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Pubbl. Ven, 9 Mar 2018

Domicilio digitale, difensore digitale, identità digitale e implementazione tramite blockchain

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Michele Chierici


Le novità del 2018 introdotte nel Codice dell´Amministrazione Digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.


Sommario: 1. - Il concetto di cittadinanza digitale. 2. - Il domicilio digitale. 3. - Classificazione terminologica di Open Data. 4. - Strumenti di attivazione per una identità digitale. 5. - Nuove applicazioni del documento informatico. 6. - Garanzia per il rispetto della normativa sulla digitalizzazione e l´innovazione.

1. Il concetto di cittadinanza digitale.

La cittadinanza digitale è un concetto complesso che comprende più rami. Il suo scopo è essenzialmente quello di digitalizzare tutti i momenti di contatto tra pubblica amministrazione e cittadino, questo per il semplice fatto che vi sono incalcolabili vantaggi derivanti, tra i quali: la diminuzione della documentazione, con relativa tenuta e conservazione per anni; la celerità nelle comunicazioni; la possibilità di aprire un canale di dialogo diretto con la pubblica amministrazione senza bisogno di intermediari. Con queste nuove riforme al Codice dell’Amministrazione Digitale si vuole potenziare la struttura già esistente e dare uno strappo verso una definitiva digitalizzazione e abbandono della carta.

2. Il domicilio digitale.

L’art. 3 bis, capo I, sez. II, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, espone il concetto di domicilio digitale. Il domicilio digitale altro non è che la possibilità di indicare un proprio indirizzo PEC il quale viene inserito nell’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente, per essere messo a disposizione delle pubbliche amministrazioni. Ciò comporterà un deciso scarico di costi a favore di una velocità nelle comunicazioni da effettuarsi nei confronti del cittadino. Su impulso del cittadino che consegnerà ed eleggerà come proprio recapito ufficiale l’indirizzo PEC, l’anagrafe potrà effettuare valide comunicazioni mediante questo e senza l’intervento di alcun intermediario.

Tecnicamente per l’attivazione di un domicilio digitale occorre un indirizzo PEC, tuttavia sono altresì accettati altri canali purché rispettino i criteri di certificazione qualificati UE. Ancora non è stato deciso un termine ultimo entro il quale tutti dovranno dotarsi di questo. I professionisti già iscritti agli albi, che quindi dispongono di una PEC, vedranno questa trasformarsi nel loro domicilio digitale, che andrà iscritta presso l’Indice nazionale dei domicili digitale ed automaticamente potrà essere utilizzata anche come domicilio digitale.

3. Classificazione terminologica di Open Data.

Quando si parla di open data occorre fare una distinzione tra documenti con formato aperto e dati di tipo aperto. Il documento con formato aperto è configurato come un supporto reso pubblico, mentre i dati contenuti sono solamente resi pubblici in via indiretta, in questo caso non importa la natura del documento quanto la sua finalità. Per dati aperti invece si intendono dati disponibili alla collettività in modo pieno o semiaperti se tramite licenza. Possono essere resi disponibili anche a fronte del pagamento di una cifra minima, per il mantenimento della struttura, ma presentano il grande vantaggio di essere fruibili anche dal privato in autonomia senza doversi recare in apposite strutture.

Il concetto di dati aperti tuttavia risulta vuoto se non viene anche apportata una strumentazione tecnica adeguata e una struttura in grado di poter essere raggiunta dai cittadini. A questo vengono ricollegate una serie di problematiche inerenti l’identità di chi ha accesso ai dati e alle verifiche che devono essere fatte su chi ne usufruisce, le quali possono essere risolte con gli strumenti che verranno a breve esaminati.

4. Strumenti di attivazione per una identità digitale.

Una delle novità del 2018 è appunto lo SPID (Sistema Pubblico per la gestione di Identità Digitale), il cui scopo è di accedere a tutti i servizi telematici della pubblica amministrazione mediante l’utilizzo di un pin unico (https://www.spid.gov.it). I servizi usufruibili in questo modo sono molteplici, basti pensare al frequente caso di domanda ad una pubblica amministrazione, oppure a una richiesta di informazioni, tutto ciò diviene possibile senza recarsi fisicamente, con relativa spendita di tempo, ma operando da pc.

In concreto SPID è un sistema di autenticazione. Questa, al pari di ogni altra configurazione login, viene effettuata tramite nome utente e password personalizzati e rilasciati dalla pubblica amministrazione. Tutti possono richiederlo a condizione che siano maggiorenni, è sufficiente essere muniti di documento di identità e tessera sanitaria, oltre che di una e-mail. La richiesta deve essere effettuata presso alcuni soggetti erogatori del servizio che vengono analiticamente indicati sul sito governativo, la richiesta è totalmente gratuita.

Le potenzialità della SPID possono ulteriormente essere implementate ma già ora presentano notevoli vantaggi, sia per i cittadini che per i commercianti. Il cittadino, nell’ambito delle sue attività comuni giornaliere, può attraverso questo sistema prenotare visite in ospedale, effettuare l’iscrizione scolastica e accedere alle reti Wi-Fi pubbliche; per il cittadino nel frangente della sua attività lavorativa, vi sono altre funzionalità, come compilare e inviare le pratiche che variano a seconda del settore di attività (e quindi della pubblica amministrazione coinvolta). Si passa da usi più generici, come i contatti con INAIL e INPS, a servizi di anagrafe o fatturazione e certificazione documenti, sino a utilità più specifiche come le visure, il fascicolo sanitario elettronico, servizi di controllo sui pagamenti dei tributi e addirittura funzionalità in campo edile e ambientale.

SPID infine offre ampie possibilità anche per quanto riguarda la formazione di documenti informatici validi poiché consente che venga effettuato quel collegamento tra la dichiarazione e il soggetto tipico dei documenti elettronici. È necessario, per sfruttare appieno le potenzialità di questa struttura, che il documento sia reso sicuro e certo, nonché immodificabile. Il compito spetta all’Agenzia per l’Italia Digitale, la quale dovrà fornire i criteri tecnici di validità e, se questi saranno ritenuti idonei, potranno fungere da convalida per la paternità della dichiarazione.

Un’interessante passo avanti in ambito di nuove tecnologie, potrebbe essere fornito dalla struttura blockchain, che appare idonea a garantire certezza del collegamento tra dichiarante e dichiarato, nonché garantisce un certo grado di stabilità e non modificabilità richiesto a tal fine. Il soggetto dotato di chiave privata può sottoscrivere il documento allo stesso modo di una firma qualificata, già utilizzata oggi. In più è possibile divenire anche destinatari di informazioni sempre con la stessa tecnologia, in quanto fornendo la propria chiave pubblica, il soggetto può essere rintracciato dall’amministrazione e contattato in modo certo e sicuro. Così facendo si coglierebbero ben due opportunità, in primo luogo si procederebbe ad una digitalizzazione delle comunicazioni con conseguente risparmio per l’amministrazione e, in secondo luogo, si avrebbero scambi di informazioni tra cittadino e settore pubblico più rapidi e sicuri. La immutabilità della dichiarazione è garantita dal fatto che la catena di blocchi presenta particolari incastri e, andando a modificare un pezzo già facente parte della catena, questo non risulterebbe più compatibile con il resto. In pratica, lo SPID fungerebbe da mero identificatore iniziale, poi la comunicazione verrebbe effettuata sfruttando le potenzialità della blockchain.

5. Nuove applicazioni del documento informatico.

Il decreto legislativo n. 217 del 13 dicembre 2017 introduce una novità all’art. 20, comma 1-bis, del Codice dell’Amministrazione Digitale, prevedendo anche per il documento informatico il medesimo requisito di validità della forma scritta. In sostanza, in concomitanza con l’art. 2702 c.c., questo varrà come piena prova al pari del documento cartaceo fino a querela di falso. Il documento informatico in sostanza viene equiparato ai documenti con firma elettronica qualificata o avanzata anche nel caso in cui venga garantita l’immodificabilità postuma del contenuto e sia identificato l’autore (o viceversa sia riconducibile in qualsiasi caso il contenuto all’autore medesimo).

È sufficiente una firma digitale o altro tipo di firma elettronica (qualificata o avanzata). L’identificazione dell’autore invece deve essere fornita con strumenti tecnici indicati dalla Agenzia per l’Italia Digitale all’art 71. In ogni caso comunque spetterà al giudice in ultima istanza valutare le prove, il valore probatorio di queste al pari delle altre è liberamente valutabile.

L’agenzia ha un termine di 30 giorni per effettuare le consultazioni e fornire le Linee guida che andranno rispettate ai fini di ottenere gli effetti giuridici sopramenzionati. Per l’efficacia delle Linee occorrerà attendere la pubblicazione sul sito dell’Agenzia e non in Gazzetta Ufficiale. Ciò permette una consultazione e una efficacia più celere soprattutto vista la velocità con cui i progressi tecnologici stanno mutando le comuni forme di dialogo.

6. Garanzia per il rispetto della normativa sulla digitalizzazione e l'innovazione.

Viene implementato all’art. 17 del Codice dell’Amministrazione Digitale l’istituto del difensore civico digitale, il cui ufficio è istituito presso l’Agenzia per l’Italia Digitale. Il difensore è soggetto terzo dotato di imparzialità e autonomia. All’art. 17, comma 1-quater, vengono indicate le modalità d’accesso dei cittadini ai servizi del difensore, chiunque infatti è legittimato a richiedere l’intervento del difensore attraverso il sito ufficiale dell’Agenzia. Lo scopo del difensore è intervenire nelle situazioni di violazione del Codice e di tutte le altre norme circa la digitalizzazione e l’innovazione, in pratica funge da garante del rispetto e della continuità del procedimento di digitalizzazione del Paese.

Il difensore effettua una prima verifica di fondatezza, in cui come un filtro stabilisce in quali casi è opportuno intervenire. Qualora ravvisi la violazione, ammonisce il soggetto autore della violazione, e da un termine, di massimo 30 giorni, entro il quale questi deve ripristinare la situazione. Eventuali inadempienze vengono segnalate agli uffici della amministrazione competente.

Nel sito della Agenzia vengono infine rese pubbliche tutte le decisioni del difensore.

Possono essere inoltre indicati come soggetti violatori di norme del Codice anche le Pubbliche Amministrazioni dell’art. 1 comma 2, decreto legislativo n. 165/2001; le Autorità di garanzia e vigilanza; i gestori di servizi pubblici e le società di controllo pubblico.