Pubbl. Mer, 27 Set 2017
Pioggia di avvisi bonari e di avvisi di addebito da parte dell´INPS: parte la battaglia degli avvocati
Modifica paginaL’INPS sta inviando in queste settimane una serie di avvisi bonari e di avvisi di addebito per il mancato pagamento dei contributi dovuti alla gestione separata INPS commercianti, artigiani e lavoratori autonomi professionisti senza cassa. Il periodo oggetto di verifica è il 2011. Ciò ha dato vita alla battaglia di classe degli avvocati.
La serie di avvisi di addebito e di avvisi bonari notificati dall'INPS ha dato vita ad una querelle tra avvocati e lo stesso ente previdenziale, che continua ad inviare atti per il pagamento dei contributi relativi all'anno 2011. Cosa si può fare per evitare il pagamento?
I rimedi sono differenti a seconda del tipo di avviso inviato dall’INPS.
Più precisamente:
A) nel caso in cui l’INPS abbia inviato un avviso di addebito (ossia la “vecchia” cartella esattoriale), il rimedio è rappresentato dal ricorso in opposizione ad avviso di addebito, costituito da un ricorso da presentare in Tribunale (Sezione Lavoro), entro termini molto ristretti, decorrenti dalla data della ricezione dell’avviso di addebito stesso (entro 40 giorni dall'avvenuta notifica);
B) nel distinto caso in cui l’INPS abbia manifestato le proprie pretese per mezzo dell’avviso bonario, la contestazione dello stesso deve avvenire, secondo le modalità previste dalla legge per tale tipo di avviso (L. n. 88/1989), cioè mediante la proposizione di un ricorso in via amministrativa avverso l’avviso stesso, ossia una forma di impugnativa da inoltrare ad un apposito e determinato Comitato, istituito nell’ambito dell’INPS, competente a definirlo (come previsto dalla L. n. 88/1989), con gli effetti previsti per tale rimedio.
Il ricorso in via amministrativa deve essere proposto, nelle forme previste attualmente dalla legge (ossia chiedendo il PIN all'INPS), nel termine di 90 giorni dalla ricezione dell’avviso bonario, ed avere una specifica impostazione, nonché determinate conclusioni.
L’INPS ha a disposizione 90 giorni per decidere tale ricorso.
Qualora, entro il suddetto termine, non intervenga alcuna decisione dell’Ente previdenziale, il ricorso in via amministrativa si intende respinto per silenzio/rigetto. In tal caso, pertanto, è necessario spiegare ricorso innanzi al Tribunale, in quanto, in caso contrario, l’INPS procederà nei confronti dell'avvocato cui ha inviato l’avviso bonario, emettendo e notificandogli l’avviso di addebito (ex cartella esattoriale), che, come sopra affermato, ha efficacia esecutiva.
Ma su quali punti è possibile articolare il ricorso? Gli avvocati, tra cui il sottoscritto, hanno studiato la materia ed hanno individuato diversi vulnus nel comportamento dell'INPS. Anzi, la battaglia ha coinvolto diverse testate giornalistiche e molti professionisti che manifestano il loro dissenso alle pratiche dell'INPS su tutti i social network.
In questa sede, si può anticipare che i principali motivi di ricorso si basano sull'insussistenza dei motivi per l'iscrizione alla gestione separata, a causa della valenza del contributo integrativo (pagato dall'avvocato alla Cassa forense) ai fini previdenziali; sulla incostituzionalità della pretesa dell'INPS per contrasto con gli artt. 36 e 38 della Costituzione, sul difetto di legittimazione passiva dell'inps, sull'intervenuta prescrizione dell'INPS del diritto di chiedere le somme, sull'illegittimità della proporzione delle sanzioni applicate; sulla carenza dei presupposti di legge per l'emanazione dell'atto amministrativo per violazione della Legge 241/1990; sul difetto di motivazione ed eccesso di potere per difetto di istruttoria e travisamento dei fatti.
La principale eccezione mossa dai ricorrenti è quella relativa alla prescrizione che si basa sul fatto che il dies a quo di decorrenza del termine di prescrizione quinquennale dei contributi previdenziali per tutti gli iscritti alla Gestione Separata Inps va individuato nella scadenza prevista per il loro versamento coincidente con il termine previsto per il saldo delle imposte dovute, vale a dire il 16 giugno, secondo quanto disposto dall'art. 17 del DPR 7 dicembre 2001 n. 435 (modificato dal D.L. 223/06, convertito in Legge 4 agosto 2006). Essendo gli avvisi inviati a settembre del quinto anno successivo, il diritto dell'Inps a riscuotere le somme indicate nell'avviso deve ritenersi prescritto.
A nulla possono rilevare le obiezioni dell'Ente, secondo il quale la prescrizione dovrebbe decorrere dalla data in cui l'Inps è stato posto in condizione dal contribuente di esercitare il proprio diritto a richiedere la contribuzione dovuta alla gestione Separata. Invero l'obbligo del versamento contributivo discende direttamente dalle citate disposizioni normative e non dalla presentazione della dichiarazione fiscale (sent. Tribunale Bologna 19.06.2012). In altri termini, l'esigibilità del credito previdenziale non è condizionata dalla presentazione della dichiarazione fiscale, né dalla veridicità del suo contenuto, ma dipende dal verificarsi delle condizioni previste dalla normativa di riferimento; con la conseguenza che l'inadempimento del contribuente decorre dalla data, stabilita dalla legge, nella quale il pagamento avrebbe dovuto essere compiuto. L'eventuale non conoscenza dei dati reddituali del contribuente da parte dell'Inps non integra un'impossibilità giuridica alla riscossione dei contributi, in quanto l'Ente è sempre nella condizione di richiedere la denuncia dei redditi al soggetto interessato o all'amministrazione finanziaria.
Alla tesi difensiva dell'Inps si è da sempre opposta la Giurisprudenza di legittimità (ex plurimis Cass. 4389/99; Cass. 7878/98; Cass. 1296/98) secondo cui l'Ente di previdenza può in ogni caso accertare i redditi del contribuente o mediante propri funzionari o richiedendo copia della denuncia direttamente all'Amministrazione competente.
Peraltro, nel 2005, lo stesso Inps ha emanato la circolare nr. 69, mediante la quale si è adeguato al consolidato orientamento giurisprudenziale. Nella circolare è stabilito a chiare lettere che “il termine prescrizionale decorre dal giorno in cui i contributi in argomento dovevano essere corrisposti secondo la normativa vigente e, quindi, dal giorno in cui doveva essere versato il saldo risultante dalla dichiarazione dei redditi dell'anno di riferimento”.
Tale “presa di coscienza” avveniva anche alla luce del parere reso dalla dott.ssa Rosa Francaviglia, magistrato della Corte dei Conti, la quale, interpellata dallo stesso Ente, così deduceva: “La giurisprudenza di merito ha ravvisato l’infondatezza di tali assunti dell’ Inps stante che ben può l’ Ente chiedere la denuncia dei redditi agli interessati od alla P.A. finanziaria direttamente. Perciò, la Circolare n° 69/2005 non fa altro che prendere atto di detto orientamento stante l’esistenza di contenzioso in materia che ha comportato un ingente dispendio di pubblico denaro a titolo di spese legali… Conclusivamente, quindi, il termine prescrizionale per i contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale imponibile decorre dal giorno in cui tali contributi vanno versati secondo la vigente normativa ossia dal giorno in cui va corrisposto il saldo risultante dalla dichiarazione dei redditi dell’ anno di riferimento. In quest’ ottica, si procede allo sgravio della contribuzione iscritta a ruolo con annullamento della imposizione ancora risultante in via amministrativa.”
Ed ancora, “Recitano i commi 9 e 10 dell’art. 3 della L. 8 agosto 1995, n. 335 …‘le contribuzioni di previdenza ed assistenza sociale obbligatoria si prescrivono… in cinque anni…’ La Suprema Corte, interpretando la norma in questione ha rilevato che ‘in materia di prescrizione del diritto degli enti previdenziali ai contributi dovuti dai lavoratori…, l’art.3, comma 9… stabilisce tra l’altro che la prescrizione diviene quinquennale a partire dal 1° gennaio 1996 anche per i crediti maturati e scaduti in precedenza…” (ex multiis: Tribunale di Bari, sez. Lavoro, Giudice dott.sa Assunta Napoliello, sent. del 28.01.2015).
La contestazione sulle sanzioni si basa, invece, sul fatto che l’art. 116, comma 8, lett. b), della Legge n. 388/2000 dispone: “In caso di evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero, cioè nel caso in cui il datore di lavoro, con l'intenzione specifica di non versare i contributi o premi, occulta rapporti di lavoro in essere ovvero le retribuzioni erogate, al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al 30 per cento; la sanzione civile non può essere superiore al 60 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge. Qualora la denuncia della situazione debitoria sia effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori e comunque entro dodici mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o premi e sempre che il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro trenta giorni dalla denuncia stessa, i soggetti sono tenuti al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti; la sanzione civile non può essere superiore al 40 per cento dell'importo dei contributi o premi, non corrisposti entro la scadenza di legge”.
Stando alla lettera della norma citata, occorre ai fini dell’irrogazione della sanzione civile che il contribuente abbia, coscientemente e volontariamente, omesso di presentare le denunce obbligatorie, assistito dall’intenzione specifica di non versare i contributi previdenziali, e con tale intento abbia occultato rapporti di lavoro eseguiti ovvero retribuzioni percepite e/o erogate: occorre che il soggetto tenuto al versamento agisca con il dolo specifico diretto a porre in essere un atto di evasione e/o elusione fiscale.
Orbene, siffatto elemento psicologico manca nel caso di specie, in quanto i ricorrenti hanno regolarmente dichiarato alla Cassa Forense il proprio reddito imponibile, mediante la presentazione del Modello 5, ergo non hanno inteso occultare attività professionali esercitate ovvero compensi percepiti. Dunque, ammesso e non concesso che vi sia stata violazione delle norme sui versamenti alla Gestione Separata, l’intenzione dolosa è comunque esclusa dal ragionevole affidamento generato sia dalla prassi applicativa sia dall’interpretazione giurisprudenziale dell’art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995 protrattasi per oltre 15 anni, entrambe orientate nel senso della non obbligatorietà del versamento alla Gestione Separata da parte dei professionisti iscritti in un albo professionale ed assistiti da autonoma forma previdenziale.
In caso di notifica di avviso bonario o di avviso di addebito dell'INPS, si consiglia, dunque, di non cadere nella paura nè di pagare senza battere ciglio, perchè l'atto potrebbe essere viziato sotto diversi profili: si consiglia, dunque, di rivolgersi ad un buon avvocato laburista.