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Pubbl. Ven, 17 Lug 2015

Cassazione: è reato svelare le storie con gli ex amanti Sentenza Cassazione Penale, sez. I, 3 luglio 2015, n. 28493

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Maria Pina Di Blasio


Commette reato la donna che informa la moglie del suo ex amante della relazione extraconiugale Confermata la condanna per molestie a una donna che già in primo grado era stata dichiarata colpevole del reato di cui all’art. 660 del codice penale per aver telefonato alla moglie di un uomo con cui aveva avuto una relazione per raccontargli tutto.


Telefonare anonimamente alla moglie di un ex amante, per informarla delle scappatelle del coniuge, è un reato. Lo ha confermato la Cassazione, con la sentenza penale n. 28495, respingendo il ricorso di una donna condannata per molestie a 400 euro di ammenda, con la sospensione condizionale della pena.

La Suprema Corte ha così confermato un verdetto di condanna nei confronti della donna che durante tre lunghe conversazioni telefoniche aveva raccontato alla moglie del suo ex amante della sua relazione adulterina.

 

Le telefonate anonime

La signora aveva chiamato la rivale, tre volte, per raccontarle la love story con il marito e altre due relazioni extraconiugali, tra Potenza e Bari. L'imputata ha tentato di difendersi in Cassazione evidenziando che le sue telefonate erano state lunghe e ciò avrebbe dimostrato che la persona offesa era disposta ad ascoltare e che la mancata interruzione della conversazione era un dato significativo e dimostrava che la persona offesa voleva avere ulteriori informazioni.

Secondo i giudici della Cassazione, non è rilevante che le chiamate abbiamo avuto una durata relativamente lunga e che la tradita non le abbia troncate, «a dimostrazione che voleva ulteriori informazioni» e non era assillata dalle telefonate.

La mancata interruzione delle conversazioni da parte della persona offesa, argomentano i giudici, non può escludere la natura molesta delle telefonate dato che l’atteggiamento della tradita «non poteva essere interpretato come acquiescenza, tenuto conto della importanza delle rivelazioni che le erano state fatte». E «la natura molesta e petulante delle chiamate viene giustamente ricavata dalla forma anonima delle stesse».