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Pubbl. Ven, 26 Ott 2018

La riforma della legittima difesa convince il Senato

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Angela Cuofano


Approvato nella giornata di ieri, con 195 voti favorevoli, 52 contrari e un’astensione, il testo unificato, licenziato dalla Commissione Giustizia del Senato il 3 ottobre 2018., dei ddl n. 5 e connessi sulla riforma della legittima difesa.


Il Senato ha approvato nella giornata di ieri il testo unificato dei ddl n. 5 e connessi circa la riforma della legittima difesa.

La proposta si sostanzia in un totale di nove articoli che involgono gli aspetti più vari dell'istituto in esame, da sempre oggetto di vivace dibattito, dovuto alla sua delicatezza e alla particolarità.

Nello specifico, l'art. 1 modifica sostanzialmente il corpus della norma rubricata "legittima difesa". Dopo aver ribadito la necessità di una difesa sempre e in ogni caso propozionata all'offesa ricevuta, la norma in esame chiarisce che, nei casi previsti dall'art. 614 cp, è sempre legittima la difesa posta in essere con un'arma legittimamente detenuta per proteggere la propria incolumità o i beni propri o altrui da un pericolo grave ed attuale. Il fatto che sia stato aggiunto l'avverbio "sempre", anche se ad una prima lettura può sembrare di poco conto, in realtà riveste una notevole importanza, dato che rafforza una tutela che, nella formulazione procedente, restava meno marcata.

L'art. 2 è sicuramente quello verso cui si concentrerà maggiormente l'attenzione di dottrina e giurisprudenza. Esso, infatti, riforma l'eccesso colposo, disciplinato dall'art 55 cp. Il superamento dei limiti, per come previsto dalla norma, appare in contrasto con la modificazione dell'art. 52 cp, sopra analizzata. Se, invero, il nuovo testo di quest'ultimo prevede, tramite l'avverbio "sempre", che la scriminante sia applicabile perennemente, allora non si comprende la scelta non solo di mantenere in vita una norma pressocchè inutile, ma anche quella di rafforzarla tramite una previsione puntuale. L'articolo stabilisce che, nei casi di cui all'art. 52 cp, la punibilità è esclusa quando il reo, intendendo per tale la persona che si difende, si trovi a proteggersi in condizioni di deficit rispetto all'aggressore. Si pensi all'ipotesi di una persona anziana o malata.

L'art. 3, invece, pone in generale, meno problemi. Opera un salto nel codice penale, occupandosi di sospensione condizionale della pena e, più precisamente, di obblighi del condannato di cui parla l'art. 165 cp. La disposizione in commento coinvolge l'ipotesi prevista dall'art. 624 bis, il furto in abitazione e furto con stratto. Posto che entrambe le fattispecie prevedono la sospensione condizionale delle pena, la riforma in analisi, aggiungendo un nuovo comma all'art. 165 cp, sigmatizza l'obbligo per il condannato ex art. 624 bis di risarcire comunque il danno conseguenza del suo illecito. Si riconosce, in quest'ottica, l'esistenza oggettiva di un pregiudizio di cui si cerca di eliminare le conseguenze.

Le due disposizioni successive possono essere raggruppate in un'unica analisi, dato che si limitano ad inasprire le pene previste in precedenza. Segnatamente, l'art. 4 si occupa dell'art. 614 cp, proponendo un innalzamento generale della soglia di reclusione che da sei mesi a tre anni, passa da uno a cinque anni. Anche la specifica ipotesi illustrata dal quarto comma, concernente la violazione di domicilio "aggravata" da violenza sulle cose è stata attenzionata dal riformatore che ha considerato una pena da due a sei anni. L'art. 5, invece, prevede una pena da quattro a sette anni di reclusione per il furto in abitazione o furto con strappo classico, mentre nel caso di circostanze aggravanti ex art. 61 cp o nel caso di quelle previste dall'art. 625 cp la pena di reclusione da cinque a dieci anni può essere accompagnata da una multa che va da 1000 euro a 2.500. 

L'art. 6 si concentra, dal canto suo, su un'altra fattispecie oggetto di particolare attenzione, la rapina, prevedendo un innalzamento degli anni di reclusione che arrivano a sette.

L'art. 7 investe il profilo squisitamente civilistico della legittima difesa e degli equilibri ad essa collegati, in particolare agendo sull'art. 2044 cc. Chi si limita a difendersi non è infatti responsabile civilmente. L'autore del fatto, qualora assolto in sede penale, non dovrà risarcire civilmente. Alla vittima potrà essere corrisposto, dietro equo apprezzamento del giudice, un indennizzo che tenga conto della gravità della condotta posta in essere, delle sue modalità realizzative e del contributo causale.

L'art. 8 amplia il novero di soggetti che possono usufruire del gratuito patrocinio anche a coloro nei cui confronti sia stata disposta l'archiviazione o il proscioglimento o il non luogo a procedere per fatti commessi in condizioni di legittima difesa o di eccesso colposo. Si tratta di una scelta maggiormente garantista dei diritti umani e dei singoli casi giuridici.

L'art. 9, a chiusura del sistema, non risparmia un intervento minimo sul codice di procedura penale, intervenendo in particolare sulle norme di attuazione, coordinamento e transitorie e stabilendonella formazione dei ruoli di udienza debba essere assicurata priorità anche ai processi relativi ai delitti di omicidio colposo e di lesioni personali colpose. 

La parola è ora passata alla Camera e, dati i rilievi sopra evidenziati, il responso non sarà privo di sorprese.