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Pubbl. Ven, 12 Lug 2019

Revoca della patente di guida: giurisdizione del giudice amministrativo

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Alessio Filippone


Con la sentenza del T.A.R. Campania Napoli, Sez. V, 14/09/2018, n. 5509, i giudici amministrativi si pronunciano in tema di giurisdizione nelle controversie aventi a oggetto il provvedimento Prefettizio di revoca della patente di guida a seguito della perdita dei requisiti morali ex art. 120 del Codice della Strada, in conseguenza a una condanna per violazione dell’art. 73 del D.P.R. n. 309/90


Sommario: 1. Premessa; 2. La sentenza della Corte Costituzionale n. 22/2018; 3. La sentenza TAR Campania; 4. Conclusioni

1. Premessa

Nei mesi scorsi è intervenuta un’importante decisione proveniente dal T.A.R. Campania, la sentenza n. 5509/2018, e che ha offerto al tempo stesso, interessanti spunti di riflessione, rispetto all’individuazione dell’autorità giurisdizionale ritenuta idonea a giudicare le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti di revoca della patente di guida disposti dal prefetto.

Il punto nodale della questione è rappresentato dall’art. 120 del Codice della Strada, rubricato “requisiti morali per ottenere il rilascio dei titoli abilitativi di cui all'articolo 116”. In particolar modo al primo comma dell’art. 120 C.d.S. disciplina i requisiti morali necessari per l’ottenimento della patente, mentre al secondo comma, è regolata l’eventualità in cui le condizioni soggettive ostative di cui al primo comma sopravvengono rispetto ad un precedente rilascio della patente.

Invero un orientamento largamente maggioritario ha dichiarato, a più riprese, la sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario in ordine ai provvedimenti disposti dal Prefetto ex art. 120 del codice della strada poiché “incidenti su diritti soggettivi non degradabili ad interessi legittimi per effetto della loro adozione, né inerenti a materia riconducibile alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo” (Cass. Civ. SS. UU. n 2446/2006; Cass. SS. UU. n. 10406/2014).

2. La sentenza Corte Costituzionale n. 22/2018

È noto che la Corte Costituzionale, con sentenza 9 febbraio 2018, n. 22, ha dichiarato, per violazione dei principi di eguaglianza, proporzionalità e ragionevolezza di cui all’art. 3 Cost., “l’illegittimità costituzionale dell’art. 120, comma 2, del D.lgs. n. 285 del 1992,  (Nuovo codice della strada),come sostituito dall'art. 3, comma 52, lett. a), della legge n. 94 del 2009, (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), nella parte in cui – con riguardo all'ipotesi di condanna per reati in materia di stupefacenti, di cui agli artt. 73 e 74 del d.P.R. n. 309 del 1990, (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), che intervenga in data successiva a quella di rilascio della patente di guida – dispone che il prefetto «provvede» – invece che «può provvedere» – alla revoca della patente.

Innanzitutto, risulta rilevante che lo stesso Giudice delle leggi, nel dichiarare la manifesta inammissibilità per difetto di giurisdizione dell'ordinanza di rinvio emessa sulla medesima questione dal TAR Friuli Venezia-Giulia, abbia osservato che "per risalente e consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione, giudice regolatore della giurisdizione, i provvedimenti adottati ai sensi dell’art. 120 codice della strada (incidenti su diritti soggettivi non degradabili ad interessi legittimi per effetto della loro adozione, né inerenti a materia riconducibile alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo) sono riservati, infatti, alla cognizione del giudice ordinario".

In secondo luogo, le motivazioni in base alle quali la Corte ha "trasformato" il potere del Prefetto da vincolato a discrezionale, nello specifico caso di revoca della patente a seguito di condanna penale in materia di stupefacenti, attengono al seguente, specifico duplice profilo:

  1. In primis il fondamento della decisione è rappresentato, secondo il Giudice delle Leggi, dalla illegittimità “della valutazione indifferenziata della disposizione”, poiché ricollega, “in via automatica, il medesimo effetto, la revoca del titolo, ad una varietà di fattispecie, non sussumibili in termini di omogeneità, atteso che la condanna può riguardare reati di diversa, se non addirittura di lieve, entità e che, per di più, possono essere assai risalenti nel tempo, rispetto alla data di definizione del giudizio”;
  2. In secundis, ad avviso della Corte Costituzionale, era presente un “ulteriore profilo di irragionevolezza è ravvisabile nell’automatismo della “revoca” amministrativa rispetto alla discrezionalità della parallela misura del “ritiro” della patente che, ai sensi dell’art. 85 del d.P.R. n. 309 del 1990, il giudice che pronuncia la condanna per i reati in questione “può disporre”, motivandola, “per un periodo non superiore a tre anni”. Pertanto, se è vero che le due misure operano su piani diversi e rispondono a diverse finalità, la contraddizione sta nel fatto che, mentre il giudice penale ha la “facoltà” di disporre, ove lo ritenga opportuno, il ritiro della patente, il prefetto ha invece il “dovere” di disporne la revoca”.

Ne consegue, pertanto, che la decisione della Corte costituzionale non ha affatto smentito l'assunto fondamentale della giurisdizione del giudice ordinario sulle controversie concernenti i provvedimenti adottati dal Prefetto in sede di applicazione dei primi due commi dell'art. 120, d.lgs. n. 285 del 1992 - assunto che è stato anzi ribadito dalla stessa Corte costituzionale, come visto -, ma ha semplicemente "corretto" la stortura legislativa (irragionevole e come tale contrastante con l'art. 3 Cost.) costituita dall'automatismo della revoca della patente in sede amministrativa sul mero presupposto di un'intervenuta condanna per il reato di stupefacenti (qualunque siano la modalità della condotta e il tempus commissi delicti), a fronte di una discrezionalità piena concessa al Giudice penale per analoga fattispecie[1].

In altri termini, alla luce della sentenza manipolativa della Corte Costituzionale, il quadro giurisdizionale risulterebbe leggermente mutato. In particolare, se la condanna comminata, a causa dei reati previsti dagli artt. 73 e 74 del D.P.R. n. 309/1990, sopravviene al rilascio della patente, il Prefetto, non deve procedere più ad una automatica revoca della patente, ma è tenuto ad una valutazione concreta del fatto. Ebbene è possibile osservare, che la natura del potere del Prefetto non rientra più nei canoni di un atto dovuto, ma ha natura discrezionale e inoltre la materia verrebbe irrimediabilmente trasferita dinanzi al giudice amministrativo.

3. La sentenza T.A.R. Campania

Proprio in questa situazione di difficoltà interpretativa, legata all’individuazione dell’autorità giurisdizionale competente a giudicare questo genere di provvedimenti, si inserisce la recente sentenza del T.A.R. Campania Sez. V, 14.09.2018, n. 5509.

La suddetta sentenza è di fondamentale importanza, poiché tende a precisare che anche in seguito alla pronuncia della Corte Costituzionale n. 22/2018, che ha fatto venir meno l’automatismo della revoca della patente di guida conseguente a condanne per i reati in materia di stupefacenti, restano attribuite al giudice ordinario, secondo i consueti parametri di riparto della giurisdizione, le ulteriori ipotesi di revoca previste dall’art. 120, commi 1 e 2, C.d.S. non attinte dalla pronuncia predetta. In tali casi, infatti la revoca continua a rappresentare un mero atto vincolato, la cui adozione consegue necessariamente al solo verificarsi dei presupposti normativamente previsti, sicché le relative controversie restano sottratte alla giurisdizione del giudice amministrativo, non sussistendo alcun margine di discrezionalità in capo dell’amministrazione.

Inoltre i giudici del T.A.R. Campania precisano che In relazione all'automatismo della revoca della patente conseguente a condanne per reati in materia di stupefacenti, osservano che “sussiste un esercizio di una potestà amministrativa di natura discrezionale, a fronte della quale certamente insistono posizioni di interesse legittimo sicché, dunque, essa rientra nella giurisdizione amministrativa”.

Ancora la sentenza è di notevole importanza, perché attraverso il giudizio in esame, i giudici amministrativi precisano a quali criteri guida il Prefetto deve rivolgersi nell’esercizio dei suoi poteri. Difatti chiariscono che “I criteri che devono indirizzare l'esercizio del potere discrezionale del Prefetto ai fini del provvedimento di revoca della patente di guida per perdita dei requisiti morali ex art. 120 C.d.S., in seguito a una condanna per violazione dell’art. 73 del D.P.R. n. 309/90 (Produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope) sono i seguenti: (a) gravità degli episodi criminosi descritti nelle sentenze di condanna, tenendo conto delle valutazioni espresse dal giudice penale circa l'atteggiamento processuale, i precedenti e le prospettive future; (b) condotta mantenuta dal ricorrente successivamente alla condanna, sia sotto il profilo lavorativo sia in generale nei rapporti sociali e interpersonali; (c) eventuali nuove denunce a carico del ricorrente, o frequentazione di soggetti pericolosi; (d) eventuale presenza di familiari in grado di assistere e sostenere il ricorrente nel percorso riabilitativo; (e) svolgimento di attività lavorative, oppure offerte di lavoro, in relazione alle quali sia necessario il possesso della patente di guida; (f) modalità con cui il ricorrente ha utilizzato in precedenza la patente di guida”.

4. Conclusioni

In ragione delle considerazioni su esposte, emergerebbe che la situazione giuridica soggettiva è quindi qualificabile come interesse legittimo e che, inoltre in seguito alla pronuncia della Corte, la giurisdizione debba necessariamente essere affidata al giudice amministrativo.

In altri termini sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo nelle controversie aventi a oggetto il provvedimento Prefettizio di revoca della patente di guida a seguito della perdita dei requisiti morali ex art. 120 del Codice della Strada, in conseguenza a una condanna per violazione dell’art. 73 del D.P.R. n. 309/90 (Produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope). Restano, come rilevato dal T.A.R. Campania, invece, attribuite al giudice ordinario, secondo i consueti parametri di riparto della giurisdizione, le ulteriori ipotesi di revoca previste dall’art. 120, commi 1 e 2, del Codice della Strada.