Pubbl. Mer, 11 Mar 2020
Tutte le misure in favore dell´Avvocatura per l´emergenza coronavirus
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Maria Avossa
In favore della giustizia è disposta la celebrazione a distanza delle udienze civili e penali quale misura atta ad arginare l´impatto dovuto alla emergenza virale COVID-19. Gli organi governativi fanno ricorso alle misure estreme della sanzione di cui agli art. 650 e 452 del Codice penale per contenere il rischio epidemico.
Sommario: 1. Premessa. – 2. Il decreto del presidente del consiglio dei ministri 9 marzo 2020. - 3.Le direttive governative emergenziali e misure sanzionatorie per mancata osservanza delle disposizioni. - 4. Le misure a tutela dell’avvocatura: quali gli orizzonti immediati.
1. Premessa.
L’emergenza virale dettata dalla pericolosità del coronavirus (COVID-19) ha allertato la categoria forense nei suoi vertici istituzionali per predisporre i necessari accorgimenti contro uno stato emergenziale che non accenna a scemare, con importante conseguenze umane ed economiche per la Nazione.
Il noto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 febbraio 2020, n. 6 ha operato in via normativa la scelta dello smart working per limitare l’esposizione a pericolo delle risorse umane esposte al pubblico. Con successivi d.P.C.M. del 4 e dell’8 marzo 2020 che sono state predisposte ulteriori misure di contrasto al diffondersi del virus COVID-19, ampliando le cosiddette “zone rosse” attuando disposizioni applicabili sull’intero territorio nazionale.
L’avvento di un nuovo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020 cambia nuovamente lo scenario estendendo “all’intero territorio nazionale” le misure originariamente dettate dal DPCM 8 marzo 2020 per le sole zone ivi contemplate.
2. Il decreto del presidente del consiglio dei ministri 9 marzo 2020.
Il ritmo con il quale l’emergenza va ad assumere di giorno in giorno (se non di ora in ora) risvolti nefasti è lo specchio dell’urgenza con la quale gli organi governativi centrali hanno previsto ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale[i].
Lo scopo dichiarato è quello di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19. Le misure di cui all'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 sono estese all'intero territorio nazionale in ragione del D.P.C.M. 9 marzo 2020. Il comma 2 e seguenti dell’art 1 prevede che sull'intero territorio nazionale è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico. Il comma 3 della medesima norma prevede che la lettera d) dell'art. 1 decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 venga sostituita dalla seguente:
«d) sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Gli impianti sportivi sono utilizzabili, a porte chiuse, soltanto per le sedute di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e dalle rispettive federazioni, in vista della loro partecipazione ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali ed internazionali; resta consentito esclusivamente lo svolgimento degli eventi e delle competizioni sportive organizzati da organismi sportivi internazionali, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico; in tutti tali casi, le associazioni e le società sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano; lo sport e le attività motorie svolti all'aperto sono ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il rispetto della distanza interpersonale di un metro;»
L’art. 2 rubricato disposizioni finali prevede che:
1. Le disposizioni del presente decreto producono effetto dalla data del 10 marzo 2020 e sono efficaci fino al 3 aprile 2020.
2. Dalla data di efficacia delle disposizioni del presente decreto cessano di produrre effetti le misure di cui agli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 ove incompatibili con la disposizione dell'art. 1 del presente decreto.
3. Le direttive governative emergenziali e misure sanzionatorie per mancata osservanza delle disposizioni.
Il Ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese, ha adottato la direttiva ai Prefetti per l’attuazione dei controlli nelle “aree a contenimento rafforzato”[ii].
La direttiva prevede:
1) La convocazione immediata, anche da remoto, dei Comitati provinciali per l’ordine e la sicurezza pubblica, per l’assunzione delle necessarie misure di coordinamento.
2) Indicazioni specifiche per i controlli relativi alla limitazione degli spostamenti delle persone fisiche in entrata e in uscita e all’interno dei territori “a contenimento rafforzato”:
a) gli spostamenti potranno avvenire solo se motivati da esigenze lavorative o situazioni di necessità o per motivi di salute da attestare mediante autodichiarazione, che potrà essere resa anche seduta stante attraverso la compilazione di moduli forniti dalle forze di polizia. Un divieto assoluto, che non ammette eccezioni, è previsto per le persone sottoposte alla misura della quarantena o che sono risultate positive al virus.
b) I controlli sul rispetto delle limitazioni della mobilità avverranno lungo le linee di comunicazione e le grandi infrastrutture del sistema dei trasporti. Per quanto riguarda la rete autostradale e la viabilità principale, la polizia stradale procederà ad effettuare i controlli acquisendo le prescritte autodichiarazioni. Analoghi servizi saranno svolti lungo la viabilità ordinaria anche dall’Arma dei carabinieri e dalle polizie municipali.
c) Per quanto concerne il trasporto ferroviario, la Polizia ferroviaria curerà, con la collaborazione del personale delle ferrovie dello Stato, delle autorità sanitarie e della Protezione civile, la canalizzazione dei passeggeri in entrata e in uscita dalle stazioni al fine di consentire le verifiche speditive sullo stato di salute dei viaggiatori anche attraverso apparecchi “termoscan”. Inoltre, saranno attuati controlli sui viaggiatori acquisendo le autodichiarazioni.
d) Negli aeroporti delle aree dei territori “a contenimento rafforzato”, i passeggeri in partenza saranno sottoposti al controllo, oltre che del possesso del titolo di viaggio, anche della prescritta autocertificazione. Analoghi controlli verranno effettuati nei voli in arrivo nelle predette aree. Restano esclusi i passeggeri in transito.
e) Per i voli Schengen ed extra Schengen in partenza, le autocertificazioni saranno richieste unicamente per i residenti o domiciliati nei territori soggetti a limitazioni. Nei voli Schengen ed extra Schengen in arrivo, i passeggeri dovranno motivare lo scopo del viaggio all’atto dell’ingresso.
f) Analoghe controlli verranno adottati a Venezia per i passeggeri delle navi di crociera che non potranno sbarcare per visitare la città ma potranno transitare unicamente per rientrare nei luoghi di residenza o nei paesi di provenienza.
3) La veridicità dell’autodichiarazione potrà essere verificata anche con successivi controlli.
4) La sanzione per chi viola le limitazioni agli spostamenti è quella prevista in via generale dall’articolo 650 del codice penale (inosservanza di un provvedimento di un’autorità: pena prevista arresto fino a tre mesi o l’ammenda fino 206 euro) salvo che non si possa configurare un’ipotesi più grave quale quella prevista dall’articolo 452 del Codice penale (delitti colposi contro la salute pubblica che persegue tutte le condotte idonee a produrre un pericolo per la salute pubblica)
5) Viene richiamata l’attribuzione del prefetto al monitoraggio dell’attuazione delle misure previste in capo alle varie amministrazioni. Per quanto concerne le prescrizioni finalizzate a uniformare gli interventi per contrastare l’epidemia sul resto del territorio nazionale”.
Il mancato rispetto degli obblighi di cui al citato provvedimento ministeriale, è assistito dalla sanzione prevista dall'art. 650 c.p., il quale prevede una sanzione per l'inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità. La pena è l'arresto fino a tre mesi mista ad ammenda comminata a chiunque non osservi un provvedimento legalmente dato dall'autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica o d'ordine pubblico o d'igiene, ove il fatto non integri gli estremi di fattispecie di un reato più grave.
Il monito della direttiva ministeriale rivolge l’attenzione alle attribuzioni conferite al prefetto sulla necessità di monitoraggio e attuazione delle misure previste in capo alle varie amministrazioni. La previsione contenuta in direttiva estende il suo valore alla previsione di più gravi ipotesi di reato scaturenti dall’inosservanza delle prescrizioni normative, con un espresso riferimento all’articolo 452 del Codice penale in tema di delitti colposi contro la salute pubblica, dove il legislatore persegue tutte le condotte idonee a produrre un pericolo per la salute pubblica. Il dispositivo della norma prevede che:
“Chiunque commette, per colpa , alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 438 e 439 è punito:
1) con la reclusione da tre a dodici anni, nei casi per i quali le dette disposizioni stabiliscono la pena di morte;
2) con la reclusione da uno a cinque anni, nei casi per i quali esse stabiliscono l'ergastolo;
3) con la reclusione da sei mesi a tre anni, nel caso in cui l'articolo 439 stabilisce la pena della reclusione.
Quando sia commesso per colpa alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 440, 441, 442, 443, 444 e 445 si applicano le pene ivi rispettivamente stabilite ridotte da un terzo a un sesto”.
Il reato di cui all’art. 438, c.p., ossia il reato di epidemia mediante la diffusione di germi patogeni, ne riconduce la dizione ai virus o altri microorganismi dotati di infettività e, quindi, in grado di propagarsi e diffondersi tra la popolazione. In particolar misura lo stato di diffusione epidemica riconduce facilmente il pensiero al COVID-19 quale stato patologico presente in individui portatori di una malattia infettiva e contagiosa, particolarmente aggressiva, che si sta manifestando caratterizzata da un'elevata e incontrollabile capacità di diffusione tanto da sollecitare gli organi governativi centrali all’adozione di misure emergenziali.
La norma va di pari passo con altre misure non esplicitamente menzionate dalla direttiva ministeriale ma che trovano applicazione diretta nella guida è indirizzata alla gestione dei soggetti affetti da COVID-19. La logica prevenzionistica è legata all’implementazione di misure precauzionali atte a evitare la trasmissione del virus ad altre persone.
Ne è l’emblema il testo relativo indicazioni ad interim per l’effettuazione dell’isolamento e della assistenza sanitaria domiciliare nell’attuale contesto COVID-19[iii] ove si apprende che:
“L’isolamento fiduciario di casi di COVID-19 e di contatti è una misura di salute pubblica molto importante che viene effettuata per evitare l’insorgenza di ulteriori casi secondari dovuti a trasmissione del virus SARSCoV-2 e per evitare di sovraccaricare il sistema ospedaliero. Le tipologie di soggetti che devono essere messi isolamento domiciliare per 14 giorni e sono monitorati al domicilio (o in struttura dedicata in caso di domicilio inadeguato) sono:
1. Contatti stretti di caso (v. definizione C.M. 6360 del 27/2)
- Contatti asintomatici, (a cui non è necessario effettuare il test): isolamento fino a 14 giorni dall’ultimo contatto con il caso (quarantena);
- Contatti paucisintomatici (ILI) a cui va eseguito il test; in caso di risultato positivo: isolamento fino a negativizzazione del test e scomparsa dei sintomi;
- Contatti paucisintomatici (ILI) a cui va eseguito il test; in caso di risultato negativo: isolamento fino a 14 giorni dall’ultimo contatto con il caso.
2. Pazienti che vengono dimessi dall’ospedale clinicamente guariti, ancora COVID-19 positivi.”
4. Le misure a tutela dell’avvocatura: quali gli orizzonti immediati.
Il comunicato stampa datato 10 marzo 2020[iv] diramato da Confprofessioni rende edotti gli esponenti dell’intesa raggiunta con gli enti bilaterali del Ccnl degli studi professionali, Ebipro, Cadiprof e Fondoprofessioni che sono state varate una serie di misure eccezionali per tutelare i professionisti e salvaguardare i livelli occupazionali nel settore. Sostegno al reddito, smart working e accesso al credito per garantire continuità al lavoro. Lo stanziamento supera i quattro milioni di euro finalizzati a fronteggiare l'emergenza lavoro negli studi professionali vittime del Coronavirus.
Nel comunicato[v] si segnala:
“….(la) difficoltà degli studi, ma un aiuto concreto per i lavoratori e anche per i liberi professionisti che inevitabilmente subiranno gli effetti negativi dell'emergenza sanitaria, in termini di fatturato ed incassi».
…. Le risorse messe a disposizione da Ebipro ammontano a oltre quattro milioni di euro, che verranno distribuiti su tre linee di intervento specifiche: sostegno al reddito, smart working, garanzie Fidiprof su prestiti e finanziamenti. A strettissimo giro saranno disponibili sul sito di Ebipro i regolamenti per accedere ai benefici previsti dalla bilateralità di settore.
- Sostegno al reddito. Gli studi professionali possono accedere alle misure sul sostegno al reddito già previste dal Ccnl degli studi professionali. In questi casi, il beneficio consiste in un contributo a sostegno della retribuzione oraria lorda persa in seguito a riduzione/sospensione dell’orario di lavoro. Allo studio interventi per integrare gli ammortizzatori sociali in deroga.
- Smart working. Il decreto emanato dal Governo prevede la possibilità di attivare lo smart working per tutta la durata dell’emergenza. In questo ambito Ebipro per agevolare il lavoro a distanza interviene con un rimborso a favore del datore di lavoro per le spese sostenute nell’acquisto degli strumenti necessari (personal computer, monitor, stampanti...). L'importo viene riconosciuto per ciascun lavoratore interessato.
- Accesso al credito. Ebipro, attraverso Gestione Professionisti, ha stanziato un contributo a Fidiprof che potrà consentire l'accesso a finanziamenti per investimenti e liquidità per 7,5 milioni di euro a favore dei liberi professionisti che avranno così l'opportunità di accedere alle garanzie dello Stato, rilasciate dal Mediocredito Centrale, per far fronte alle esigenze di credito per tutta la durata dell'emergenza, ma anche per stimolare la ripresa delle attività degli studi post emergenza.”
Al momento gli organismi centrali e paralleli della classe forense comunicano notizie relative all’immediato contenimento dell’emergenza per la classe forense.
La Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense con un dispaccio urgente del 9 marzo 2020 ha comunicato una lettera aperta a tutti gli iscritti. La sensibilità avvertita dalla Cassa ha rivolto la propria attenzione alla avvocatura italiana rendendosi parte diligente nell’avvisare i propri iscritti mediante Newsletter n°4/20 a firma del presidente Avv. Nunzio Luciano in cui si legge:
“Cassa Forense si sta adoperando per la tutela e il sostegno dell’intera categoria attraverso l’emanazione di misure concrete, in conformità alle norme contenute nei suoi Regolamenti e, in particolare, in quello dell’Assistenza. In primo luogo, il Consiglio di Amministrazione dell’Ente, nella seduta del 5 marzo u.s., tenuto conto del D.L. 2/3/2020, n. 9[vi], ha deliberato la sospensione dei termini dei versamenti e degli adempimenti previdenziali forensi scadenti nel periodo compreso tra il 23 febbraio e il 30 aprile 2020 per gli iscritti residenti e/o esercenti nei Comuni ricompresi nella cosiddetta “zona rossa Covid-19”. Inoltre, in considerazione dell’evolversi della situazione, il Consiglio di Amministrazione si è riservato l’adozione di ulteriori provvedimenti con riferimento all'intero territorio nazionale e alle prossime scadenze previdenziali e contributive. Nonostante la forzata chiusura degli uffici dedicati al ricevimento del pubblico[vii], abbiamo rafforzato i presidi informativi di call center, via chat, mail e, da ultimo, whatsapp, previa registrazione da parte dell’iscritto sul sito della Cassa. Con l’AdePP abbiamo preso importanti iniziative nella direzione di chiedere al Governo interventi economici e di defiscalizzazione che non escludano i lavoratori autonomi iscritti alle Casse di Previdenza private. Probabilmente il difficile momento che l’intero Paese sta vivendo richiederà ulteriori interventi a favore della categoria, sia di natura sanitaria sia di supporto alla professione. In questo senso gli Organi dell’Ente si impegneranno nelle prossime settimane con l’obiettivo dichiarato di essere sempre a fianco dei propri iscritti”.
Il dato è ricollegato al «periodo cuscinetto», decorrente da lunedì 9 marzo a domenica 22 marzo 2020 legato alla pubblicazione in G.U. il DECRETO-LEGGE 8 marzo 2020, n. 11 “Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell’attività giudiziaria”. In questo periodo – salve le eccezioni previste dal decreto – le udienze dei procedimenti civili, penali, tributari e militari pendenti presso tutti gli uffici giudiziari d’Italia sono rinviate d’ufficio a data successiva al 22 marzo 2020 e dunque non saranno tenute.
Durante il medesimo periodo sono sospesi anche i termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti rinviati, ferme le eccezioni previste. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l’inizio stesso è differito alla fine di detto periodo.
Fanno eccezione alla regola del rinvio d’ufficio e quindi saranno normalmente tenute:
NEL SETTORE CIVILE:
udienze nelle cause di competenza del tribunale per i minorenni relative alle dichiarazioni di adottabilità, ai minori stranieri non accompagnati, ai minori allontanati dalla famiglia ed alle situazioni di grave pregiudizio; nelle cause relative ad alimenti o ad obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità;
nei procedimenti cautelari aventi ad oggetto la tutela di diritti fondamentali della persona;
nei procedimenti per l’adozione di provvedimenti in materia di tutela, di amministrazione di sostegno, di interdizione, di inabilitazione nei soli casi in cui viene dedotta una motivata situazione di indifferibilità incompatibile anche con l’adozione di provvedimenti provvisori, e sempre che l’esame diretto della persona del beneficiario, dell’interdicendo e dell’inabilitando non risulti incompatibile con le sue condizioni di età e salute; nei procedimenti di cui all’art. 35 della legge 23 dicembre 1978, n. 833; nei procedimenti di cui all’articolo 12 della legge 22 maggio 1978, n. 194;
nei procedimenti per l’adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari;
nei procedimenti di convalida dell’espulsione, allontanamento e trattenimento di cittadini di paesi terzi e dell’Unione europea; nei procedimenti di cui all’articolo 283, 351 e 373 del codice di procedura civile e, in genere, in tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti. In quest’ultimo caso, la dichiarazione di urgenza è fatta dal capo dell’ufficio giudiziario o dal suo delegato in calce alla citazione o al ricorso, con decreto non impugnabile e, per le cause già iniziate, con provvedimento del giudice istruttore o del presidente del collegio, egualmente non impugnabile;
NEL SETTORE PENALE:
udienze di convalida dell’arresto o del fermo, udienze dei procedimenti nei quali nel periodo di sospensione scadono i termini di cui all’articolo 304 del codice di procedura penale, udienze nei procedimenti in cui sono state richieste o applicate misure di sicurezza detentive e, quando i detenuti, gli imputati, i proposti o i loro difensori espressamente richiedono che si proceda, altresì le seguenti:
a) udienze nei procedimenti a carico di persone detenute, salvo i casi di sospensione cautelativa delle misure alternative, ai sensi dell’articolo 51-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354;
b) udienze nei procedimenti in cui sono state applicate misure cautelari o di sicurezza;
c) udienze nei procedimenti per l’applicazione di misure di prevenzione o nei quali sono state disposte misure di prevenzione;
d) udienze nei procedimenti a carico di imputati minorenni. Udienze nei procedimenti che presentano carattere di urgenza, per la necessità di assumere prove indifferibili, nei casi di cui all’articolo 392 del codice di procedura penale.
La dichiarazione di urgenza è fatta dal giudice o dal presidente del collegio, su richiesta di parte, con provvedimento motivato e non impugnabile.
Per il periodo “cuscinetto” è sospesa la decorrenza dei termini di prescrizione e decadenza dei diritti che possono essere esercitati esclusivamente mediante il compimento delle attività precluse dai provvedimenti medesimi.
Nei procedimenti penali il corso della prescrizione è sospeso per il tempo del rinvio e, in ogni caso, non oltre il 31 maggio 2020.
I provvedimenti si applicano, nei limiti della compatibilità altresì ai procedimenti relativi alle commissioni tributarie e alla magistratura militare
Per il processo amministrativo sono esclusi i soli I procedimenti cautelari, promossi o pendenti nel medesimo lasso di tempo, che potranno essere decisi in forma monocratica con trattazione collegiale fissata in data immediatamente successiva al 22 marzo 2020.
L’unico problema stante l’introduzione “ex abrupto” della sospensione si pone nel caso di calcolo dei termini a ritroso. Se il termine a ritroso scade nel periodo di sospensione, la scadenza sarà anticipata al primo giorno lavorativo anteriore la sospensione. Ad es. in caso di sospensione feriale, un termine di 5 giorni a ritroso a partire dal 3 settembre scade il 29 luglio.
Chi dovesse trovarsi in difficoltà per un termine introdotto all'improvviso potrà in ogni caso richiedere la remissione in termini.
Il D.L. contiene anche previsioni, in vigore dall’8 marzo e fino al 31 maggio 2020, per l’uso esclusivo delle modalità di deposito telematico degli atti e documenti processuali e per assicurare la partecipazione a qualsiasi udienza delle persone detenute, internate o in stato di custodia cautelare , ove possibile, mediante videoconferenze o con collegamenti da remoto[viii].
Il giorno 10.3.2020[ix] è stato pubblicato, sul Portale dei Servizi Telematici, il Provvedimento del Direttore Generale dei Sistemi Informativi Automatizzati previsto dall’art. 2 del decreto legge 8 marzo 2020, n. 11, recante “Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell’attività giudiziaria” (pubblicato sulla G.U., SAG, n. 60 dell’8 marzo 2020).
“L’art. 2, comma secondo, lett. f), del Decreto legge 8 marzo 2020, n. 11, ha introdotto la possibilità di svolgere le udienze civili, che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti, con collegamenti da remoto regolati con provvedimento del Direttore generale della Dgsia.
Il tempestivo provvedimento Direttore Generale S.I.A. rende ora concretamente possibile lo svolgimento delle udienze civili mediante collegamenti da remoto organizzati dal giudice.
I software ammessi sono Skype for business (sul lato server, mentre sul lato client è sufficiente la versione normale di Skpye) e Teams della Microsoft, già a disposizione dell’amministrazione e che i giudici possono farsi installare dal proprio tecnico CISIA.
Lo svolgimento dell'udienza deve in ogni caso avvenire con modalità' idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti. Prima dell'udienza il giudice fa comunicare ai procuratori delle parti ed al pubblico ministero, se e' prevista la sua partecipazione, giorno, ora e modalità di collegamento.
All'udienza il giudice dà atto a verbale delle modalità' con cui si accerta dell'identità' dei soggetti partecipanti e, ove trattasi di parti, della loro libera volontà'. Di tutte le ulteriori operazioni è dato atto nel processo verbale
Tale modalità può essere utilizzata, in alternativa, anche per le udienze penali ove non sia necessario garantire la fonia riservata tra la persona detenuta, internata o in stato di custodia cautelare ed il suo difensore e qualora il numero degli imputati, che si trovano, a qualsiasi titolo, in stato di detenzione in luoghi diversi, consenta la reciproca visibilità.
In difetto viene confermato - per le udienze penali con persone detenute, internate o in stato di custodia cautelare - l’uso degli strumenti di videoconferenza già a disposizione degli uffici giudiziari e degli istituti penitenziari ai sensi dell’art. 146-bis del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271”[x].
Fonti
[i] D.P.C.Mi 9 marzo 2020 Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020,n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale. La pubblicazione è contenuta in GU n.62 del 9-3-2020.
[ii] https://www.interno.gov.it
[iii] https://www.epicentro.iss.it
[iv] http://www.confprofessioni.eu
[v] http://www.confprofessioni.eu
[vi] https://www.cfnews.it
[vii] https://www.cfnews.it
[viii] https://www.cfnews.it
[ix] https://www.cfnews.it
[x] https://www.cfnews.it