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Pubbl. Gio, 22 Feb 2018

Il registro per gli operatori finanziari di Bitcoin e altre cryptovalute

Michele Chierici


Il Ministero dell´Economia e delle Finanze ha avviato una consultazione pubblica per la creazione di un registro in cui far iscrivere gli operatori finanziari che operano in cryptovalute.


Sommario: 1. Premessa; 2. La creazione del registro e modalità di comunicazione; 3. Conclusioni.

Sommario: 1. Premessa; 2. La creazione del registro e modalità di comunicazione; 3. Conclusioni.

1. Premessa.

Il settore delle criptovalute è ancora un terreno per molti versi inesplorato e il Ministero di Economia e Finanza, con l’obiettivo di comprenderne il più possibile le dinamiche, ha aperto una consultazione pubblica sul sito del Dipartimento del Tesoro.

Uno dei grandi problemi relativi all’uso di criptovalute è il riciclaggio e già con il d.l. 90/2017 era stato previsto un obbligo a carico degli operatori di adempiere a tutte le misure antiriciclaggio per contrastare i profili di illegalità connessi. Il decreto nasceva per dar attuazione alla direttiva UE n. 849 del 2015 relativa alla prevenzione e all’uso del sistema finanziario come strumento di riciclaggio per attività criminose o terroristiche.

È inoltre di massima importanza la novità, richiamata più volte, dell’art. 17-bis, commi 8-bis e 8-ter, d.lgs. n. 141/2010. Il primo comma indica che anche per gli operatori in valuta virtuale dovranno essere iscritti presso l’Organismo (dotato di personalità, con autonomia organizzativa, statutaria e finanziaria) competente per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi. Detto Organismo avrà inoltre potere sanzionatorio, la Banca d’Italia propone e il Ministero dell’Economia nomina i soggetti che gestiranno l’ente. Inoltre tra i poteri dell’Organismo rientra quello di effettuare ispezioni e di richiedere la comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti, fissandone i relativi termini (art. 128-undecies del d.lgs. n. 385/1993).

Il comma 8-ter invece, viene stabilito che per la creazione del registro, il Ministero provvederà tramite decreto a dettare le modalità e le tempistiche con cui gli operatori dovranno dichiarare le loro attività. Viene altresì ribadito che la comunicazione è requisito essenziale per svolgere il lavoro, in pratica non è possibile prestare servizio senza avervi adempiuto. Il Ministero poi collaborerà con le forze di Polizia per bloccare le attività non dichiarate. Tra le sanzioni attuabili dall’Organismo vi sono la possibilità di sospensione dell’attività, una multa da 2.065 a 10.329 euro e infine la cancellazione dal registro con conseguente impossibilità di continuare l’attività. È bene ricordare che uno degli obblighi dei prestatori sia di fornire, via telematica all’Organismo, continue informazioni circa gli scambi avvenuti, ogni dato verrà conservato per dieci anni e la violazione di questo onere comporta una serie di sanzioni fino alla rimozione dal registro.

2. La creazione del registro e modalità di comunicazione.

Dunque la ratio del decreto del quale il Ministero sta curando la predisposizione è appunto la raccolta di informazioni ai fini di regolarne l’operato successivamente tramite l’Organismo predisposto. La direzione V del Dipartimento del Tesoro ha sancito un termine finale al 16 febbraio 2018 per apportare osservazioni utili, dopo di che si procederà alla creazione del registro. In sintesi, il decreto non provvede da subito alla creazione di un registro ma predispone le basi informative per giungere al medesimo, si badi bene che le osservazioni non comportano di per se l’inserimento nel registro degli operatori che operano in valuta virtuale.

Al suo art. 2 indica i soggetti interessati, i quali per richiamo sono definito come “prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale”, questi sarebbero tutte le persone, sia giuridiche che fisiche, che forniscano servizi (anche stagionalmente) di carattere professionale idonei a consentire lo scambio delle valute virtuali. Sono equiparati a questi anche coloro che offrano servizi di gestione, conservazione ma soprattutto conversione. La conversione e la riconversione in definitiva sono l’aspetto più importante della disciplina. Ora come ora le valute virtuali dispongono di una liquidità pressoché irrisoria, non è possibile infatti trasformare la valuta in beni, quindi sarebbe fine a sé stessa se non fosse per la possibilità di riconvertirli in valuta avente corso legale. Ciò che gli operatori eseguono quindi è una prima conversione da valuta avente corso legale a valuta virtuale, poi tramite questa vengono effettuate operazioni di trading o altre manovre speculative, infine il ricavato viene riconvertito una seconda volta in valuta avente corso legale.

Ricomprende, tra i soggetti destinatari, anche gli operatori commerciali che accettano valuta virtuale nelle transazioni, per le medesime motivazioni sopra illustrate questi sono in verità un esiguo numero.

Il termine per le comunicazioni al registro delle proprie attività per i soggetti interessati a svolgere attività tramite valute virtuali è fissato dall’entrata in vigore del decreto fino al primo luglio 2018, detta comunicazione dovrà essere fatta al Ministero di Economia e Finanza. Mentre gli operatori già attivi sul territorio dovranno darne comunicazione entro sessanta giorni dalla data del medesimo decreto. In sintesi, la differenza tra i due termini è stabilita in base alla attuale operatività oppure ad un semplice interesse che potenzialmente potrebbe concretizzarsi in attività.

La comunicazione viene effettuata mediante PEC seguendo il modello prestabilito dal Ministero e allegato al decreto. Prevede le generalità (residenza, luogo e data di nascita, documenti identificativi, codice fiscale) dell’interessato e del legale rappresentante (che può essere anche persona giuridica) e gli indirizzi PEC di entrambi. Infine deve indicare se intenderà operare in sede fisica o online.

Viene in conclusione apposta una clausola di chiusura per eventuali variazioni che dovranno essere comunicate entro 10 giorni dalla data dell’avvenimento.

La sottoscrizione va effettuata mediante firma digitale o, nel caso in cui il dichiarante sia persona giuridica, il legale rappresentante allegherà in addizione un proprio documento identificativo via PEC.

3. Conclusioni.

L’iniziativa mira alla creazione oltre che di un semplice registro anche alla contestuale rilevazione numerica degli operatori che, ad oggi, sono sconosciuti. Verrà alla luce non solo il nome dei soggetti prestatori ma più in generale anche il loro numero, così da comprendere quale sia la effettiva entità numerica sul territorio.

L’Organismo infine detiene una seconda utilità, vengono tracciati non solamente i prestatori delle valute virtuali ma anche i compro-oro. Il legislatore ha approfittato dell’occasione per risolvere anche la questione pendente del numero dei compro-oro presenti sul territorio, che ad ora risulta sconosciuto, dando così attuazione al decreto legislativo n. 92 del 25 maggio 2017. Il registro dei compro-oro diverrà operativo entro i prossimi tre mesi dall’entrata in vigore del decreto.

In conclusione è possibile percepire lo scopo del decreto anche attraverso una analisi sistematica dei due registri. La motivazione dunque è di apprendere quale sia la realtà e la dimensione del mercato di due attività che oggi non si è in grado di quantificare, ma non solo, capirne le dimensioni consente anche di tracciare una mappa di diffusione sul territorio. L’operazione che è in atto può essere considerata come un grande censimento a livello nazionale di queste categorie, il che comporterà la possibilità di una regolamentazione efficiente qualora ve ne sarà bisogno.