Lun, 7 Set 2026 · anno XIII · fascicolo n. 9 ISSN 2532-9871 · riconosciuta ANVUR Assistenza
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IUS/09ISTITUZIONI DI DIRITTO PUBBLICO Modifica

Scritto esame di avvocato: la procura alle liti uguale ad altre non inficia la validità della prova.

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ISSN 2421-7123
Contributo n. 2428
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Abstract

Il Tar Campania ha accolto il ricorso di una candidata avverso il verbale di correzione di un compito redatto in sede di svolgimento dell´esame di abilitazione all´esercizio della professione forense, che decretava l´esclusione della stessa dalle prove orali perchè contenente una procura alle liti identica a quella riportata da altro candidato.

Parole chiave scritto · avvocato · procura

Con l´ordinanza 6-7 settembre 2017, n. 1240 il Tar Campania-Napoli non delude le aspettative di una giovane candidata, che ha subìto una scottante bocciatura allo scorso esame di abilitazione per l'esercizio della professione forense, motivata dalla Commissioine esaminatrice sulla scorta di una identità della procura alle liti rispetto a quella riportata da altro concorsista.

Pur non sconfessando il costante orientamento della giurisprudenza amministrativa, a tenore del quale rientra nel legittimo esercizio della discrezionalità tecnica della Commissione una valutazione esclusivamente numerica sprovvista di qualsivoglia delucidazione in merito al giudizio di idoneità/inidoneità del candidato,  il Tar con l'ordinanza in commento stigmatizza la prassi (alquanto superficiale) delle bocciature fondate esclusivamente su una presunta identità della procura alle liti tra due o più elaborati. Il Tar statuisce che “l’identità della procura alle liti con quella di altro candidato non appare idonea a dimostrare la copiatura del tema e, quindi, a giustificare la non ammissione alle prove orali, tenuto conto che, come prospettato da parte ricorrente, consiste in una esposizione di formule di stile standard e dal contenuto quasi fisso e “sacramentale”, occorrendo, di contro, al suddetto fine, verificare la presenza o meno di autonome osservazioni del candidato sul tema (Consiglio di Stato, sezione IV, ordinanza n. 5248 del 25 novembre 2015)”.

Le coordinate ermeneutiche in tema di valutazioni concorsuali sono chiare e giustificano la non ammissione agli orali quante volte (e soltanto quando) si ravvisi tra due o più compiti una medesimezza che investe valutazioni o riflessioni di tipo personale in quanto indici rivelatori di una copiatura, le quali di certo non possono dirsi racchiuse nelle formule standard e quasi sacramentali che sovente si utilizzano per conferire la procura alle liti.

Si tratta di una pronuncia destinata a provocare potenzialmente scosse telluriche sulle procedure concorsuali nazionali, data la percentuale notevolmente elevata dei candidati non idonei e la contestuale assenza, nella stragrande maggioranza dei casi, di una motivazione espressa in forma diversa da quella numerica.

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Come citare questo contributo

ROSA MUGAVERO, "Scritto esame di avvocato: la procura alle liti uguale ad altre non inficia la validità della prova." in Riv. Cammino Diritto, ISSN 2421-7123

ISSN 2421-7123 · accesso aperto
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