Pubbl. Mar, 25 Apr 2017
Quando è che le cartelle di Equitalia perdono di efficacia?
Modifica paginaLe norme tributarie sono, invero, non facili da interpretare: si cercherà di aiutare il contribuente a capire le scadenze delle cartelle esattoriali notificate dall´Agente di Riscossione.
La cartella di pagamento costituisce, senza dubbio alcuno, un atto che suscita più di qualche preoccupazione nei confronti del destinatario atteso che essa avverte il contribuente dell'esistenza di un carico di tributi e/o di sanzioni amministrative che risulta non essere stato pagato al creditore (Comuni, Prefetture o Agenzia delle entrate).
In base a quanto previsto dall'art. 50, comma 1°, D.p.r. n. 602 del 1973, tuttavia, la cartella perde efficacia a seguito del decorso di un anno: qualora, infatti, il contribuente non paghi gli importi indicati in cartella entro sessanta giorni dalla notifica della stessa, il pignoramento da parte di Equitalia dovrà avvenire al massimo entro un anno dalla data di notificazione della cartella di pagamento.
Al fine di evitare false aspettative e di essere chiari nei confronti di chi legge, occorrerà effettuare qualche precisazione.
La notifica di una cartella di pagamento presuppone, in primis, che al contribuente sia stato precedentemente notificato un avviso di accertamento od un verbale (cosiddetta “multa”) che non ha provveduto a pagare nei termini stabiliti dalla legge.
In tali casi l'Ente creditore, rilevato il mancato pagamento da parte del contribuente di quanto indicato nell’avviso di accertamento o nel verbale, provvede a redigere il ruolo (che altro non è che l’elenco dei debitori), trasmettendolo all’agente della riscossione (Equitalia), la quale provvederà a recuperare il credito attraverso la cosiddetta fase di riscossione coattiva.
Il primo atto della fase di riscossione coattiva è costituito, appunto, dalla notificazione al contribuente della cartella di pagamento.
Occorre evidenziare, tuttavia, che in materia di Irpef, Iva, contributi previdenziali–assistenziali dovuti a Inps ed Inail, Irap e ritenute alla fonte, la cartella di pagamento non viene più inviata al contribuente (né si forma più il ruolo). Per tali tributi e per i contributi previdenziali, infatti, dopo la notifica dell’avviso di accertamento (rectius avviso di addebito per quello che riguarda i contributi previdenziali), Equitalia può procedere direttamente al pignoramento senza dover prima notificare la cartella di pagamento.
Per quel che riguarda, invece, le sanzioni per violazioni delle norme del Codice della Strada, le imposte indirette (imposta di registro, imposte di successione, catastali, ipotecarie) ed i tributi locali (Imu, Tari, Tasi ecc.), la notificazione della cartella di pagamento è obbligatoria ai fini dell'esecuzione.
E' fondamentale, dunque, sapere che, per l'ipotesi in cui il contribuente dovesse ricevere una cartella di pagamento, egli ha sessanta giorni di tempo per pagare le somme in essa specificate e che, qualora non dovesse effettuare il pagamento ivi indicato, il pignoramento da parte di Equitalia dovrà avvenire entro un anno dalla data di notificazione della cartella di pagamento: in altre parole, la cartella di Equitalia perde efficacia dopo un anno.
Entro un anno, dunque, dalla data di notificazione della cartella, Equitalia potrà pignorare i beni mobili, gli stipendi, le pensioni e/o gli immobili di proprietà del debitore senza dover avvertire nuovamente il debitore.
Decorso, invece, più di un anno dalla notificazione della cartella di pagamento essa “scade”, nel senso che Equitalia, prima di poter pignorare i beni mobili e/o immobili del debitore, sarà obbligata a notificare al debitore un altro atto, definito intimazione di pagamento, in cui il debitore sarà di nuovo intimato a pagare ed avvertito che, qualora il pagamento non dovesse avvenire entro cinque giorni, sarà avviata l’esecuzione con il pignoramento ex art. 50, comma 2°, D.p.r. n. 602 del 1973.
Occorre, dunque, verificare con attenzione, qualora Equitalia abbia pignorato la pensione o lo stipendio od un immobile o un bene mobile, se tra la data di notificazione della cartella e la data del pignoramento sia intercorso più o meno di un anno: qualora sia decorso più di un anno, il pignoramento sarà da considerare irregolare laddove non preceduto dalla notificazione di un nuovo avviso (la cosiddetta intimazione di pagamento) e potrà essere impugnato mediante opposizione agli atti esecutivi innanzi al Tribunale ordinario nel termine di venti giorni dalla comunicazione al contribuente ex art 617 c.p.c.
Posto, dunque, che la cartella di Equitalia perde efficacia dopo un anno e che il pignoramento non potrà essere eseguito se, decorso più di un anno dalla notificazione della cartella, al contribuente non sarà prima stato inviato un altro atto (chiamato intimazione di pagamento), risulta opportuno chiedersi se anche il fermo amministrativo e l’ipoteca non potranno essere eseguiti a carico del contribuente dopo il decorso di più di un anno dalla notificazione della cartella.
Il giudice di legittimità, con la sentenza n. 9797/2016, ha avuto modo di chiarire come, qualora sia decorso più di un anno dalla notificazione della cartella di pagamento, il fermo amministrativo dell’autoveicolo del contribuente e l’ipoteca sugli immobili del contribuente potranno essere iscritti anche senza la previa notifica dell’intimazione di pagamento; occorrerà, tuttavia, avvertire con apposito atto il contribuente che, in caso di mancato pagamento del carico esistente a suo nome entro trenta giorni, l’agente della riscossione provvederà a iscrivere fermo e/o ipoteca. D’altra parte, l’obbligo del preavviso di fermo e del preavviso di ipoteca è oggi sancito anche dall'art. 77, comma 2° bis, D.p.r. n. 602 del 1973 e art. 86, comma 2°, D.p.r. n. 602 del 1973.
Lungi dal voler rappresentare una guida completa, l'articolo si propone di approfondire alcune norme tributarie di difficile comprensione ai "non addetti ai lavori", cercando di evitare spaventi e preoccupazioni dovute alla notifica di cartelle di pagamento od avvisi di intimazione. Per tutto il resto, ci sono gli avvocati.