Pubbl. Mer, 26 Lug 2017
Spettacoli pubblici: dopo i fatti di Torino, arrivano le circolari ministeriali
Modifica paginaIn seguito ai fatti di Torino, il Ministero degli Interni ha emanato due circolari con cui si dettano le regole da seguire in materia di pubblici spettacoli al fine di evitare che fatti come quelli di Torino possano nuovamente verificarsi.
E’ ben noto quanto verificatosi lo scorso 3 giugno in piazza San Carlo a Torino in occasione della proiezione della finale di Champions League tra Juventus e Real Madrid. Onde evitare che tali avvenimenti possano ripetere, il Ministero dell’Interno è intervenuto con una serie di circolari che pongono una serie di direttive da osservare in materia di “pubbliche manifestazioni”.
La circolare nr. 1991/2017 emessa il 7 giugno 2017, e recante la firma del capo della Polizia Gabrielli, emanata dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza, pone nuove e rigorose disposizioni in tema di pubbliche manifestazioni. Si badi bene che con tale formula si riferisce a qualsiasi evento, sia esso di carattere sportivo, culturale, musicale o di intrattenimento, che possa prevedibilmente comportare un elevato flusso di persone: dunque le nuove regole si circoscrivono a questo tipo di eventi, restano esclusi le attività organizzate all’interno di locali e che restano autorizzati ai sensi degli articoli 68 e 80 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (cd. Tulps).
Riguardo le manifestazioni pubbliche, viene disposto un preciso modello organizzativo da osservare e che presuppone che vi siano garanzie sia in materia di Safety che di Security.
Le misure di safety, che rappresentano le misure di sicurezza preventiva che mirano alla salvaguardia dell’incolumità delle persone, dovranno essere assicurate osservando determinate condizioni di sicurezza che la circolare declina puntualmente e che riguardano: capienza delle aree dove avrà luogo l’evento; percorsi per garantire l’accesso ed il deflusso nonché predisposizione di operatori che abbiano compiti di accoglienza e di regolamentazione dei flussi; piani di emergenza di evacuazione; spazi di soccorso con impiego di componenti che garantiscano l’adeguata assistenza sanitaria; presenza di impianti audio/visivi che consentano la diffusione di avvisi al pubblico nonché il possibile divieto di somministrazione di bevande in bottiglie di vetro. Inoltre la circolare dispone che prima che abbia luogo la manifestazione, sarà necessario effettuare sopraluoghi al fine di individuare le cd. vulnerabilità e, dunque, di valutare se predisporre apposite misure di sicurezza aggiuntive a quelle già previste.
A queste misure, si affiancano quelle di security poste in essere dalle forze dell’ordine, coadiuvate da servizi di security che, invece, riguarda i servizi di ordine posti in essere a tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica e la cui pianificazione dovrà tener conto di criteri ben determinati. Tali criteri riguardano lo sviluppo di attività informativa; verifiche congiunte nonché mappatura delle zone con sistemi di videosorveglianza; previsioni di sistemi di vigilanza nonché di protezione; sensibilizzazione degli operatori impiegati affinché vi sia sempre il massimo tasso di attenzione nonché individuazione di zone idonee al prefiltraggio per porre in essere controlli mirati sulle persone onde evitare l’introduzione di oggetti pericolosi. In questo quadro, inoltre, assume notevole rilievo (la circolare parla di “ruolo fondamentale”!) il Comitato Provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica che dovrà analizzare e valutare i piani di intervento. La circolare delinea pertanto una collaborazione ed un concorso con gli operatori di polizia locale, da attuarsi secondo i modelli di “prevenzione collaborativa”.
La circolare delinea un modello organizzativo che presuppone una necessaria integrazione tra la safety e la security ma soprattutto ribadisce che le manifestazione che non garantiscano adeguate misure di safety non potranno mai aver luogo, in quanto una simile deroga non può esser consentita neanche in caso di sussistenza di ragioni di ordine pubblico. Da questa presa di posizione, discende che bisogna raccogliere informazioni preventivamente così da valutare correttamente le misure da adottare e verificare che queste risultino sia idonee che adeguate: a tal fine sia gli organizzatori dell’evento che gli uffici comunali coinvolti dovranno coinvolgere le Autorità di Pubblica sicurezza così che le Prefetture abbiano il tempo di esaminare le misure da adottare nonché valutare alternative.
La circolare emanata il 19 giugno, invece, si rivolge soprattutto ai sindaci i quali, coordinandosi con le forze dell’ordine, dovranno porre in essere una serie di misure fisiche di sicurezza. Va sottolineato come quanto previsto anche dalla precedente circolare, risulti di difficile applicazione pertanto il Ministero degli Interni ha precisato come si debba trattare di un “approccio flessibile”: sottolinea infatti come “le condizioni da verificare previamente e i conseguenti dispositivi da attuare in occasione dei predetti eventi pubblici di particolare rilievo, non costituiscono un corpus unico di misure, da applicare tutte insieme e indifferentemente per ogni tipo di manifestazione, bensì focalizzano i punti nevralgici della safety, che debbono essere oggetto di vaglio critico allo scopo di enucleare le misure che indefettibilmente vengono richieste dalla tipologia dell’evento (analisi selettiva) e di definire le relative modalità applicative (analisi adattativa)”. Tuttavia sottolinea anche come nel valutare la manifestazione e le conseguenti misure da porre in atto, non vada tenuto solo conto dell’elemento partecipativo (ossia le tante presente) ma della criticità dell’evento che “discende da un insieme di fattori oggettivi di contesto, su cui incidono, al di là del mero dato numerico dei partecipanti, anche concomitanti fattori contestuali, come, per esempio, la particolare conformazione o dimensione del luogo di svolgimento della manifestazione”. Inoltre dovranno essere poste misure mirate ad evitare il sovraffollamento attraverso varchi d’accesso che potranno essere controllati anche da steward. La circolare sottolinea anche come nel tragico evento di Torino “gli effetti di panico” abbiano rappresentato una componente importante ma pone anche in evidenzia come tale condizione sia imprevedibile nonché difficilmente fronteggiabile e pertanto al riguardo possono essere poste in essere soltanto misure di prevenzione: prevedendo, laddove se ne ravveda la necessità, di integrare il servizio di vigilanza antincendio, laddove previsto, con “professionalità specifiche del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco” nonché di “raccomandare al soggetto organizzatore di richiederne la presenza”.
Se è pur vero che le Circolari in questione non possono porre modifiche a quanto previsto dalle norme che disciplinano le autorizzazioni alle manifestazioni temporanee di pubblico spettacolo, rappresentano pur sempre delle direttive importanti da seguire sul piano pratico.