Premessa
Il decreto legge n. 119 del 22 agosto 2014 reca un calibrato insieme di misure urgenti, le quali, pur riguardando argomenti differenti, sono connotate dall'unitaria esigenza di fornire una risposta tanto immediata, quanto efficace a fenomeni che, sebbene di diversa natura, sono collegati da un "filo rosso" comune. Infatti, tali fenomeni chiamano in causa profili di competenza e responsabilità demandati esclusivamente al Ministero dell'Interno,
Il d.l., rubricato come "Disposizioni urgenti in materia di contrasto a fenomeni di illegalità e violenza in occasione di manifestazioni sportive, di ricononoscimento della protezione internazionale, nonchè per assicurare la funzionalità del Ministero dell'Interno", è entrato in vigore a partire dal 23 agosto 2014.
Ciò posto, si cercherà di analizzare la natura e le novità del capo I (artt. 1 - 4), che, modificando la legge n. 401 del 13 dicembre 1989, ha inteso rafforzare gli strumenti per i fenomeni di illegalità e violenza durante lo svolgimento di manifestazioni sportive, al fine di garantirne la regolarità.
Considerazioni preliminari
Per meglio comprendere la ratio delle misure previste in materia, si consideri il continuo ripetersi di episodi di violenza e turbativa, nonchè il clamore generato da alcuni di essi. In particolar modo, si allude agli incidenti occorsi durante e nelle ore immediatamente precedenti alla partita di finale di Coppa Italia tra Napoli e Fiorentina del 3 maggio 2014, durante i quali è rimasto vittima il tifoso napoletano Ciro Esposito.
Oltre a ciò, va precisato che quanto stabilito dal capo I mira, da una parte, a favorire l'accesso del pubblico alle manifestazioni sportive, anche semplificando le procedure d'acquisto dei titoli d'ingresso e, dall'altra, a perfezionare le misure di contrasto degli episodi di violenza, elevando la "cornice di sicurezza" del contesto.
Il decreto in esame ha, invero, potenziato gli strumenti di prevenzione e di contrasto di varie ipotesi d'illegalità connesse agli eventi sportivi.
Analisi tecnico normativa
L’art. 1 del d.l. n. 119 del 2014 prevede un inasprimento delle pene edittali per il reato di frode in competizioni sportive, in termini che consentano anche il ricorso allo strumento di indagine delle intercettazioni (1).
Si segnala, oltretutto, che l'ipotesi di "lieve entità", precedentemente prevista e punita con la sola multa, scompare del tutto.
L'articolo 2, rubricato "Modifiche in materia di divieto d'accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive", si prefigge l'obbiettivo di introdurre alcuni adeguatamenti alla disciplina del divieto d'accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive (cd. DASPO) di competenza del questore, precedentemente contenuta nell' art. 6 della legge n. 401/1989.
La norma mira, innanzitutto, a rendere applicabile questa misura di prevenzione anche alle persone denunciate o condannate per i delitti, di natura non colposa, contro l'ordine pubblico e contro i delitti di comune pericolo (libro II, titoli V e VI, capo I del codice penale), nonchè per il cd. "reato da stadio", relativo al divieto di introdurre o esporre striscioni o immagini incitanti alla violenza o recanti ingiurie e/o minacce, di cui all'art. 2-bis del decreto legge n. 8 del 2007.
Nel contempo, viene prevista una durata più lunga del DASPO nei confronti dei soggetti recidivi.
Vengono, inoltre, riconfigurati, in termini di maggiore tassatività e determinatezza, i presupposti che consentono al questore di irrogare il DASPO anche nei confronti di soggetti non condannati o denunciati per gli stessi reati, di cui all'art. 6, comma 1, l. n.401/89.
Viene, infine, introdotta per il soggetto che abbia scontato il DASPO la possibilità di richiedere al questore la cessazione degli effetti pregiudizievoli derivanti da questa misura preventiva, diversi da quelli preclusivi di accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive.
L'articolo 3 prevede l'estensione del reato di introduzione di immagini o striscioni incitanti alla violenza o recanti ingiurie o minacce, di cui all'art. 1- septies, comma 2, del decreto legge n. 28/2003, anche nei casi di introduzione o esposizione di scritte o immagini, qualora esse rientrino in quanto previsto dal comma 1, lettera a).
Essa, inoltre, dispone nei confronti delle società sportive ulteriori divieti di intrattenere rapporti con le frange del "tifo violento", modificando le previsioni contenute negli art. 8 e 9 del decreto-legge n. 8 del 2007.
Conseguentemente, l'art. 4 dispone che, con decreto del Ministero dell'Interno, quale autorità nazionale di pubblica sicurezza, possa essere disposto, in caso di gravi episodi di violenza, il divieto di trasferta, attraverso la chiusura del settore ospiti degli impianti sportivi in cui si svolgono gli incontri di calcio individuati in relazione al pericolo di turbativa dell’ordine pubblico e il divieto di vendita di titoli di accesso nei confronti dei residenti della provincia delle squadre ospiti interessate.
La norma si aggiunge all’articolo 7-bis della legge n. 401 del 1989, che consente il differimento o il temporaneo divieto di manifestazioni sportive, per esigenze di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, qualora permangano situazioni di pericolo e di grave turbativa.
La disposizione estende, poi, l’applicazione del cosiddetto « arresto differito » anche nei confronti degli autori del reato di istigazione alla discriminazione razziale, etnica e religiosa, di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 122 del 1993.
Si prevede inoltre l’aumento della durata minima e massima del DASPO (da tre mesi a due anni a da un anno a tre anni) nei confronti dei recidivi che vìolino il regolamento d’uso dell’impianto sportivo, al fine di contrastare un fenomeno in crescita, che crea gravi riflessi sulla sicurezza degli spettatori (2).
Il comma 2 estende l’ambito di applicazione delle misure di prevenzione nei confronti delle persone particolarmente pericolose per l’ordine e la sicurezza pubblica in occasione di manifestazioni sportive, in relazione alla reiterata commissione di reati e di violazioni delle disposizioni finalizzate ad assicurare il regolare svolgimento delle stesse manifestazioni e la tutela di coloro che partecipano all’evento sportivo, integrando così l’articolo 4, comma 1, lettera i), del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, che prevede già l’applicazione delle misure di prevenzione nei confronti delle persone indiziate di avere agevolato gruppi o persone che hanno preso parte attiva in più occasioni alle manifestazioni di "violenza da stadio" , al fine di comprendervi anche i soggetti pericolosi indiziati di essere dediti alla commissione di reati in tali occasioni, ovvero la cui pericolosità sociale è desunta dalla reiterata applicazione del DASPO nei loro confronti.
La disposizione, infine, semplifica le procedure amministrative di rilascio dei titoli abilitativi necessari per l’esecuzione degli interventi che sono finalizzati a realizzare standard di sicurezza più elevati negli impianti sportivi, in attuazione anche delle indicazioni emanate dagli organismi sportivi, pure di livello internazionale.
A questo fine viene esteso il regime previsto dall’articolo 1-quater, comma 5-bis, del decreto-legge n. 28 del 2003, il quale prevede che l’amministrazione competente, entro quarantotto ore dalla richiesta, rilasci i predetti titoli abilitativi ovvero convochi un’apposita conferenza di servizi. In questo contesto, viene modificato anche il comma 5 del citato articolo 1-quater, prevedendo che gli interventi contemplati dai commi 1, 2, 3, 4, 5-bis e 5-ter del medesimo articolo siano attuati dalle società utilizzatrici degli impianti in accordo con i proprietari degli stessi.
Conclusioni
Ci siano concesse, concludendo, alcune riflessioni critiche.
Un intervento così corposo ed esteso, non può che essere ancora provvisorio. D'altra parte, non si può non tener conto del suo grande impatto mediatico e sociale.
Se, da una parte, non si può fare altro che salutare favorevolmente alcune norme, sia in quanto espressione di un maggior disvalore penale di alcune condotte in ambito sportivo, sia perchè poste a completamento di alcune lacune preesistenti in materia, dall'altra non si può non esprimere l'unica perplessità che la norma pone, relativa alla modifica dei presupposti concernenti il DASPO.
Pur essendo, infatti, pienamente condivisibili le intenzioni del legislatore, si ritiene che debba esserci la piena prova dell'effettiva partecipazione del soggetto interessato all'episodio di violenza contestato, sia quando esso venga posto in essere singolarmente, sia in concorso con altri soggetti.
Diversamente, infatti, si rischierebbe soltanto di punire chi si trova nel posto sbagliato nel momento sbagliato, facendo venir meno tutti i principi costituzionali fondamentali.
(1) art. 266, lettera a), c.p.p.;
(2) d.l. n. 122/1993, art. 2, comma 2, lettera b)