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Pubbl. Gio, 22 Ago 2019

Crisi di governo: taglio dei parlamentari, consultazioni, voto anticipato o nuovo governo?

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Editoriale a cura di


E´ possibile andare al voto dopo l´approvazione di una legge costituzionale? Cosa sta succedendo in questi giorni dopo le dimissioni del Primo Ministro Giuseppe Conte? Cerchiamo di fare ordine.


Molti lettori ci hanno posto una serie di domande sulla crisi di governo in atto.

In primo luogo, ci hanno chiesto se si può andare immediatamente a votare dopo il taglio dei parlamentari.

Infatti, prima delle dimisioni del Presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte, si è discusso molto su tempi e modi di approvazione della legge sul taglio dei parlamentari, nonchè di elezioni anticipate. Ma cosa prevede la nostra Carta costituzionale e quali sono i poteri del Presidente della Repubblica in merito?

Cerchiamo di chiarire le idee in merito a questa prima questione. Innanzitutto, cerchiamo di spiegare brevemente la riforma costituzionale.

La proposta di legge costituzionale C. 1585-B cost. prevede la modifica degli articoli 56, secondo comma, e 57, secondo comma, della Costituzione, stabilendo la riduzione del numero dei parlamentari da 630 a 400 per la Camera dei deputati e da 315 a 200 per il Senato.  

Inoltre, verrebbe modificato anche l'art. 57, terzo comma, che stabilisce un numero minimo di senatori per ciascuna Regione. La proposta di legge costituzionale stabilisce che il numero di tre senatori per ciascuna regione o provincia autonoma con l'unica eccezione del Molise (due senatori) e della Valle d'Aosta (un senatore).

Al fine di rispondere al quesito che ci è stato posto si deve tenere presente innanzitutto l'articolo 138 della Costituzione.

articolo 138 Cost.

Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione.
Le leggi stesse sono sottoposte a referendum popolare quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. La legge sottoposta a referendum non è promulgata, se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.
Non si fa luogo a referendum se la legge è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti.

Infatti, secondo il disposto dell'art. 138 Cost. entro tre mesi dalla pubblicazione della legge costituzionale si deve consentire a un quinto dei membri della Camera o a cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali di poter proporre il referendum.

In questa ipotesi, il Capo dello Stato non potrebbe sciogliere le Camere perchè dovrebbe attendere il tempo necessario previsto dall'art. 138 Cost. per indire il referendum, ossia tre mesi.

Inoltre, si deve tenere presente anche l'art. 4  della proposta di legge costituzionale (C. 1585-B cost.).

articolo 4 proposta di legge di riforma costituzionale (C. 1585-B cost.)

Le disposizioni di cui agli articoli 56 e 57 della Costituzione, come modificati dagli articoli 1 e 2 della presente legge costituzionale, si applicano a decorrere dalla data del primo scioglimento o della prima cessazione delle Camere successiva alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale e comunque non prima che siano decorsi sessanta giorni dalla predetta data di entrata in vigore.

Secondo tale previsione la riforma si applicherebbe a decorerrere dal primo scioglimento delle Camere successivo alla entrata in vigore della citata legge costituzionale. 

Pertanto, se fosse approvata dal Parlamento in questi giorni e, subito dopo, il Presidente Mattarella sciogliesse le Camere, la riforma entrerebbe in vigore al successivo scioglimento delle Camere stesse.

In altri termini, se venisse approvata la riforma costituzionale si ritiene che non si potrebbe chiamare alle urne gli elettori a ottobre, poiché sarebbe necessario attendere il tempo utile ad indire il referendum. Tuttavia, anche se si andasse a votare successivamente, ad esempio a marzo, la riforma entrerebbe in vigore al successivo scioglimento delle Camere.

Un'altra domanda attiene ai poteri dello Capo dello Stato, ossia al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Ci hanno chiesto cosa potrebbe fare il Presidente Sergio Mattarella se le parti politiche non trovassero un accordo per formare un governo.

In questi giorni, infatti, si stanno svolgendo le consultazioni, il Presidente Sergio Mattarella sta ricevendo nell'ordine comunicato dal Quirinale i Presidenti delle Camere e i gruppi parlamentari.

Alla fine delle consultazioni, deciderà a chi affidare un mandato per formare un governo. Si deve ricordare che anche se non è formalmente previsto nella Parte II, Titolo II della Costituzione, il Presidente può nominare un esponente terzo, il cosiddetto "tecnico", per formare un governo tecnico se le parti politiche non riescono a trovare un accordo.

Tale potere deriva dall'interpretazione dell'art. 92 Cost.

articolo 92 Cost.

Il Governo della Repubblica è composto del Presidente del Consiglio e dei Ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei Ministri.

Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei Ministri e, su proposta di questo, i Ministri. 

 

Si ritiene, infatti, che il Presidente della Repubblica possa nominare una personalità esterna ai partiti, non essendo espressamente escluso.

Tuttavia, da quanto emerso dal discorso del Presidente della Repubblica alla fine delle consultazioni, si ritiene che questi non esiterà a sciogliere le Camere ed indire nuove elezioni qualora le parti politiche non trovino un accordo di governo in tempi brevi.

Ecco infatti cosa prevede l'art. 88 Cost. come unico limite per non sciogliere le Camere:

articolo 88 Cost.

Il Presidente della Repubblica può, sentiti i loro Presidenti, sciogliere le Camere o anche una sola di esse.

Non può esercitare tale facoltà negli ultimi sei mesi del suo mandato, salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi della legislatura.

Infatti, si prevede come unico limite quello di non poter sciogliere le Camere negli ultimi sei mesi del mandato del Presidente della Repubblica che dura sette anni.

Si deve però osservare che sciogliere le Camere in questo periodo potrebbe portare all'eserczio di bilancio provvisorio. Infatti, il bilancio deve essere presentato alle Camere entro il 20 ottobre e deve essere approvato entro il 31 dicembre.

In particolare, le note di aggioranmento al DEF (Documento di Economia e Finanza) devono essere presentate alle camere entro il 27 settembre. Inoltre, entro il 15 ottobre deve essere presentato il Documento programmatico di bilancio alla Commissione Europea e all'Eurogruppo per l’anno successivo.

Il Presidente della Repubblica riprenderà le consultazioni dal prossimo martedì 27 agosto.