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Pubbl. Lun, 9 Mar 2015

L´Ordine di Protezione Europeo: finalmente una giustizia "europea"?

Mirko Forti


L´Ordine di Protezione Europeo, volto a convalidare e rendere efficaci le misure di protezione emanate dalle Autorità Giudiziarie su tutto il territorio europeo, porterà delle novità nel nostro ordinamento penale e nell´applicazione della giustizia italiana ed europea. Come funziona il nuovo provvedimento? Quali sono le sue peculiarità? Quali sono i nuovi compiti dei Tribunali e delle Corti di Appello? Ecco le risposte


1) PREMESSA

1) PREMESSA

E’ stato recentemente emanato il Decreto Legislativo n. 9 dell’11 Febbraio 2015 che riconosce e introduce nell’ordinamento italiano le disposizioni della direttiva n.2011/99/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa al "riconoscimento reciproco degli effetti delle misure di protezione adottate da autorità giurisdizionali degli Stati membri, nei limiti in cui tali disposizioni non si pongano in contrasto con i principi supremi dell'ordinamento costituzionale in tema di diritti fondamentali, di libertà e di giusto processo" (art. 1).

L’obbiettivo degli Organi Europei era quello di uniformare e rendere efficaci gli effetti delle misure emanate dai diversi organi giurisdizionali dei diversi Stati Membri in tutto il territorio dell’Unione Europea. La cooperazione giudiziaria tra i vari Paesi, sia in materia civile che penale, è disciplinata dagli articoli 81-86 del TFUE; è quindi evidente il valore fondamentale che viene dato a tale principio, ritenuto come basilare per il corretto funzionamento dell’Unione.

La direttiva in esame rende effettivo il criterio del riconoscimento reciproco delle sentenze e delle decisioni giudiziarie ed il riavvicinamento delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri.

2) L'ORDINE DI PROTEZIONE EUROPEO E LA MISURA DI PROTEZIONE

Il d.lgs. 9/2015 introduce rilevanti novità, come l’ordine di protezione europeo, definito dall’art. 2 del suddetto decreto come  "decisione adottata dall'autorità giudiziaria di uno Stato membro con la quale, al fine di continuare a tutelare la persona protetta, viene disposto che gli effetti della misura di protezione si estendano al territorio di un altro Stato membro in cui la persona protetta risieda o soggiorni o dichiari di voler risiedere o soggiornare". L'art. 2 contiene, tra le altre, le definizioni di "misura di protezione", intesa come "decisione adottata in materia penale da un organo giurisdizionale o da altra diversa autorità competente, che si caratterizzi per autonomia, imparzialità e indipendenza, di uno Stato membro dell'Unione europea con la quale vengono applicati divieti o restrizioni finalizzati a tutelare la vita, l'integrità fisica o psichica, la dignità, la libertà personale o l'integrità sessuale della persona protetta contro atti di rilevanza penale".
La persona offesa ha quindi la possibilità di richiedere un ordine di protezione europeo, come previsto dall’art. 4 che introduce all'interno dell'art. 282-quater c.p.p., un nuovo comma 1-bis mediante il quale si prevede che la persona offesa sia informata di richiedere l'emissione di tale atto, emesso dal giudice che dispone una delle misure cautelari di cui agli artt. 282-bis c.p.p. (Allontanamento dalla casa familiare) e 282-ter c.p.p. (Divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa). In questi casi il giudice provvede "su richiesta della persona protetta che dichiari di soggiornare o risiedere all'interno di uno Stato membro ovvero che manifesti l'intenzione di risiedere o soggiornare in altro Stato membro".

3) COMPETENZA, REQUISITI E PROCEDIMENTO

L’art. 6 del decreto prevede come spetti al Ministro della Giustizia, non appena ha ricevuto il provvedimento emanato dal giudice in cui si prevede l’ordine di protezione, trasmetterlo all'autorità competente dello Stato di esecuzione "con qualsiasi mezzo idoneo a comprovare l'autenticità del documento". Nel caso di rifiuto, da parte dell'autorità competente dello Stato di esecuzione, del riconoscimento di un ordine di protezione europeo, il Ministero della Giustizia deve provvedere, senza indugio, a darne comunicazione all'autorità giudiziaria che ha emesso la misura di protezione ai fini della successiva comunicazione alla persona protetta.
Per il nostro ordinamento, competente al riconoscimento di un ordine di protezione europeo è la Corte d'Appello nel cui distretto la persona protetta, in sede di richiesta, ha dichiarato di soggiornare o di risiedere o presso cui ha dichiarato l'intenzione di soggiornare o di risiedere (art. 7).

La norma prevede anche i requisiti affinché l’ordine di protezione possa essere concesso da parte della Corte di Appello. L’art. 9 proclama come il provvedimento non possa essere emanato quando:

a) le informazioni fornite dallo Stato di emissione risultano incomplete;
b) la misura di protezione comporta obblighi non riconducibili a quelli delle misure cautelari di cui agli artt. 282-bis e 282-ter c.p.p.;
c) la misura di protezione sia stata disposta in riferimento a un fatto che non costituisce reato secondo la legislazione nazionale;
d) la persona sia stata giudicata in via definitiva per gli stessi fatti da uno degli Stati membri, purché, in caso di condanna, la pena sia stata già eseguita ovvero sia in corso di esecuzione o non possa più essere eseguita in forza delle leggi dello Stato che ha emesso la condanna;
e) i fatti per i quali è stato emesso l'ordine di protezione potevano essere giudicati in Italia e si è già verificata una causa di estinzione del reato o della pena;
f) per i fatti per i quali è stato emesso l'ordine di protezione sia stata pronunciata sentenza di non luogo a procedere, salvo che sussistano i presupposti di cui all'art. 434 c.p.p. per la revoca della sentenza;
g) sussista una causa di immunità riconosciuta dall'ordinamento italiano;
h) la misura di protezione sia stata applicata dallo Stato estero nei confronti di una persona che, al momento della commissione del fatto, non era imputabile secondo la legge italiana;
i) la misura di protezione sia stata adottata nello Stato di emissione con riferimento a reati che, in base alla legge italiana, sono considerati commessi per intero o in parte all'intero del territorio dello Stato o in altro luogo a questo equiparato.

4) VIOLAZIONE DELL'ORDINE DI PROTEZIONE E CONCLUSIONI

L’art. 10 dispone le misure da adottare se l’ordine di protezione non viene rispettato; spetterà alla polizia giudiziaria informare il Procuratore Generale e il Presidente della Corte di Appello. In caso di violazione dell’ordine di protezione, la Corte di Appello potrebbe disporre una misura ancora più restrittiva, con scadenza di applicazione non superiore ai trenta giorni.
Starà ovviamente all’Autorità Giudiziaria che ha emanato il provvedimento cautelare nel Paese di origine la possibilità di annullare, sospendere o modificare la suddetta misura restrittiva (art. 11 del decreto); in tali casi la Corte di Appello provvederà rispetto all’attuazione di tali modifiche nel territorio italiano. 

Le misure della direttiva mirano quindi a semplificare le relazioni tra le Autorità Giudiziarie dei diversi Paesi Membri, rendendo quindi efficaci le misure restrittive della libertà personale efficaci su tutto il territorio europeo. Spetta ora ai vari operatori giudiziari, dai magistrati alla polizia giudiziaria, concretizzare i buoni propositi della direttiva.

Riferimenti
Nota di Simone Marani su Altalex del 27.02.15