• . - Liv.
ISCRIVITI (leggi qui)
Pubbl. Mar, 27 Set 2016

La tutela della immagine personale su Facebook

Modifica pagina

Mattia De Lillo


Il mondo dei social network ha aperto numerose opportunità e vantaggi ma ha portato con sé anche diversi rischi, in particolare per l´immagine personale


Con l’avvento dell’epoca dei social networks, si sono moltiplicate a livello esponenziale le controversie relative alla tutela della propria immagine ed al diritto d’autore.

Iniziamo col dire che la tutela dell’immagine è affidata alla l.n. 633/1941 [1]; più nello specifico, gli artt. 87 e ss. disciplinano i diritti relativi alle fotografie, mentre gli artt. 96 e ss. disciplinano i diritti relativi al ritratto.

L’immagine è definibile come la mera rappresentazione del soggetto, tuttavia, va sottolineato che (al pari del diritto al nome) rappresenta uno dei dati più rilevanti per l’identità personale; proprio per questo, il diritto all’immagine, è annoverato tra i diritti della personalità, i quali sono indisponibili ed intrasmissibili.

Essendo il mondo digitale un luogo virtuale dove spesso e volentieri accade di condividere la nostra immagine, nella stessa Normativa di Facebook (il più grande social esistente), viene segnalato che al momento dell’iscrizione, l’utente, fornisce una licenza non esclusiva, trasferibile, che può essere concessa come sottolicenza, libera da royalty e valida in tutto il mondo, che consente l'utilizzo dei Contenuti PI (di proprietà intellettuale) pubblicati su Facebook o in connessione con lo stesso. La Licenza PI termina nel momento in cui l'utente elimina il suo account o i Contenuti PI presenti nel suo account, a meno che tali contenuti non siano stati condivisi con terzi e che questi non li abbiano eliminati.

Tuttavia, colui che carica le proprie fotografie sul social, non è sfornito di una tutela legale.
La pubblicazione online di una fotografia, non implica che i diritti sull’immagine diventino liberamente sfruttabili da parte di terzi. La concessione fatta con l’iscrizione, infatti, è meramente a beneficio della piattaforma Facebook e non a beneficio di altri.
L’utente rimane titolare dei contenuti delle proprie foto e della propria immagine e per questo, prendere foto personali dal profilo Facebook altrui va a ledere una serie di diritti che possono portare a serie conseguenze legali.
Proprio su questo tema si è rivelata esaustiva ed illuminante la IX Sez. Civile del  Tribunale di Roma con la Sent. n. 12076 del 2015. I giudici romani spiegano che la: “possibilità di utilizzo delle informazioni pubblicate con impostazione “Pubblica” sul social network non costituisce licenza generalizzata di utilizzo e di sfruttamento dei contenuti”. [2]

Da segnalare, inoltre, è il forte rischio di incappare nel reato di diffamazione aggravata.
Esponendo al pubblico scherno la rappresentazione fisica altrui si rischia di recare un pregiudizio al decoro o alla reputazione della persona ritratta.

La tutela dell’immagine personale si articola in una duplice protezione: inibitoria e preventiva.
Per evitare l’abuso da parte di terzi della propria immagine personale, può essere richiesta per via giudiziale la cessazione dello sfruttamento della stessa. In questo modo si otterrà l’inibizione dell’attività abusiva e la prevenzione di eventuali danni  provocati da quest’ultima. Per quanto concerne l’aspetto ripartivo, invece, è fatta salva la possibilità di richiedere un risarcimento del danno extracontrattuale (ex art. 2043 c.c.).

Sono presenti, però, delle eccezioni ai limiti di utilizzo dell’immagine.
La prima è (ovviamente) il consenso del titolare: quest’ultimo potrà decidere se prestare il suo permesso alla pubblicazione o allo sfruttamento della sua figura da parte di terzi.
La seconda è la possibilità di utilizzo, anche senza il previo consenso del titolare, quando: “La riproduzione dell'immagine è giustificata dalla notorietà o dall'ufficio pubblico coperto, da necessità di giustizia o di polizia, da scopi scientifici, didattici o colturali, o quando la riproduzione è collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico.[3]
Questa particolare norma viene spesso invocata da giornalisti che, sentendosi tutelati dal loro diritto di cronaca, frequentemente prendono e sfruttano le immagini social di soggetti divenuti famosi al pubblico, per servizi di stampa o di telegiornale.
Più volte l’Autorità Garante per la protezione dei dati personali ha fatto appello per la conciliazione ed il bilanciamento del diritto di informazione con i diritti a tutela dell’immagine e dell’onore dei soggetti finiti sui quotidiani, cercando in tal modo di impedire il proliferare di dettagli ed immagini lesive della dignità degli stessi. [4]

Per concludere, è per mero tuziorismo che si ricorda che è vietato pubblicare sul social foto di terzi non iscritti allo stesso senza chiedere prima l’autorizzazione. In ogni caso quindi, sarà il consenso del titolare a fungere da discriminante: se questo non sarà prestato si potrà incorrere in un illecito civile o, nei casi più gravi in una querela per diffamazione o per trattamento illecito di dati.

 

[1] Legge sulla protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo utilizzo

[2] Tribunale di Roma IX Sez. Civ. Sent. n. 12076/2015

[3] Art. 97 l.n. 633/1941

[4]Attentato Brindisi: Garante privacy ai media, no a diffusione dettagli e immagini lesive della dignità delle vittime - 19 maggio 2012” su www.garanteprivacy.it