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Pubbl. Mer, 29 Mar 2017

Il fondo di solidarietà a tutela del coniuge in stato di bisogno.

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Lucio Orlando


Le condizioni di accesso al fondo, il procedimento e i tribunali legittimati. In allegato il modulo per l´istanza di accesso.


Sommario: 1. Introduzione: il Fondo di solidarietà a tutela del coniuge in stato di bisogno. 2. La normativa di riferimento. 3. I soggetti legittimati alla richiesta. 4. Procedimento e modulistica. 5. La trasmissione dell'istanza al fondo. 6. La liquidazione delle istanze accolte  7. I Tribunali competenti. 8. La rivalsa nei confronti del coniuge inadempiente. 9. La revoca del provvedimento. 

1. Introduzione: il Fondo di solidarietà a tutela del coniuge in stato di bisogno.

La Legge di stabilità 2016 ha istituito presso il Ministero della Giustizia, per gli anni 2016 e 2017, un Fondo di solidarietà a tutela del coniuge in stato di bisogno, per sostenere economicamente il coniuge in caso di inadempimento dell’obbligo di mantenimento da parte dell'altro coniuge, prevedendo una dotazione di 250.000 euro per il 2016 e di 500.000 euro per il 2017. Tale fondo, per espressa previsione normativa, avrà carattere sperimentale e riguarderà pertanto soltanto il biennio citato. 

2. La normativa di riferimento.

Il fondo è stato istituito sulla base dell'Art. 1 commi 414 - 416, Legge 208/2015. In particolare il comma 416 prevedeva espressamente una delega ministeriale: "Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni necessarie per l'attuazione dei commi 414 e 415, con particolare riguardo all'individuazione dei tribunali presso i quali avviare la sperimentazione, alle modalita' per la corresponsione delle somme e per la riassegnazione al Fondo di cui al comma 414 delle somme recuperate ai sensi del terzo periodo del comma 415". Nonostante i trenta giorni concessi dalla legge, la norma ha trovato piena attuazione circa un anno dopo con il D.M. Min. Giustizia, 15 dicembre 2016, il quale ha regolamentato il procedimento in toto ed ha individuato i tribunali competente a ricevere le istanze e ne ha previsto l'entrata in vigore dal 13 febbraio 2017, data dalla quale è possibile scaricare il modulo (FORM), in un'area dedicata denominata "Fondo di solidarietà a tutela del coniuge in stato di bisogno" del sito internet del Ministero (www.giustizia.it).

3. I soggetti legittimati alla richiesta. 

Il coniuge in stato di bisogno che non è in grado di provvedere al mantenimento proprio e dei figli minori, oltre che dei figli maggiorenni portatori di handicap grave, conviventi, qualora non abbia ricevuto l'assegno determinato ai sensi dell'articolo 156 del codice civile per inadempienza del coniuge che vi era tenuto, può rivolgere istanza da depositare nella cancelleria del tribunale competente per l'anticipazione di una somma non superiore all'importo dell'assegno medesimo. Può accedere al Fondo esclusivamente il coniuge separato che sia convivente con figli minori o figli maggiorenni portatori di handicap grave; non abbia ricevuto l’assegno periodico a titolo di mantenimento per inadempienza del coniuge che vi era tenuto; abbia il proprio valore dell’indicatore ISEE o dell’ISEE corrente in corso di validità inferiore o uguale a euro 3.000,00; abbia infruttuosamente esperito le procedure di recupero del credito nei confronti del coniuge inadempiente.

4. Procedimento e modulistica.

L'istanza, a pena di inammissibilità, deve essere redatta in conformità al modulo (FORM), disponibile sul sito internet del Ministero (www.giustizia.it). L'istanza deve in ogni caso contenere, a pena di inammissibilità e con dichiarazione resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni, le generalità, i dati anagrafici, il codice fiscale, l'indicazione degli estremi del conto corrente bancario o postale del coniuge richiedente. Inoltre deve contenere l'indicazione della misura dell'inadempimento del coniuge tenuto a versare l'assegno di mantenimento, con la specificazione che lo stesso è maturato in epoca successiva all'entrata in vigore della legge, l'indicazione se il coniuge inadempiente percepisca redditi da lavoro dipendente e, nel caso affermativo, l'indicazione che il datore dei lavoro si è reso inadempiente all'obbligo di versamento diretto a favore del richiedente a norma dell'art. 156, sesto comma, del codice civile. Continuando, deve contenere l'indicazione che il valore dell'indicatore ISEE o dell'ISEE corrente in corso di validità è inferiore o uguale a euro 3.000, l'indirizzo di posta elettronica ordinaria o certificata a cui l'interessato intende ricevere ogni comunicazione relativa all'istanza. Infine deve contenere la dichiarazione di versare in una condizione di occupazione, ovvero di disoccupazione; in caso di disoccupazione, la dichiarazione di non aver rifiutato offerte di lavoro negli ultimi due anni.

All'istanza deve essere allegata a pena di inammissibilità una copia del documento di identità del richiedente; una copia autentica del verbale di pignoramento mobiliare negativo, ovvero copia della dichiarazione negativa del terzo pignorato relativamente alle procedure esecutive promosse nei confronti del coniuge inadempiente; una visura rilasciata dalla conservatoria dei registri immobiliari delle province di nascita e residenza del coniuge inadempiente da cui risulti l'impossidenza di beni immobili; l'originale del titolo che fonda il diritto all'assegno di mantenimento, ovvero di copia del titolo munita di formula esecutiva rilasciata a norma dell'art. 476, primo comma, del codice di procedura civile.

L’istanza deve essere presentata presso la cancelleria della volontaria giurisdizione del Tribunale competente. La cancelleria non può svolgere alcun controllo di merito o tiro  sui moduli presentati, ma può limitarsi a riceverli. Ai sensi dell'art. 1, comma 415, della legge 208 del 2015, il procedimento non è assoggettato al pagamento del contributo unificato.

5. La trasmissione dell'istanza al fondo.

Il presidente del tribunale, o un giudice da lui delegato, nei trenta giorni successivi al deposito dell'istanza ne valuta l'ammissibilita'. Quando ritiene l'istanza ammissibile la trasmette al Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia presso cui e' istituito il Fondo ai fini della corresponsione della somma richiesta. Quando ritiene inammissibile l'istanza, la trasmette al Fondo indicandone le ragioni. Quando la documentazione allegata, comprende l'originale del titolo, il cancelliere trasmette al Fondo una copia conforme dello stesso titolo da lui formata. Il Fondo, sulla base del provvedimento adottato dal presidente del tribunale, accoglie o rigetta l'istanza e provvede alla liquidazione delle istanze accolte nei limiti delle risorse finanziarie in dotazione al Fondo, pari ad euro 250.000 per l'anno 2016 ed euro 500.000 per l'anno 2017.

6. La liquidazione delle istanze accolte.

La dotazione annuale assegnata al Fondo e' ripartita e imputata a ciascun trimestre. Il Fondo, alla scadenza di ciascun trimestre dalla data di pubblicazione del presente decreto, distribuisce agli aventi diritto le cui istanze sono trasmesse al Fondo nel corso del medesimo trimestre e secondo criteri di proporzionalita', le risorse imputate al medesimo trimestre. Le somme non utilizzate nel corso di un trimestre incrementano le disponibilita' del trimestre successivo nell'ambito dello stesso esercizio finanziario. In ogni caso, all'avente diritto non puo' essere corrisposta, in relazione a ciascun rateo mensile dell'assegno di mantenimento, una somma eccedente la misura massima mensile dell'assegno sociale.

7. I Tribunali competenti.

Il decreto ministeriale precisa quali sono i Tribunali competenti a ricevere l'istanza, ossia quelli che hanno sede nel capoluogo dei distretti che sono sede delle Corti di Appello indicati nella tabella A annessa al regio decreto 30 gennaio 1941 n. 12: Ancona, Bari, Bologna, Bolzano, Brescia, Cagliari, Caltanissetta, Campobasso, Catania, Catanzaro, Firenze, Genova, L'Aquila, Lecce, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Perugia, Potenza, Reggio Calabria, Roma, Salerno, Sassari, Taranto, Torino, Trento, Trieste, Venezia.

8. La rivalsa nei confronti del coniuge inadempiente.

Entro trenta giorni dalla distribuzione delle risorse imputate a ciascun trimestre, il Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia presso cui e' istituito il Fondo intima al coniuge inadempiente di provvedere al versamento della somma erogata entro il termine di 10 giorni dall'intimazione. Il coniuge, che, ricevuta l'intimazione, provvede nel termine previsto al versamento, trasmette al Fondo entro 5 giorni la quietanza o attestazione del pagamento. Quando il coniuge inadempiente non provvede, il Ministero, in presenza di fondati indici di solvibilita' patrimoniale del debitore, promuove, surrogandosi nei diritti del coniuge, azione esecutiva per il recupero delle somme erogate in forza del titolo allegato dal richiedente all'istanza. Le somme recuperate saranno riassegnate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro della giustizia, al Fondo di solidarieta' per il coniuge in stato di bisogno.

9.  La revoca del provvedimento.

Il provvedimento con cui il Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia presso cui e' istituito il Fondo accoglie l'istanza del richiedente, e' revocato nel caso venga accertata l'insussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi, ovvero nel caso la documentazione presentata contenga elementi non veritieri o sia incompleta rispetto a quella richiesta. Sono fatte salve le eventuali conseguenze di legge civile, penale ed amministrativa e, in ogni caso, si provvede al recupero delle somme indebitamente erogate.