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Pubbl. Dom, 30 Dic 2018

È lecito punire un parlamentare che non osserva la linea di partito?

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Saverio Setti
Dirigente della P.A.Ministero della Difesa


Vincolo di mandato e sanzioni pecuniarie: le regole della Costituzione per capire se è legittimo sanzionare Onorevoli e Senatori che votano in contrapposizione con le direttive di partito.


Si approssima la data di scadenza per l’approvazione della manovra di bilancio. La legge deve essere approvata prima della fine dell’anno per evitare l’esercizio provvisorio ed il governo ha posto la fiducia. Resta alta la tensione tra i tecnici del MEF ed il Movimento 5 Stelle e non può escludersi che alcuni parlamentari pentastellati possano decidere di non seguire la linea del proprio movimento. Questo porta inevitabilmente all’espulsione dal gruppo parlamentare ed alla cosiddetta “maxi multa” per il dissenso.

L’art. 5 del codice etico del Movimento 5 Stelle dispone che l’eletto dissenziente sia obbligato a pagare al Movimento una somma di 100mila euro, testualmente, «quale indennizzo per gli oneri per l’elezione del parlamentare stesso». Per valutare se questa disposizione statutaria sia legittima, bisogna partire dal valore che la legge conferisce allo Statuto del Movimento. Ebbene la dottrina giuridica non ha, ormai, più dubbi nel ritenere che il partito sia una associazione ed il modo per entrare a far parte di una associazione è il contratto. Quando un soggetto si iscrive al Movimento tecnicamente perfeziona la sua adesione al contratto di associazione che, quindi, ha una propria causa, cioè una propria funzione economico-sociale. Discorso diverso vale per le singole clausole del contratto: queste sono produttive di effetti se, ai sensi dell’art. 1322 c.c. secondo comma, realizzano interessi meritevoli di tutela secondo l’ordinamento giuridico. Ebbene nel nostro ordinamento è specificamente disposta la nullità delle singole clausole del contratto che contrastino con le norme imperative. Tra queste vi sono sicuramente le disposizioni costituzionali e, in particolare, l’art. 67 che garantisce come «ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato». La nostra Carta costituzionale, quindi, protegge la libertà di opinione di voto e di espressione del singolo eletto il quale non può essere obbligato a votare secondo imposizioni esterne. Insomma, la garanzia del libero mandato parlamentare consente l’espulsione da un gruppo, ma non l’assoggettamento di un deputato o un senatore ad una etero direzione sotto minaccia di un consistente esborso patrimoniale. D’altra parte, anche non volendo considerare i risvolti di natura meramente contrattuale, appare chiaro che la rilevanza pubblicistica del ruolo parlamentare rende insostenibile la presenza, negli statuti dei partiti, di previsioni direttamente lesive della Costituzione. Ulteriormente problematico sul piano della legittimità è il procedimento di applicazione della sanzione di 100 mila euro. Secondo gli Statuti dei Gruppi del Movimento 5 Stelle alla Camera ed al Senato, l’espulsione dal Gruppo, su indicazione del Capo Politico, dovrà essere ratificata da una votazione on line sul portale del Movimento 5 Stelle tra tutti gli iscritti, a maggioranza dei votanti.

Questa previsione appare lesiva del principio di autonomia del gruppo parlamentare. Infatti l’espulsione è decisa non dal gruppo stesso, ma avviene tramite deferimento del Capo Politico ad una procedura di valutazione on-line compiuta da soggetti terzi che, sottolineo a margine, non coincidono con quelli che hanno votato il parlamentare da espellere. 

Prescindendo, in conclusione, dalla valutazione etica di una condotta di chi sia stato votato (ed eletto) sulla base di un certo programma politico e poi lo abbandoni, resta il fatto che, ai sensi di legge, l’eletto governa in assoluto libertà e non può avere condizionamenti.  Come già deciso dai giudici nel caso del cons. reg. pugliese Olivieri, ex Italia dei Valori, e dal TAR di Trento nel 2009, la libertà di mandato è un principio generale dell’ordinamento, dunque nessuna clausola contrattuale può impedirla, cosa che rende non esigibile la penale di 100 mila euro nei confronti di parlamentari pentastellati che manifestino dissenso politico nei confronti del Movimento.