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Pubbl. Dom, 15 Lug 2018

Sodalizio mafioso: attualità della pericolosità sociale nelle misure di sicurezza

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Ludovica Di Masi


Con la sentenza n. 111 emessa il 30-11-2017, le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione sono intervenute in materia di pericolosità sociale. Questa pronuncia, che ruota attorno all’applicazione delle misure di prevenzione, nelle aule di giustizia viene richiamata anche in tema di misure di sicurezza. Mero tuziorismo difensivo?


L’art. 203, comma 1 c.p. fornisce una definizione di stabilendo che <agli effetti della legge penale, è socialmente pericolosa la persona, anche se non imputabile o non punibile, la quale ha commesso taluno dei fatti indicati nell’articolo precedente (1), quando è probabile che commetta nuovi fatti preveduti dalla legge come reati>.  La pericolosità sociale, dunque, non può essere considerata una possibilità remota ma è la probabilità che il soggetto in futuro commetta dei reati. (2)

L’art. 417 c.p. prevede che nel caso di condanna per scambio elettorale politico-mafioso e reati connessi ad attività mafiose è sempre ordinata una misura di sicurezza.

La Suprema Corte di Cassazione (sentenza n. 38108/2015) ha precisato che nel caso di condanna per i reati di partecipazione ad associazione di tipo mafioso, l’applicazione della misura di sicurezza prevista dall’art. 417 c.p. non richiede l’accertamento in concreto della pericolosità del soggetto, dovendosi ritenere operante al riguardo una presunzione semplice, desunta dalle caratteristiche del sodalizio criminoso e dalla persistenza nel tempo del vincolo malavitoso, che può essere superata quando siano acquisiti elementi idonei ad escludere in concreto la sussistenza della pericolosità (conforme Cass.6844/2008). Inoltre, con un’ulteriore sentenza del 2015 (la n. 28582) la Cassazione ha affermato che sempre nel caso di condanna per associazione di tipo mafioso, ai fini dell’applicazione della misura di sicurezza prevista dall’art. 417 c.p., l’accertamento in concreto della pericolosità attuale del soggetto ai sensi dell’art. 203 c.p.” non è “necessario al momento della pronuncia della sentenza di condanna”.

Con la sentenza n. 111 del 30-11-2017, che segna un punto di svolta nell’orientamento giurisprudenziale, le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno puntualizzato che “nel procedimento applicativo delle misure di prevenzione personali agli indiziati di appartenere ad una associazione di tipo mafiosio, è necessario accertare il requisito della attualità della pericolosità del proposto”. E ancora. La succitata sentenza precisa che il richiamo alle presunzioni debba “essere corroborato dalla valorizzazione di specifici elementi di fatto che le sostengono (…)”.

Ma la sentenza in commento, che pone l’attualità quale pietra miliare della pericolosità sociale, può essere estesa sic et simpliciter, con un ragionamento di analogia, alle misure di sicurezza?

Di attualità si parla a pieno titolo in tema di misure cautelari. In particolare, l’attualità delle esigenze cautelari (attualità del pericolo di reiterazione del reato, unitamente alla concretezza), sintomo di pericolosità sociale, è elemento che il giudice è tenuto a valutare (v. L. n. 47/2015; cfr: Cass. 24476 del 13/06/2016).

E’ quindi possibile compiere un parallelismo tra misure di prevenzione e misure cautelari in quanto la verifica della attualità della pericolosità si pone a garanzia di un sistema tendenzialmente anticostituzionale. Mi spiego. Se le misure di sicurezza presuppongono la commissione di un fatto di reato o di quasi reato, le misure di prevenzione prescindono da tale presupposto e in un certo senso, stante il principio di presunzione di non colpevolezza, lo stesso vale anche per le misure cautelari. In altre parole, in caso di applicazione di misure di prevenzione o di misure cautelari si va a comprimere la libertà di una persona sulla base di indizi, in assenza della certezza della commissione di un reato. Per cui, è logico e garantista che il Giudice in questi casi valuti con scrupolo l’attualità della pericolosità. Concludendo, considerato che ad avviso di chi scrive le misure di sicurezza (insieme alle misure di prevenzione) andrebbero elise o quantomeno riformate, sembra comunque opportuno ritenere ancora sussistente, nei procedimenti applicativi di misure di sicurezza, una presunzione semplice di pericolosità sociale, come delineata dall’art. 417 c.p.

Note e riferimenti bibliografici

(1) L’art. 202 c.p. recita: “Le misure di sicurezza possono essere applicate soltanto alle persone socialmente pericolose, che abbiano commesso un fatto preveduto dalla legge come reato.

(2) La legge penale determina i casi nei quali a persone socialmente pericolose possono essere applicate misure di sicurezza per un fatto non preveduto dalla legge come reato”.