Novità
Con riferimento al concordato preventivo, la domanda potrà essere depositata tempestivamente fino a massimo 6 mesi dal momento in cui si sono verificati alcuni presupposti, tra cui l’esistenza di debiti scaduti da oltre 30 giorni verso almeno un quinto dei dipendenti, l’omesso versamento per 120 giorni dell’Iva dovuta sulla base delle risultanze contabili per un ammontare superiore al 2% dei ricavi dell’esercizio precedente, l’omesso versamento delle ritenute per 120 giorni.
Per quanto concerne il reato di bancarotta, potrebbe essere prevista l’estinzione della bancarotta semplice compreso l’aggravamento e l’estinzione delle piccole condotte distrattive se accompagnate da ravvedimento operoso in un lasso di tempo ragionevole (tutto da stabilire). In previsione ci sarebbe anche l’estinzione dei fatti di bancarotta fraudolenta con riferimento ai reati di false comunicazioni sociali, restituzioni illegittime di conferimenti, illecite operazioni sulle azioni o sulle quote, se nel termine ragionevole dal deposito del concordato si provvede a reintegrare quanto distratto.
