contestato e di fornire alla Corte gli elementi necessari alla verifica, da parte di quest’ultima, dell’esistenza di detto inadempimento, senza potersi basare su alcuna presunzione[83].

Nel caso di specie, la Commissione contestava alla Polonia (dal 16 marzo 2016), all’Ungheria (dal 25 dicembre 2015), nonché alla Repubblica ceca (dal 13 agosto 2016), il fatto di essere venute meno agli obblighi derivanti dalle due decisioni[84].

A giudizio della Corte, i suddetti inadempimenti non erano contestabili in quanto, nelle sue varie relazioni mensili sulla ricollocazione e il reinsediamento, di cui era pacifico che i tre Stati membri in questione erano a conoscenza, la Commissione aveva assicurato un monitoraggio dello stato di avanzamento delle ricollocazioni dalla Grecia e dall’Italia, previste dalle decisioni 2015/1523 e 2015/1601. Orbene, le relazioni summenzionate, a giudizio della Corte, dimostravano la sussistenza degli inadempimenti[85], e dunque la Commissione avrebbe adempiuto l’onere probatorio[86].

Tuttavia, i tre Stati membri in questione avevano avanzato una serie di argomentazioni volte a giustificare la loro condotta inadempiente. Si trattava, da un lato, di argomenti relativi alle responsabilità degli Stati membri per il mantenimento dell’ordine pubblico e la salvaguardia della sicurezza interna (Polonia e Ungheria) e, dall’altro, relativi al malfunzionamento e dall’inefficacia presunti del meccanismo di ricollocazione (Repubblica ceca).

4.4.2. I tentativi di giustificazione dell’inadempimento

4.4.2.1. La difesa di Polonia e Ungheria: l’articolo 72 del Trattato sul funzionamento dell’Unione

La Polonia e l’Ungheria avevano cercato di giustificare l’inadempimento sulla base dell’articolo 72 TFUE, in combinato disposto con l’articolo 4, paragrafo 2, TUE, che riservava loro la competenza esclusiva per il mantenimento dell’ordine pubblico e la salvaguardia della sicurezza.

A tale proposito, la Corte ha ritenuto che, poiché l’articolo 72 TFUE costituisce una disposizione derogatoria alle norme generali di diritto dell’Unione, esso debba essere interpretato restrittivamente. Pertanto, tale articolo non conferisce agli Stati membri il potere di derogare a disposizioni di diritto dell’Unione mediante il mero richiamo agli interessi connessi al mantenimento dell’ordine pubblico e alla salvaguardia della sicurezza interna, ma impone loro di dimostrare la necessità di avvalersi della deroga prevista da detto articolo al fine di esercitare le loro responsabilità in tali materie.

La Corte ha altresì richiamato l’articolo 5 della decisione 2015/1601, rubricato «Procedura di ricollocazione», il quale prevede che gli Stati membri conservano il diritto di rifiutare la ricollocazione del richiedente protezione internazionale solo qualora sussistano fondati motivi per ritenere che la persona in questione costituisca un pericolo per la sicurezza nazionale o l’ordine pubblico, ovvero in presenza di seri motivi per applicare le disposizioni in materia di esclusione stabilite agli articoli 12 e 17 della direttiva 2011/95[87].

Inoltre, l’articolo 5, paragrafo 4, della decisione 2015/1523 e, in termini identici, l’articolo 5, paragrafo 4, della decisione 2015/1601 prevedevano che uno Stato membro poteva decidere di non approvare la ricollocazione di un richiedente asilo dall’Italia o dalla Greca solo in presenza di fondati motivi, come quelli di cui al paragrafo 7 del medesimo articolo 5, vale a dire fondati motivi per ritenere che il richiedente in questione costituisca un pericolo per la sicurezza nazionale o l’ordine pubblico nel suo territorio. Pertanto, il Consiglio aveva debitamente tenuto conto, nell’adottare le decisioni 2015/1523 e 2015/1601, dell’esercizio delle responsabilità spettanti agli Stati membri in forza dell’articolo 72 TFUE.

Peraltro, i motivi per ritenere che il richiedente asilo costituisse un “pericolo per la sicurezza nazionale o l’ordine pubblico” nel territorio dello Stato membro di ricollocazione (che consentivano a quest’ultimo[88] di non approvare la ricollocazione di un richiedente asilo dalla Repubblica ellenica o dalla Repubblica italiana, e di rifiutare la ricollocazione del richiedente protezione internazionale) dovendo essi essere “fondati”, e non “seri”, e non riferendosi necessariamente a un reato grave già commesso o a un reato grave di diritto comune commesso al di fuori del paese di accoglienza prima che l’interessato sia ammesso come rifugiato, ma richiedendo solo la prova di un “pericolo per la sicurezza nazionale o l’ordine pubblico”, lasciavano chiaramente un margine di discrezionalità più ampio agli Stati membri di ricollocazione rispetto ai seri motivi per applicare le disposizioni in materia di esclusione stabilite agli articoli 12 e 17 della direttiva 2011/95.

Ne consegue che il meccanismo previsto, nell’ambito della procedura di ricollocazione, all’articolo 5, paragrafi 4 e 7, di ciascuna delle decisioni 2015/1523 e 2015/1601, autorizzava lo Stato membro di ricollocazione a invocare seri o fondati motivi relativi al mantenimento della sicurezza nazionale o dell’ordine pubblico solo al termine di un esame concreto, caso per caso, del pericolo attuale o potenziale, che il richiedente asilo rappresentava per tali interessi. Pertanto, la Corte ha stabilito che uno Stato membro non può invocare l’articolo 72 TFUE per giustificare una sospensione, o perfino una cessazione, dell’attuazione degli obblighi derivanti dalle decisioni del Consiglio, a soli fini di prevenzione generale e senza dimostrare un rapporto diretto con un caso individuale[89].

4.4.2.2. La difesa della Repubblica ceca: asserito malfunzionamento e inefficacia del meccanismo di ricollocazione

La Repubblica ceca aveva, infine, sostenuto che la sua decisione di omettere di applicare le decisioni 2015/1523 e 2015/1601 sarebbe stata giustificata dal fatto che, nella sua applicazione concreta, il meccanismo di ricollocazione quale previsto da tali decisioni si era rivelato mal funzionante e inefficace, a causa, in particolare, della mancanza sistematica di cooperazione delle autorità greche e italiane o dell’assenza, in Grecia o in Italia, al momento dell’assunzione di impegni di ricollocazione, di richiedenti asilo destinati a essere ricollocati (ad esempio perché fuggiti e/o resisi irreperibili), il che, a giudizio della Repubblica ceca, sarebbe stato messo in evidenza «dal debole successo del meccanismo in questione in termini di numero totale di ricollocazioni effettivamente avvenute»[90].

Il motivo di doglianza è stato ritenuto dalla Corte totalmente privo di pregio giuridico, non essendo stata invocata nessuna norma, né di diritto primario (trattati), né di diritto secondario, ed è, pertanto, stato rigettato.

5. La decisione della Corte di giustizia

All’esito del giudizio, la Corte di giustizia ha così statuito:

  1. La Repubblica di Polonia, dal 16 marzo 2016, non avendo indicato a intervalli regolari, e almeno ogni tre mesi, un numero adeguato di richiedenti protezione internazionale che era in grado di ricollocare nel suo territorio, è venuta meno agli obblighi a essa incombenti in forza dell’articolo 5, paragrafo 2, della decisione 2015/1523 del Consiglio, del 14 settembre 2015, che istituisce misure temporanee nel settore della protezione internazionale a beneficio dell’Italia e della Grecia, e dell’articolo 5, paragrafo 2, della decisione 2015/1601 del Consiglio, del 22 settembre 2015, che istituisce misure temporanee nel settore della protezione internazionale a beneficio dell’Italia e della Grecia, nonché, di conseguenza, agli ulteriori obblighi di ricollocazione a essa incombenti in forza dell’articolo 5, paragrafi da 4 a 11, di ciascuna di queste due decisioni.
  2. L’Ungheria, dal 25 dicembre 2015, non avendo indicato a intervalli regolari, e almeno ogni tre mesi, un numero adeguato di richiedenti protezione internazionale che era in grado di ricollocare rapidamente nel suo territorio, è venuta meno agli obblighi a essa incombenti in forza dell’articolo 5, paragrafo 2, della decisione 2015/1601 nonché, di conseguenza, agli ulteriori obblighi di ricollocazione a essa incombenti in forza dell’articolo 5, paragrafi da 4 a 11, della medesima decisione.
  3. La Repubblica ceca, dal 13 agosto 2016, non avendo indicato a intervalli regolari, e almeno ogni tre mesi, un numero adeguato di richiedenti protezione internazionale che era in grado di ricollocare rapidamente nel suo territorio, è venuta meno agli obblighi a essa incombenti in forza dell’articolo 5, paragrafo 2, della decisione 2015/1523 e dell’articolo 5, paragrafo 2, della decisione 2015/1601 nonché, di conseguenza, agli ulteriori obblighi di ricollocazione a essa incombenti in forza dell’articolo 5, paragrafi da 4 a 11, di ciascuna di queste due decisioni.
 
 

Note e riferimenti bibliografici

[1] M. Zupi, L’impatto delle primavere arabe sui flussi migratori regionali e verso l’Italia, in Osservatorio di politica internazionale, n. 59 - luglio 2012, www.parlamento.it.

[2] Decisione (UE) 2015/1523 del Consiglio, del 14 settembre 2015, che istituisce misure temporanee nel settore della protezione internazionale a beneficio dell'Italia e della Grecia, considerando n. 3.

[3] S. Panebianco, Sulle onde del Mediterraneo: cambiamenti globali e risposte alle crisi migratorie, Milano, 2017, 203.

[4] S. Bonfiglio, Democrazia e Sicurezza - Democracy and Security Review: 2017, n. 4, 137 e ss.

[5] G. Morgese, I migranti, la solidarietà e l’Europa senza qualità, SIDI Blog, 8 giugno 2015, www.sidiblog.org.

[6] M. I. Papa, Crisi dei rifugiati, principio di solidarietà ed equa ripartizione delle responsabilità tra gli Stati membri dell’Unione europea, in Costituzionalismo.it, fascicolo n. 3 del 2016, 313 e ss.

[7] Frontex, Annual Risk Analysis 2015, Varsavia, aprile 2015, 12-55.

[8] Eurostat, Statistiche sulle migrazioni internazionali e sulle popolazioni di origine straniera, in Migration and migrant population statistics/it - Statistics Explained, www.ec.europa.eu/.

[9] Corte dei conti - Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato, La “prima accoglienza” degli immigrati: la gestione del fondo nazionale per le politiche e i servizi d’asilo, Relatore Cons. Mauro Oliviero, Relazione approvata con Deliberazione 7 marzo 2018, n. 3/2018/G, 47 e ss., www.camera.it. Il programma, inizialmente, prevedeva quattro distinti fondi: a) il Fondo europeo per i rimpatri 2008-2013 (Fr), istituito con decisione del Parlamento europeo e del Consiglio n. 575/2007/CE e regolato con decisione applicativa 458/2008/CE del 5 marzo 2008, per sostenere le azioni degli Stati membri dell'Unione nell'ambito delle condizioni di accoglienza, integrazione e rimpatrio volontario di richiedenti asilo, rifugiati e profughi al fine di garantire un'efficace politica di ritorno nei paesi di provenienza; b) il Fondo europeo per l’integrazione 2007-2013 (Fei), istituito con decisione n. 435/2007/Ce del Consiglio dell’Ue, con lo scopo di aiutare gli Stati membri a migliorare le strategie di integrazione, le politiche e le misure nei confronti dei cittadini di Paesi terzi regolarmente soggiornanti in Italia, nonché di coloro che si trovavano all’estero e soddisfacevano le condizioni per entrare legalmente nel paese; c) il Fondo europeo per le frontiere esterne 2007-2013 (Ebf), che ha avuto una dotazione finanziaria di 1,9 miliardi nel periodo 2007- 2013, aveva lo scopo di assicurare controlli uniformi alle frontiere esterne, favorendo un traffico transfrontaliero flessibile, anche mediante il cofinanziamento di azioni mirate e di iniziative nazionali per la cooperazione tra Stati membri con riguardo alla politica dei “visti”; d) il Fondo europeo per i rifugiati 2008-2013 (Fer), con lo scopo di sostenere e di promuovere l’accoglienza dei rifugiati e dei richiedenti asilo, risultando complementare alle risorse nazionali dedicate alla ricezione (centri governativi e Sprar). La dotazione finanziaria del Fer per l’intera programmazione 2008-2013 era stata di 700 milioni e lo stanziamento di risorse per l’Italia era stato di circa 100 milioni, di cui 72 milioni di cofinanziamento comunitario ed oltre 28 milioni di finanziamento nazionale.

[10] Decisione, cit., considerando n. 13.

[11] In vigore a decorrere dal 16 settembre 2015 fino al 17 settembre 2017 (articolo 13).

[12] F. Tumminello, Il limite del “Sistema Dublino” nella gestione dei migranti, in Ius in itinere, 27 settembre 2019.

[13] Decisione, cit., considerando n. 20-21-23 e articolo 4.

[14] Decisione, cit., considerando n. 30.

[15] Nella sentenza Commissione/Polonia, Ungheria e Repubblica ceca (Meccanismo temporaneo di ricollocazione di richiedenti protezione internazionale), 2 aprile 2020, cause riunite C-715/19, C-718/19 e C-719/19, i tre Stati europei avevano giustificato il rifiuto di ricollocare i migranti sulla base di asserite e generiche necessità di sicurezza interna, ai sensi dell’articolo 72 TFUE (secondo il quale le disposizioni del trattato relative allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia (nel cui ambito rientra la politica di asilo) non pregiudicano il potere degli Stati membri di agire per tutelare l’ordine pubblico e la sicurezza interna), omettendo tuttavia di fornire qualsivoglia prova al riguardo. La Corte di giustizia, condannando i tre Stati per inadempimento di obblighi comunitari, ha affermato che la necessità di cui all’articolo 72 TFUE deve essere avallata da prove concrete e specifiche.

[16] I. Anro, Le procedure decisionali d’urgenza dell’Unione europea in tempi di crisi, in Eurojus, 13 giugno 2017, 1-5.

[17] In vigore dal 25 settembre 2015 fino al 26 settembre 2017.

[18] Decisione (UE) 2015/1601 del Consiglio, del 22 settembre 2015, che istituisce misure temporanee nel settore della protezione internazionale a beneficio dell'Italia e della Grecia, articolo 4.

[19] L. Rizza, Obbligo di solidarietà e perdita di valori (Nota a sentenza Corte di giustizia UE, Grande Sezione, 6 settembre 2017, cause riunite C-643/15 e C-647/15, caso Repubblica slovacca e Ungheria c. Consiglio dell’Unione europea), in Diritto, immigrazione e cittadinanza, fascicolo 2/2018, 1-21.

[20] E. Pergolari, Ricollocazione dei richiedenti asilo. La Corte di giustizia conferma le misure a sostegno di Italia e Grecia, in Edotto, 7 settembre 2017.

[21] R. Adam, A. Tizzano, Manuale di diritto dell’Unione europea, Torino, 2017, 162.

[22] F. L. Gatta, Migranti: Corte di giustizia Ue salva quote e Italia, in Affari internazionali, 7 settembre 2017.

[23] L. Giordana, La Corte di giustizia Ue legittima la ricollocazione dei richiedenti asilo nei Paesi dell’Unione, in APICE (Associazione per l’incontro delle culture in Europa), 8 settembre 2017.

[24] M. Messina, La Corte di giustizia afferma la validità giuridica del meccanismo provvisorio di ricollocazione obbligatoria dei richiedenti la protezione internazionale. A quando la volontà politica di alcuni Stati membri Ue di ottemperarvi?, in Ordine internazionale e diritti umani, n. 4/2017, 603-607. S. Penasa, La relocation delle persone richiedenti asilo: un sistema legittimo, giustificato e… inattuato? Brevi riflessioni sulla sentenza Slovacchia e Ungheria c. Consiglio, in Note e commenti – DPCE online, 3/2017, 735-741.

[25] C. giust. Ue, Commissione/Polonia, Ungheria e Repubblica ceca (Meccanismo temporaneo di ricollocazione di richiedenti protezione internazionale), 2 aprile 2020, cause riunite C-715/19, C-718/19 e C-719/19, punto 24.

[26] C. giust. Ue, sent. ult. cit., punto 25.

[27] C. giust. Ue, sent. ult. cit., punto 26.

[28] C. giust. Ue, sent. ult. cit., punto 31.

[29] C. giust. Ue, sent. ult. cit., punto 32.

[30] Quindicesima relazione sulla ricollocazione e il reinsediamento [COM (2017) 465], www.ec.europa.eu.

[31] C. giust. Ue, sent. ult. cit., punto 1.

[32] C. giust. Ue, sent. ult. cit., punto 2.

[33] C. giust. Ue, sent. ult. cit., punto 3.

[34] Recueil des traités des Nations unies, vol. 189, 150, n. 2545 (1954).

[35] G. Ferrari, La Convenzione sullo status di rifugiato: aspetti storici, Relazione tenuta all’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, Facoltà di Scienze Politiche, Cattedra di Diritto Internazionale, il 16 gennaio 2004, nell’ambito del XII Corso Multidisciplinare Universitario “Asilo: dalla Convenzione di Ginevra alla Costituzione Europea” (12 dicembre 2003 – 14 maggio 2004), organizzato da Università degli Studi di Roma “La Sapienza” – Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (ACNUR/UNHCR) – Consiglio Italiano per i Rifugiati (CIR) – Associazione per lo Studio del Problema Mondiale dei Rifugiati (AWR), con il contributo del Progetto INTEG.R.A. (Integrazione Richiedenti Asilo) presentato da ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani) – ACNUR/UNHCR – CENSIS (Centro Studi Investimenti Sociali), 1-35. G. Ferrari, L’azione internazionale in favore dei rifugiati: dalla Società delle Nazioni all’Organizzazione delle Nazioni Unite, 1-8, in Protezione internazionale dei rifugiati. Diritto di asilo e definizione di rifugiato. Status umanitario e protezione temporanea, Relazione presentata al III Seminario per avvocati sulla tutela giuridica dei rifugiati, organizzato dalla Delegazione ACNUR in Italia a Lecce, 28-30 ottobre 1994, 1-20. A. Gesulfo, La comunità internazionale si fa carico del problema, 85-98, in Uno strumento di pace – Da quarant’anni l’ACNUR a fianco dei rifugiati, Pubblicazione in quattro lingue (italiano, inglese, francese, spagnolo) a cura della Delegazione ACNUR in Italia, in collaborazione con la Presidenza del Consiglio dei Ministri / Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria / Quaderni di Vita Italiana – Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Roma, 1991. C. Hein, Introduzione alla pubblicazione Rifugiati in Italia / Legislazione, regolamenti e strumenti internazionali, Delegazione ACNUR in Italia, Roma, gennaio 1989. R. Pagliuchi Lor, Profili storici della Convenzione di Ginevra: verso l’universalità della Convenzione di Ginevra (Protocollo di New York e successive adesioni), 28-38, in La Convenzione di Ginevra sullo status dei rifugiati, Atti del IX Corso Multidisciplinare Universitario, Roma, 2002. M. R. Saulle, I cinquant’anni della Convenzione di Ginevra: l’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati, 17-27, in La Convenzione di Ginevra sullo status dei rifugiati, Atti del IX Corso Multidisciplinare Universitario, Roma, 2002.

[36] I. Zamfir, Refugee status under international law, in European Parliamentary Research Service Blog, 27 ottobre 2015.

[37] P. Balbo, Rifugiati e asilo. Il diritto reale soffocato: excursus tra direttive europee e leggi nazionali, Macerata, 2007, 59-60. S. Panebianco, Sulle onde del Mediterraneo: Cambiamenti globali e risposte alle crisi migratorie, Milano, 2017, 37. G. Battioni, Il pluralismo al bivio: Popolo, élites e istituzioni fra economia e politica, Roma, 2017, 322. F. Dimartino, M. V. Pellegrini, Diritto degli stranieri e immigrazione: questioni processuali, Milano, 2009, 96-97.

[38] G. Ferrari, La Convenzione sullo status di rifugiato: aspetti storici, Relazione tenuta all’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, Facoltà di Scienze Politiche, Cattedra di Diritto Internazionale, il 16 gennaio 2004, nell’ambito del XII Corso Multidisciplinare Universitario “Asilo: dalla Convenzione di Ginevra alla Costituzione Europea” (12 dicembre 2003 – 14 maggio 2004), organizzato da Università degli Studi di Roma “La Sapienza” – Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (ACNUR/UNHCR) – Consiglio Italiano per i Rifugiati (CIR) – Associazione per lo Studio del Problema Mondiale dei Rifugiati (AWR), con il contributo del Progetto INTEG.R.A. (Integrazione Richiedenti Asilo) presentato da ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani) – ACNUR/UNHCR – CENSIS (Centro Studi Investimenti Sociali), 11-12.

[39] G. Ferrari, L’azione internazionale in favore dei rifugiati: dalla Società delle Nazioni all’Organizzazione delle Nazioni Unite, in C. Pavan, Caporetto: storia, testimonianze, itinerari, Treviso, 1997, 237. Con la dissoluzione dell’Impero Ottomano, si registrarono esodi di notevole entità: 2 milioni e mezzo di armeni (tutelati dagli Accordi del 12 maggio 1926) e 80.000 assiri o assiro-caldei e assimilati di origine siriana o curda (tutelati dagli Accordi del 30 giugno 1928).

[40] Tale Convenzione era applicabile ai rifugiati russi, armeni ed assimilati sulla base degli accordi del 1926 e del 1928, v. F. Lenzerini, Asilo e diritti umani, Milano, 2009, 148, nota di E. Salami, Lo status dei rifugiati nel sistema multilivello di protezione dei diritti fondamentali, Bologna, 2013, 6, nota n. 6.

[41] G. Ferrari, op. ult. cit., 237.

[42] G. Ferrari, op. ult. cit., 237.

[43] W. T. Worster, The Contemporary International Law Status of the Right to Receive Asylum, in International Journal of Refugee Law, Vol. 26, Issue 4, 31 ottobre 2014, 477-499.

[44] D. W. Greig, The protection of Refugees and Customary International Law, in Australian Yearbook of International Law, 1978, 108-141. G. S. Goodwin-Gill, International Law of Refugee Protection, in The Oxford Handbook of Refugee and Forced Migration, 2014, su www.oxfordhandbooks.com. D. Schmalz, The principle of responsibility-sharing in refugee protection, in Volkerrechtsblog, 6 marzo 2019.

[45] P. C. W. Chan, The protection of refugees and internally displaced persons: Non-Refoulement under customary international law?, in The International Journal of Human Rights, Vol. 10/2006, 24 gennaio 2007, 231-239. H. Lambert, Temporary Refuge From War: Customary International Law And The Syrian Conflict, in International and Comparative Law Quarterly, Vol. 66, Issue 3, luglio 2017, 723-745.

[46] P. Balbo, Rifugiati e asilo. Il diritto reale soffocato: excursus tra direttive europee e leggi nazionali, Macerata, 2007, 61.

[47] A. Di Blase, ‎G. Bartolini, ‎M. Sossai, Diritto internazionale e valori umanitari, Roma, 2019, 114. G. Pizzolante, Diritto di asilo e nuove esigenze di protezione, Bari, 2012, 81. M. Evola, I lavoratori di Stati terzi nel diritto dell'Unione europea, Torino, 2018, 136 e ss. G. Caggiano, Scritti sul diritto europeo dell’immigrazione, Torino, 2016, 195. F. Cherubini, L’asilo dalla Convenzione di Ginevra al diritto dell'Unione Europea, Bari, 2012, 153.

[48] Si fa riferimento a: a) crimine di genocidio; b) crimini contro l’umanità; c) crimini di guerra; d) crimine di aggressione, che rientrano nella competenza della Corte penale internazionale ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, dello Statuto della CPI, concluso a Roma il 17 luglio 1998. Sulla responsabilità penale internazionale degli individui, R. Samperi, La posizione dell’individuo nel diritto internazionale, in Riv. Cammino Diritto, 27 Aprile 2020.

[49] J. Vedsted-Hansen, Common EU Standards on Asylum – Optional Harmonisation and Exclusive Procedures, in E. Guild, P. Minderhoud (a cura di), The First Decade of EU Migration and Asylum Law, Leiden, 2011, nota di A. Del Guercio, La seconda fase di realizzazione del sistema europeo comune d’asilo, in Osservatorio costituzionale, settembre 2014, 1-33. G. Correale, ‎L. Di Muro, Codice dell’immigrazione, Piacenza, 2016, 1993 e ss.

[50] C. giust. Ue, sent. ult. cit., punto 47.

[51] C. giust. Ue, sent. ult. cit., punti 49-50.

[52] C. giust. Ue, 27 marzo 2019, Commissione/Germania, C‑620/16, punto 40.

[53] C. giust. Ue, 16 settembre 2015, Commissione/Slovacchia, C‑433/13, punti 39 e 40.

[54] C. giust. Ue, 27 marzo 2019, Commissione/Germania, C‑620/16, punto 39.

[55] C. giust. Ue, 7 aprile 2011, Commissione/Portogallo, C‑20/09, punto 41.

[56] C. giust. Ue, Commissione/Polonia, Ungheria e Repubblica ceca (Meccanismo temporaneo di ricollocazione di richiedenti protezione internazionale), 2 aprile 2020, cause riunite C-715/19, C-718/19 e C-719/19, punti 57 e 58.

[57] C. giust. Ue, sent. ult. cit., punti 60-61.

[58] C. giust. Ue, sent. ult. cit., punto 62.

[59] C. giust. Ue, sent. ult. cit., punto 63.

[60] C. giust. Ue, sent. ult. cit., punto 65.

[61] C. giust. Ue, 3 marzo 2016, Commissione/Malta, C‑12/14, punto 26.

[62] C. giust. Ue, Commissione/Polonia, Ungheria e Repubblica ceca (Meccanismo temporaneo di ricollocazione di richiedenti protezione internazionale), 2 aprile 2020, cause riunite C-715/19, C-718/19 e C-719/19, punto 70.

[63] C. giust. Ue, sent. ult. cit., punto 72.

[64] C. giust. Ue, 19 settembre 2017, Commissione/Irlanda (Tassa di immatricolazione), C‑552/15, punto 34.

[65] C. giust. Ue, 3 marzo 2016, Commissione/Malta, C‑12/14, punto 25.

[66] C. giust. Ue, Commissione/Polonia, Ungheria e Repubblica ceca (Meccanismo temporaneo di ricollocazione di richiedenti protezione internazionale), 2 aprile 2020, cause riunite C-715/19, C-718/19 e C-719/19, punti 76 e 79.

[67] C. giust. Ue, sent. ult. cit., punto 82.

[68] C. giust. Ue, sent. ult. cit., punto 83.

[69] C. giust. Ue, sent. ult. cit., punto 84.

[70] C. giust. Ue, sent. ult. cit., punto 85.

[71] C. giust. Ue, sent. ult. cit., punto 86.

[72] C. giust. Ue, sent. ult. cit., punto 87.

[73] C. giust. Ue, sent. ult. cit., punto 88.

[74] C. giust. Ue, sent. ult. cit., punto 89.

[75] C. giust. Ue, 19 settembre 2017, Commissione/Irlanda (Tassa di immatricolazione), C‑552/15, punti 29-30.

[76] C. giust. Ue, 13 dicembre 2001, Commissione/Francia, C‑1/00, punto 65.

[77] C. giust. Ue, Commissione/Polonia, Ungheria e Repubblica ceca (Meccanismo temporaneo di ricollocazione di richiedenti protezione internazionale), 2 aprile 2020, cause riunite C-715/19, C-718/19 e C-719/19, punto 94.

[78] C. giust. Ue, 6 settembre 2017, Slovacchia e Ungheria/Consiglio, C‑643/15 e C‑647/15, punti 97.

[79] C. giust. Ue, Commissione/Polonia, Ungheria e Repubblica ceca (Meccanismo temporaneo di ricollocazione di richiedenti protezione internazionale), 2 aprile 2020, cause riunite C-715/19, C-718/19 e C-719/19, punto 96.

[80] C. giust. Ue, sent. ult. cit. punto 97.

[81] C. giust. Ue, sent. ult. cit. punto 105.

[82] C. giust. Ue, sent. ult. cit. punti 108 e 110.

[83] C. giust. Ue, 18 novembre 2010, Commissione/Portogallo, C‑458/08, punto 54.

[84] C. giust. Ue, Commissione/Polonia, Ungheria e Repubblica ceca (Meccanismo temporaneo di ricollocazione di richiedenti protezione internazionale), 2 aprile 2020, cause riunite C-715/19, C-718/19 e C-719/19, punto 125.

[85] C. giust. Ue, sent. ult. cit. punto 130.

[86] C. giust. Ue, sent. ult. cit. punto 132.

[87] C. giust. Ue, 6 settembre 2017, Slovacchia e Ungheria/Consiglio, C‑643/15 e C‑647/15, punto 308.

[88] In forza dell’articolo 5, paragrafo 4, di ciascuna delle decisioni 2015/1523 e 2015/1601.

[89] C. giust. Ue, Commissione/Polonia, Ungheria e Repubblica ceca (Meccanismo temporaneo di ricollocazione di richiedenti protezione internazionale), 2 aprile 2020, cause riunite C-715/19, C-718/19 e C-719/19, punto 160.

[90] C. giust. Ue, sent. ult. cit., punto 173.