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Pubbl. Gio, 8 Giu 2017

La trasformazione atipica da società di persone con socio unico ad impresa individuale

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Giusy Tuzza


Nel caso di recesso del socio di società di persone composta da soli due soci, qualora il superstite non ricostituisca la pluralità della compagine sociale continuando l’attività come impresa individuale, non si realizza una trasformazione societaria ex art. 2498 c.c., piuttosto una mera successione tra soggetti distinti.


Sommario: 1. Premessa; 2. La trasformazione di società di persone in impresa individuale; 3. La diversa ipotesi di trasformazione di società di capitali in impresa individuale; 4. Sentenza Cass. Civ. n. 496/2015.

1. Premessa

Il D. Lgs. n. 5 del 2003 ha introdotto nel codice civile alcune disposizioni che prevedono ipotesi di trasformazione eterogenea, eppure tra tali innovazioni non è stata contemplata la trasformazione da società ad impresa individuale e viceversa. Ne deriva innanzitutto che con la riforma l’istituto della trasformazione non sia più considerato endosocietario. Non solo. Infatti con l’introduzione degli artt. 2500-septies e 2500-octies c.c., il legislatore ha esplicitamente inteso estendere l’ambito di applicazione della nuova disciplina esclusivamente ai casi espressamente previsti, con l’intento evidente di tutelare le ragioni dei creditori (1).
Questi ultimi, pertanto, mentre nell’ipotesi di trasformazione eterogenea “tipizzata” potrebbero ricorrere al diritto d’opposizione ex art. 2500- novies c.c., non hanno lo stesso diritto né nel caso di trasformazione omogenea progressiva né, tantomeno, in caso di trasformazione omogenea regressiva. Ciò significa che l’eventuale trasformazione atipica di società con un unico socio in impresa individuale pregiudicherebbe i creditori diminuendone la sua garanzia generica. Peraltro, in assenza di continuità soggettiva del soggetto trasformato, si violerebbe anche l’art. 2498 c.c. dove si parla esplicitamente di ente trasformato (2), senza possibilità di interpretazione estensiva che ricomprendesse anche la ditta individuale. Brevemente è opportuno rammentare che l’impresa individuale non è dotata di soggettività giuridica né è un fenomeno di autonomia patrimoniale coerentemente con le ipotesi tassativamente previste dall’art. 2741 c.c.

Sebbene la trasformazione voluta dal socio superstite potrebbe apparire meritevole di tutela ai sensi dell’art. 1322 c.c., le suddette valutazioni hanno indotto il legislatore della riforma societaria a non contemplare esplicitamente l’ipotesi in esame. E ciò anche alla luce del fatto che l’istituto della trasformazione ha natura comunque eccezionale, perché deroga al procedimento di trasformazione e costituzione delle società, dando luogo ad uno scioglimento senza liquidazione della società attuabile solo nelle ipotesi espressamente previste dalla legge (3).

In conclusione l’interprete si troverà ad affrontare la questione de quo tenendo conto da un lato del dato normativo, che non prevede il passaggio da società ad impresa individuale, e dall’altro della tutela dei creditori, nelle diverse applicazioni della trasformazione.

2. La trasformazione di società di persone in impresa individuale

Entrando nel merito della questione, e rispetto alla trasformazione di società di persone in impresa individuale, occorre valutare la presenza o meno di rapporti giuridici pendenti. L’assenza di tali rapporti, infatti, rende ammissibile  la trasformazione atipica in esame, poiché si procederebbe allo scioglimento anticipato senza messa in liquidazione della società, con conseguente continuazione dell’attività in forma individuale, una volta cancellata la società dal Registro delle imprese (4). Si tratterebbe di un atto di scioglimento anticipato senza messa in liquidazione, dovuta al fatto che il socio superstite può decidere immediatamente, senza attendere i sei mesi previsti dalla legge, se continuare l’attività in forma di ditta individuale. È certamente possibile perché, nelle società di persone, la fase della liquidazione è derogabile e facoltativa essendo posta nell’interesse dei soci. Nulla pertanto osta al socio superstite ed in sede notarile (senza liquidazione della società) di assegnarsi l’azienda a rimborso e tacitazione della quota sociale allo stesso spettante.

Diversa, invece, l’ipotesi di società con rapporti giuridici pendenti. In tal caso il socio superstite deve prima procedere alla formale liquidazione della società e, solo dopo aver estinto i debiti e cancellato la società dal Registro delle Imprese, potrà compiere atti dispositivi dell’azienda sociale. Ad ogni modo la continuazione dell’attività sociale sotto forma di impresa individuale presuppone la definizione dei rapporti giuridici pendenti con i creditori e la successiva cancellazione dal Registro delle Imprese, il tutto coerentemente con l’art. 2280 comma 1 c.c.

3. La diversa ipotesi di trasformazione di società di capitali in impresa individuale

A differenza della fattispecie prevista nel precedente paragrafo, la trasformazione atipica di società di capitali in impresa individuale non è ammissibile. È evidente la ratio di tale principio, che si sostanzia nell’inderogabilità del procedimento di liquidazione a tutela dei creditori sociali (5), evitando cosi l’effetto concorrenziale dei creditori personali sui beni aziendali. Altra differenza consiste nel procedimento di cancellazione della società dal Registro delle Imprese. Nelle società di persone, infatti, il processo di cancellazione d’ufficio è avviato solo decorsi sei mesi in assenza della ricostituzione della compagine sociale, mentre nelle società di capitali tale procedimento può avvenire solo decorsi tre anni ai sensi dell’art. 2490 c.c.

La continuazione dell’attività aziendale ad opera del socio superstite non si caratterizza come trasformazione eterogenea atipica (6) di società di capitali in ditta individuale, ma una cessione o conferimento d’azienda. Al contrario il passaggio da impresa individuale a società di capitali darà luogo a costituzione di una società con conferimento d’azienda di proprietà dell’imprenditore individuale oppure cessione di azienda alla nuova società.

4. Sentenza Cass. Civ. n. 496/2015

La fattispecie in esame è stato oggetto di diverse pronunce giurisprudenziali (7). Da ultima la sentenza n. 496/2015 della Corte di Cassazione, I sez. civile, che ha affrontato il caso di scioglimento di una società di persone, con conseguente trasformazione in impresa individuale senza alcuna preventiva definizione dei rapporti giuridici pendenti, omettendo cosi la fase della liquidazione. Nello specifico si trattava di un socio superstite di una snc, la cui intenzione era di non ricostruire la pluralità dei soci e continuare la attività sotto forma di ditta individuale. La società quindi veniva cancellata dal registro delle imprese e l’unico socio, una volta divenuto titolare della ditta, il giorno seguente conferiva l’azienda in un’atra società in liquidazione, previa revoca della liquidazione stessa, con l’intento di sottrarre il socio al fallimento della società.

Instauratosi il giudizio ed impugnata (da parte della società e del socio superstite) la sentenza del Tribunale adito, la Corte d’Appello respingeva le ragioni dei ricorrenti ritenendo che la continuazione dell’attività non configurava trasformazione eterogenea di s.n.c. in ditta individuale, ma mera cessione d’azienda che non liberava la cedente dalle obbligazioni pendenti. Proposto, quindi, ricorso in Cassazione, quest’ultima lo rigettava sulla base di tre principi di seguito esposti. Rilevava infatti la S.C. che, pur volendo ammettere la configurabilità di una trasformazione eterogenea da società di persone ad impresa individuale in violazione dell’art. 2498 c.c., se ne dovrebbe dedurre che il soggetto giuridico “ha mutato abito, ma non identità”. Ancora la nascita di un’impresa individuale, a cui quella in nome collettivo trasferisca il proprio patrimonio, non preclude la dichiarazione di fallimento della società entro un anno dalla cancellazione dal Registro delle Imprese. Pertanto una siffatta vicenda non integra una trasformazione in senso tecnico ai sensi dell’art. 2498 c.c., bensì un “rapporto di successione tra soggetti distinti, distinguendosi per natura persona fisica e persona giuridica”. L’atipica trasformazione in esame deve essere preceduta dallo scioglimento della società e dalla liquidazione della stessa, concludendosi con l’assegnazione del patrimonio sociale residuo al superstite ai fini dell’estinzione della società.  Per tali motivi il ricorso era stato rigettato.

Con questa pronuncia si è riproposta la delicata questione della trasformazione atipica di società di persone in ditta individuale. Essendo tale trasformazione alternativa alla liquidazione ed estinzione della società, di certo è un istituto caratterizzato da tassatività e tipicità. Probabilmente è augurabile un intervento del legislatore che disciplini la trasformazione omogenea da società di persone a impresa individuale, prevedendo per i creditori sociali la possibilità di avvalersi dell’art. 2500- novies c.c., qualora subissero pregiudizio dalla trasformazione in oggetto. Infatti se è vero che dal punto di vista dello scopo e della causa tale trasformazione sarebbe possibile alla luce dell’art. 1322 c.c., il vero ostacolo da superare è determinato dalla tutela dei creditori e dalle loro esigenze sociali.

 

Note e riferimenti bibliografici:

  1. G. Cabras, Le Trasformazioni, in Trattato delle spa, diretto da Colombo-Portale, 7, Torino, 1997, p. 26 ss.;  U. Santosuosso, La Trasformazione eterogenea, in Fondazione italiana per il Notariato, Milano, 2007, p. 236; Cass. 9 marzo 1996, n. 1876, in Foro.it, 1996, I, p. 2070; App. Torino 14 luglio 2010, in Riv.Not., 2011, p.1445.
  2. L’art. 2498 c.c. prevede il principio di continuità dei rapporti giuridici anche processuali facenti capo alla società in un’ ottica evolutivo-modificativa e non novativa, successoria dell’ente trasformato che non si trasforma, ma continua in una forma diversa.
  3. A. Bello, Trasformazione atipica di s.r.l.unipersonale in impresa individuale, in Società, 2012, p.1013;  G.F. Campobasso, Diritto commerciale 2,  a cura di M. Campobasso, orino, 2010, p. 632.
  4. V. Buonocore, Società in nome collettivo, in Commentario Schlesinger, Milano, 1995, p.411.
  5. L. De Angelis, La trasformazione nella riforma del diritto societario, in Società, 2003, p. 383 ss.; A. Cetra, Le trasformazioni omogenee ed eterogenee, in Nuovo diritto delle società, Torino, 2006, 4, p. 140 ss.
  6. G.F. Campobasso, op.cit. p. 33.
  7. Conforme Cass. 9 marzo 1996, n. 1878; Cass. 6 febbraio 2002, n. 1953; Cass. 16 febbraio 2007, n.3670; Difforme Cass. 9 marzo 1996, n. 2226.