Sommario: 1. Premessa. – 2 Metodo mafioso e mafie “delocalizzate”. – 3. Metodo mafioso e mafie “autoctone”. – 4. Metodo mafioso e garanzie costituzionali. – 5. Conclusioni.
1. Premessa.
Con la sentenza in commento la Cassazione torna ad occuparsi degli elementi costitutivi della fattispecie di stampo mafioso di cui all’art. 416-bis c.p.[1].
La Suprema Corte, riconoscendo il carattere mafioso[2] del c.d. Clan Fasciani, affronta la controversa e rilevante questione dell’applicabilità della norma incriminatrice di cui all’art. 416-bis c.p. alle mafie diverse da quelle c.d. “storiche”. Il riferimento è a quei gruppi criminali “senza nome”, ossia quelle associazioni che, nonostante siano “prive di un nomen e di una storia criminale”, utilizzano gli stessi metodi e perseguono i medesimi scopi delle organizzazioni di stampo mafioso già note[3].
I Giudici di legittimità, nel presupposto che nella fattispecie incriminatrice di cui all’art. 416-bis c.p. non rientrano solo grandi associazioni di mafia ad alto numero di appartenenti ma anche le «piccole mafie» precisano che per queste ultime “non basta la parola mafia” al fine di identificare il carattere penalmente significativo, essendo necessario accertare in concreto il metodo mafioso, ossia la forza intimidatrice effettiva e obiettivamente riscontrabile del vincolo associativo, da cui deriva la condizione di assoggettamento e omertà[4].
La ricostruzione offerta sulla natura del metodo mafioso quale elemento costitutivo della fattispecie da accertare in concreto costituisce il fulcro della pronuncia in esame, volta a superare il rischio – concretizzatosi in tema di mafie “autoctone” e “delocalizzate” – di una prassi applicativa che non ha considerato o addirittura ha escluso la natura oggettiva di tale requisito. Come ampiamente sostenuto da autorevole dottrina, è proprio il metodo mafioso che colloca la fattispecie all’interno della categoria dei reati associativi “a struttura mista”, in contrapposizione a quelli “puri”, tra cui l’associazione ex all’art. 416 c.p.[5]. Il metodo, pertanto, assume la connotazione di elemento ulteriore, da accertare in concreto, tale da qualificare la societas sceleris non “per ciò che è”, ma per ciò che “fa”, ossia per le sue modalità operative in un determinato contesto territoriale e storico[6].
Particolarmente interessante, inoltre, appare l’attenzione ai principi costituzionali di proporzionalità, tassatività e offensività sempre più spesso sacrificati in tema di repressione alla criminalità organizzata[7].
2. Metodo mafioso e mafie “delocalizzate”.
La decisione della Suprema Corte costituisce un importante avanzamento ermeneutico, soprattutto se si considera il diverso orientamento in tema di mafie “delocalizzate”[8], secondo cui per la configurabilità del reato di associazione mafiosa è sufficiente una forza di intimidazione anche solo meramente potenziale e non effettiva ed attuale.
Questo ultimo orientamento è stato espresso in occasione di importanti processi[9] contro organizzazioni criminali ‘ndranghetiste radicate nel nord Italia, nel corso dei quali nonostante il deficit probatorio determinatosi proprio in ordine all’accertamento del metodo mafioso, i giudici hanno considerato applicabile la norma incriminatrice di cui all’art. 416-bis c.p.. In particolare, è stato ritenuto sufficiente dimostrare i rapporti tra l’organizzazione criminale sottoposta a giudizio e l’associazione mafiosa attiva in Calabria, in assenza della prova dell’avvalimento della forza di intimidazione e del conseguente assoggettamento e omertà negli specifici ambienti di insediamento[10].
Una parte della dottrina ha posto in evidenza come con tali pronunce si sia trasformato il delitto di cui all’art. 416-bis c.p. in un reato associativo “puro” essendo sufficiente ai fini dell’integrazione della norma incriminatrice l’esclusiva “potenziale capacità di avvalersi della forza di intimidazione”[11].
Proprio il contrasto tra quest’ultima pronuncia e parte della giurisprudenza che riteneva, viceversa, che il modello di cui all’art. 416-bis c.p. fosse a struttura “mista”, ha indotto la prima sezione penale della Cassazione a richiedere l’intervento delle Sezioni Unite sul punto[12]. Il Primo Presidente non ha dato seguito alla richiesta, dando per consolidato l’orientamento secondo cui ai fini dell’integrazione della fattispecie di associazione ex art. 416-bis c.p. il metodo mafioso deve essere tale da sprigionare una capacità di intimidazione (non soltanto potenziale, ma) effettiva, attuale ed oggettivamente riscontrabile[13].
Il successivo orientamento della giurisprudenza ha tuttavia evidenziato la persistenza o comunque il sussistere di un effettivo un contrasto interpretativo sul punto.
Infatti, se da un lato, alcune sezioni della Corte di legittimità richiedevano la prova che «l’associazione abbia conseguito in concreto, nell’ambiente in cui opera, un’effettiva capacità di intimidazione che deve necessariamente avere una sua esteriorizzazione, quale forma di condotta positiva», altre sezioni si sono distanziate da tale impostazione[14].
Si pensi, ad esempio, alla sentenza relativa al processo “Alba Chiara”[15], in cui i Giudici di legittimità, facendo riferimento ad una mera articolazione di un’associazione mafiosa storica, hanno ritenuto che fosse sufficiente ai fini dell’integrazione della fattispecie di cui all’art. 416-bis c.p. lo stretto rapporto di dipendenza con la casa “madre” senza la necessità di riscontrare un’obiettiva, effettiva ed attuale capacità di intimidazione. In altre parole, una volta accertata la presenza sul territorio di una struttura criminosa di stampo mafioso frutto di una mera “gemmazione” di una precedente organizzazione dello stesso tipo, radicata ed operativa nei territori di origine, si è ritenuto sufficiente accertare il collegamento delle due cellule e non anche l’effettiva esplicazione del metodo mafioso nell’ambiente circostante da parte della cellula “figlia”[16]: il potenziale intimidatorio della ‘ndrangheta nei territori “colonizzati” renderebbe superflua l’effettiva esteriorizzazione del metodo mafioso.
3. Metodo mafioso e mafie “autoctone”.
Anche in tema di mafie “autoctone” la Corte di cassazione si è distanziata dal modello a “struttura mista” sopra descritto[17].
Il riferimento è alla vicenda a tutti nota come “Mafia Capitale”[18] in cui i Giudici di legittimità sono intervenuti in sede cautelare con due sentenze gemelle, enunciando principi di diritto in materia di accertamento del metodo mafioso[19].
La Corte ha ricostruito lo sviluppo dell’organizzazione criminale romana sulla base dell’ordinanza applicativa della misura cautelare e del provvedimento di riesame: in una prima fase, l’attività del sodalizio è stata definita di tipo “tradizionale” poiché operante in materia di estorsione, usura, recupero crediti (c.d. “mondo di sotto”); progressivamente, si è ampliata, infiltrandosi nel mondo economico-imprenditoriale e nella pubblica amministrazione, verso l’acquisizione del controllo di appalti, servizi pubblici, autorizzazioni e concessioni sfruttando avvalendosi del favore di funzionari pubblici (c.d. “mondo di sopra”)[20].
Ebbene, la questione principale, sottoposta al vaglio della Corte, era se potesse essere attribuito il carattere mafioso all’organizzazione (del c.d. “mondo di mezzo”) che esercitava, in virtù di contiguità politico-elettorali, «condizionamenti diffusi nell’assegnazione di appalti, nel rilascio di concessioni, nel controllo di settori dell’attività di enti pubblici o di aziende parimenti pubbliche», tanto da annullare la concorrenza.
Il punto rilevante in questa sede - ed affrontato dalla Corte - è se la capacità di intimidire i singoli debitori potesse ritenersi idonea a integrare il metodo mafioso di cui all’art. 416-bis c.p.. La questione appare non di poco conto stante l’esistenza sodalizi finalizzati ad estorsioni che agiscono attraverso forme di prevaricazione, in grado di terrorizzare le vittime delle minacce e che, tuttavia, non costituiscono organizzazioni di tipo mafioso[21].
Ebbene, nel caso di specie, la Corte ha rinvenuto che la posizione di monopolista da parte del sodalizio criminale romano sia stata ottenuta grazie ad un sistema di “intese corruttive” con diversi pubblici funzionari e “all'occorrenza, per effetto della incombente capacità di intimidazione esercitata sui potenziali concorrenti...”[22]. Il carattere mafioso del sodalizio risiedeva, dunque, nella possibilità di utilizzare la forza di intimidazione, “già sperimentata nei tradizionali settori delle estorsioni e dell'usura”.
La statuizione ha suscitato non poche perplessità.
Innanzitutto, l’espressione “all’occorrenza” dimostrerebbe che la capacità di intimidazione sia richiesta solo in via potenziale, come strumento da adottare in caso di necessità, rendendo superflua l’effettiva esteriorizzazione del metodo. Come sostenuto da autorevole dottrina, siffatta impostazione entrerebbe in conflitto con il principio di tassatività[23], poiché ritiene integrato il delitto di cui all’art. 416-bis c.p. in assenza dell’estrinsecazione del metodo mafioso e degradandolo a duplicato dell’associazione per delinquere[24].
In secondo luogo, la Corte avrebbe riconosciuto il carattere mafioso dell’organizzazione nonostante la carica di intimidazione non avesse un carattere diffuso, ma fosse diretta verso singole vittime, con violenza privata o estorsione. Inoltre, non appare essere accertato che le vittime della prevaricazione fossero consapevoli che la forza di intimidazione promanasse dall’associazione in quanto tale. Invero, ai fini dell’integrazione dell’art. 416-bis c.p., è necessario che la forza di intimidazione del sodalizio (e non del “capo” persona fisica) si manifesti nei confronti non di singole vittime, ma di vere e proprie collettività o categorie di persone. In altre parole, le accertate pratiche estorsive ed i rapporti con ambienti di criminalità organizzata mafiosa ed eversiva non sono di per sé sufficienti a poterla definire come associazione ex art. 416-bis c.p..
Nonostante le ambiguità di tali passaggi della motivazione, non manca tra i commentatori chi sostiene che le sentenze gemelle della Cassazione si possano comunque annoverare tra gli orientamenti non inclini a forzature “dilatatrici” della fattispecie incriminatrice[25].
4. L’avvalimento del metodo mafioso e garanzie costituzionali.
Con la sentenza in esame la Corte afferma con chiarezza la connotazione oggettiva del metodo mafioso superando gli orientamenti sin ora descritti.
Il Giudice di legittimità precisa che «il metodo mafioso […] assumerebbe connotazioni di pregnanza "oggettiva", tali da qualificare non soltanto il "modo d'essere" della associazione [...] ma anche il suo "modo di esprimersi" in un determinato contesto storico e ambientale». Proprio l’“oggettività” del metodo mafioso «vale anche a consegnare alla fattispecie un coefficiente di offensività tale da giustificare, sul piano della proporzionalità, il rigoroso editto sanzionatorio, in linea con i più recenti approdi della Corte Costituzionale»[26]. L’accertamento deve essere tanto più rigoso quanto più la realtà associativa delinquenziale sia diversa dalle mafie “storiche”[27].
La Corte identifica dunque il delitto di cui all’art. 416-bis c.p. come un reato “a struttura mista”[28], contrapposto all’associazione a delinquere “pura” ex 416 c.p.[29].
Tale inquadramento ha, anzitutto, ragioni di tipo costituzionale. In particolare, in ossequio al principio di proporzione e offensività, il trattamento sanzionatorio rigoroso previsto dall’art. 416 bis c.p. necessita un quid pluris – ossia l’estrinsecazione del metodo mafioso da cui discendono assoggettamento e omertà – che si somma al programma e all’organizzazione del sodalizio[30].
In secondo luogo, la necessità di una verifica in concreto del metodo mafioso risiede anche nel principio di legalità penale e, in particolare, in uno dei suoi corollari, rappresentato dal principio di tassatività o sufficiente determinatezza: una fattispecie penale che dovesse incentrare il suo disvalore su elementi di tipo psicologico, che non si esteriorizzano e, come tali, non accertabili o suscettibili di prova, non sarebbe conforme al principio di precisione e determinatezza, così come definito dalla Corte Costituzionale[31].
Inoltre, ritenere che la fattispecie associativa mafiosa abbia come presupposto la verifica in concreto dello stesso metodo – quale elemento oggettivamente riscontrabile – significherebbe porre un argine a derive soggettivistiche, secondo un modello di diritto penale d’autore precluso dal sistema.
Dunque, l’avvalimento del metodo mafioso deve andare al di là di una dichiarazione di intenti: non è la “mafiosità” del singolo o la volontà di avvalersi di tale metodo a qualificare, in sé, l’associazione; ma è il “modo di fare” che consiste in un elemento specializzante dell’associazione a delinquere di stampo mafioso rispetto all'associazione a delinquere semplice, di cui all’art. 416 c.p. [32].
Infine, appare opportuno porre in rilievo altresì una ragione di tipo testuale: l’uso dell’indicativo presente da parte del legislatore non consente di leggere la disposizione nel senso di una mera intenzione, ma la forza intimidatrice e le condizioni di omertà e assoggettamento devono considerarsi elementi oggettivi della fattispecie[33].
5. Conclusioni.
In questa prospettiva, la sentenza in commento costituisce un indubbio avanzamento ermeneutico verso un’interpretazione della fattispecie associativa di stampo mafioso maggiormente conforme ai principi costituzionali.
La Corte infatti ha ritenuto che ai fini della configurabilità del delitto di associazione mafiosa - con riguardo alle mafie c.d. non tradizionali - è necessario che il sodalizio abbia conseguito, nell’ambiente in cui opera, un’effettiva capacità di intimidazione esteriormente riconoscibile[34].
Dunque, il giudice di merito deve condurre un giudizio di accertamento da cui emerga la “mafiosità” della consorteria. A tal fine, la Corte individua degli indici di presunzione della connotazione mafiosa dell’organizzazione: l’intensità del vincolo di assoggettamento omertoso, gli specifici settori in cui l’attività viene svolta, le forme di manifestazione e la natura degli strumenti intimidatori adottati, l’estensione dell’area in cui il sodalizio dispiega la sua egemonia, la tipologia e la diversità dei settori illeciti di interesse, l’estrinsecazione del potere decisionale e la sottomissione delle controparti professionali e istituzionali.
Ebbene, la Corte ha ravvisato nel c.d. “clan Fasciani” gli indici descritti, precisando che il sodalizio che originariamente appariva come una associazione a delinquere "semplice" di cui all’art. 416 c.p. ha, invece, raggiunto «quel quid pluris che ne ha permesso l’inquadramento in quella di tipo mafioso»[35], soprattutto poiché il sodalizio non era più percepito come «Carmine Fasciani più soci», ma come «clan Fasciani»: «la caratura criminale del capo ha strutturato intrinsecamente quella del gruppo criminale e con essa ha finito per confondersi»[36].
La sentenza costituisce dunque un’efficace “linea guida”[37] per un’interpretazione costituzionalmente orientata e una ragionevole applicazione della norma incriminatrice. Infatti, nel solco del filone giurisprudenziale maggiormente garantista[38], la Corte ribadisce che sebbene l’avvalimento del metodo mafioso possa manifestarsi in vario modo[39], dovrà comunque essere concretamente accertato ai fini dell’integrazione del delitto di cui all’art. 416-bis c.p.. Tuttavia, alla luce delle interpretazioni oscillanti sopra descritte appare più che mai necessario un intervento delle Sezioni Unite al fine di risolvere ogni dubbio.
