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Pubbl. Gio, 16 Nov 2017

Il reato di guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti

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Nicola Galati


La recente giurisprudenza sul tema ed i rapporti con il reato di guida sotto l´influenza dell´alcool


Un reato che spesso si riscontra nella quotidianità è quello di guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti, da tenere ben distinto dal reato di guida sotto l'influenza dell'alcool. 

Il primo, in particolare, è previsto dall’art. 187 del Codice della strada, secondo il quale chi guida in stato di alterazione psicofisica, dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope, è punito con l'ammenda da euro 1.500 a euro 6.000 e l'arresto da sei mesi ad un anno.

Quanto alla struttura del reato, tale fattispecie, secondo quanto affermato dalla Corte Costituzionale, è costituita da due elementi: "lo stato di alterazione, capace di compromettere le normali condizioni psico-fisiche indispensabili nello svolgimento della guida e concretizzante di per sé una condotta di pericolo per la sicurezza della circolazione stradale" e "l’assunzione di sostanze (stupefacenti o psicotrope), idonee a causare lo stato di alterazione"[1].

Perché si possa configurare la contravvenzione, pertanto, non è sufficiente mettersi alla guida dopo l’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, ma è necessaria la sussistenza di uno stato di alterazione psico-fisica dovuto all’assunzione di stupefacenti.

Secondo una recente pronunzia della Corte di Cassazione, infatti, "La condotta tipica della contravvenzione di cui all'articolo 187 del codice della strada non è quella di chi guida dopo avere assunto sostanze stupefacenti, bensì quella di colui che guida in stato di alterazione psico-fisica determinato da tale assunzione e, pertanto, perché possa affermarsi la responsabilità dell'agente non è sufficiente provare che, precedentemente al momento in cui lo stesso si è posto alla guida, egli abbia assunto stupefacenti, ma altresì che egli guidava in stato di alterazione causato da tale assunzione. Pertanto, è necessario, per la condanna, sia un accertamento tecnico-biologico, che dimostri l'assunzione delle sostanze, sia che altre circostanze provino la situazione di alterazioni psico-fisica"[2].

La suddetta struttura della norma influisce sull’aspetto probatorio del reato e, soprattutto, come anticipato, lo differenzia dalla fattispecie di guida sotto l'influenza dell'alcool di cui all’art. 186 del Codice della strada, dal momento che, se la sussistenza del reato di guida in stato di ebbrezza può essere dimostrata anche solo in base ad elementi sintomatici[3], gli stessi non sono sufficienti per l'accertamento del reato di cui all'art. 187 del Codice della strada. Quest’ultima fattispecie, infatti, deve essere provata tramite l’esame dei campioni biologici ma anche con visita medica e attraverso altri elementi sintomatici esterni (quali le modalità della condotta di guida, la confessione dell'imputato, la testimonianza degli operanti sulle condizioni del conducente), che attestino l’attualità dello stato di alterazione del soggetto al momento dell’essersi posto alla guida[4].

Quanto agli accertamenti dei campioni biologici, giova distinguere tra l’analisi delle urine e quelle ematiche. Gli esiti delle seconde sono ritenuti maggiormente affidabili ai fini della dimostrazione del dato temporale dell’assunzione delle sostanze stupefacenti. La positività riscontrata nell'analisi delle urine, infatti, è compatibile con una risalente assunzione della sostanza, persistendo tracce del principio attivo anche per un arco temporale considerevole. Perciò si ritiene preferibile l’indirizzo giurisprudenziale che non ritiene sufficiente la positività emersa dalle analisi delle urine per dimostrare la sussistenza dello stato di alterazione psico-fisica[5].

In ogni caso, l’esito positivo degli esami sui campioni biologici non è da solo sufficiente a provare lo stato di alterazione psico-fisica, qualora questo dato non venga confermato dalla visita medica o da altri elementi sintomatici[6].

Vi è un altro aspetto interessante, dibattuto in giurisprudenza e dalle evidenti ricadute pratiche, inerente al prelievo di campioni biologici al fine di accertare lo stato di alterazione psico-fisica.

Secondo la giurisprudenza consolidatasi in tema di guida in stato di ebbrezza [7], ma pacificamente applicabile anche alla fattispecie di cui si discute, tale prelievo rientra tra gli atti di polizia giudiziaria urgenti ed indifferibili, di cui all’art. 354 c.p.p., ai quali il difensore ha facoltà di assistere senza però il diritto di essere preventivamente avvisato (ex art. 356 c.p.p.).

In base all’art. 114 disp. att. c.p.p., la polizia giudiziaria ha l’obbligo, prima di procedere all’accertamento, di avvisare la persona sottoposta alle indagini, se presente, della facoltà di farsi assistere dal difensore di fiducia.

Ne deriva l’inutilizzabilità del risultato degli accertamenti effettuati senza aver preventivamente notiziato l’indagato della facoltà di farsi assistere da un difensore[8].

Le norme, però, non pongono alcun obbligo di avvisare il difensore né di nominare un difensore di ufficio qualora l’indagato non nomini un difensore di fiducia[9]. Avvertimento ex art. 114 disp. att. che, inoltre, non richiede formule sacramentali, purché sia idoneo al raggiungimento dello scopo[10].

Qualora, invece, il prelievo ematico sia compiuto autonomamente dai sanitari, in esecuzione di ordinari protocolli di pronto soccorso, in assenza di indizi di reità a carico di un soggetto coinvolto in un incidente stradale, non vi è alcun obbligo di avviso all’indagato di farsi assistere da un difensore di fiducia, non trattandosi di atto di polizia giudiziaria urgente ed indifferibile[11].

Se, invece, l’accertamento venga sì effettuato dai sanitari di una struttura nella quale il soggetto sia stato ricoverato subito dopo un incidente stradale, ma non nell'ambito di un protocollo sanitario per terapie di pronto soccorso, bensì su richiesta della polizia giudiziaria, allora è obbligatorio l’avviso della facoltà di nomina del difensore di fiducia, in quanto atto urgente di polizia giudiziaria[12].

Secondo la pacifica giurisprudenza di legittimità, la violazione dell’art. 114 disp. att. c.p.p. costituisce una nullità di ordine generale, a regime cd. intermedio, ai sensi dell’art. 178, co. 1 lett. c) c.p.p.

Dibattuta è stata, invece, l’individuazione del termine entro cui proporre tale eccezione, contrasto risolto dall’intervento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione[13], le quali hanno chiarito che la nullità in oggetto, essendosi verificata antecedentemente al giudizio, può essere tempestivamente dedotta, a norma degli artt. 180 e 182, co. 2, secondo periodo, c.p.p., fino al momento della deliberazione della sentenza di primo grado.

È stato così superato quell’orientamento secondo il quale, in forza del primo periodo del co. 2 dell’art. 182 c.p.p., la nullità doveva essere eccepita prima del suo compimento ovvero immediatamente dopo.

La Suprema Corte, infatti, ha negato "che una qualsiasi nullità debba essere personalmente eccepita, a pena di decadenza, dal soggetto indagato o imputato, non solo nell'immediatezza dell'atto nullo, ma anche successivamente, poiché tale soggetto non ha, o si presume per postulato legale che non abbia, le conoscenze tecniche indispensabili per apprezzare che l'atto o il mancato atto sia non rispettoso delle regole processuali, e per di più che egli debba attivarsi per eccepire ciò, entro certi termini, a pena di decadenza"[14].

 

Note e riferimenti bibliografici

[1] Corte Costituzionale, ordinanza 27/07/2004, n° 277.
[2] Cassazione penale, sez. IV, sentenza 27/01/2016, n. 3623.
[3] Cassazione penale, sez. IV, sentenza 11/06/2009, n. 41796, secondo cui "per la sussistenza del reato di guida in stato di ebbrezza alcolica è sufficiente la prova sintomatica dell’ebbrezza o che il conducente abbia superato uno dei tassi alcolemici indicati nel comma secondo dell’art. 187 cod. strada", a differenza del reato ex art. 187 c.d.s. per la cui dimostrazione "è necessario sia un accertamento tecnico-biologico, sia che altre circostanze provino la situazione di alterazione psico-fisica".
[4] Tribunale Ivrea, sentenza 25/01/2010, n. 6.
[5] Tribunale Pesaro, sentenza 16.12.2014. Nel senso di ritenere sufficiente l’analisi delle urine, senza provvedere all’esame ematico: Cassazione penale, sez. IV, sentenza 9/01/2013, n. 6995; Cassazione penale, sez. IV, sentenza 16/06/2017 n. 30237.
[6] Cassazione penale, sez. IV, sentenza 11/04/2014, n° 16059.
[7]Cassazione penale, sez. IV, sentenza 10/10/2017 n. 51284.
[8] Cassazione penale, sez. IV, sentenza 30/05/16, n. 22711: "E’ inutilizzabile il risultato delle analisi del sangue effettuato in ospedale su richiesta della polizia e dirette alla ricerca di alcool dopo un sinistro stradale se non viene comunicato alla persona sottoposta alle indagini che può farsi assistere da un difensore".
[9] Cassazione penale, 23/10/1992, Torcato, CED 192917.
[10] Cassazione penale, sez. III, sentenza 17/01/2012, n. 4945.
[11] Cassazione penale, Sez. VI, sentenza 13/9/2016, n. 43894; Cassazione penale, Sez. IV, sentenza 21/12/2011, n. 34145.
[12] Cassazione penale, Sez. IV, sentenza 10/1/2017, n. 4234; Cassazione penale, Sez. IV, sentenza 22/12/2016, n. 3340; Cassazione penale, Sez. I, sentenza 21/12/2016, n. 15272.
[13] Cassazione penale, Sez. Un., sentenza 29/1/2015, n. 5396.
[14] Ibidem.