La liquidazione delle spese della parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato
Modifica paginaIl contributo si propone di analizzare in maniera critica la recente sentenza delle Sezioni Unite in tema di individuazione del giudice competente alla liquidazione delle spese dovute alla parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato e vittoriosa nel giudizio di fronte alla Cassazione. In particolare - e contrariamente a quanto concluso dalle Sezioni Unite - viene sostenuta la posizione per cui la liquidazione di cui dev´essere onerato lo Stato in forza del d.P.R. 115/2002 deve essere considerata autonoma da quella rifusione cui è obbligato l´imputato soccomebente ai sensi del codice di procedura penale.
Sommario: 1. Il principio di diritto e le norme di riferimento. – 2. L’orientamento (maggioritario) che nega la competenza della Corte. – 3. L’orientamento (minoritario) che afferma la competenza della Corte. – 4. La tesi della totale indipendenza della pronuncia codicistica da quella del Testo unico. – 5. Una possibile soluzione. – 6. Le altre questioni: la nota spese e la correzione dell’errore materiale. – 7. Conclusioni.
1. Il principio di diritto e le norme di riferimento
Con la sentenza n. 5465/2020, pronunciata all'udienza del 26 settembre 2019, le Sezioni Unite hanno enunciato il seguente principio di diritto:
«nel giudizio di legittimità spetta alla Corte di cassazione provvedere, ai sensi dell'art. 541 c.p.p., alla condanna generica dell'imputato ricorrente al pagamento delle spese processuali sostenute dalla parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato; spetta al giudice del rinvio o a quello che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato la liquidazione di tali spese mediante l'emissione del decreto di pagamento ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002 [Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia – T.u.s.g., n.d.a.], artt. 82 e 83»[1].
Il problema affrontato dalla Cassazione in composizione allargata attiene dunque alla individuazione del giudice competente a provvedere in ordine alla liquidazione delle spese processuali sostenute dalla parte civile che sia ammessa al patrocinio a spese dello Stato, qualora vittoriosa nel giudizio di legittimità, ai sensi dell’art. 541 c.p.p., e all’emissione del decreto di liquidazione degli onorari e delle spese spettanti al difensore della medesima, ai sensi dell’art. 83, comma 2, T.u.s.g. In particolare, il punctum dolens riguarda l’alternativa possibile tra competenza della Corte di cassazione, da una parte, oppure, dall’altra, del giudice del rinvio o di quello che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato.
In via preliminare, le Sezioni Unite in motivazione ricordano come l’art. 541 del codice di rito si occupi di disciplinare il rapporto che intercorre tra l’imputato e la parte civile, che è regolato dal criterio della soccombenza e ha ad oggetto le spese processuali (più precisamente, la loro definitiva allocazione[2]) «le quali comprendono i compensi che la parte deve al proprio difensore, oltre alle spese documentate, alle spese quantificate in modo forfettario e alle indennità e alle spese di trasferta (cfr. D.M. 10 marzo 2014, n. 55, art. 2, che detta anche i parametri per la liquidazione dei compensi modificati con D.M. 8 marzo 2018, n.37)»[3]. In motivazione viene anche precisato che la condanna relativa alle spese deve considerarsi provvisoriamente esecutiva in ragione della sua natura civilistica, caratteristica dalla quale consegue l’applicabilità dell’art. 282 del codice di rito civile[4].
Il d.P.R. 115/2002 dispone, invece, che il compenso del difensore della parte ammessa al patrocinio venga liquidato dal giudice con decreto di pagamento e con osservanza della tariffa professionale, con il limite massimo del valore medio previsto dalla stessa e con la necessità di decurtare poi di un terzo la somma così individuata (artt. 82, 83 e 106-bis). Tra le disposizioni del d.P.R. un particolare problema interpretativo è posto dall’art. 83, comma 2, primo periodo, secondo il quale «la liquidazione è effettuata al termine di ciascuna fase o grado del processo e, comunque, all’atto della cessazione dell’incarico, dall’autorità giudiziaria che ha proceduto; per il giudizio di cassazione, alla liquidazione procede il giudice di rinvio, ovvero quello che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato».
Il quesito cui il principio di diritto enunciato si propone di risolvere deriva, in definitiva, da un difetto di coordinamento tra i due sistemi accennati[5], quello codicistico da una parte e quello del T.u.s.g., dall’altra. O, quantomeno, da una difficile decifrazione dei rapporti intercorrenti fra i due[6].
Ciononostante, la pronuncia in commento individua immediatamente un primo punto fermo, desumibile dalla giurisprudenza di legittimità: la condanna prevista dall’art. 541 c.p.p. può e deve essere adottata dalla Cassazione (al termine del giudizio di legittimità) – non da altro giudice – e ciò "in virtù" del rinvio previsto dall’art. 168 disp. att. c.p.p.[7], secondo una regola che non trova alcuna eccezione per il caso in cui la parte civile sia ammessa al patrocinio a spese dello Stato[8].
Altrettanto pacifico è – si può aggiungere – che non possano essere liquidate alla parte civile e al suo difensore cumulativamente sia le spese da rifondersi ai sensi dell’art. 541, sia quelle dovute dallo Stato nel caso in cui la parte goda del beneficio, ciò al fine di evitare una ingiustificata duplicazione del ristoro. Vi sarebbero infatti in tal caso due pagamenti per lo stesso titolo (rifusione degli onorari e spese del professionista) sia da parte dell’imputato che da parte della casse pubbliche, con ingiusto arricchimento della parte vincitrice[9].
Il divieto, peraltro, è agevolmente ritraibile dal disposto dell’art. 110, comma 3, T.u.s.g., il quale prescrive che la sentenza di condanna dell’imputato alla rifusione delle spese della parte civile ammessa disponga il pagamento in favore dello Stato (che poi liquiderà al difensore il compenso) invece che in favore di quella. Ne consegue che la parte civile non può dunque vantare diritti di rimborso nei confronti dell’imputato, qualora sia stata ammessa al patrocinio a spese pubbliche.
2. L’orientamento (maggioritario) che nega la competenza della Corte
Il primo orientamento analizzato in motivazione dalle Sezioni Unite, quello ritenuto maggioritario, opina che la Corte di Cassazione non avrebbe competenza per la liquidazione del compenso del difensore della parte civile ammessa al patrocinio, ostando a ciò la lettera dell’art. 83, comma 2, d.P.R. 115/2002, che, come detto, riserva tale onere al giudice del rinvio o a quello che ha emesso la sentenza passata in giudicato[10].
Il collegio fa confluire all’interno del medesimo filone interpretativo dominante quelle sentenze di legittimità che avevano in effetti pronunciato condanna, ma limitandosi a stabilirla solo nell’an, con devoluzione del compito di individuazione del quantum al giudice di cui all’art. 83, comma 2[11].
Le Sezioni Unite aderiscono a tale ultimo orientamento. In particolare, la Corte valorizza l’interpretazione letterale della disposizione, la quale non lascerebbe residuare margini di dubbio circa la competenza ad effettuare la liquidazione di giudice diverso dalla Cassazione. Tale scelta legislativa viene peraltro ritenuta "coerente con le caratteristiche del giudizio di legittimità"[12] e, inoltre, confermata dalla lettura sistematica del T.u.s.g., in particolare dagli artt. 93, 96 e 112, comma 3: da queste disposizioni sarebbe infatti possibile evincersi come il legislatore abbia voluto sottrarre alla Suprema Corte ogni competenza in tema di patrocinio a spese dello Stato.
Ritenuto, poi, che la liquidazione effettuata ai sensi dell’art. 541 non possa divergere da quella fatta ai sensi del d.P.R.[13], il collegio ha gioco facile nel dire che l’art. 83 impone che l’operazione sia effettuata interamente dal giudice di merito, nel suo complesso.
La Corte, tuttavia, non dimentica che la parte civile può aver sopportato anche esborsi diversi da compensi e spese del professionista, che pur devono essere rimborsate dall’imputato. Nella ricostruzione offerta dalla pronuncia, la liquidazione relativa, tuttavia, non competerebbe neanche al giudice di merito, bensì "ai sensi dell’art. 165, al funzionario addetto all’ufficio". Anche da questo punto di vista – sembra da intendersi – non residuerebbe dunque spazio alcuno per una liquidazione da parte della Cassazione.
Forse non emerge con chiarezza dalla motivazione, tuttavia, esattamente sotto che profilo l’interpretazione abbracciata risponderebbe meglio alle caratteristiche del giudizio di legittimità. E cioè in cosa consistano le invocate peculiarità di questo. Al di fuori dell’ipotesi in cui una parte sia ammessa al patrocinio a spese dello Stato, l’art. 541, infatti, assegna alla Corte non solo la competenza alla pronuncia della condanna alle spese tra i soggetti privati del procedimento relativamente all’an (come già sottolineato), ma anche alla relativa liquidazione[14]. Si tratta dunque di operazione che sembra del tutto analoga a quella demandata dal T.u.s.g. e, come tale, indifferente alla soluzione della questione che interessa.
In alternativa, si potrebbe ritenere che la preoccupazione che muove le Sezioni Unite sia, invece, quella di non onerare la Corte della materiale incombenza consistente nella predisposizione del decreto di pagamento. Ciò è tanto più vero quanto si tenga presente che la pronuncia – assieme ad almeno una parte della giurisprudenza di legittimità[15], ad una circolare del Ministero della Giustizia[16] e in conformità ad una prassi tutt’altro che ignota alle corti di merito[17] – ha chiarito che il provvedimento di liquidazione previsto dal T.u.s.g. debba essere redatto separatamente dalla sentenza, con un evidente aggravio di lavoro[18].
Come che sia, tuttavia, la soluzione ermeneutica offerta dal collegio allargato non è forse – come si vedrà – l’unica idonea a raggiungere lo scopo.
3. L’orientamento (minoritario) che afferma la competenza della Corte
Al punto 5 della motivazione viene invece affrontato – e disatteso – l’orientamento che afferma la competenza del giudice di legittimità ad effettuare la liquidazione.
Come capofila della linea interpretativa, viene citata una sentenza della sesta Sezione[19], la quale giunge alla conclusione prendendo in realtà le mosse da una questione a monte: il dubbio circa la necessità o meno che la somma che l’imputato deve corrispondere allo Stato, in forza di quanto disposto dall’art. 541 e dall’art. 110, comma 3, coincida con quella liquidata al difensore della parte civile ammessa al patrocinio a spese pubbliche.
Al problema, secondo tale orientamento, deve essere data soluzione positiva[20]. Ciò perché, altrimenti opinando (ritenendo cioè che le due statuizioni non debbano necessariamente coincidere), si incorrerebbe nel rischio di un ingiustificato arricchimento in favore dello Stato, che potrebbe versare alla parte civile meno di quanto incasserebbe dall’imputato. Quest’ultimo, infatti, verrebbe condannato al pagamento di somma liquidata senza i vincoli di cui al T.u.s.g., che impongono il non superamento dei valori medi delle tariffe professionali e la decurtazione di un terzo, quindi maggiore di quella che deve versare invece l’erario al difensore della parte civile, per la quale si applicano invece i criteri del d.P.R.[21].
La pronuncia della sesta Sezione prosegue affermando che «la necessaria coincidenza tra le somme relative al rapporto imputato-Stato ed a quello Stato-parte civile si ottiene agevolmente liquidando direttamente con la sentenza al difensore le spese di difesa sostenute dalla parte civile ammessa al patrocinio», secondo la regola direttamente ritraibile dall’art. 110 T.u.s.g., che non necessita di alcuna interpretazione sistematica e non disvela alcun difetto di coordinamento tra norme codicistiche e norme del d.P.R. Più in particolare, l’art. 541 troverebbe applicazione con riferimento all’an della pronuncia, mentre l’art. 110, appunto, prevarrebbe in quanto speciale in relazione all’attribuzione della competenza per la valutazione sul quantum, attribuendola al medesimo giudice che decide ex art. 541.
Le Sezioni Unite fanno poi confluire nel medesimo filone interpretativo minoritario anche le sentenze in cui la pronuncia emessa ai sensi dell’art. 541 tiene già conto dei criteri di liquidazione previsti dal T.u.s.g., con la conseguente esclusione della necessità di emettere apposito decreto di pagamento[22].
Le opzioni interpretative così proposte non sono tuttavia ritenute essere meritevoli di accoglimento dal collegio in composizione allargata. E ciò in ragione del fatto che si sarebbe ignorato che norma speciale non sarebbe solamente quella ritraibile dall’art. 110 T.u.s.g., ma anche quella di cui all’art. 83, comma 2, il quale, nei casi disciplinati dal d.P.R., sottrarrebbe alla Cassazione la competenza a questa generalmente attribuita dall’art. 541 c.p.p.
Dovrebbe notarsi, peraltro, che la pronuncia capofila censurata dalle Sezioni Unite si era più precisamente occupata del problema della liquidazione con riferimento ad una pronuncia sulle spese emessa non in sede di legittimità, bensì dal Gip. Non sembra dunque peregrino ritenere che la Corte possa aver fornito una soluzione senza volere in realtà riferirsi anche al giudizio di fronte alla Suprema corte, ma pensando piuttosto al caso concretamente in esame[23]. Va comunque rammentato, in proposito, che è solo nel processo di cassazione che non si applica la regola secondo cui l’emissione del decreto di pagamento è compito dell’autorità giudiziaria che ha proceduto per quella fase o grado (art. 83, comma 2).
4. La tesi della totale indipendenza della pronuncia codicistica da quella del Testo unico
Nonostante le divergenze esistenti tra l’orientamento condiviso dalle Sezioni Unite e quello respinto, essi, in realtà, presentano quantomeno un punto di partenza comune che merita di essere approfondito: l’idea secondo cui il quantum della pronuncia emessa con riferimento ai compensi del difensore ai sensi dell’art. 541 e la somma liquidata tramite il decreto di pagamento di cui al T.u.s.g. debbano necessariamente corrispondere[24].
In questo senso viene concordemente criticato da entrambi filoni ermeneutici un terzo ed ulteriore orientamento giurisprudenziale secondo il quale le due statuizioni sarebbero da considerarsi – invece – tra loro del tutto indipendenti[25]. Le pronunce che giungono a tale conclusione anzitutto ragionano sulla base della considerazione per cui "nessuna disposizione di legge è rinvenibile nel senso di vincolare la liquidazione in favore del difensore alla misura fissata dal giudice penale in sentenza"[26]. Oltre a ciò, viene aggiunto che l’art. 541 atterrebbe esclusivamente ai rapporti tra imputato e parte civile, mentre l’art. 82 T.u.s.g afferirebbe esclusivamente al rapporto tra il difensore e la parte da costui assistita: si dovrebbero individuare, cioè, due ambiti di applicazione del tutto diversi. Ciò sarebbe confermato anche dalla giurisprudenza della Cassazione civile, la quale ritiene che il compenso dovuto da una parte al proprio difensore non sia vincolato alla quantificazione delle spese operata dal giudice in sentenza nel caso di condanna della controparte alla rifusione[27].
Le pronunce cui viene fatto riferimento fanno rilevare, in questo senso, innanzitutto che i criteri di determinazione del compenso dovuto da un soggetto al proprio difensore divergono da quelli di determinazione del quantum dovuto in caso di condanna della controparte alla rifusione e che, quindi, le due somme possono concretamente differire. Si aggiunge, poi, che il fondamento del diritto all’onorario dell’avvocato deve essere rinvenuto nel contratto di prestazione d’opera, mentre la condanna alla rifusione si basa sulla soccombenza in giudizio[28].
Viene opposto a tale impostazione il rilievo che, a voler così ragionare, ne discenderebbe che la pronunzia data ex art. 541 sarebbe inutile, poiché, nel caso in cui la parte civile sia ammessa al patrocinio a spese pubbliche, l’unico rapporto di questa (e del relativo difensore) sarebbe con lo Stato[29]. Oltre a ciò, viene aggiunto, ne conseguirebbe (come già citato) che una discrasia fra le due pronunce – quella emessa ai sensi dell’art. 541 e quella emessa ai sensi del T.u.s.g. – potrebbe provocare indebiti arricchimenti a favore delle casse statali[30].
Quanto alla prima delle due critiche sia sufficiente per ora affermare come la sua validità sembra dipendere dall’interpretazione che si voglia dare al sistema composto dagli artt. 541 e 110. Cioè: la notazione poggia sul forse non incontrovertibile presupposto che non possano residuare spazi di sorta per un rapporto “diretto” tra imputato e parte civile e, quindi, ambiti di applicabilità dell’art. 541 che salvino l’utilità della norma.
Quanto alla seconda delle due critiche sembra non potersi fare a meno di concordare con chi afferma che, in realtà, il rischio di ingiustificati arricchimenti è ben presente anche nella soluzione adottata dalle Sezioni Unite, che afferma l’impossibilità di emanare due pronunce con autonoma quantificazione del dovuto. Tuttavia, deve essere considerato che, così opinando, si rende praticamente inevitabile che il compenso percepito del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato risulti minore di quello che egli avrebbe potuto percepire in caso di parte non ammessa, a causa dei già citati limiti posti alla possibile liquidazione. L’imputato allora – come conseguenza della tesi proposta dalle Sezioni Unite – si vede debitore di una cifra che è con tutta probabilità minore di quella che dovrebbe se fosse stato invece condannato ai sensi del solo art. 541. A scapito del difensore di controparte, egli si avvantaggia dunque delle regole previste dal T.u.s.g., le quali, tuttavia, non hanno alla loro base certamente tale ratio di arricchimento dell’imputato, bensì quella, ben diversa, di contenimento della spesa pubblica[31].
Insomma, nel sistema delineato dalle Sezioni Unite il soggetto sottoposto a processo si può ingiustificatamente avvantaggiare delle condizioni di non abbienza della parte civile[32].
In realtà, le Sezioni Unite tentano in motivazione di neutralizzare in anticipo tale osservazione affermando che il principio per cui la condanna alle spese ha funzione meramente reintegratoria e non sanzionatoria spiegherebbe il fatto che egli non possa essere chiamato a pagare più di quanto lo Stato sopporti per le spese della parte civile.
L’osservazione però può forse lasciare adito a dubbi. Abbiamo infatti detto che, per effetto dell’ammissione, si verifica una discrasia tra quanto sarebbe dovuto ai sensi dell’art. 541 alla parte civile dall’imputato per il compenso del difensore e la minor cifra che viene invece liquidata al professionista da parte dell’erario. Se si condannasse l’imputato a versare anche la differenza tra queste due somme non si avrebbe, a ben vedere, alcuna pronuncia sanzionatoria, ma si opererebbe una semplice reintegrazione. Si tratta comunque di denaro che – lo si ribadisce – l’imputato dovrebbe pagare se sol la parte civile non fosse ammessa al patrocinio a spese dello Stato[33]. Nessuna sanzione, dunque.
5. Una possibile soluzione
Occorre allora procedere con ordine al fine di individuare una possibile quadratura del cerchio.
Se si tiene presente come criterio guida la necessità di evitare che il coordinamento tra norme del T.u.s.g. e norme del codice imponga a certi soggetti esborsi non dovuti e garantisca ad altri ingiustificati arricchimenti, allora dovrebbe apparire evidente che la soluzione ideale da perseguire, intoccati i criteri legali di liquidazione, dovrebbe far sì che lo Stato versi al difensore della parte civile vittoriosa la somma dovuta in base alle disposizioni del d.P.R., mentre l’imputato sia condannato a pagare uguale cifra allo Stato e, invece, al difensore della parte civile l’eventuale differenza tra questa e il totale che sarebbe da lui dovuto ai sensi dell’art. 541, se autonomamente considerato[34]. Si tratterebbe, in altre parole, di adottare la soluzione della totale indipendenza delle due liquidazioni – rigettata dalle Sezioni Unite – scelta che porterebbe con sé la conseguenza sia di una più congrua remunerazione del difensore, sia eviterebbe che l’imputato si avvantaggi del patrocinio disposto a favore della controparte, sia, infine, garantirebbe che lo Stato non si arricchisca ingiustamente.
Il percorso che conduce a tale obiettivo è, tuttavia, certamente irto di ostacoli legislativi, a prima vista difficilmente superabili. Innanzitutto, dalla lettura dell’art. 110, comma 3, non sembra potersi desumere alcuno spazio per una possibile condanna dell’imputato a soggetti diversi dallo Stato[35]. Non solo, anche se si ritenesse superabile la difficoltà, residuerebbe il problema per cui la pronuncia emessa ai sensi dell’art. 541 deve essere disposta, secondo la lettera dell’articolo, in favore della parte civile e non del suo difensore. Per quest’ultimo – per giunta – vige il divieto di richiedere all’assistito che sia ammesso al patrocinio a spese pubbliche alcuna somma, a pena di nullità della pattuizione e di infrazione disciplinare (art. 85), escludendosi così, almeno a prima vista, la possibilità che egli recuperi “indirettamente” quella differenza eventualmente versata al cliente dall’imputato.
Una soluzione tuttavia forse c’è. E può essere ricercata nella ratio che sta alla base delle disposizioni citate. In particolare, sembra ragionevole sostenere che la l’art. 110, comma 3, sia stato pensato non al fine di escludere specificamente la possibilità che l’imputato versi alcuna somma a soggetti diversi dallo Stato, qualora condannato ex 541, ma – piuttosto – perché vi fosse uno strumento che consenta a quest’ultimo di ottenere immediatamente un titolo per il recupero delle somme che debba versare alla parte ammessa al patrocinio, rimanendo così indenne da conseguenze economiche. Se ciò fosse vero, allora non si potrebbe trarre dalla norma in oggetto un divieto a pronunciarsi condanna anche in favore di altri soggetti (cioè la parte civile), una volta che l’erario abbia ottenuto una statuizione che gli possa garantire il recupero di quanto dovuto al difensore.
Per quanto riguarda il divieto di cui all’art. 85, sembra evidente come la disposizione sia stata inserita nel T.u.s.g. al fine di evitare che accordi tra assistito non abbiente e difensore consentano una vanificazione del beneficio garantito dal patrocinio, ossia la gratuità della difesa tecnica per la parte[36]. Quest’ultima, infatti, potrebbe altrimenti essere indotta alla conclusione di pattuizioni che prevedano un compenso ulteriore per il difensore per svariati motivi: o in forza della posizione di maggior potere contrattuale in cui si trova l’avvocato, o a causa dell’eventuale diffusione di prassi per le quali i difensori generalmente chiedessero ai clienti ammessi un’integrazione di quanto spettante in base al T.u.s.g., per esempio.
Ma, se questa è la logica sottostante, allora la norma non dovrebbe ostare alle pattuizioni finalizzate al recupero di quelle somme che il cliente-parte civile abbia ricevuto dall’imputato condannato ai sensi dell’art. 541: nessun danno ne verrebbe al non abbiente, il quale si troverebbe nella stessa condizione economica in cui si trovava in partenza, dovendo egli, nel caso, semplicemente limitarsi a corrispondere al professionista il denaro a propria volta ricevuto dal soccombente, senza subire alcuna depauperazione.
Alla luce di quanto osservato è dunque prospettabile la seguente ricostruzione: in caso di condanna dell’imputato alla rifusione delle spese della parte civile che sia ammessa al patrocinio a spese dello Stato, il giudice (anche quello di legittimità) dovrebbe poter regolarmente liquidare le spese ex art. 541 in favore della parte civile, come previsto dalla disposizione, con l’accorgimento, tuttavia, di disporre il pagamento in favore dello Stato di quella parte della somma corrispondente alla liquidazione fatta o da farsi ai sensi del T.u.s.g. Il decreto di pagamento dovrebbe poi essere redatto contemporaneamente alla sentenza (ma in separato provvedimento) nell’ipotesi in cui il giudice procedente non sia la Corte di Cassazione; qualora invece si tratti del grado di giudizio incardinato di fronte ad essa, l’incombenza relativa spetterà al giudice di merito. Quest’ultima precisazione è infatti ossequiosa del disposto dell’art. 83 T.u.s.g. e rispettosa, altresì, della ratio assegnata alla normativa dalla sentenza delle Sezioni Unite, per cui deve essere evitato che alla liquidazione delle somme dovute al difensore della parte non abbiente si proceda in sede di legittimità, per le caratteristiche del relativo giudizio (quali che esse siano)[37].
In seguito all’emissione del decreto di pagamento, l’imputato, con riferimento al compenso dovuto al difensore della controparte, si troverebbe a versare allo Stato solamente la cifra ivi indicata – evitandosi così un arricchimento dell’Erario – e il rimanente alla parte civile, fino alla concorrenza della condanna e liquidazione relativa agli onorari emessa ai sensi dell’art. 541. Il difensore del non abbiente riceverebbe una parte del proprio compenso in forza del citato decreto e la rimanente parte (anche in questo caso, fino a concorrenza della somma individuata ai sensi del Codice di rito) potrebbe chiederla direttamente al proprio assistito (non ostandovi – secondo la ricostruzione qui proposta – l’art. 85), come peraltro accade di regola qualora non vi sia ammissione al patrocinio[38].
Con riferimento a tale ultimo aspetto può peraltro ricordarsi come la stessa pronuncia in commento abbia affermato che la condanna alle spese segua le regole del Codice di procedura civile (dimodoché essa è provvisoriamente esecutiva), principio dal quale dovrebbe potersi, forse, far altresì discendere la possibilità per il difensore di chiedere la distrazione in proprio favore di quella parte delle spese che dovrebbero essere versate direttamente alla parte, e ciò in forza dell’art. 93 del codice di procedura civile[39]. Si segnala, però, che nella stessa sede civile si sono registrati contrasti giurisprudenziali circa la soluzione da dare al problema relativo alla compatibilità tra patrocinio a spese dello Stato e richiesta di distrazione delle spese, tanto che recentemente è stato chiesto sul punto l’intervento delle Sezioni Unite[40].
Non può essere nascosto che la tesi qui proposta presenti tuttavia alcuni difetti. In primo luogo, sarebbero necessarie due liquidazioni (ai sensi, rispettivamente, del Codice e del Testo unico) invece di una sola, con relativo aggravio di attività. In secondo luogo, deve essere segnalato che vi è almeno un caso in cui non possono essere sortiti i risultati perseguiti. Si tratta dell’ipotesi in cui sussistano i giusti motivi che debbano condurre il giudice a disporre la compensazione totale o parziale delle spese, come stabilito dallo stesso art. 541. In tal caso infatti l’imputato si troverebbe a non dover versare alcunché alla parte civile non abbiente (in caso di compensazione totale) o, se non altro, una somma proporzionalmente ridotta (in caso di compensazione parziale)[41]. La possibilità del difensore di recuperare parte del proprio onorario risulterebbe dunque completamente o parzialmente menomata.
6. Le altre questioni: la nota spese e la correzione dell’errore materiale
Per completezza, devono essere brevemente riassunti gli altri punti affrontati dalla sentenza in commento. Il primo di questi attiene alla necessità, ai fini di ottenere una pronuncia di rifusione delle spese, di presentazione, ad opera della parte civile, di una nota spese coerente con i criteri di liquidazione del T.u.s.g.[42].
La Corte preliminarmente rileva che, anche a voler adottare la soluzione positiva, non verrebbe comunque meno la natura di norma speciale dell’art. 110 rispetto all’art. 541. Con ciò potrebbe volersi intendere che, essendo il primo dei due l’articolo applicabile nel caso di specie e non prevedendosi in questo l’onere di presentazione della nota spese, essa non sarebbe necessaria.
In secondo luogo, viene richiamata la costante giurisprudenza di legittimità secondo la quale l’onere di presentazione della notula, di cui all’art. 153 disp. att. c.p.p., non è presidiato da alcuna sanzione di nullità o di inammissibilità[43].
L’ultimo argomento che viene affrontato, con brevità, dalla sentenza annotata, riguarda la nozione di “errore materiale” e la conseguente definizione dell’ambito di applicabilità del rimedio di cui all’art. 130 c.p.p.
Le Sezioni Unite richiamano in proposito il precedente del medesimo consesso in formazione allargata secondo il quale la mancata condanna dell’imputato alla rifusione delle spese della parte civile, nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti, possa essere considerata «omissione di una statuizione obbligatoria di natura accessoria e a contenuto predeterminato che non determina nullità e non attiene a una componente essenziale dell'atto, onde ad essa può porsi rimedio con la procedura di correzione di cui all'art. 130 c.p.p.», sempre che non sussistano ragioni che devono indurre alla compensazione totale o parziale delle spese[44].
Da tale pronuncia vengono tratti però insegnamenti ritenuti applicabili anche al di fuori del problema ivi specificamente analizzato. “Errore materiale” sarebbe dunque espressione generalmente idonea a ricomprendere: 1) l’ipotesi di divergenza manifesta e casuale tra la volontà del giudice e il correlativo mezzo di espressione (compresi gli errori emergenti da atti diversi da quelli da correggere); 2) l’errore omissivo che consiste nella divergenza tra quanto espresso dal giudice e quanto egli avrebbe dovuto comunque univocamente esprimere in forza di un obbligo normativo.
Nel caso concreto sottoposto all’attenzione delle Sezioni Unite non si trattava di integrare una vera e propria mancata pronuncia sulle spese in favore della parte civile –circostanza che permette di sorvolare sul problema dell’effettiva applicabilità del rimedio ex art. 130 all’omessa condanna alle spese nel giudizio a rito ordinario[45] – bensì di correggere la motivazione e il dispositivo di una sentenza di legittimità attraverso l’eliminazione della liquidazione delle spese e la sua sostituzione con l’indicazione della competenza a compiere l’operazione in favore del giudice di merito. A tale operazione la Corte ritiene di poter procedere mediante la correzione dell’errore materiale, sulla base dei principi esposti.
7. Conclusioni
La competenza a liquidare le spese dovute alla parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato costituisce un problema la cui soluzione presenta un notevole impatto pratico, almeno dal punto di vista del numero di pronunce potenzialmente coinvolte. Alla varietà di soluzioni prospettate fa tuttavia da contraltare un quadro giurisprudenziale non sempre chiaro e una elaborazione dottrinale quantitativamente piuttosto limitata.
In tal senso è allora certamente da accogliere positivamente la sentenza delle Sezioni Unite, la quale possiede il grandissimo e indubbio pregio di offrire ai giudici dei chiari criteri guida, con piena valorizzazione della funzione nomofilattica propria della Corte.
Questo non vuol dire, d’altra parte, che la soluzione individuata non possa essere sottoposta a quegli affinamenti che potrebbero risultare utili al fine di non gravare alcun soggetto da oneri economici a lui non spettanti.
Tale obiettivo dovrebbe essere salvaguardato anche nell’ottica per cui le questioni attinenti alle spese, pur se solo incidentalmente rilevanti rispetto all’oggetto del processo, possono tuttavia influenzarne in concreto alcuni aspetti fondamentali. Si pensi, in particolare, al diritto di difesa delle parti, anche ammesse al patrocinio a spese dello Stato, che può essere concretamente inciso dalla scarsità dei mezzi economici a disposizione del difensore incaricato.
[1] Punto 9 del considerato in diritto.
[2] Atteso che, fino alla pronuncia con cui vengono poste a carico di altra parte, ognuna di queste deve generalmente anticipare le proprie. Avvertiva della necessità di tenere distinta l’anticipazione di una spesa dalla sua ripetibilità già F. Carnelutti, Causalità e soccombenza in tema di condanna alle spese, in Riv. dir. proc., 1956, p. 241.
[3] Punto 2.1 del considerato in diritto.
[4] Cfr. Cass., Sez. I, 19 dicembre 2012, n. 4908.
[5] Così V. Savio, Il decreto di liquidazione degli onorari spettanti al Difensore della persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato nel processo penale (art. 82 D.P.R. 115/2002), relazione all’incontro di studio su “Il Testo Unico delle spese di Giustizia”, Roma, 23-25 maggio 2005, p. 15, reperibile su www.csm.it.
[6] Nega vi siano problema di coordinamento, come si vedrà, Cass., Sez. VI, 8 novembre 2011, n. 46537.
[7] Punto 2.2 del considerato in diritto. V. anche Cass., Sez. Un., 28 gennaio 2004, n. 5466. Notare che tale l’affermazione assume senso solo se si completa il ragionamento chiarendo che il rinvio è quello rivolto all’art. 153 delle disposizioni di attuazione, il quale cita espressamente l’art. 541, comma 1.
[8] Cfr. anche Cass., Sez. V, 18 gennaio 2018, n. 8218.
[9] In questo senso D. Potetti, La liquidazione del compenso al difensore della parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato: un enigma irrisolvibile?, in Cass. pen., 4, 2008, p. 1667.
[10] Cfr. Cass., Sez. V, 18 gennaio 2018, n. 8218; Cass., Sez. V, 20 ottobre 2016, n. 4143; Cass., Sez. II, 21 ottobre 2015, n. 43356; Cass., Sez. VI, 18 gennaio 2012, n. 3885.
[11] V. Cass., Sez. VI, 8 gennaio 2019, n. 6509; Cass., Sez. VI, 3 novembre 2016, n. 51387. Così anche Cass., Sez. VI, 10 ottobre 2018, n. 51968.
[12] Punto 7 del considerato in diritto.
[13] Su questo aspetto, infra, § 3.
[14] L’operazione è abitualmente svolta nella prassi delle Suprema Corte: si vedano, tra le moltissime, Cass., Sez. IV, 28 novembre 2019, n. 1352; Cass., Sez. IV, 20 novembre 2019, n. 5543; Cass., Sez. III, 18 novembre 2019, n. 3458; Cass., Sez. II, 26 settembre 2019, n. 4061.
[15] Esplicitamente Cass. civ., Sez. I, 31 marzo 2011, n. 7504.
[16] Cfr. circolare del Ministero della Giustizia del 18 gennaio 2018, n. 151648, in www.giustizia.it, secondo la quale l’art. 83, comma 3-bis, t.u.s.g. «ha la precipua finalità di chiarire in via definitiva che il decreto di pagamento deve essere un atto separato dal provvedimento che definisce il giudizio».
[17] Cfr., per es., Corte d’Appello di Milano, Sez. I, 17 ottobre 2019, n. 7019, in De Jure; Corte d'Appello di Roma, Sez. III, 1 ottobre 2019, in Leggi d’Italia; Corte d'Appello di Lecce, 5 settembre 2019, in Leggi d’Italia; Corte d’Appello di Torino, sez. IV, 4 luglio 2019, n. 5377, in De Jure.
[18] Cfr. punto 7 del considerato in diritto.
[19] Cass., Sez. VI, 8 novembre 2011, n. 46537.
[20] Così anche Cass., Sez. IV, 17 marzo 2015, n. 20044.
[21] Astrattamente sarebbe possibile la verificazione anche dell’ipotesi opposta, ossia che l’imputato sia chiamato a pagare di meno, con un depauperamento delle casse statali. Ma ciò sembra di molto difficile verificazione a causa dei citati vincoli.
[22] Si tratta di Cass., Sez. I, 7 novembre 2018, n. 10551; Cass., Sez. I, 12 aprile 2018, n. 46118; Cass.; Sez. I, 10 aprile 2018, n. 41124. Più di recente, tra le altre, anche Cass., Sez. I, 7 ottobre 2019, n. 5038; Cass., Sez. I, 19 giugno 2019, n. 43062.
[23] Il principio di diritto pronunciato rimane generico sul punto: «quando il giudice del processo penale condanna l'imputato alla rifusione integrale delle spese legali sostenute dalla parte civile, ammessa al beneficio del patrocinio a spese pubbliche, la somma che l'imputato deve rifondere in favore dello Stato deve coincidere con quella che lo Stato liquida al difensore; essa va pertanto subito determinata secondo i parametri di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 82».
[24] In tal senso, inoltre, Cass., Sez. VI, 6 marzo 2019, n. 20552.
[25] Nonostante ciò la sentenza non nega una parziale indipendenza, che sembra risolversi tuttavia solo nella necessità di predisporre il decreto di pagamento separatamente dalla sentenza.
[26] Così Cass., Sez. IV, 9 ottobre 2008, n. 42844; cfr. anche Cass., Sez. IV, 10 aprile 2008, n. 26663.
[27] Vengono citate Cass. civ., Sez. II, 15 febbraio 1999, n. 1264; Cass. civ., Sez. II, 19 ottobre 1992, n. 11448. Più di recente, invece, Cass. civ., Sez. VI - 2, 17 ottobre 2018, n. 25992.
[28] Per la precisione Cass. civ., Sez. VI – 2, 17 ottobre 2018, n. 25992 non fa riferimento al criterio della soccombenza ma a quella della causalità. Non è il caso di addentrarsi in questa sede nel dibattito su quale dei due debba essere preferito: si veda, per tutti, F. P. Luiso, Diritto processuale civile, vol. I, Principi generali, 9a ed., Milano, 2017, pp. 429 e ss.
[29] In questo senso Cass., Sez. VI, 8 novembre 2011, n. 46537.
[30] Cfr. anche D. Potetti, La liquidazione del compenso, p. 1670. Anche, supra, § 2.
[31] V. con riferimento all’art. 106-bis: Corte Cost., 13 luglio 2017, n. 178, in Cass. pen., 2017, 11, p. 3977, con osservazioni di L. Dipaola, Nella liquidazione dei compensi agli ausiliari del giudice e ai consulenti di parte della persona ammessa al patrocinio a spese della Stato la Consulta elimina ogni differenza, ivi, p. 3979. Nello stesso senso E. Farinelli, sub art. 106-bis D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, in AA.VV., Codice di procedura penale commentato, a cura di A. Giarda e G. Spangher, 5a ed., Milano, 2017, p. 2989.
[32] Si vedano D. Potetti, La liquidazione del compenso, cit., p. 1671; V. Savio, Il decreto di liquidazione degli onorari, cit., p. 16. In giurisprudenza Cass. civ., Sez. VI - Lavoro, 6 dicembre 2018, n. 11590.
[33] Così V. Savio, Il decreto di liquidazione degli onorari, cit., p. 1671.
[34] Così propone ancora V. Savio, op. loc. ult. cit.
[35] In particolare, D. Potetti, La liquidazione del compenso al difensore, cit., pp. 1671-1672, ricorda che non vi è alcun rapporto giuridico tra l’imputato e il difensore della parte civile
[36] Nel senso della finalità di evitare indebite locupletazioni si esprime P. Comoglio, Nessun compenso se la parte assistita poteva beneficiare del patrocinio a spese dello Stato, in Quot. giur., 23 febbraio 2017.
[37] Il dispositivo della sentenza di legittimità potrebbe allora essere così genericamente formulato, anche tenuto conto della possibilità che alla parte civile spettino anche spese diverse da quelle relative al difensore: «condanna l’imputato alla rifusione delle spese processuali della parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato, che liquida in euro N, e ne dispone il pagamento in favore dello Stato limitatamente alla somme da liquidarsi in separata sede ai sensi del d.P.R. 115/2002».
[38] Cfr., supra, § 2.
[39] Si rinvengono pronunce che applicano la distrazione: si vedano, tra le altre, Cass., Sez. IV, 22 gennaio 2019, n. 6410; Cass., Sez. V, 12 novembre 2018, n. 10291. Contra Cass., Sez. III, 13 gennaio 2009, n. 9178.
[40] Cass. civ., Sez. II, 29 gennaio 2020, n. 1988, con nota di P. Paleari, Incompatibilità o non incompatibilità, questo è il problema tra la distrazione delle spese e il patrocinio a spese dello Stato, in Dir. e giust., 22, 2020, p. 2. Per la tesi della compatibilità si veda Cass. civ., Sez. lavoro, 21 novembre 2019, n. 30418; per la tesi dell’incompatibilità si veda Cass. civ., Sez. VI - 2, 6 marzo 2018, n. 5232.
[41] Più precisamente, nel caso di compensazione parziale, la soluzione preferibile potrebbe essere quella di ridurre il quantum dovuto allo Stato e alla parte civile della stessa percentuale di spese per cui opera la compensazione.
[42] In senso affermativo Cass., Sez. IV, 17 marzo 2015, n. 20044 e Cass., Sez. VI, 18 gennaio 2012, n. 3885, la quale non ritiene sufficiente la mera indicazione della somma finale richiesta.
[43] Cfr., tra le altre, Cass., Sez. Un., 27 ottobre 1999, n. 20. Tra quelle più recenti, conformi, si veda Cass., Sez. IV, 5 dicembre 2018, n. 2311. Cfr. anche C. Pansini, sub art. 153 disp. att. coord. c.p.p., in AA.VV., Codice di procedura penale commentato, a cura di A. Giarda e G. Spangher, 5a ed., Milano, 2017, p. 930.
[44] Cass., Sez. Un., 31 gennaio 2008, n. 7945. Per completezza va detto che sia stato messo in dubbio la validità di tale orientamento in seguito dell’introduzione del comma 1-bis all’art. 130 c.p.p.: cfr. G. Colaiacovo, L’impugnazione della sentenza di patteggiamento, in AA.VV., La riforma Orlando, a cura di G. Spangher, Pisa, 2017, p. 204; G. Della Monica, I limiti al controllo sulla sentenza di patteggiamento introdotti dalla Riforma Orlando, in Arch. pen., suppl. 1, 2018, pp. 563 e ss.
[45] Infatti, è dubbia l’applicabilità dei principi espressi dalle Sezioni Unite nel 2008 al di fuori della ipotesi della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, ivi affrontata. Cfr., tra le altre, per l’orientamento contrario: Cass. Sez. VI Sent., 27 gennaio 2016, n. 6360; Cass., Sez. IV, 23 aprile 2015, n. 9579. Tra le altre, per l’orientamento favorevole: Cass., Sez. V, 4 marzo 2019, n. 14702; Cass., Sez. V, Sent., 24 giugno 2014, n. 42899.