Pubbl. Mar, 1 Nov 2016
Addio Equitalia: cosa cambierà realmente per i contribuenti?
Modifica paginaPubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.L. 193/2016 sulle misure urgenti in materia fiscale. Tra le principali novità introdotte, la chiusura di Equitalia e la possibilità di sanare le cartelle di pagamento emesse dalla stessa Equitalia. Salvo eventuali modifiche in sede di conversione in legge da parte del parlamento, analizziamo la riforma.
Dal 1 luglio 2017 Equitalia abbandonerà definitivamente il panorama fiscale senza troppi rimpianti da parte dei contribuenti e sarà sostituita da un nuovo ente pubblico economico chiamato, senza troppa fantasia, "Agenzia delle entrate - Riscossione" che rappresenterà però solo una soluzione ponte fino alla completa unificazione con l'agenzia.
L'obiettivo del governo sembra quello di voler introdurre un "fisco dal volto amico" e meno vessatorio nei confronti dei contribuenti ma la soluzione prospettata per la sua attuazione resta, ancora una volta, troppo debole in attesa di una riforma strutturale dell'intero sistema fiscale.
Entrando nel merito del decreto fiscale, la novità più rilevante sarà la possibilità di rottamare le cartelle esattoriali tramite una sanatoria, denominata dal governo "definizione agevolata" che i più critici chiamano condono, anche se non ci sono sconti sull'imposta da versare, e che permetterà di chiudere gli arretrati con il fisco pagando le tasse dovute, l'aggio e il rimborso dei costi sostenuti dall'agente della riscossione, dimenticando gli interessi di mora e le sanzioni.
Lo sconto, che ferma quei meccanismi con cui il fisco moltiplica i costi iniziali con il passare del tempo, suona insomma come l'ultimo atto del vecchio agente nazionale della riscossione.
Vediamo in breve chi può aderire, cosa si pagherà, i tempi e i modi per farlo.
Quali sono le cartelle incluse nella sanatoria?
La sanatoria opera solo per i carichi inclusi in ruoli, affidati a Equitalia e non solo negli anni dal 2000 al 2015.
Possono essere rottamati tutti i ruoli relativi a imposte (Irpef, Ires, Irap), compresa l’Iva, ai tributi, nonché a contributi previdenziali e assistenziali affidati rispettivamente dall’agenzia delle Entrate e dall’Inps o Inail all’agente della riscossione dal 2000 al 2015. Rientrano nella sanatoria anche i ruoli relativi a sanzioni derivanti da violazioni del Codice della strada. Anche i ruoli emessi da Regioni, Province, Città metropolitane e Comuni, relativi per esempio all’IMU o alla tassa sui rifiuti, rientrano automaticamente nella rottamazione.
Non rientrano nella sanatoria i ruoli relativi all’Iva riscossa all’importazione, al recupero di aiuti di Stato, ai crediti da danno erariale per sentenze di condanna della Corte dei Conti, alle ammende e alle sanzioni pecuniarie dovute per provvedimenti e sentenze penali di condanna.
È importante sottolineare che per poter aderire alla sanatoria il contribuente dovrà espressamente dichiarare di rinunciare ad eventuali procedimenti aperti davanti alle commissioni tributarie. Dalla presentazione di richiesta di adesione alla definizione agevolata si fermano i tempi della prescrizione e decadenza comprese le azioni esecutive. Non rientrano tutte quelle operazioni già in corso di esecuzione.
Cosa e come si paga?
Il contribuente dovrà pagare sicuramente il debito capitale (ossia la tassa vera e propria o i contributi previdenziali e assistenziali o, nel caso di contravvenzioni per violazioni del codice della strada, la multa vera e propria). Bisogna versare anche:
– l’aggio (6%) da calcolare però solo sul capitale e sugli interessi da ritardata iscrizione a ruolo;
– gli interessi da ritardata iscrizione a ruolo;
– le spese eventualmente sostenute per esecuzioni forzate;
Non si dovranno pagare le sanzioni e gli interessi di mora. L'eccezione saranno le multe stradali per le quali chiaramente non potranno essere cancellate le sanzioni in quanto l’oggetto delle multe sono proprio delle “sanzioni amministrative per violazione del codice della strada”. Quindi il beneficio sarà limitato agli interessi oppure sulle maggiorazioni previste per il tardato pagamento.
Nell'istanza il contribuente dovrà altresì indicare se intende pagare tutto in un'unica soluzione o rateizzare e in tal caso scegliere il numero delle rate, al massimo quattro. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del decreto, quindi il 22 giugno 2017, il concessionario della riscossione dovrà comunicare a chi ha fatto domanda l'ammontare dovuto al netto della sanatoria e nel caso, le scadenze delle rate con i relativi importi. Le prime due rate saranno ciascuna pari ad un terzo del dovuto le ultime due pari ad un sesto. le prime tre rate dovranno comunque essere pagato entro il 15 dicembre 2017 mentre la quarta entro il 15 marzo 2018.
Quando e come presentare la domanda?
Il soggetto che vuole aderire alla rottamazione deve presentare l’istanza a Equitalia entro il 22 gennaio 2017 (ossia entro 90 giorni dalla pubblicazione del decreto legge in Gazzetta Ufficiale). La modulistica sarà pubblicata sul sito di Equitalia stessa entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legge. La scadenza è quindi il 7 novembre.
Ha facoltà di aderire alla rottamazione anche chi ha già in corso una dilazione con Equitalia, purché le rate in scadenza dal 1° ottobre al 31 dicembre 2016 vengano pagate. Non verranno comunque rimborsate né compensate le somme già versate a titolo di sanzioni e interessi di mora non più dovuti a seguito della definizione. Questa disposizione ha fatto inevitabilmente molto discutere circa la possibilità che possano esserci debitori di serie A e di serie B ma il governo ha motivato tale scelta come una inevitabile linea di demarcazione dal quale poter riniziare con le nuove regole.
Queste dunque, ad oggi, le principali novità che dovranno essere confermate nell'iter di conversione del decreto legge in legge ordinaria.