ISCRIVITI (leggi qui)
Pubbl. Mer, 14 Mar 2018

Il nuovo art. 162-ter c.p. e il reato di atti sessuali con minorenne: rilievi critici

Alessandro Brogioni


Commento alla sentenza della Cassazione, Sez. III Penale, 16.01.18, n. 1580, che affronta l´ipotesi dell´applicabilità della nuova causa di estinzione del reato per condotte riparatorie alla fattispecie di cui all´art. 609-quater c.p.


La sentenza n. 1580 del 16.01.18 della Sezione III della Cassazione è una delle prime pronunce di legittimità relative alla nuova causa di estinzione dei reati prevista dall’art. 162-ter c.p.

La sentenza n. 1580 del 16.01.18 della Sezione III della Cassazione è una delle prime pronunce di legittimità relative alla nuova causa di estinzione dei reati prevista dall’art. 162-ter c.p.

Tale norma è stata introdotta dalla l. 23 giugno 2017 n. 103, che ha apportato numerose modifiche ai codici penale e di procedura penale.

Il neo art. 162-ter c.p. prevede una nuova causa di estinzione dei reati per condotta riparatoria. In particolare il comma 1 dispone che: Nei casi di procedibilità a querela soggetta a remissione, il giudice dichiara estinto il reato, sentite le parti e la persona offesa, quando l’imputato ha riparato interamente, entro il termine massimo della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, il danno cagionato dal reato, mediante le restituzioni o il risarcimento, e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato. Il risarcimento del danno può essere riconosciuto anche in seguito ad offerta reale ai sensi dell’art. 1208 del codice civile, formulata dall’imputato e non accettata dalla persona offesa, ove il giudice riconosca la congruità della somma offerta a tale titolo”.

Ora, il fatto di reato oggetto della sentenza in commento riguarda un’ipotesi di atti sessuali con minore di anni quattordici (art. 609 quater, comma 1 c.p.). Per tale tipo di delitto l’art. 609 septies c.p. prevede la procedibilità a querela di parte che, ai sensi del comma 3 dello stesso articolo, è irrevocabile. Conseguentemente gli Ermellini hanno escluso l’applicabilità dell’art. 162-ter c.p. al caso di specie.

Profili intertemporali

La pronuncia in analisi affronta anche la questione relativa all’applicabilità della nuova causa di estinzione del reato al giudizio di legittimità. Infatti, il neo art. 162-ter c.p. prevede che, affinché il reato possa essere dichiarato estinto dal giudice, la riparazione del danno debba avvenire prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado. L’art. 1, comma 2 l. 103/2017 prevede, però, che la nuova disposizione si applichi anche ai processi in corso alla data di entrata in vigore della stessa legge 103/2017 e che, pertanto, l’estinzione possa essere dichiarata anche quando le condotte riparatorie siano state compiute oltre il termine della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado. Il comma 3 dell’art. 1 l. cit. precisa, infatti, che l’imputato, nella prima udienza successiva all’entrata in vigore della legge, possa chiedere la fissazione di un termine, non superiore a sessanta giorni, entro cui provvedere alle restituzioni, al risarcimento del danno e all’eliminazione, ove possibile, delle conseguenze dannose o pericolose del reato.

Lo stesso comma 3 dell’art. 1 l. cit. esclude espressamente, però, che la nuova causa di estinzione del reato possa trovare applicazione nei giudizi di legittimità in corso all’entrata in vigore della l. 103/2017 (“L'imputato, nella prima udienza, fatta eccezione per quella del giudizio di legittimità […]”). La stessa pronuncia in analisi sottolinea, infatti, la problematica compatibilità con il giudizio di legittimità del procedimento previsto dall’art. 162-ter c.p. che, richiedendo che vengano sentite le parti e la persona offesa, imporrebbe alla Corte di Cassazione compiti estranei alle attribuzioni sue proprie.

Rilievi critici

L’art. 162-ter c.p. rientra in un progetto legislativo volto, così come si legge nella Relazione tecnica di accompagnamento alla l. 103/2017, a “deflazionare il numero di procedimenti penali e comunque a realizzare una rapida definizione degli stessi, determinando effetti di risparmio in termini di spese processuali e di impiego di risorse umane”. Nell’ottica del legislatore, pertanto, l’operatività della nuova causa di estinzione dovrà essere limitata a quei soli reati che «realizzano un’offesa ad interessi individuali nella disponibilità del titolare del bene giuridico leso»[1] e che sono, generalmente, procedibili a querela di parte, soggetta a remissione. In tal senso, ha suscitato notevoli polemiche una pronuncia del Tribunale di Torino che ha dichiarato estinto il reato di stalking, avendo l’imputato pagato un risarcimento di € 1.500, pur se rifiutato dalla vittima, ma ritenuto comunque adeguato dal giudice.

Numerosi rimangono tuttavia i casi in cui il bene giuridico tutelato dalla fattispecie incriminatrice è sostanzialmente coincidente con quello individuale, ma la procedibilità rimane d’ufficio, con la conseguenza che non potrà operare il procedimento di cui all’art. 162-ter c.p. Si pensi ad es. ad alcune ipotesi di furto aggravato, in cui si potrebbe pacificamente abdicare all’istanza punitiva, in caso di riparazione integrale del danno[2]. E lo stesso dicasi per alcune ipotesi di reato, procedibili a querela di parte ma non soggetta a remissione[3].

Da evidenziare, inoltre, come il procedimento di cui all’art. 162-ter c.p. possa prescindere da un effettivo coinvolgimento della persona offesa. Il comma 1, infatti, prevede che, sebbene il giudice decida, sentite le parti e la persona offesa, laddove ritenga comunque congrua la somma offerta dall’imputato a titolo di risarcimento del danno ai sensi dell’art. 1208 c.c., il reato viene dichiarato estinto. Tale circostanza potrebbe frustrare, e non poco, le istanze di giustizia sostanziale della vittima[4]. La norma, inoltre, non specifica i criteri a cui l’organo giudicante dovrà attenersi nel valutare l’idoneità della condotta riparatoria, con la conseguenza di attribuire allo stesso un potere molto ampio, che potrebbe sconfinare quasi nell’arbitrio[5].

Infine, innegabile è la disparita di trattamento su base censitaria che l’art. 162-ter c.p. rischia di introdurre. Infatti, solo chi potrà permettersi di pagare il risarcimento del danno, potrà beneficiare della nuova fattispecie di estinzione del reato, altrimenti dovrà affrontare l’intero iter processuale (con relativi costi) e vedersi destinatario di una pronuncia di condanna. A poco rileva la previsione del comma 2, in base alla quale “Quando dimostra di non aver potuto adempiere, per fatto a lui non addebitabile, entro il termine di cui al primo comma, l’imputato può chiedere al giudice la fissazione di un ulteriore termine, non superiore a sei mesi, per provvedere al pagamento, anche in forma rateale, di quanto dovuto a titolo di risarcimento”: se entro tale termine l’imputato non riesce comunque a corrispondere quanto dovuto a titolo di risarcimento, il reato non potrà essere dichiarato estinto e si avrà pronuncia di condanna[6].

Forse, come sottolineato in dottrina, sarebbe il caso di agire sul versante processualistico per rendere più snelli e celeri i procedimenti penali, oltre che incrementare l’organico di magistrati e funzionari, piuttosto che introdurre strumenti che hanno come unica ratio quella di alleviare il carico giudiziario a scapito, però, delle garanzie dei cittadini.

 

 

 

[1] D. N. Cascini, Il nuovo art. 162-ter c.p.: esempio di “restorative justice” o istituto orientato ad una semplice funzione deflattiva?, in Archivio Penale, 2, 2017.
[2] Ibidem.
[3] Maruotti, La nuova causa di estinzione del reato per condotte riparatorie di cui all’art. 162-ter c.p. tra (presunta) restorative justice ed effettive finalità deflattive: prime riflessioni de iure condito, in www.questionegiustizia.it, in D. N. Cascini, Il nuovo art. 162-ter c.p.: esempio di “restorative justice” o istituto orientato ad una semplice funzione deflattiva?, cit. prende ad esempio la fattispecie di cui all’art. 609-bis comma 3 c.p., dove «il risarcimento del danno avvenuto prima del giudizio dimostra, in molteplici casi, come il processo penale diventi un inutile orpello».
[4] G. Vagli, Brevi considerazioni sul nuovo articolo 162-ter c.p. (estinzione del reato per condotte riparatorie, in  Giurisprudenza Penale Web, 2017, 10.
[5] D. N. Cascini, Il nuovo art. 162-ter c.p.: esempio di “restorative justice” o istituto orientato ad una semplice funzione deflattiva?, cit.
[6] G. Vagli, Brevi considerazioni sul nuovo articolo 162-ter c.p. (estinzione del reato per condotte riparatorie), cit.