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Pubbl. Sab, 20 Ott 2018

Se viene riprodotto un marchio registrato, il sequestro è legittimo?

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Alessandra Inchingolo


Con sentenza n. 31742 del 2018, la Cassazione ha confermato l´ordinanza di sequestro disposta dal tribunale di Napoli, stabilendo che è legittimo il sequestro se viene riprodotto un marchio o un segno distintivo che risultino depositati o brevettati nelle forme di legge.


La vicenda prende le mosse dall’episodio relativo al sequestro probatorio di “automobiline elettriche” disposto dal Tribunale di Napoli il 6.02.2018 e  che secondo l’accusa configurerebbe il reato di contraffazione ex art. 474 c.p. poiché imitative di un modello vero di Jeep Wrangler.

L’imputato, ricorreva dinanzi al Supremo Collegio avverso l’ ordinanza poi confermata dal Tribunale del Riesame. I Supremi Giudici, dopo aver evidenziato che i provvedimenti emessi in materia di sequestro preventivo e probatorio sono ammessi solo per violazione di legge, ed in tale nozione si devono comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. Un., n. 5876 del 28/01/2004, Rv 226710; Sez. Un., n. 25932 del 29/05/2008, Rv 239692; Sez. 4, n. 43480 del 30/09/2014, Rv 260314; Sez. 1, n. 6821 del 31/01/2012, Rv 252430), ha poi chiarito che il sequestro probatorio, essendo un mezzo di ricerca della prova può essere fondato  solo sulla mera possibilità del rapporto delle cose con il reato. Pertanto se a seguito di indagini, si appalesa il pericolo, il sequestro sarà più che mai opportuno oltre che legittimo, poiché teso a dimostrare che esiste un collegamento tra le cose oggetto di sequestro e il reato astrattamente configurabile.

Ai fini della legittimità del decreto di perquisizione e del conseguente sequestro, il fumus necessario per la ricerca della prova è, dunque, quello riguardante l'avvenuta commissione dei reati, nella loro materiale accezione, sicché il mezzo è ritualmente disposto anche qualora il fatto non sia materialmente accertato, ma ne sia ragionevolmente presumibile o probabile la commissione, desumibile anche da elementi logici (Sez. 4, n. 43480 del 30/09/2014, Rv 260314; Sez. 3, n.6465 del 14/12/2007, dep. 2008, Rv 239159; Sez. 2, n. 84 del 16/01/1997, Rv 208468).

Inoltre, a pena di nullità la motivazione a sostegno del sequestro deve essere idonea a dimostrare la relazione di immediatezza tra  il reato supposto e la cosa oggetto di sequestro. 

Il reato di cui all'art. 474 c.p. tutela, principalmente la fede pubblica, quale affidamento dei consumatori nei marchi e segni distintivi che identificano le opere dell’ingegno e i prodotti industriali oltre a tutelare chi risulta titolare del marchio. Si tratta di un reato di pericolo per la cui configurazione non occorre la realizzazione dell'inganno, tanto che non ricorre l'ipotesi del reato impossibile qualora la grossolanità della contraffazione e le condizioni di vendita siano tali da escludere la possibilità che gli acquirenti siano effettivamente indotti in errore circa l'originalità o la provenienza del prodotto (Sez. 5, n. 5260 del 11/12/2013 dep. 03/02/2014, Rv. 258722).

Orbene trattandosi di introduzione nel territorio italiano di commercio di prodotti con falso marchio e di ricettazione degli stessi, è evidente che le finalità probatorie potranno essere perseguite solo attraverso il  sequestro dei marchi.

In sede di riesame, il Tribunale ha rilevato che la riproduzione del marchio figurativo e la riproduzione di un modello di auto protetta da un marchio registrato configurano, quanto meno astrattamente il reato supposto, pertanto sussiste, allo stato degli atti, il pericolo di confondere il consumatore circa la provenienza e l'autenticità del bene. Inoltre, va osservato che il giudice deputato ad accertare l’idoneità della contraffazione a configurare in concreto il pericolo di disorientare i consumatori, è quello di merito,  non quello cautelare.

Per tali motivi, la Corte di Cassazione, ha rigettato il ricorso condannando l’imputato alle spese processuali, ritenendo legittima l’ordinanza di sequestro probatorio, emessa dal tribunale partenopeo.

In conclusione, se viene riprodotto un marchio registrato, il sequestro è legittimo.