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Pubbl. Gio, 7 Mag 2020

Il ruolo di internet e dei social network: che società avremo nei prossimi anni?

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Carlo Conte



L´ emergenza sanitaria, che stiamo vivendo in queste settimane, pone in evidenza una riflessione fondamentale sul rapporto tra nuove tecnologie e lo Stato costituzionale di diritto. Le decisioni che si prendono in uno stato emergenziale per tutelare la salute pubblica, possono incidere anche sulle libertà personali costituzionalmente tutelate, qualora non si realizzi una legislazione puntuale. Inoltre, si potrebbe concedere un maggiore potere contrattuale ai colossi di internet.


ENG The healthy emergency that we are experiencing in recent weeks, is highlighting a fundamental theme, namely the relationship between fundamental freedoms and new technologies. The choices made to protect public health could affect the limitation of personal freedoms. Moreover, with these choices, the risk is to grant a bargaining power to the internet giants.

Sommario: 1. Introduzione; 2. Era digitale; 3. Tutela della privacy; 4. Conclusione.

1. Introduzione

In queste ultime settimane con l’avvento dell’emergenza di Covid-19 si è aperto un dibattito molto interessante sul possibile ruolo che deve avere internet, in particolar modo i social network e gli smartphones nella società, per il contrasto alla diffusione del fenomeno pandemico e le sue conseguenze nella società dopo l’emergenza, prendendo a modello il sistema coreano.

Tanto è vero che il Presidente del Consiglio si è, addirittura, esposto a favore di un inserimento di internet nella costituzione italiana, in riferimento alla possibilità che tutti i cittadini possano utilizzarlo, in quanto lo Stato deve permettere che ogni cittadino ne possa usufruire; da immaginare, quindi, un possibile richiamo nell’art. 3 della Costituzione.

Ma una possibile legiferazione in tale direzione avrebbe delle ripercussioni sostanziali nella società, dal momento che le piattaforme digitali aumenterebbero il loro potere contrattuale con lo Stato,  a discapito dei diritti dei cittadini, sia dal punto di vista della privacy che per la tenuta democratica dello Stato.

I social network nell’ultimo decennio hanno completamente rivoluzionato la nostra società;  difatti,  le relazioni sono del tutto mutate e possono essere attuate, potenzialmente dovunque, tra chiunque e in qualunque momento. Si possono, pertanto, eliminare le barriere spazio-temporali che comunemente accompagnano le relazioni umane non intermediate da piattaforme Internet. Ma, all’interno di tali piattaforme si nascondono numerose insidie non solo dal punto di vista di relazioni personali, bensì della tutela dei diritti e della tenuta del sistema democratico, dal momento che i social network sono diventati delle piazze virtuali, in cui le istituzioni intercettano i cittadini, modificando sostanzialmente  il rapporto istituzione-cittadino, tanto da prospettare un nuovo modello sociale, ovvero quello di una democrazia diretta senza intermediazione rappresentativa.

2. Era digitale

Per molti si è già nell’Era digitale, per altri si sta per entrare, e vedendo ciò che accade e come si sta evolvendo il dibattito, sembra che stiamo, davvero, per entrare in una società nuova del tutto proiettata alla digitalizzazione.

L’Italia è pronta per questo passo?

L’idea su cui si sta discutendo è la possibilità di sviluppare o meno  dei sistemi avanzati di controllo degli spostamenti dei cittadini nell’ambito delle loro attività, del tempo libero  e sui luoghi di lavoro[1].

Infatti, si immagina di poter riproporre  il modello coreano e, dunque, la possibilità di utilizzare internet e i nuovi strumenti digitali,  ovvero la possibilità di monitorare gli spostamenti delle persone, così da poter diminuire i contagi da covid-19, dal momento che si potrebbero definire i percorsi dei soggetti, i quali, in caso di contatti con quelli positivi, andrebbero posti in quarantena, e, se necessario, sanzionati per violazione di quella obbligatoria.

A tal proposito è dirimente il richiamo alla Direttiva 2002/58/CE, comunemente definita Direttiva e-Privacy, che riguarda il trattamento dei dati personali e la tutela della vita privata.  In particolare, regolamenta il diritto alla vita privata, nel settore delle comunicazioni elettroniche nonché la libera circolazione di tali dati, derogando al consenso dell’interessato, solamente se la rilevazione dei dati avvenga in forma anonima.

Questa direttiva richiede agli Stati membri di assicurare la tutela dei diritti e delle libertà delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, con l’obiettivo di garantire la riservatezza nelle comunicazioni elettroniche agli interessati.

La menzionata ed innovativa legiferazione per fronteggiare un nuovo contagio pandemico, pone un interrogativo, ossia la gestione dei dati che verranno raccolti come saranno  conservati e da quale Autorità. E, soprattutto, il rischio potrebbe essere che si conceda alle piattaforme digitali, come i social network e le multinazionali di internet, un ruolo ancora più fondamentale sulla possibilità di condizionare  la vita sociale delle persone , acquisendo in tal modo un potere eccessivo e incontrollabile.

Orbene, a seguito di tali prospettive si è aperto un dibattito sull’importanza di internet ed è fondamentale affrontarlo nella società moderna, dal momento che si è prima diffuso la rete digitale e solo dopo si sta provando a porre dei limiti alle varie distorsioni del sistema.

Sarebbe opportuno, dunque, partire dal ruolo che hanno oggi, i cc.dd. colossi di internet, al fine di comprendere gli effetti e i condizionamenti  che già hanno sui cittadini, qualora si volessero  consentire nuove possibilità applicative di sistemi informatici  che vanno ad incidere ulteriormente  sulle libertà  personali.

Al riguardo fa riflettere il pensiero della sociologa Zuboff[2]:

L’esperienza umana è ormai materia prima gratuita che viene trasformata in dati comportamentali… e poi venduta come ‘prodotti di previsione’ in un nuovo mercato quello dei ‘mercati comportamentali a termine...dove operano imprese desiderose solo di conoscere il nostro comportamento futuro.

Ebbene questa espressione così forte mette in evidenza un passaggio della società moderna che stiamo vivendo, forse senza nemmeno accorgerci della direzione che si è intrapresa nel corso dei più recenti anni.

È interessante prendere in considerazione suddetta visione, dal momento che si imporrebbe una nuova forma di potere, nuova rispetto a quelle intese classicamente. Ciò permette di conoscere il comportamento umano e di influenzarlo a vantaggio di altri, mediante algoritmi e architetture computazionali di dispositivi intelligenti tra loro connessi.

Dunque, la riflessione posta in essere dalla Zuboff è molto condivisibile, tanto è vero che è fondamentale porre dei limiti a tale potere, al fine di tutelare il diritto alla privacy che rischia di essere fortemente ridimensionato, ma anche, e soprattutto, perché potrebbe ridurre a mera merce i comportamenti umani, i quali verrebbero commercializzati con un cospicuo arricchimento delle grandi multinazionali di internet .

3. Tutela della privacy

Nella società moderna, per l’appunto, i social network[3] e i motori di ricerca sono diventati dirimenti per le imprese;  difatti, i dati che l’utente concede, anche inconsapevolmente,  al proprietario della piattaforma vengono rivenduti alle aziende che hanno interesse di indirizzare agli utenti pubblicità mirata, link aperti in base ai siti visitati e alle loro preferenze[4].

Pertanto, si apre una discussione fondamentale sul come tutelare la privacy, diritto all’informazione fin ad arrivare al diritto d’autore, dal momento che l’attività di un utente sulle piattaforme digitali è quella di informarsi, creare relazioni umane e  free sharing[5].

Se andassimo per ordine sul tema della privacy  si potrebbe notare un ritardo importante del legislatore per la regolamentazione sotto il profilo giuridico. Il legislatore, infatti, si trova ad inseguire una realtà in continuo divenire tecnologico che al momento supera assetti normativi largamente inadeguati.

Le numerose finalità dell’utilizzo dei dati, spesso sensibili e di carattere personale, dovrebbero trovare adeguata tutela e standardizzazione a livello internazionale, con una regolamentazione che consideri adeguatamente l’estensione ormai globale della filiera legata allo sfruttamento dei dati, anche al fine di evitare localizzazioni di comodo di server e cloud in Paesi meno attenti a fattispecie delicate, come ad esempio i profili impositivi o la sicurezza e tutela delle persone. Ciò che assume particolare rilevanza in questo contesto è il Codice sulla privacy (d.lgs. n. 196/2003), il quale, all’art. 23, prevede che nessun trattamento di dati personali, a meno che non rientri in una serie limitata di eccezioni, possa essere attuato senza un previo consenso espresso dell’interessato.

Fermo  quanto già detto sul tema della privacy, qualora si cedesse all’utilizzo dei dati sensibili degli utenti per la tutela della salute pubblica, data la contigente emergenza sanitaria, una tale decisione  potrebbe, però, modificare l’intero sistema democratico dopo la fine della pandemia. Da qui, la necessità che sia la legge ad indicare con chiarezza e rigore: tempi, modalità, sicurezza, autorità di controllo e disponibilità dei dati acquisiti anche successivamente  all’attuale stato di emergenza. È necessario, dunque, che si realizzi un dibattito aperto e più partecipato possibile sul tema della tutela della privacy in coerenza  con  i principi costituzionali.

La rivoluzione digitale ha comportato un vero e proprio cambiamento, forse irreversibile, perché ha determinato nuove dinamiche nei rapporti sociali, politici e, conseguentemente, anche  una nuova gestione dei dati sensibili,  rendendo comunque difficoltosa la tutela di alcuni diritti dei cittadini per lo spostamento definitivo dai luoghi fisici a quelli virtuali.

A tal proposito, nel 2015 vi è stato un primo tentativo, al fine di regolamentare il mondo virtuale coerentemente alla nostra Carta Costituzionale, con la istituzione della Commissione Parlamentare  per i diritti e i doveri relativi ad internet, presieduta da Stefano Rodotà[6], uno dei giuristi più impegnati in Italia sul rapporto tra diritto ed internet.

Il documento redatto dalla Commissione pone in evidenza come internet sia stato determinante nel ridefinire uno spazio pubblico e privato tra cittadini ed istituzioni; documento, questo, che si fonda sui principi di libertà, uguaglianza, dignità e diversità di ogni persona, dal momento che la garanzia di tali diritti è necessaria per un funzionamento democratico di tali spazi.

Risulta imprescindibile un investimento di tipo pubblico, in quanto fonte di garanzia del funzionamento e accesso a internet, come pure per  l’applicazione  ed il rispetto delle regole  di controllo, evitando  in tal modo di determinare un sistema chiuso governato da una nuova élite, la quale mediante la “promessa” di democrazia diretta nasconda, invece, un’idea di oligarchia.

4. Conclusione

In conclusione, la possibilità di porre internet in Costituzione, come ha affermato il Presidente del Consiglio dei Ministri, non può e non deve diventare un mero slogan propagandistico, bensì bisognerebbe acquisire consapevolezza di ciò che è diventato internet per i consociati, al fine di realizzare una legiferazione coerente con la nostra Costituzione, per tutelare davvero i diritti dei cittadini. Dal momento che si è verificato un paradosso: da una parte  si è diffuso internet, facendo acquisire alle multinazionali del settore un potere contrattuale con gli Stati senza precedenti e, dall’altra, solamente a distanza di anni si inizia a discutere di come porre dei limiti di legge a suddetto fenomeno.

Il nostro Paese sarà all’altezza della situazione? Siamo in netto ritardo?

A suddetti interrogativi potremmo rispondere “solo vivendo”!


Note e riferimenti bibliografici

[1] Non è questa la sede, ma sarebbe opportuno riprendere, per il controllo degli spostamenti dei lavoratori nell’azienda, il dibattito che si ebbe con l’approvazione della L. 183/2014, più conosciuta come Jobs Act , con la quale si prevedeva la possibilità dell’installazione di strumenti di controllo e gli impianti audiovisivi che comportino anche il controllo a distanza del dipendente in presenza di esigenze organizzative e produttive, per la necessità di garantire la sicurezza del lavoro e per tutelare il patrimonio aziendale.

[2] Shoshanna, Zuboff, The Age for Surveillance Capitalism. The Fight for a Human Future at the New Frontier of Power, 2019.

[3] Per comprendere l’importanza dei social media e degli smartphones nella nostra società è fondamentale riportare una ricerca della Digital in Italia 2018, secondo cui, su una popolazione mondiale di 7,593 miliardi di abitanti vi sono: - 4,021 miliardi di utenti Internet (penetrazione del 53% e del 73% in Italia); -3,196 miliardi di utenti attivi su social media (42%e 57% in Italia); - 5,135 miliardi di utenti mobile (68% e 83% in Italia); - 2,958 miliardi di utenti attivi su social media da mobile (39% e 51% in Italia).

[4] Il marketing personalizzato rappresenta un’innovazione delle esperienze di mass market uniformato e indifferenziato, fondandosi su una segmentazione sempre più mirata delle preferenze dei consumatori, anche attraverso un utilizzo dei loro dati personali, per creare nuove opportunità di business derivanti dall’incrocio di offerte di beni e servizi sempre più personalizzati con una domanda sempre più sofisticata. Basandosi sulla cronologia e sulla geolocalizzazione (non sempre consapevole) delle attività dell’utente, delle sue preferenze e delle sue interazioni con i vari brand, si ha la possibilità di proporre dei messaggi promozionali coerenti e personalizzati.Fonte Diritto Industriale 1/2020

[5] Si intende libera condivisione di file musicali, video o più in generale, culturali, che potrebbe ledere in via astratta le norme sul diritto d’autore per le opere d’ingegno.

[6] Autore di uno dei libri più interessanti sull’avvento delle nuove tecnologie in rapporto con diritti nuovi e tradizionali. Stefano, Rodotà, Il diritto di avere diritti,  Roma Bari, GLF editori Laterza, 2012