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Pubbl. Mar, 3 Mar 2020

Le Sezioni Unite depositano le motivazioni sui ”fratelli minori” di Contrada

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Editoriale a cura di


Per le Sezioni Unite la sentenza della Corte EDU del 14/4/2015 Contrada c. Italia non è una ”sentenza pilota” e non può considerarsi espressione di una giurisprudenza europea consolidata. Sentenza n. 8544/2020.


In data odierna sono state depositate le motivazioni delle Sezioni Unite (n. 5844 del 3 marzo 2020) che, con ordinanza n. 21767/2019, erano state chiamate dalla Sesta Sezione a risolvere la seguente questione interpretativa: «se la sentenza della Corte EDU del 14 aprile 2015 sul caso Contrada abbia una portata generale, estensibile nei confronti di coloro che, estranei a quel giudizio, si trovino nella medesima posizione, quanto alla prevedibilità della condanna; e, conseguentemente, laddove sia necessario conformarsi alla predetta sentenza nei confronti di questi ultimi, quale sia il rimedio applicabile».

Le Sezioni Unite, alla luce del provvedimento qui richiamato, hanno affermato che: «i principi affermati dalla sentenza della Corte EDU del 14/4/2015, Contrada c. Italia, non si estendono nei confronti di coloro che, estranei a quel giudizio, si trovino nella medesima posizione quanto alla prevedibilità della condanna per il reato di concorso esterno in associazione a delinquere di tipo mafioso, in quanto la sentenza non è una “sentenza pilota” e non può considerarsi espressione di una giurisprudenza europea consolidata».

Anche la questione di costituzionalità sollevata dal ricorrente non trova accoglimento da parte del Supremo Consesso «per il palese difetto di rilevanza per la soluzione del caso, la richiesta di sollevare incidente di costituzionalità in riferimento all'art. 630 o all'art. 673 cod. proc. pen., dal momento che 11 giudicato di condanna, pronunciato nei riguardi del ricorrente, non rivela profili di illegittimità convenzionale per contrasto con l'art. 7 CEDU.»

Riferimenti normativi: Cost., artt. 25, 27, 117; Convenzione Edu, artt. 6, 7, 34, 46; L. 11 marzo 1953, n. 87, art. 30; cod. pen., artt. 2,5,110, 416-bis; cod. proc. pen., artt. 630, 673.

Link alla sentenza completa