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GIUR-14/ADIRITTO PENALE Modifica

Omissione dell´avviso della facoltà di farsi assistere: alcol test nullo.

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ISSN 2421-7123
Contributo n. 2363
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Abstract

L´articolo muove dall´analisi di una recente sentenza emessa dalla Cassazione penale, sez. IV, precisamente la n. 42667 del 17.10.2013, che pone l´accento sull´ipotesi in cui il conducente di un auto, accusato di guida in stato di ebbrezza, non sia stato avvertito della facoltà di farsi assistere da un avvocato di fiducia.

Parole chiave omissione · facoltà · assistere

Oggetto del presente articolo è la recente sentenza emessa in data 17 ottobre 2013, n. 42667 dalla Quarta Sezione Penale della Corte di Cassazione, a seguito del ricorso spiegato dal Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Bologna avverso la sentenza emessa del G.i.p del Tribunale di Reggio Emilia. Tale giudice, pur dando atto della circostanza che gli esami di laboratorio a cui gli agenti di polizia giudiziaria avevano fatto sottoporre l'imputato avevano evidenziato la presenza di un tasso alcolemico pari a g/l 1,86, rilevava che nell'occasione gli agenti operanti avessero omesso di avvisare l'imputato stesso della facoltà di farsi assistere da un difensore, in violazione della prescrizione di cui all'articolo 114 disp. att. c.p.p. Tale violazione integrava la nullità sanzionata dall'articolo 178 c.p.p., lettera c) e articolo 180 c.p.p., rilevabile d'ufficio in quanto a regime intermedio. Pertanto, secondo il G.i.p, escludendo l'informazione probatoria acquisita con l'analisi di laboratorio, difettava la prova della responsabilità dell'imputato.

La sentenza della Cassazione Penale sopra richiamata afferma che, per principio generale, la nullità, derivante dall'omesso avviso all'indagato da parte della polizia giudiziaria che procede ad un atto urgente ed indefferibile, come quello della sottoposizione del conducente all'alcoltest, della facoltà di farsi assistere dal difensore è di natura intermedia e deve ritenersi sanata se non tempestivamente rilevata o se non dedotta prima o immediatamente dopo il compimento dell'atto, in base a quanto prescritto dall'art. 182, secondo comma, c.p.p.

In ogni caso, dalla lettura degli artt. 182 e 183 c.p.p., non è, tuttavia, evincibile che l'omessa eccezione della nullità comporti automaticamente la sua sanatoria: di conseguenza, come rilevato dalla giurisprudenza di legittimità, in tema di nullità a regime intermedio, qualora la parte decada dalla possibilità di eccepirla, ai sensi del secondo comma dell' art. 182 c.p.p., l'invalidità non è automaticamente sanata, atteso che l'organo giudicante ha pur sempre il potere di rilevarla d'ufficio nei più ampi termini di cui all'art. 180 c.p.p.

Come evidenziato dalla sentenza, infatti, "se la parte decade dalla possibilità di eccepire la nullità, ha pur sempre la possibilità di sollecitare il giudice all'esercizio dei suoi poteri officiosi, ma non essendovi per questi l'obbligo del rilievo della nullità, l'omessa sua declaratoria non è sindacabile".

Stando a quanto affermato dalla Suprema Corte, non risponde, dunque, del reato di guida in stato d’ebbrezza il conducente che non è stato avvisato dalla Polizia Stradale di potersi far assistere da un avvocato di fiducia nell’esame del tasso alcolemico, indipendentemente dal fatto che il conducente non eccepisca la nullità al momento in cui viene steso il relativo verbale.

Posto che sarebbe preferibile non mettersi alla guida in stato di ebbrezza, si consiglia di prestare attenzione alle modalità mediante le quali viene svolto l'alcoltest: potrebbe esserci una via d'uscita!

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Come citare questo contributo

EMMANUEL LUCIANO, "Omissione dell´avviso della facoltà di farsi assistere: alcol test nullo." in Riv. Cammino Diritto, ISSN 2421-7123

ISSN 2421-7123 · accesso aperto
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