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Pubbl. Dom, 16 Set 2018

Porto d´armi e tiratori sportivi: cosa cambia con il nuovo decreto legislativo n. 104 del 2018

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Marco Nigro


Commento video al D. Lgs. 10 agosto 2018, n. 104 - Attuazione della direttiva (UE) 2017 n. 853 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, che modifica la direttiva 91-477-CEE del Consiglio, relativa al controllo dell´acquisizione e della detenzione di armi.


Dallo scorso 14 agosto in Italia è più semplice acquistare armi e munizioni. È infatti entrato in vigore il decreto legislativo n. 104 che, in attuazione di una direttiva comunitaria, modifica le norme sul possesso di armi e i relativi permessi.

Diciamo subito che il decreto non muta i criteri di accesso alla licenza.

Le principali novità riguardano invece i modelli liberamente acquistabili, che raddoppiano addirittura, passando dagli attuali 6 a 12, mentre la capienza dei proiettili per ogni caricatore sale da 5 a 10 per le armi corte e da 15 a 20 per quelle lunghe.

Viene inoltre creata ed estesa la categoria dei c.d. “tiratori sportivi”, quelli cioè autorizzati ad acquistare e possedere anche armi “di derivazione militare” come Kalashnikov e AR-15.

In Pratica per essere definiti “tiratori sportivi” basta essere iscritti alle federazioni specifiche di un qualunque Paese europeo, oppure alle sezioni del Tiro a segno nazionale, o alle associazioni sportive dilettantistiche affiliate al Coni che operano anche in campi privati.

È stato invece ridotto il termine di validità del porto d’armi per la caccia e per l’uso sportivo, che passa da 6 a 5 anni.

Ha destato qualche polemica la novità di consentire la denuncia di detenzione di un’arma ai carabinieri o alla questura anche semplicemente via e-mail, purché si tratti di una casella di posta elettronica certificata. Polemica tuttavia sterile in quanto prassi già molto diffusa negli ultimi anni.

Tra gli aspetti più controversi spicca il fatto che non siano previsti obblighi giuridici di avviso in capo al detentore di armi a favore dei conviventi (presenti nella bozza e cancellati).

Modifiche importanti infine attengono al rilascio delle certificazioni mediche di idoneità.

Ebbene con la precedente normativa i medici autorizzati a rilasciare un certificato medico per il rilascio o il rinnovo di un porto d’armi o per la mera detenzione di armi, erano solo i medici legali delle Asl oppure i medici militari e della polizia di Stato, soltanto però all’interno delle loro rispettive strutture di impiego. E Ciò ovviamente generava lunghi tempi di attesa, in alcuni casi si superava la scadenza stessa del porto d’armi

Con il decreto legislativo 104/2018, la situazione muta radicalmente: innanzi tutto perché vengono differenziati, per la prima volta, i certificati medici di idoneità che devono presentare i meri detentori di armi (ogni 5 anni), dai certificati medici di idoneità invece necessari per il rilascio o il rinnovo del porto d’armi.

La cosa significativa è che vengono esplicitamente autorizzati al rilascio sia i medici della Asl sia i medici militari, senza particolari requisiti sullo stato di servizio. Di conseguenza, appare evidente che per i meri detentori la certificazione possa essere rilasciata anche da medici in quiescenza o in congedo, analogamente a quanto già avviene per il rilascio o il rinnovo delle patenti di guida.

Per quanto riguarda invece il rilascio o il rinnovo del porto d’armi, rispetto alla disciplina vigente prima del 14 settembre, i medici militari e della polizia tornano ad avere competenza in merito, non soltanto all’interno delle loro strutture di competenza, bensì anche come professionisti individuali. Diversamente dai certificati medici per la mera detenzione, però, è richiesto che i medici siano in attività di servizio, cioè che non si trovino in quiescenza o congedo.

Per finire una curiosità. Per la prima volta siamo i primi. L’Italia infatti è il primo Paese a recepire la direttiva europea 853/2017. L’iter di recepimento, della direttiva, in realtà, era già iniziato col governo Gentiloni-Minniti, poi concluso con l'attuale Governo.