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Pubbl. Mar, 23 Ago 2016

Condono edilizio: è causa di estinzione del reato?

Rossella Torrusio


Il condono edilizio è un istituto temporaneo ed eccezionale, che consente di elidere alcuni o tutti gli effetti derivanti dalla condotta abusiva. Analizziamone la natura giuridica.


Le cause di estinzione del reato si inseriscono nel contesto delle cd. norme di favore. Ciò in quanto l' applicazione di esse consente la produzione di effetti positivi e vantaggiosi per il destinatario. In particolare, le cause di estinzione del reato incidono sulla punibilità in astratto della condotta, elidendola. Ciò si traduce nella impossibilità di irrogare la pena, a fronte della violazione perpetrata. 

Le cause di estinzione del reato si inseriscono nel contesto delle cd. norme di favore. Ciò in quanto l' applicazione di esse consente la produzione di effetti positivi e vantaggiosi per il destinatario. In particolare, le cause di estinzione del reato incidono sulla punibilità in astratto della condotta, elidendola. Ciò si traduce nella impossibilità di irrogare la pena, a fronte della violazione perpetrata. 

In considerazione dei connotati suesposti, può ritenersi che le cause di estinzione del reato comportino una deroga alla normale punibilità dei fatti riconducibili a fattispecie incriminatrici; questo impone la necessità di considerarle quali istituti eccezionali, da contenere entro confini tassativamente individuati dal legislatore.

Oblazione: caratteristiche generali

Tra le cause di estinzione del reato, figura l'oblazione, disciplinata negli artt. 162 e 162 bis c.p. L' oblazione consiste nel pagamento di una somma di denaro, a fronte del quale viene meno la possibilità di irrogare la pena. L'oblazione si distingue in obbligatoria e facoltativa.
La prima è prevista per le contravvenzioni punite con la sola ammenda. In questo caso, la somma da corrispondere è pari ad un terzo del massimo dell' ammenda stabilita dalla legge. L'oblazione facoltativa, invece, va riferita alle contravvenzioni punite alternativamente con l' arresto o l' ammenda. Il legislatore richiede la corresponsione della metà dell' ammenda prevista dal legislatore.

Oblazione e reati edilizi

L'oblazione presenta profili di possibile interferenza con la tematica dei reati edilizi. Infatti, a fronte di condotte violative delle prescrizioni contenute nel T.U. edilizia, è possibile evitare l'irrogazione della pena, previo pagamento di una somma a titolo di oblazione. 

È quanto previsto dal d.l. 30 settembre 2003 n. 269, convertito con legge n. 326 del 2003, recante disposizioni in tema di condono edilizio. Quest' ultimo costituisce istituto eccezionale e temporaneo, caratteristiche riscontrabili anche nelle normative precedenti in materia (il riferimento è alla legge 28 febbraio 1985 n. 47 e alla legge 23 dicembre 1994, n. 724).

Differenze tra condono edilizio e permesso di costruire in sanatoria

Come già detto, il condono edilizio si sostanzia nella possibilità, a fronte del pagamento di una somma, di conservare l' opera abusiva e di scongiurare l'applicazione della pena. La previsione di esso è eccezionale ed è per lo più determinata da finalità di risanamento del bilancio pubblico.

Per maggiore chiarezza, il condono non elide il contrasto della condotta con l'ordinamento giuridico, ma è ispirato da logiche di opportunità contingente. Ciò vale a distinguerlo dal permesso di costruire in sanatoria, subordinato alla verifica di compatibilità tra l'opera già realizzata e la normativa vigente in materia.

Condono edilizio: la natura giuridica

L'art. 32 d.l. 269/03 prevede la possibilità, in conseguenza del condono, di ottenere il rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria delle opere esistenti non conformi alla disciplina vigente.

Il legislatore scinde i due aspetti, amministrativo e penale, coinvolti dalla condotta abusiva. In particolare, l'ottenimento del condono è subordinato al solo presupposto del pagamento dell' oblazione. Questa circostanza elide gli effetti penali della condotta, in ciò riscontrandosi gli aspetti strutturali tipici delle cause di estinzione del reato.

Resta invece impregiudicata la possibilità che dalla condotta scaturiscano conseguenze di tipo amministrativo, scongiurata solo dalla eventuale rispondenza dell'opus ai requisiti urbanistici previsti dalla disciplina del condono. 

Discorso in parte diverso va fatto, invece, per i reati paesistico-ambientali. In questi casi, la sussistenza del vincolo postula il necessario rilascio del parere favorevole delle amministrazioni preposte. Detta circostanza comporta il rilascio del titolo abilitativo in sanatoria e, per l'effetto, l'estinzione del reato.

Con maggiore sforzo esplicativo: a fronte della presenza di un vincolo, la sanabilità amministrativa dell'infrazione è presupposto indefettibile di quella penale. Ciò comporta un effetto estintivo indiretto del reato e, conseguentemente, l'impossibilità di ravvisare una causa di estinzione del reato strictu sensu. In questo caso, la sanabilità penale è infatti l'effetto della compatibilità dell'intervento non autorizzato alla normativa vigente, con ciò elidendosi l'antigiuridicità della condotta e non la mera possibilità di irrogare sanzione.