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Pubbl. Mer, 1 Nov 2017

Il regime forfettario: il regime per startup e giovani professionisti

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Ugo Tedesco


Ideale per chi avvia una piccola attività e per i giovani professionisti, grazie all´abbattimento dell´imponibile e alle basse aliquote impositive.


Il regime forfettario, introdotto dalle legge 190/2014 e chiamato così a causa della forfettizzazione stabilita dallo Stato, è uno dei regimi fiscali opzionabili nel nostro ordinamento. Tale regime è indicato soprattutto per le STARTUP o per l’avvio di un giovane professionista, in quanto prevede alcune agevolazioni davvero vantaggiose: la non applicazione dell’IVA sulle fatture, esenzione dalla ritenuta d’acconto, dall’IRAP e dagli (ormai ex) studi di settore.

Il vantaggio di questo regime è rappresentato dall’imposta unica sostitutiva calcolata soltanto sui ricavi effettivamente incassati durante l'esercizio (a differenza del vecchio regime “dei minimi”, con aliquota al 5% che veniva calcolata sulla differenza tra costi e ricavi). Il massimo dei ricavi che può essere conseguito durante un esercizio è stabilito dallo Stato, secondo la tabella dei codici ATECO.

I codici ATECO (ATtività ECOnomiche) è una classificazione fornita dall’ISTAT attraverso dei codici alfanumerici che individuano il settore economico di un’attività e tutte lo sottocategorie esistenti. I codici ATECO attualmente utilizzati sono una classificazione dello strato economico italiano del 2008, i quali sostituiscono i codici ATECO del 2002.

Per quanto riguarda invece la base di calcolo sul quale applicare le aliquote delle imposte, sempre attraverso i codici ATECO, lo Stato stabilisce una percentuale (un forfait appunto) che andrà ad abbattere l’imponibile su cui verrà applicata l’aliquota.

RICAVI x % Fortfettizzazione = IMPONIBILE
Es. 1.000 x 35% = 350 €

Su questo imponibile verrà poi applicata l’aliquota del 5% (per cinque anni) o in alternativa quella del 15%. Sarà inoltre la base di calcolo per i contributi previdenziali di chi, non avendo una cassa professionale, versa alla Gestione Separata dell’INPS secondo le aliquote vigenti.

Per l’applicazione dell’aliquota minima del 5%, l’attività o il libero professionista, deve rispettare i seguenti precetti:

  1. il titolare della nuova attività non deve avere esercitato tramite partita IVA nessuna attività d’impresa e/o essere stato un libero professionista nei tre anni precedenti;
  2. in caso di rilevamento di un’attività che veniva svolta da terzi, non si potrà accedere alla percentuale ridotta se nell’ultimo esercizio tale forma d’impresa ha superato il limite stabilito per quella attività dalle previsioni statali.

Nel caso in cui uno di questi requisiti non venga rispettato verrà applicata l’aliquota del 15%.

Nel caso in cui, invece, il titolare della nuova partita IVA volesse proseguire l’attività per la quale era precedentemente assunto come lavoratore dipendente (Es.: dipendente di una falegnameria che vuole aprire partita iva come falegname) non potrà accedere al regime forfettario perché condizione ostativa all’accesso prevista dalla Legge è che la partita IVA di nuova apertura non sia una mera prosecuzione di attività svolta precedentemente come lavoratore dipendente.

Oltre le limitazioni precedentemente discusse, bisogna anche fare attenzione:

  • Che durante tutta la vita dell’impresa assoggettata a questo regime, il valore (al costo storico) dei beni strumentali all’attività non superi i 20.000,00 euro complessivi. A differenza del regime dei minimi abrogato nel 2015, questa tipologia non prevede l’inclusione, nel limite dei beni strumentali, eventuali fitti passivi per locazioni di uffici.
  • Che non venga superato il limite di € 5.000,00 annui lordi (ovvero comprensivi di stipendi, contributi previdenziali ed assistenziali, ecc).  per assumere un dipendente.

In deroga a quanto detto sopra, l’unico caso in cui c’è un versamento reale di IVA è solo in presenza di acquisti effettuati da fornitori intracomunitari, la quale dovrà essere versata entro il 16 del mese successivo tramite modello F24.

In caso in cui la fattura/parcella emessa sia di importo superiore ai 77,47 euro, dovrà essere applicata una marca da bollo da 2 euro.

Dal punto di vista previdenziale, questo regime prevede agevolazioni per i contributi versati da Artigiani e Commercianti, i quali possono optare (facendone comunicazione all’INPS) di un abbattimento contributivo pari al 35%.

Fonti

Legge 23 dicembre 2014, n. 190, "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)"