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Pubbl. Lun, 16 Gen 2017

La polizia giudiziaria: funzioni e competenze.

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Samuele Miedico


Breve disamina sulle modalità con cui la polizia giudiziaria svolge le proprie attività.


1. Polizia di sicurezza e giudiziaria.

Per poter comprendere al meglio le attività e le mansioni proprie della polizia giudiziaria è necessario introdurre un’importante distinzione. Di fatti, lo Stato si occupa di tutelare l’ordine ed il rispetto della legge servendosi dei cd. corpi di polizia, i quali, in presenza di determinati presupposti, svolgono diverse funzioni, che sono definite di “polizia giudiziaria” o di “polizia di sicurezza”.
La funzione di polizia di sicurezza è descritta dall’art. 1 del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza: essa ha come compito principale la tutela della collettività contro i pericoli, dell’ordine pubblico e della sicurezza delle persone. In definitiva, dunque, possiamo senz’altro affermare che la polizia di sicurezza è quella funzione che tende a prevenire il compimento di un reato.
La funzione di polizia giudiziaria è, invece, disciplinata all’interno del libro primo del codice di procedura penale, ed in particolare l’art. 55 c.p.p. ci indica che “la polizia giudiziaria deve, anche di propria iniziativa, prendere notizia dei reati, impedire che vengano portati a conseguenze ulteriori, ricercarne gli autori, compiere gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant’altro possa servire per l’applicazione della legge penale”.
Alla luce di tale dato normativo, il compito principale della polizia giudiziaria è quello di reprimere un eventuale reato commesso, ovvero di raccogliere gli elementi necessari per accertare il reato e per rendere possibile lo svolgimento del processo penale.

2. La funzione di polizia giudiziaria.

Le funzioni che, in base all’art. 55 c.p.p., sono assegnate alla polizia giudiziaria possono essere facilmente sintetizzate in una attività informativa, investigativa e repressiva.
In primo luogo, e per quanto riguarda l’attività informativa, viene in rilievo il dovere della polizia giudiziaria di acquisire le notizie di reato, di propria iniziativa ovvero provenienti da soggetti terzi (a titolo esemplificativo, si pensi ad un soggetto che si reca presso la stazione dei Carabinieri per sporgere una denuncia).
L’attività investigativa si sostanzia nella ricerca delle fonti di prova e nella raccolta di ogni elemento utile per la ricostruzione del fatto costituente reato e per l’individuazione del colpevole.
Alla polizia giudiziaria compete infine la cd. attività repressiva, il cui contenuto consiste nell’impedire che i reati vengano portati a conseguenze ulteriori. 
Vale la pena sottolineare fin da subito che, non appena giunge la notizia che è stato commesso un fatto di reato, viene esercitata dalle forze dell’ordine la funzione di polizia giudiziaria con la possibilità di fare uso di poteri coercitivi. In casi di particolare necessità ed urgenza, pertanto, la polizia giudiziaria può procedere all’arresto in flagranza o al fermo di persona gravemente indiziata, così come in caso di flagranza può procedere con la perquisizione di cose o di luoghi.

3. La dipendenza dall’autorità giudiziaria.

Si suole parlare di “dipendenza funzionale” della polizia giudiziaria. Si tratta di un’espressione indicativa del fatto che tale funzione viene svolta sotto la direzione del pubblico ministero, in ottemperanza rispetto a quanto previsto dall’art. 56 del codice di rito. In altre parole, ed in generale, la polizia giudiziaria non opera discrezionalmente né autonomamente, ma, al contrario, la sua attività risulta essere eterodiretta (ciò vale sicuramente, icto oculi, per la cd. attività delegata).
Di contro, e corrispettivamente, all’autorità giudiziaria spetta la direzione funzionale delle attività svolte dalla polizia giudiziaria. L’ordinamento giuridico prevede, peraltro, vari strumenti volti a rafforzare tale potere di direzione: la ratio risiede nella necessità di dare piena attuazione all’art. 109 Cost., a tenore del quale “l’autorità giudiziaria dispone direttamente della polizia giudiziaria”.
All’uopo, il codice di procedura penale distingue tre diverse strutture che svolgono la funzione di polizia giudiziaria, le quali si distinguono per il diverso grado di dipendenza funzionale dall’autorità giudiziaria: si tratta delle sezioni, dei servizi e degli altri uffici di polizia giudiziaria. 
Il maggior grado di dipendenza rispetto all’autorità giudiziaria si riscontra nelle sezioni, ovvero organi costituiti direttamente presso gli uffici del pubblico ministero e composti da personale appartenente alle diverse forze di polizia che, a livello amministrativo, sono gestiti dal corpo di appartenenza, mentre sul piano operativo dipendono direttamente dall’autorità giudiziaria. Il singolo magistrato del pubblico ministero, pertanto, dispone direttamente del personale afferente alla sezione, e cioè può, ad esempio, incaricare delle indagini uno o più ufficiali appartenenti a tale sezioni. Si pensi a coloro che nel linguaggio comune vengono definiti “investigatori”, ovvero gli agenti o ufficiali distaccati presso gli uffici giudiziari, ove svolgono il loro servizio in abiti civili, operando a stretto contatto con i magistrati.
I servizi di polizia giudiziaria sono connotati per un minor grado di dipendenza funzionale nei confronti dell’autorità giudiziaria. Tali servizi sono adibiti in via prioritaria e continuativa, anche se giuridicamente non esclusiva, a funzioni di polizia giudiziaria, ma sempre nell’ambito dei corpi di appartenenza, cosicché ricevono direttive sia da questi, sia dal pubblico ministero (ad esempio, si pensi alle squadre mobili presso le questure, ai nuclei di polizia tributaria presso i comandi della guardia di finanza). Il minor grado di dipendenza funzionale dipende dal fatto che il singolo magistrato del pubblico ministero, a cui viene affidata la direzione delle indagini preliminari con riferimento ad un dato procedimento penale, può conferire l’incarico di compiere una determinata attività non personalmente al singolo ufficiale di polizia, ma in maniera impersonale all’ufficio: spetterà al responsabile di tale ufficio scegliere il singolo ufficiale che dovrà condurre le investigazioni.
Infine, abbiamo tutti gli altri uffici di polizia giudiziaria, ovvero quegli organi che non sono ricompresi né nei servizi né nelle sezioni e che sono comunque sottoposti alla dipendenza funzionale dell’autorità giudiziaria. Tale affermazione è corroborata dalla previsione di cui al comma 3 dell’art. 59 c.p.p.: “gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria sono tenuti ad eseguire i compiti a essi affidati” dall’autorità giudiziaria.
In estrema sintesi, nella categoria degli “altri uffici” appartengono tutti coloro che svolgono funzioni di polizia giudiziaria presso i più vari corpi di polizia amministrativa (come polizia stradale, polizia sanitaria, e così via).

4. Attività di iniziativa e delegata.

Nell’ambito delle attività che possono essere svolte da parte della polizia giudiziaria, particolare rilevanza teorica e giuridica rivesta la distinzione tra due categorie: “attività di iniziativa” e “attività delegata”.
Il dato normativo da cui partire per analizzare il contenuto delle due diverse categorie è l’art. 55 c.p.p., ed in particolare i primi due commi di tale disposizione. Da una parte, infatti, il comma 2 statuisce che la polizia giudiziaria “svolge ogni indagine e attività disposta o delegata dall’autorità giudiziaria”, dall’altra il comma 1 contempla attività svolte “anche di propria iniziativa”, ovvero al di fuori di una delega ricevuta da parte del pubblico ministero e perfino prima che la notizia di reato sia portata a conoscenza dell’autorità giudiziaria.
Anzitutto, nell’ambito dell’attività di iniziativa rientrano i poteri previsti agli artt. 352 e 354 c.p.p., ovvero perquisizione e sequestro probatorio. Si tratta di attività che possono sì essere poste in essere in maniera autonoma dalla polizia giudiziaria, ma nel rispetto dei limiti tracciati dal codice di rito. Inoltre, in ogni caso, è sempre previsto il controllo da parte del pubblico ministero, che provvede a convalidare o meno le perquisizioni ed i sequestri.
La perquisizione consiste nel ricercare una cosa da assicurare al procedimento penale od una persona da arrestare; può procedervi la polizia giudiziaria di propria iniziativa soltanto in flagranza di reato o in caso di evasione.
Il sequestro ha la finalità di assicurare una cosa mobile od immobile al procedimento per scopi probatori, mediante lo spossessamento coattivo della cosa e la creazione di un vincolo di indisponibilità sulla stessa; può essere disposto, nel corso delle indagini preliminari, dalla polizia giudiziaria, ma soltanto in situazione di urgenza. Infatti, la polizia giudiziaria di sua iniziativa deve curare che le “tracce o le cose pertinenti al reato siano conservate e che lo stato dei luoghi e delle cose non venga mutato prima dell’intervento del pubblico ministero” (art. 354 c.p.p.): se vi è pericolo nel ritardo ed il pubblico ministero non può intervenire tempestivamente o, più semplicemente, non ha ancora assunto la direzione delle indagini, la polizia giudiziaria ha il potere di effettuare il sequestro.
Vi sono, peraltro, altre attività che possono essere compiute dalla polizia giudiziaria di propria iniziativa, come il sequestro preventivo del corpo del reato e delle cose pertinenti al reato o l’arresto in flagranza.
Oltre agli atti posti in essere in piena autonomia, come accennato poco sopra, in base all’art. 55 comma 2 c.p.p. la polizia giudiziaria svolge anche attività su delega del pubblico ministero. Infatti, una volta che l’autorità giudiziaria viene a conoscenza della notizia di reato, essa assume ipso iure la direzione delle indagini: a partire da questo medesimo momento la polizia giudiziaria si muove e compie le proprie attività nel rispetto delle direttive provenienti dal pubblico ministero. In realtà, dopo aver ricevuto tali indicazioni, il codice riserva comunque alla polizia giudiziaria un certo margine di discrezionalità. Deve allora essere introdotta un’ultima ed importante distinzione, tra iniziativa guidata e iniziativa parallela: mentre la prima consiste nella stretta esecuzione delle direttive del pubblico ministero, la seconda comprende “tutte le altre attività di indagine per accertare i reati” (art. 348 c.p.p.) che la polizia giudiziaria può esercitare purché ne informi prontamente il pubblico ministero.