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Pubbl. Lun, 25 Mar 2019
Sottoposto a PEER REVIEW

Criminalità minorile e baby gang

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Alberto Biancardo


Analisi giuridica e criminologica del fenomeno della delinquenza minorile organizzata


Sommario: 1. Il fenomeno delle baby gang. 2. La criminalità minorile da un punto di vista precipuamente giuridico. 3. Il D.P.R. n. 448 del 22 settembre 1988. 4. Le indagini. 5. Il fenomeno delle baby gang da un punto di vista criminologico e socio-pedagogico. 6. Responsabilità e possibili rimedi.

1. Il fenomeno delle baby gang

Un fenomeno di particolare allarme sociale ed in continua espansione è quello delle cosiddette baby gang. L’allarme causato dalla criminalità organizzata minorile è dovuto non solo alla giovanissima età dei componenti dei gruppi, ma anche alla sensazione di pericolo e impotenza avvertita dalla popolazione, determinata in particolare dalla crescente aggressività con cui vengono perpetrati i crimini.

Per baby gang si intende un gruppo di soggetti minorenni costituito spontaneamente senza una formale affiliazione, che assume comportamenti devianti compiendo crimini di diversa natura, i cui componenti sono accomunati da un sentimento diffuso di rabbia che si sprigiona con particolare violenza nei confronti di persone o cose.

Il fenomeno delle baby gang pur avendo punti di contatto col bullismo è estremamente differente da quest’ultimo. In primis il bullismo non è necessariamente un fenomeno di gruppo: nella maggior parte dei casi, infatti, le minacce, le vessazioni e i maltrattamenti nei confronti della vittima sono perpetrati da un solo soggetto, mentre i compartecipanti sono soltanto spettatori. In secondo luogo, a differenza dei crimini delle baby gang, gli atti di bullismo vengono compiuti nei confronti di persone note all’aggressore ed hanno la caratteristica della continuazione nel tempo, poiché commessi ripetutamente ai danni della medesima vittima. Infine il bullismo viene effettuato tramite atti che, se presi singolarmente, spesso non configurano una fattispecie criminosa in quanto prevalentemente di natura psicologica, mentre gli attacchi delle baby gang sono generalmente compiuti nei confronti di persone scelte a caso e in maniera molto violenta, avvalendosi di vere e proprie tecniche criminali. Le baby gang vanno, pertanto, oltre il semplice bullismo: sono gruppi di adolescenti che agiscono in maniera organizzata e sistematica con un’emulazione mafiosa, una finalità criminale caratterizzata da attacchi rapidi e violenti, ed hanno una struttura gerarchica e delle regole di condotta definite.

Ciò che invece le contraddistingue dalle organizzazioni criminali composte da adulti è la violenza gratuita che le caratterizza, a differenza di queste ultime che agiscono con ferocia solo ove risulti utile ai propri interessi economici, a scopo intimidatorio o punitivo nell’ambito delle loro attività criminose, quali il traffico di stupefacenti e le estorsioni.

Il senso di appartenenza al gruppo, la sensazione di predominio nei confronti del prossimo, la convinzione che solo usando violenza si possa ‘diventare qualcuno’ fa sì che i minori appartenenti alle organizzazioni criminali siano accomunati da fierezza ed orgoglio per gli attacchi compiuti, con conseguente mancanza di percezione del disvalore sociale delle azioni commesse. Poco credibili a parere dello scrivente, seppur sempre più frequenti nei recenti fatti di cronaca sono, invero, le giustificazioni da parte degli autori dei crimini, per cui avrebbero agito come alternativa alla noia e alla monotonia. Difficile credere che la noia possa generare di per sé devianze criminali, senza considerare come causa primaria un substrato di malessere sofferto dal minore dovuto ad una difficoltà di inserimento nella società o all’appartenenza a contesti disagiati. Si può tuttavia pacificamente sostenere che i comportamenti dei minori, finalizzati ad attirare l’attenzione della famiglia o della società, possano essere indirizzati verso differenti direzioni. Comportamenti completamente diversi possono infatti avere obiettivi simili, pertanto l’affermazione di sé può realizzarsi sia attraverso condotte pericolose e devianti, ma anche attraverso attività socialmente utili[1]. In questi casi la necessità di attenzione del minore rende, ai suoi occhi, quasi indistinguibili l’odio e l’indifferenza, dall’empatia nei confronti del prossimo. E’ perciò importante convogliare il tempo libero dei minori verso attività solidali, sportive o culturali, che li allontanino dalla fitta e seducente rete della criminalità.

La problematica delle baby gang va analizzata da un punto di vista strettamente giuridico e da un altro criminologico e sociologico, in considerazione dell’eziologia del fenomeno, per individuare possibili soluzioni.

2. La criminalità minorile da un punto di vista precipuamente giuridico

Sul piano strettamente giuridico bisogna considerare la tipologia di reati e l’età dei soggetti attivi. I delitti commessi dai gruppi di minori comprendono alcune tipologie di reati contro il patrimonio, quali il danneggiamento (articolo 635 cod. pen.), la rapina (art. 628 cod. pen.) e l’estorsione (art. 629 cod. pen.), e delitti contro la persona, anche di alto allarme sociale, quali la violenza sessuale di gruppo (art. 609 octies cod. pen.), la violenza privata (art. 610 cod. pen.), la minaccia (art. 612 cod. pen.) e le percosse (art. 581 cod. pen.), spesso accompagnate alle lesioni (art. 582 cod. pen.), e talvolta all’omicidio sia preterintenzionale (art. 584 cod. pen.) che volontario (art. 575 cod. pen.). Anche nei casi di aggressione per rapina o estorsione, però, scopo principale dell’attacco della baby gang è generalmente lo sfogo della violenza e il messaggio di controllo del territorio espresso nei confronti delle persone presenti, del quartiere, della città e dell’intera comunità. La violenza non è più un mezzo eventuale per rapinare o estorcere, ma diventa lo scopo stesso dell’aggressione, mentre la res da sottrarre alla vittima (generalmente il denaro o lo smartphone), diviene solo il pretesto per compiere l’aggressione. Quella delle baby gang è stata definita, nella risoluzione approvata dal CSM in data 11/9/2018 a Napoli[2], una criminalità “epidemica”, «che si distingue per l’operare in gruppo degli autori dei reati, anche se al di fuori dei contesti di criminalità organizzata e per il tasso di violenza utilizzato nei confronti delle vittime, generalmente elevato (dalle lesioni all’omicidio) e, comunque, del tutto sproporzionato rispetto al movente, futile (la sottrazione di beni di modesto valore) e persino degradante a mero pretesto (così come quando vengono evocati atteggiamenti – anche solo sguardi – asseritamente provocatori)».

Il reato di violenza privata ha natura preminentemente sussidiaria e viene assorbito da tutte le fattispecie sopra menzionate che prevedono la violenza o la minaccia quale elemento costitutivo, ovvero si ha la consunzione nelle ipotesi in cui sia presente il dolo specifico che porti alla configurazione di altro reato. La giurisprudenza è tuttavia concorde nell’ammettere il concorso con reati quali il sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 cod. pen.), nell’ipotesi in cui alla vittima della baby gang venga limitata la libertà personale oltre il tempo necessario per la consumazione del reato di violenza privata, ovvero essa sia costretta ad azioni non strumentali alla condizione di soggezione tipica del sequestro. Si ha, pertanto, un concorso formale, con l’applicazione dell’art. 81 cod. pen. che prevede la punizione con la pena da infliggersi per la violazione più grave aumentata fino al triplo, sia nel caso in cui con una sola azione od omissione vengano violate diverse diposizioni di legge (art. 81 comma 1 cod. pen.), che nell’ipotesi in cui più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno criminoso comportino più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di legge (art. 81 comma 2 cod. pen.).

Nel nostro ordinamento la minore età è considerata causa di non imputabilità, graduata a seconda che il minore agente abbia compiuto o meno i quattordici anni (art. 97 e art. 98 cod. pen.). Per il minore infraquattordicenne, difatti, l’esclusione dell’imputabilità è piena e assoluta. Pertanto, se l’autore del fatto criminoso è un ragazzo che non abbia ancora compiuto il quattordicesimo anno di età, egli non potrà essere giudicato e punito, per una presunzione assoluta di incapacità. Per l’art. 97 cod. pen. infatti, «non è imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, non aveva compiuto i quattordici anni». Se, tuttavia, viene accertata dal giudice la pericolosità del minore non imputabile, questi potrà essere soggetto ad una misura di sicurezza, provvedimento teso ad evitare la reiterazione dei reati. Tale misura si concretizza in libertà vigilata oppure ricovero in riformatorio. 

Diversa è la questione se il minore ha un’età compresa tra i quattordici e i diciotto anni. Egli sarà considerato giudicabile, ma il procedimento penale non avrà corso innanzi all’autorità giudiziaria ordinaria, bensì innanzi al giudice naturale per le vicende riguardanti i minori, ossia il tribunale per i minorenni (istituito con il Regio Decreto Legge n. 1404 del 20 luglio 1934: “Istituzione e funzionamento del tribunale per i minorenni”). L’art. 98 cod. pen., infatti, al comma 1 espressamente stabilisce che «è imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, aveva compiuto i quattordici anni, ma non ancora i diciotto, se aveva capacità di intendere e di volere; ma la pena è diminuita». La minore età non comporta, però, diminuzione di pena nel caso in cui il soggetto, prima del compimento del diciottesimo anno di età, ha dato inizio ad un’attività criminosa, in seguito reiterata. La diminuzione di pena può avvenire ai sensi dell’art. 65 cod. pen. (diminuzione di pena nel caso di una sola circostanza attenuante), per cui all’ergastolo è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni, mentre le altre pene sono diminuite in misura non eccedente un terzo. Inoltre, ai sensi dell’art. 169 cod. pen. (rubricato: “perdono giudiziale per i minori di anni diciotto”), ove per il reato commesso dal minore la legge stabilisca una pena non superiore a due anni di reclusione, per una volta il giudice può astenersi dal pronunciare rinvio a giudizio o condanna. Per i minori di età compresa fra quattordici e diciotto anni la capacità di intendere e di volere in relazione al reato compiuto deve essere sempre accertata, mentre per gli adulti autori di reati è presunta.

Sono applicate, altresì, le disposizioni ex articoli 223-227 cod. pen., con riguardo ai minori non imputabili, imputabili, delinquenti abituali, le quali prevedono il ricovero in un riformatorio giudiziario. Per ricovero in un riformatorio giudiziario (art. 223 cod. pen.) si intende una misura di sicurezza speciale detentiva per i minori, che non può avere durata inferiore ad un anno. Il Decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, “Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni”, ha modificato l’applicabilità della suddetta misura, sostituita di fatto con il collocamento in comunità. Pertanto la misura di sicurezza di cui all’art. 224 cod. pen. viene ordinata solo quando sussiste il concreto pericolo che il minore commetta delitti con uso di armi o mezzi di violenza personale o diretti contro la sicurezza collettiva o l’ordine costituzionale, ovvero gravi delitti di criminalità organizzata. Qualora il fatto previsto dalla legge come delitto sia commesso da un minore di anni quattordici o di età compresa fra quattordici e diciotto anni ma riconosciuto non imputabile, il giudice può ordinare il ricovero in riformatorio giudiziario, se egli è socialmente pericoloso, tenuto conto della gravità del fatto e delle condizioni morali della famiglia. Se invece la legge prevede per il reato commesso la reclusione non inferiore nel minimo a tre anni e non sia reato colposo, è sempre ordinato il ricovero in riformatorio per un periodo non inferiore a tre anni (art. 224 cod. pen.). Il minore di età compresa fra quattordici e diciotto anni, riconosciuto imputabile, dopo l’esecuzione della pena può essere ricoverato in riformatorio giudiziario (art. 225 cod. pen.). Il ricovero in riformatorio è sempre ordinato per un tempo non inferiore a tre anni, per il minore che sia delinquente abituale, professionale o per tendenza (art. 226 cod. pen.). La Corte Costituzionale con sentenza n. 1 del 12 gennaio 1971 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dei suddetti articoli, nelle parti in cui è previsto un tempo minimo di ricovero in riformatorio, sancendo il principio per cui la pericolosità sociale può essere in ogni momento valutata dal giudice, senza un decorso di tempo minimo di ricovero.

Per il principio di personalità della responsabilità penale i genitori non rispondono dei reati commessi dai figli, tuttavia sono civilmente responsabili del danno derivante dal fatto illecito cagionato dal figlio minore soggetto alla loro tutela e che coabita con essi. 

3. Il D.P.R. n. 448 del 22 settembre 1988

Importanti sono le modifiche processualpenalistiche, nell’ambito dei delitti commessi da minori, effettuate con il D.P.R. 448/1988 “Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni” novellato con legge n. 10 del 21 febbraio 2014, orientato a favorire il reinserimento del minore nella società e determinato alla specializzazione del giudice minorile caratterizzato da una composizione mista. Il D.P.R. 448/1988 inserisce una serie di tutele processuali per il minore, complementari a quelle del codice, basandosi sui principi della finalità rieducativa e della minima offensività del procedimento, tese ad un percorso di rieducazione, responsabilizzazione e reinserimento del minore che ha commesso un crimine. Pertanto le disposizioni risultano aderenti alla personalità ed alle esigenze educative del minore. Il D.P.R. dispone che il giudice svolga un ruolo di intermediario fra l’imputato e i genitori. Non sono ammessi riti speciali quali la pena su richiesta delle parti (il c.d. patteggiamento, artt. da 444 a 448 c.p.p.)[3]. Il decreto prevede che anche in flagranza di reato l’arresto del minore non sia mai obbligatorio. E’ vietata inoltre la pubblicazione e divulgazione di notizie o immagini idonee a consentire l’identificazione del minore coinvolto nel procedimento.

L’art. 9 del D.P.R. 448/1988 stabilisce che pubblico ministero e giudice acquisiscono elementi e assumono informazioni e pareri di esperti al fine di accertare imputabilità e grado di responsabilità del minore. L’art. 11 prevede la predisposizione di elenchi di difensori d’ufficio con specifica preparazione in materia di giustizia minorile. L’art. 18 bis prescrive l’accompagnamento coattivo da parte della Polizia Giudiziaria presso i propri uffici, del minorenne colto in flagranza di delitto non colposo che preveda una pena nel massimo non inferiore a cinque anni, mentre l’art. 23 prescrive l’applicazione della custodia cautelare in caso di delitti non colposi con pena non inferiore nel massimo a nove anni, solo se sussistono gravi esigenze attinenti alle indagini, se l’imputato si è dato alla fuga o sia concreta tale eventualità, ovvero se vi sia pericolo di commissione, da parte dello stesso, di gravi delitti.

La finalità prevalentemente rieducativa e non punitiva nei confronti dei minori, è particolarmente evidente nel D.P.R. 448 se si considera il combinato disposto degli articoli 19 co. 2 e 20 co. 1. Per l’art. 19 co. 2 nel disporre le misure cautelari il giudice tiene conto dell’esigenza di non interrompere i processi educativi in atto, e per l’art. 20 co. 1 se non risulta necessario il ricorso ad altre misure cautelari, il giudice può, sentiti i genitori, impartire al minore specifiche prescrizioni inerenti l’attività di studio, lavorativa o altre attività utili per la sua educazione. Con l’art. 21, poi, il giudice può disporre la permanenza in casa del minorenne e imporre limiti alla facoltà di comunicare con persone diverse da quelle che coabitano, ma per esigenze inerenti alle attività di studio o lavoro può consentirgli di allontanarsi dall’abitazione. I genitori o persone che coabitano col minore sono tenute a consentire gli interventi di sostegno e controllo previsti dalla legge o disposti dal giudice.

L’art. 28 inserisce un’innovazione nel processo minorile, ossia la sospensione del processo con messa alla prova ed affidamento del minore ai servizi socio-assistenziali: se la prova ha esito positivo il reato sarà dichiarato estinto e il minore prosciolto, altrimenti si avrà la prosecuzione del processo. Per l’art. 30 il giudice, ove ritenga di dover applicare una pena detentiva non superiore a due anni, può sostituirla con la sanzione della semidetenzione o della libertà controllata.

4. Le indagini

Sul piano delle indagini la questione non è generalmente di particolare complessità. Il gruppo agisce quasi sempre a volto scoperto, davanti ad un alto numero di testimoni e le aggressioni avvengono nei centri urbani ad alta densità di popolazione. Nella maggior parte dei casi sono state le telecamere di videosorveglianza a permettere l’individuazione dei giovani criminali.

A volte, poi, sono gli stessi componenti della baby gang a permettere l’individuazione del gruppo, tramite la pubblicazione sui social network dei filmati delle loro azioni criminose. Ciò se da un lato rende particolarmente semplice per gli inquirenti sia l’individuazione dei responsabili che l’acquisizione di materiale probatorio, accresce l’allarme sociale di tali reati, per la chiara esternazione di autocompiacimento e soddisfazione degli autori, per l’appartenenza al gruppo criminale e per aver compiuto le aggressioni. Più queste sono efferate, più i componenti del gruppo ne fanno motivo di vanto e ostentazione.

L’individuazione anche di un solo componente del gruppo, generalmente permette agli inquirenti di risalire a tutti gli altri. Spesso sono gli stessi minori individuati a coinvolgere gli altri autori dei crimini, ulteriore dimostrazione della fragilità psicologica e della debolezza interiore dei soggetti implicati. Non di rado, i giovani catturati dalle forze dell’ordine hanno infatti perso tutta la prepotenza e spavalderia mostrate nell’ambito del gruppo, rivelando inimmaginabili insicurezze e paure.

5. Il fenomeno delle baby gang da un punto di vista criminologico e socio-pedagogico

Da un punto di vista criminologico è necessario innanzi tutto affermare che il fenomeno va oltre la semplice criminalità minorile, e non può neanche identificarsi con il crimine organizzato. L’allarme sociale è infatti maggiore, non solo per l’espansione che esso ha avuto negli ultimi anni, ma anche per la maggior pericolosità del gruppo e la tendenza all’abitualità e professionalità degli assalti. Per i componenti del gruppo le aggressioni diventano una valvola di sfogo delle frustrazioni represse e delle insoddisfazioni, e nello stesso tempo assumono un carattere ludico. Percepiscono, così, le loro azioni nel gruppo come se fossero protagonisti di un gioco di ruolo in cui ognuno deve ricoprire un proprio incarico e rappresentare uno specifico personaggio. Il giovane affiliato prova un senso di divertimento ed appagamento nel compiere gli atti delittuosi: la criminalità diventa così una trasgressione ludica, uno svago al quale, col tempo, diviene sempre più difficile rinunciare. Ci si abitua alla violenza e si tende sempre più a percepire la violazione delle norme penali con maggior superficialità. Ciò provoca una crisi della sfera normativa, orientando il giovane verso obiettivi antisociali.

Di conseguenza gli attacchi devianti diventano sempre più frequenti e violenti, e la diffusione mediatica delle attività criminose diviene motivo di orgoglio e un incentivo ad intensificare le azioni delittuose per far parlare di sé.

Il fenomeno delle baby gang è maggiormente diffuso nei contesti urbani di grandi dimensioni ad alto tasso di criminalità, ove il controllo del territorio assume una maggiore importanza. Sotto tale punto di vista non si può non considerare che il ‘baby criminale’ sia mosso da uno spirito di emulazione nei confronti delle organizzazioni criminali composte da adulti. La percezione dell’illecito avviene in maniera distorta proprio a causa di esempi mutuati dalla criminalità adulta, anche per l’attrazione verso modelli ispirati alla violenza proposti dai media sotto una luce piena di fascino, fino a diventare finanche seduttivi. Il pericolo concreto è che i mass-media, nel tentativo di attirare l’opinione pubblica con storie accattivanti, possano ingenerare nei giovani più suggestionabili un maggior disorientamento con riguardo al disvalore sociale delle attività criminali di gruppo, rischiando così di incrementare il fenomeno[4].

La stessa denominazione di ‘baby gang’ può creare effetti fascinatori nei giovanissimi, amplificando e rinforzando, complici i network e l’informazione mediatica, modelli negativi. Tale denominazione, riecheggiante le gang di strada americane mostrate nei telefilm d’oltreoceano[5], composte da ragazzi forti e coraggiosi che sanno maneggiare le armi e che con estrema facilità possono ottenere denaro, donne ed auto sportive[6], ha un indiscutibile appeal fra i giovanissimi.

La questione principale è comprendere l’eziologia dei comportamenti criminali in branco, ossia le cause che spingono gruppi di minori a commettere sistematicamente atti delittuosi di tale efferatezza. I contesti familiari multiproblematici sono certamente la prima causa di un disagio generazionale dei giovanissimi sempre più diffuso, che li spinge ad affiliarsi a gruppi che permettono loro di manifestare la propria rabbia. Generalmente i minori provengono da famiglie affiliate a loro volta a contesti devianti, ovvero ambienti familiari caratterizzati da gravi conflitti interni, separazioni, divorzi, abusi sessuali e violenza all’ordine del giorno. Tuttavia numerosi appartenenti alla baby gang non provengono da contesti sociali disagiati. Molti di essi sono difatti ragazzi benestanti e con situazioni familiari non compromesse, che cercano nella gang lo strumento per conquistare un dato status sociale e per sconfiggere la noia della vita comune e della routine giornaliera, facendo parlare di sé tramite comportamenti violenti ed eclatanti. Il componente della baby gang può provenire, pertanto, anche da contesti familiari eccessivamente accondiscendenti e iperprotettivi: in tali casi il giovane criminale non avverte il disvalore sociale di quanto ha commesso e viene deresponsabilizzato dalla propria famiglia, pronta a giustificargli qualsiasi condotta, anche la più abominevole ed abietta.

A indurre i comportamenti antisociali di tale subcultura criminale non è il fattore economico, ma soprattutto la percezione di controllo del territorio, che conferisce al giovane componente del gruppo un senso di potere e di superiorità nei confronti dei suoi coetanei, e di rivalsa nei confronti degli adulti. Nella gang, egli non si sente più il bambino a cui vengono impedite le ‘cose da adulti’[7], ma un vero e proprio uomo che domina il prossimo con la violenza, compie reati, maneggia armi, stupra e ferisce, e che non ha paura delle conseguenze delle proprie azioni. Il gruppo assicura inoltre inclusione, e quindi sostegno e protezione. Nelle nuove generazioni, a differenza di quelle del passato, è proprio l’inclusione a ricoprire un ruolo essenziale. Non è un caso che proprio nelle comunità ad alto tasso di isolamento, si ha la maggior parte delle affiliazioni. Da non sottovalutare, poi, la necessità di molti giovani di voler dimostrare agli amici di avere il coraggio di compiere azioni proibite dal mondo degli adulti, proprio per essere accettati e rispettati dai loro coetanei.

Il gruppo nasce solitamente in maniera spontanea. Ogni decisione è devoluta alla personalità dominante, capace di generare negli altri componenti, atteggiamenti identificativi ed emulatori. A differenza delle organizzazioni mafiose o camorristiche, ove la leadership viene generalmente conquistata col sangue, nelle baby gang il comando del gruppo è riconosciuto al soggetto con maggiore personalità, col consenso di tutti. Il rispetto nei confronti del leader da parte degli altri componenti non è dovuto al timore ma alla personalità dominante e carismatica.  

A parere dello scrivente l’elemento più preoccupante è la violenza metodica, fine a se stessa, con cui la gang si propone nel contesto sociale, quasi epidemica e seducente nei confronti dei coetanei. La violenza diventa il solo strumento di comunicazione col mondo esterno alla gang, riconosciuto dai partecipanti, utilizzato per urlare al mondo tutta la propria rabbia.

Le baby gang usano tattiche di tipo terroristico, ossia colpire coloro che sono casualmente in un determinato luogo, a volte anche senza conseguimento di un vantaggio economico, ma solo per potersi vantare delle propria azione criminosa, senza alcun rispetto per il valore della vita, del prossimo, della giustizia. Assenza di valori, di modelli virtuosi da imitare, di certezze, di autostima, di incoraggiamenti da parte degli adulti, accendono nel giovane un fuoco che si autoalimenta con la violenza e la criminalità. In esse il minore trova un elemento di identificazione e di rivendicazione di un ruolo nella società, come se volesse chiedere ad un mondo che non si è mai accorto della sua presenza, che anche lui esiste, nel bene o nel male.   

Non supportata da evidenze scientifiche è la teoria che afferma che le baby gang agiscano specialmente verso quei gruppi sociali oggetto di pregiudizi razziali, religiosi od omofobi, ad es. le minoranze etniche, gli omosessuali, i portatori di handicap, in quanto le statistiche indicano che l’aggressività è diretta indiscriminatamente nei confronti di tutti, senza differenziazioni di ceto sociale, sesso, etnia. Anche riguardo l’età delle vittime le aggressioni non seguono alcuno schema: vengono indistintamente aggredite persone di tutte le età, con una leggera predilezione per i coetanei dei componenti del gruppo. Ciò può trovare una spiegazione nel desiderio di rivalsa dei giovani aggressori proprio nei confronti di quella parte di società che maggiormente li ha esclusi, ossia i giovani della loro stessa età. Gli attacchi sono spesso molto violenti, caratterizzati da una forte rabbia nei confronti della società, che materialmente si sfoga però prepotentemente sulla vittima. Ne sono prova le aggressioni con armi da taglio, perpetrate con una violenza abnorme, inusuale nei casi comuni di rapina o estorsione.

Le modalità di approccio da parte della baby gang seguono uno schema generalmente simile: instaurazione di un contatto, da parte di un solo componente del gruppo, per mezzo di un qualunque pretesto, con la vittima. Il contatto si tramuta in lite a cui partecipano alcuni componenti del gruppo, spalleggiati dal resto del branco che rimane nell’ombra. Dalla violenza verbale si passa con un ritmo estremamente rapido a quella fisica, con la partecipazione di tutti i componenti della gang. In tal modo la vittima vede moltiplicarsi rapidamente i propri aggressori, senza potersi rendere conto di quanto stia accadendo. Ciò crea una situazione di terrore e panico, non solo nella vittima ma anche negli spettatori, che non osano intervenire per la paura di subire le stesse violenze subite dalla vittima. L’aggressione assume la forma di un messaggio intimidatorio, come a ricordare che chiunque osi contrastare il branco, intervenire in difesa delle vittime o solo chiedere aiuto, subirà lo stesso trattamento violento. Tali modalità di tipo terroristico, non fanno che accrescere la pericolosità degli attacchi e il senso di impotenza delle vittime e dell’intera comunità.  

6. Responsabilità e possibili rimedi

Indubitabilmente è la famiglia l’aggregazione sociale ad avere il compito primario di correggere i comportamenti devianti dei minori. A tal scopo è necessaria la riproposizione di figure genitoriali responsabili, attente ed affidabili, che riescano a delinearsi come modello per i figli minorenni, spesso sopraffatti da una società che non offre loro spazi. Sempre più frequentemente sono gli stessi genitori a scatenare una reazione dei figli, consegnandoli di fatto nelle mani della criminalità.

In molti casi i genitori non riescono a leggere fra le righe i disagi e le richieste di aiuto dei propri figli, di talché minimizzano l’atto violento, legittimando il ragazzo aggressivo, proprio per mascherare le loro mancanze e negligenze. Altre volte i genitori sono completamente assenti, a causa di un contesto familiare disgregato e un rapporto figlio-genitore totalmente inesistente. Quanto affermato non vuole essere una giustificazione assoluta per i giovani e una colpevolizzazione dei genitori, ma la constatazione che nelle famiglie ove manca il dialogo, valori condivisi e un rapporto sereno, le devianze sono notevolmente più probabili.  

Altro ruolo fondamentale è quello della scuola, un luogo di socializzazione primario nella crescita dei ragazzi, ove cominciano a misurarsi con il mondo esterno, a costruire le relazioni interpersonali e sociali. Tuttavia, la scuola è spesso distratta e incapace di leggere i bisogni reali dei ragazzi. E’, pertanto, la prevenzione in famiglia e nella scuola, il primo tassello per aiutare i ragazzi ad adattarsi alla società, a sentirsi parte integrante di un contesto che li accolga e li comprenda.

Quando si affrontano tematiche di questo tipo è, tuttavia, facile ricadere nei luoghi comuni. La famiglia e la scuola sul banco degli imputati sembrano, difatti, il modo più semplice per affrontare il problema. Seppure le formazioni sociali maggiormente responsabili vengano agevolmente individuate, difficilmente, invero, vengono proposti possibili rimedi concretamente realizzabili. In realtà abbozzare possibili soluzioni è più complesso di quanto possa sembrare: ciò in quanto responsabili del fenomeno sono un insieme di concause. Il problema è perciò multidimensionale e va affrontato sotto varie angolazioni ed in considerazione di una stratificazione di situazioni apparentemente autonome e controllabili, che si sommano le une alle altre fino a diventare insostenibili per il minore.

Ampia parte degli studiosi ritiene che bisognerebbe intervenire preventivamente, rinforzando nei giovani la percezione dei valori morali. In tal modo si risolverebbe il problema alla fonte, evitando la loro affiliazione alle organizzazioni criminali. Tuttavia autorevoli studiosi ritengono che la prevenzione da sola non basti, ma lo Stato si debba riappropriare della funzione deterrente, attuando una strategia a ‘tolleranza zero’ nei confronti di comportamenti devianti, con l’abbassamento dell’età imputabile e l’incremento del periodo di detenzione del minore. A parere dello scrivente è necessaria la previsione di un modello di intervento educativo e morale contro il disagio minorile, e nello stesso tempo trasmettere una percezione della giustizia che dia certezza sia alle vittime che ai baby criminali. Ciò si traduce non in una maggior severità delle pene, bensì in una maggiore certezza delle stesse. A ciò va accompagnato un modello che crea nel minore una maggiore empatia col prossimo ed in particolare nei confronti dei coetanei più sfortunati: l’affidamento a servizi sociali che pongano il minore a stretto contatto con categorie meno fortunate come disabili o autistici potrebbe essere sicuramente uno stimolo a creare un legame più stretto con le altre persone. In tal modo le energie del giovane vengono convogliate verso modelli sociali basati sulla solidarietà e inclusione.

Tra le misure da adottare, devono esservi certamente quelle contro la dispersione scolastica (accompagnamento coattivo a scuola, maggiori controlli, pene nei confronti dei genitori inadempienti), e una maggior occupazione dei giovani in attività scolastiche ed extrascolastiche (tempo pieno nelle scuole elementari e medie, gruppi sportivi pomeridiani, attività artistiche doposcuola fra cui teatro e recitazione). L’individuazione sistematica di ragazzi in età scolare obbligatoria che non frequentano le lezioni, e di coloro che, pur frequentando mostrano comportamenti antisociali (su segnalazione dei docenti), con conseguente repentino intervento di un team di esperti e psicologi specializzati in materia minorile, è certamente uno dei modi più validi per affrontare il problema.  Il tutto, poi, accompagnato da un maggior controllo del territorio nelle aree a rischio dei centri metropolitani, per dar vita ad una concreta prevenzione contro l’espansione dell’allarmante fenomeno.

Il fenomeno delle baby gang non è, però, fino ad ora stato affrontato in maniera adeguata dalle istituzioni. Ciò è dovuto alle dimensioni del problema, prevalentemente a carattere metropolitano, e che coinvolge solo un numero ristretto di città italiane (in particolare Roma e Napoli) e con una frequenza che permette all’opinione pubblica di metabolizzare di volta in volta il precedente evento criminoso compiuto dalle baby gang. Una valutazione quanto mai errata: la localizzazione del fenomeno non esime le istituzioni da un impegno costante per combattere un problema sempre più allarmante e che dovrebbe essere affrontato a livello nazionale, onde evitare un’espansione incontrollata dello stesso.

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- Cavallo M., “Ragazzi senza. Disagio, devianza e delinquenza”, Milano, Bruno Mondadori.

- Crepet P., “Cuori violenti, Viaggio nella criminalità giovanile”, Feltrinelli, Milano 2008.

[1] Secondo la teoria dello “sviluppo come azione nel contesto” di Silbereisen, Eyferth e Rudinger.

[2] Seduta straordinaria di Plenum 11 settembre 2018, Napoli, Palazzo di Giustizia, Fasc. 51/RI/2016, “Risoluzione in materia di attività degli uffici giudiziari nel settore della criminalità minorile nel Distretto di Napoli”, VI Comm. (relatori: Consigliere Balducci, Consigliere Ardituro, Consigliere Cananzi).

[3] Il patteggiamento non è previsto per i minori, in quanto presuppone una capacità di valutazione, maturità e consapevolezza di scelte, che si presume non presente fino alla maggiore età. Sono invece ammessi il rito immediato, direttissimo e quello abbreviato.

[4] Secondo uno studio a cura del Dip. Giustizia Minorile in coll. col C.I.R.M.P.A. dell’Univ. La Sapienza (AA.VV., “I gruppi di adolescenti devianti: un’indagine sui fenomeni di devianza minorile di gruppo in Italia”), i mass media «a causa della risonanza capillare che sono in grado di ottenere, sembrano quasi indurre i fenomeni stessi, determinandoli nei contorni che più si addicono all’audience».

[5] Negli ultimi anni anche alcune serie televisive italiane hanno incrementato tali modelli. Non si può non essere d’accordo con l’ex magistrato M. Cavallo, esperta in devianza e delinquenza giovanile, che ha evidenziato che «il branco esalta la violenza che in questo periodo spopola in tv e al cinema [...] sullo schermo prevalgono modelli, idoli, decisamente negativi che inneggiano alla violenza».

[6] Per un’analisi completa del fenomeno delle amarican street gang: Klein M.W., The American street gang: its nature, prevalence and control, New York, 1995.

[7] La comunicazione contraddittoria dei genitori nei confronti dei figli spesso crea incertezza negando loro l’identità di bambino e contemporaneamente quella di adulto, provocando così comportamenti emulatori (fumare, alcolizzarsi, ma anche maneggiare armi) per accelerare il passaggio dall’una all’altra.