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Pubbl. Sab, 11 Mag 2019

Indennizzo per espropriazione: la competenza è del giudice ordinario

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Francesco Cristiani


Commento all´ordinanza della Cassazione a SS.UU. n. 5201/19, che ha devoluto alla giurisdizione del G.O. le controversie aventi ad oggetto la determinazione e la corresponsione dell´indennità di cui all´art. 42 bis, comma 1, T.U. Espropriazioni, nonché quelle aventi ad oggetto il ”risarcimento del danno” ex art. 42 bis, comma 3, T.U. Espropriazioni


Interessante l’indirizzo ermeneutico seguito dalla Corte di Cassazione in tema di indennizzo ex art. 42 bis sul T.U. delle espropriazioni. Le Sezioni Unite, con ordinanza n. 5201/19, tornando ad occuparsi della questione di giurisdizione in tema di utilizzazione senza titolo di un bene per scopi di interesse pubblico, hanno ribadito, infatti, come le controversie aventi ad oggetto la determinazione e la corresponsione dell'indennizzo previsto dall'art. 42 bis, comma 1, T.U. espropriazioni, nonché quelle relative al "risarcimento" del danno di cui al comma 3 della stessa disposizione normativa, sono devolute alla giurisdizione del G.O. ai sensi dell'art. 53, comma 2, D.P.R. n. 327/2001 e dell'art. 133, lettera g), ultima parte, c.p.a.

L'iter argomentativo che conduce a tale conclusione consta di due passaggi fondamentali.

Il primo riguarda il fondamento dell'atto con cui la p.a. dispone che il bene immobile, illegittimamente occupato ed irreversibilmente modificato, sia acquisito, non retroattivamente, al suo patrimonio indisponibile. In particolare, se tale fondamento vada rinvenuto nel comportamento iniziale illegittimo della p.a., ovvero direttamente nella disposizione normativa concernente la fattispecie dell'acquisizione sanante.

La risposta a tale quesito si riverbera sulla natura, indennitaria o risarcitoria, da attribuire all'indennizzo di cui all'art. 42 bis, comma 1, T.U. espropriazioni.  Quest’ultimo, infatti, avrà natura risarcitoria laddove si ritenga di ricavare il fondamento dell'atto di acquisizione coatta nel comportamento illegittimo della p.a.. Prescindendo, infatti, dal nomen iuris attribuito dal Legislatore, l’indennizzo costituirebbe non altro che un risarcimento del danno derivante dal comportamento illecito della p.a., con conseguente attribuzione delle relative controversie alla giurisdizione esclusiva del G.A., ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. g), c.p.a[1]..

Ove, al contrario, si ritenga che il provvedimento di acquisizione sanante della p.a. sia espressione di un potere pubblicistico derivante direttamente dalla norma[2], l’erogazione ex art. 42 bis avrà natura indennitaria, atteso che il pregiudizio sofferto dai privati cittadini a seguito della perdita di proprietà del bene immobile deriva da un atto lecito posto in essere dalla p.a.,. Tale approccio ermeneutico consente di ricondurre le controversie aventi ad oggetto la determinazione e la corresponsione dell'indennizzo alla giurisdizione del G.O., ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 53, comma 2, D.P.R. n. 327/2001 e 133, lettera g), ultima parte, c.p.a.

Gli ermellini, con l'ordinanza in commento, inserendosi nel solco tracciato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 71/2015 e confermando gli approdi giurisprudenziali più recenti[3], hanno ritenuto di aderire al secondo indirizzo, ritenendo, appunto, che appartengono alla giurisdizione del G.O., devoluta in unico grado alla Corte di Appello, le controversie aventi ad oggetto la determinazione e la corresponsione dell’indennizzo previsto dall’art. 42 bis T.U. espropriazioni.

Si è affermato, infatti, che il provvedimento di acquisizione, previsto dall'art. 42 bis T.U. espropriazioni, costituisce l'esito finale di un apposito procedimento espropriativo, del tutto autonomo rispetto all'iniziale comportamento illegittimo posto in essere dalla p.a. Quest’ultimo rappresenta soltanto un presupposto necessario, unitamente alle altre condizioni previste dalla norma citata, in presenza del quale la p.a. può legittimamente promuovere e concludere  il  procedimento di acquisizione del bene immobile nel proprio patrimonio indisponibile.

Rinvenuta la fonte del provvedimento di acquisizione nella legge e non già nel comportamento illegittimo della p.a., ne consegue la natura indennitaria, piuttosto che risarcitoria, dell'indennizzo di cui all'art. 42 bis T.U. espropriazioni e la conseguente devoluzione delle relative controversie alla giurisdizione del G.O.

Le SS.UU., inoltre, hanno confermano l'indirizzo già espresso con sentenza n. 15283/2016, con cui si è chiarito che vanno devolute alla giurisdizione del G.O., non solo le controversie aventi ad oggetto la determinazione e la corresponsione dell’indennizzo di cui al primo comma dell’art. 42 bis, ma anche quelle concernenti la corresponsione, a titolo risarcitorio, dell’interesse del 5% annuo sul valore venale del bene per il periodo di occupazione illegittima. 

Da quanto sopra esposto appare evidente come sia stato superato l’orientamento che, a fronte della espressione “a titolo di risarcimento”, devolveva al giudice ordinario le controversie aventi ad oggetto le indennità per la perdita della proprietà a seguito di adozione, da parte della p.a., del provvedimento di acquisizione sanante, e al G.A. il risarcimento del danno per l’occupazione illecita dell’immobile. Quest’ultima, infatti, secondo l’orientamento espresso dapprima dalla sentenza n. 15283/2016 e successivamente confermato dalla ordinanza in commento, costituisce “una voce del complessivo indennizzo per il pregiudizio patrimoniale previsto dal comma 1e da liquidarsi ai sensi del comma 3”.

[1]Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del G.A. “le controversie aventi ad oggetto gli atti, i provvedimenti, gli accordi e i comportamenti, riconducibili, anche mediatamente, all'esercizio di un pubblico potere, delle pubbliche amministrazioni in materia di espropriazione per pubblica utilità”
[2]Art. 42 bis D.P.R. N. 327/2001
[3] Cfr, ; Cass., SS.UU. 27 dicembre 2018, n. 33539; Cass. SS.UU. 12 giugno 2018, n. 15343; Cass., SS. UU., 25 luglio 2016, n. 15283; Cass., SS.UU. 29 ottobre 2015, n. 22096; Cons. St., IV Sez., n. 941/2017