Pubbl. Mer, 18 Mar 2015
Cani e luoghi pubblici: istruzioni per l’uso.
Modifica paginaEcco cosa c’è da sapere quando portiamo Fido a spasso.
Per porre un freno ai frequenti episodi di incidenti che hanno come protagonisti i cani, nel 2013 il Ministero della Salute ha emanato l’ordinanza numero 209 recante disposizioni sulla tutela dell’incolumità pubblica dall’aggressione dei cani.
Con la Gazzetta a portata di “mouse”, esaminiamo la normativa in oggetto con le dovute precisazioni.
All’art. 1 si stabilisce che: "Il proprietario di un cane è sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell’animale e risponde, sia civilmente che penalmente, dei danni o lesioni a persone, animali o cose provocati dall’animale stesso".
E a seguire all’art. 2: "Chiunque, a qualsiasi titolo, accetti di detenere un cane non di sua proprietà ne assume la responsabilità per il relativo periodo."
Il proprietario di un cane è, dunque, responsabile, sia civilmente che penalmente, per il proprio cane e ne risponde direttamente per eventuali lesioni da esso provocate. Ciò posto, prima di affidare Fido a qualcuno, è necessario accertarsi delle sue capacità, dato che se “ne assume la responsabilità per il relativo periodo”. In definitiva quali sono i comportamenti che il proprietario del cane deve porre in essere per prevenire “danni o lesioni a persone, animali o cose”?
Ci viene in soccorso il successivo art. 3 che detta nello specifico le precauzioni che devono essere operate per una corretta e responsabile passeggiata: “Ai fini della prevenzione di danni o lesioni a persone, animali o cose il proprietario e il detentore di un cane adottano le seguenti misure:
a) utilizzare sempre il guinzaglio a una misura non superiore a mt 1,50 durante la conduzione dell´animale nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico, fatte salve le aree per cani individuate dai comuni;
b) portare con sè una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane in caso di rischio per l´incolumità di persone o animali o su richiesta delle autorità competenti;
c) affidare il cane a persone in grado di gestirlo correttamente;
d) acquisire un cane assumendo informazioni sulle sue caratteristiche fisiche ed etologiche nonché sulle norme in vigore;
e) assicurare che il cane abbia un comportamento adeguato alle specifiche esigenze di convivenza con persone e animali rispetto al contesto in cui vive”.
Proseguendo la lettura, arriviamo all’ampio e dibattuto art. 4, recante disposizioni circa il raccoglimento delle feci che, nello specifico, afferma:
“E´ fatto obbligo a chiunque conduca il cane in ambito urbano raccoglierne le feci e avere con sè strumenti idonei alla raccolta delle stesse”.
A tal proposito curioso è il riferimento ad una recentissima sentenza della Corte di Cassazione (n. 7082/2015) che ha disposto in materia sancendo che i proprietari degli animali devono ridurre al minimo il rischio che il proprio cane possa “lordare i beni di proprietà di terzi quali i muri d’affaccio degli stabili o i mezzi di locomozione ivi parcheggiati”, attraverso mezzi idonei.
Nel caso in esame il padrone di un cane è stato accusato di “imbrattamento” in quanto il suo cane è stato ritenuto “colpevole” di aver fatto la pipì sulla facciata di un antico palazzo gentilizio fiorentino. Il padrone non è stato condannato poiché aveva prontamente lavato il muro con una bottiglietta d’acqua, escludendo così il dolo che caratterizza il reato ex art. 639, comma 2, c.p..
La Cassazione si è, poi, preoccupata di circoscrivere ulteriormente i doveri dei proprietari, definendo precisi obblighi.
Infatti, secondo la Suprema Corte, il proprietario di un cane deve:
- prestare attenta vigilanza sui comportamenti dell’animale
- limitarne la libertà di movimento attraverso l’uso del guinzaglio;
- cercare di farlo desistere dall’azione (nei limiti delle sue possibilità);
- quando ciò non è stato possibile deve riparare al danno lavando con una bottiglietta d’acqua la zona interessata.
Se non osservate queste disposizioni, il proprietario del cane potrà essere accusato di “sciatteria o imperizia nella conduzione dell’animale”.
Gli artt. 5 e 6 recano disposizioni circa il dovere dei proprietari di cane di prendere parte a corsi di formazione (a proprio carico) specie nell’ipotesi di razze di cani “che richiedono una valutazione comportamentale in quanto impegnativi per la corretta gestione ai fini della tutela dell´incolumità pubblica”.
E, infine, riportiamo l’art. 7:
“A seguito di episodi di morsicatura, di aggressione o sulla base di altri criteri di rischio i comuni, su indicazione dei servizi veterinari, decidono, nell´ambito del loro compito di tutela dell´incolumità pubblica, quali proprietari di cani hanno l´obbligo di svolgere i percorsi formativi. Le spese per i percorsi formativi sono a carico del proprietario del cane.
L’art. 7, sulla scia dei due articoli precedenti, dispone la presenza di corsi di formazioni che si rendono obbligatori per i proprietari di cani che si sono resi protagonisti di episodi di morsicatura, aggressione o sulla basi di fattori di rischio.
La normativa dispone anche divieti specifici: bandite tutte le attività che esaltano l’aggressività dei cani e la vendita di cani che hanno subito interventi chirurgici non autorizzati (ad es. taglio della coda, delle orecchie) operazioni rientranti a pieno titolo nel reato di maltrattamento di animali (artt. 544 ter e 727 del c.p.).
Sono previste restrizioni per la detenzione di cani a persone sottoposte a misure di prevenzione e che abbiano subito condanna, anche non definitiva, per delitto non colposo contro la persona o contro il patrimonio con pena superiore a due anni ed anche ai minori di anni 18 ritenuti inabili per infermità di mente. Vigono deroghe per i cani delle forze armate, di polizia, protezione civile e dei vigili del fuoco nonché per i cani addestrati a favore delle persone diversamente abili e quelli posti a conduzioni delle greggi.