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Pubbl. Mar, 14 Giu 2016
Sottoposto a PEER REVIEW

Effetti della segnalazione in Centrale dei Rischi di Banca d'Italia e rimedi allo status di cattivo pagatore.

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Raffaele Greco


La Centrale dei Rischi costituita presso la Banca d’Italia è un vero e proprio archivio ove sono censite informazioni riguardanti i rapporti tra le banche, gli intermediari finanziari e la clientela. I dati ivi registrati assumono capitale importanza per chi intende accedere al credito.


1. Che cos’è la Centrale dei Rischi presso Banca d’Italia?

La Centrale dei Rischi costituita presso la Banca d’Italia è un vero e proprio archivio nel quale sono censite periodicamente tutte le informazioni riguardanti i rapporti tra banche e clientela.
L'accesso a tali informazioni consente alle banche ed agli intermediari di valutare l’affidabilità di chi intrattiene od intende intrattenere con esse rapporti negoziali (ad esempio, la concessione di un finanziamento), permettendo agli operatori finanziari di gestire il rischio di credito.

Banche ed intermediari utilizzano la Centrale dei Rischi non solo per aggiornare e monitorare la posizione di rischio dei propri clienti, ma anche per conoscere la posizione di potenziali clienti che intendono contrarre nuovi rapporti ed effettuare valutazioni in ordine al cosiddetto “merito creditizio“.
I dati contenuti in Centrale dei Rischi, pertanto, assumono un ruolo fondamentale nell'agevolare l'accesso al credito degli utenti, sia che si tratti di privati, sia che si tratti di imprese.

Coloro nei cui confronti si rinvengono segnalazioni negative sono solitamente ritenuti dal sistema “cattivi pagatori”. Il che rende difficile, se non impossibile, l'accesso al credito, producendo effetti potenzialmente disastrosi.

Per cui un'oculata politica di gestione dell'esposizione debitoria nei confronti delle banche, nella prospettiva di un sano regime di trasmissione dei flussi informativi alla Centrale dei Rischi da parte degli intermediari, è fondamentale per mantenere in buono stato di salute i rapporti con gli operatori di credito e permette di contrarne di nuovi.

1.1. Fonti normative di riferimento

Il servizio di centralizzazione dei rischi presso la Banca d'Italia è disciplinato dagli artt. 53, coma 1, lett. b), 67, comma 1, lett. b) e 107, comma 2, del Decreto Legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia - T.U.B.), i quali conferiscono al C.I.C.R. (Comitato Interministeriale per il credito ed il risparmio), il potere di emanare disposizioni aventi ad oggetto il contenimento del rischio di credito.
Dall'attuazione di queste disposizioni rinviene la delibera C.I.C.R. del 29 marzo 1994, nonché le istruzioni per gli intermediari creditizi recate nella Circolare n. 139 dell'11 febbraio 1991 con i suoi successivi aggiornamenti.

2. Quali dati sono censiti in Centrale dei Rischi di Banca d’Italia?

Il flusso informativo della Centrale dei Rischi è alquanto variegato. Non attiene, diversamente da quanto comunemente si ritiene, le sole vicende negative dei rapporti cliente – intermediario/banca, bensì tutte le informazioni qualitative e quantitative inerenti i rapporti intrattenuti da un soggetto con ciascun intermediario.
I dati devono essere trasmessi alla Centrale dei Rischi quando ricorrono determinate condizioni in considerazione del valore economico dei singoli rapporti che li rende meritevoli di monitoraggio. In altre parole la trasmissione avviene quando:

  • la sommatoria dell’accordato e/o utilizzato nei crediti per cassa o di firma è pari o superiore a 30.000,00 €;
  • il valore delle garanzie ricevute dall’intermediario è pari o superiore ad € 30.000,00;
  • il valore intrinseco delle posizioni su derivati finanziari è pari o maggiore ad € 30.000,00;
  • vi siano posizioni in sofferenza pari o superiori ad € 250,00  (anche se cedute a terzi dall’intermediario segnalante);
  • vi siano crediti passati a perdita;
  • il valore nominale dei crediti non in sofferenza ceduti a terzi dall’intermediario segnalante sia pari o superiore ad € 30.000,00;
  • l’importo delle operazioni effettuate per conto terzi sia pari o superiore ad € 30.000,00;
  • il valore nominale dei crediti acquisiti per operazioni di factoring, sconto portafoglio pro soluto e cessione di credito è pari o superiore ad € 30.000,00.

I dati sono trasmessi entro il giorno 25 di ogni mese successivo al verificarsi di un evento rilevante mentre, per quanto riguarda le segnalazioni negative inerenti rischi particolarmente gravi (sofferenze, crediti passati a perdita, e di cui si parlerà più approfonditamente nel prosieguo della trattazione), l’aggiornamento dei dati avviene entro 3 giorni dalla variazione dello status della clientela.

2.1. Il trattamento dei dati censiti in Centrale dei Rischi

I dati censiti in Centrale dei Rischi di Banca d’Italia sono estremamente sensibili ed hanno carattere riservato.
Gli intermediari sono sottoposti all’obbligo della riservatezza nei confronti di chiunque sia estraneo all’amministrazione dei rischi. Il trattamento è consentito soltanto agli intermediari i quali, nel rispetto del codice della privacy [1], non sono sottoposti all’obbligo di acquisire il consenso dell'interessato per procedere alle segnalazioni.

Allo stesso segnalato é precluso l’accesso ai dati se finalizzato al loro aggiornamento, rettifica od integrazione. Tuttavia, in qualsiasi momento l'utente ha diritto di visionare i dati e conoscere i flussi informativi che lo riguardano. La richiesta di accesso può essere formulata, gratuitamente, all’intermediario segnalante nonché alla Banca d’Italia. Con la richiesta all'intermediario l’utente può conoscere dettagliatamente i flussi informativi che l'intermediario trasmette a Banca d’Italia. L'accesso ai dati richiesto direttamente a Banca d'Italia consente invece di avere una dettagliata panoramica di tutti i dati censiti in virtù di tutti i rapporti intrattenuti con ciascun operatore di credito.

Nel caso di utente consumatore, la Banca che dovesse rifiutare la sua richiesta di accesso al credito è sempre tenuta a rendere l’informativa dei dati a costui riferiti e censiti in Centrale dei Rischi al fine di consentirgli adeguate valutazioni circa le ragioni del rifiuto [2].

3. Segnalazione in Centrale dei Rischi ed effetti dello status di cattivo pagatore

Prima di procedere oltre è bene sgombrare il campo da una convinzione ricorrente nel sentire comune.
I dati censiti in Centrale dei Rischi non riguardano solo eventi negativi. La Centrale dei Rischi reca informazioni sull'andamento di tutti i rapporti tra clienti e banche/intermediari finanziari.
La Centrale dei Rischi è una proiezione dei rapporti cliente – banca/intermediario che può influire sulla scelta dell’intermediario di concedere o meno nuovo credito. Sicché può dirsi pacifico che la Centrale dei Rischi rappresenta lo stato di salute dei rapporti che l'utente ha col sistema creditizio fornendo indicazioni circa la quantità e, soprattutto, la qualità di detti rapporti.

Ai fini della presente trattazione rilevano le segnalazioni ad “incaglio“, i crediti appostati “a sofferenza” ed il passaggio di crediti in sofferenza “a perdita“.

3.1. Cosa si intende per crediti in incaglio?

Si parla di incaglio per i crediti non onorati dal cliente il quale, trovandosi in una situazione di momentanea difficoltà, ritarda i pagamenti.

L'incaglio è una vicenda negativa di grado inferiore a quelle che analizzeremo più avanti e non dà luogo necessariamente ad una segnalazione. Al verificarsi di una situazione di incaglio l'intermediario è tenuto a compiere una attenta valutazione sullo stato del credito. Una segnalazione d'incaglio compiuta con superficialità potrebbe significare esporre il cliente al rischio di non vedersi accordare nuove linee di credito presso altre banche, pur essendo l’utente del tutto in grado di adempiere le proprie obbligazioni.

I principali presupposti dell’incaglio sono:

  1. inadempimenti continui maggiori di 150 giorni per crediti al consumo di durata inferiore a 36 mesi;
  2. inadempimenti continui superiori di 180 giorni per crediti al consumo di durata superiore a 36 mesi;
  3. inadempimenti continui superiori a 270 giorni negli altri casi.

Una attenta e tempestiva programmazione dei rientri dalle esposizioni può scongiurare l'irrimediabile declino. L’incaglio il più delle volte può costituire il preludio di una segnalazione “a sofferenza” che è di gran lunga più grave ed irrimediabile.

3.2. Cosa sono i crediti a “sofferenza” in Centrale dei Rischi di Banca d’Italia?

Recita testualmente il paragrafo 1.5 delle istruzioni di Banca d’Italia sul sistema centralizzato dei rischi [3]:“nella categoria di censimento sofferenze va ricondotta l’intera esposizione per cassa dei soggetti in stato di insolvenza, anche non accertato giudizialmente, o in situazioni sostanzialmente equiparabili”.
In altre parole si ha sofferenza allorché l’intermediario, compiuta una complessa valutazione della situazione patrimoniale e finanziaria del cliente ritiene il credito di incerta riscossione.

3.2.1. Presupposti della segnalazione a sofferenza

Come anticipato, l’appostazione a sofferenza pretende che l'intermediario compia preliminarmente una valutazione sulla complessiva situazione finanziaria del cliente. Tale segnalazione non può derivare automaticamente dal mero ritardo nel pagamento di un debito. Inoltre, la contestazione del credito da parte del cliente non può mai da sola giustificare l'appostazione a sofferenza.

Dunque, è del tutto evidente che la sofferenza, diversamente dall’incaglio, prescinde da una linea temporale di inadempimento del cliente. La sofferenza è piuttosto legata alla situazione patrimoniale del cliente e, prima di essere segnalata, deve essere preceduta da una vera e propria indagine da parte dell’intermediario.

La Corte di Cassazione [4], ha chiarito che la segnalazione “a sofferenza” richiede un'analisi della complessiva situazione finanziaria del cliente, non potendo scaturire dal mero ritardo nei pagamenti o da un volontario inadempimento. La sofferenza presuppone riscontri di fatto in ordine alla sussistenza di una situazione patrimoniale deficitaria, caratterizzata da grave, non transitoria difficoltà economica che può essere equiparata, ma non necessariamente coincidere, con una situazione di insolvenza [5].
In altre parole, deve trattarsi di uno stato di difficoltà del cliente non transeunte di far fronte alle proprie obbligazioni. Il che impone all’intermediario, prima di procedere alla segnalazione, un'accurata analisi di tutti i possibili indici di tale difficoltà (operatività e stato dei rapporti intrattenuti dal cliente con altre banche; sussistenza o meno di pregresse o contestuali segnalazioni a sofferenza operate da altre banche; ammontare e durata di ritardi nei pagamenti per altri rapporti col medesimo intermediario ovvero intrattenuti con altri intermediari; sussistenza o assenza di protesti ed altri eventi pregiudizievoli a carico del cliente), che siano in grado di prospettare margini di un futuro, anche progressivo, non ritorno ad una condizione di fisiologica della vita finanziaria del cliente.

3.2.2. Obbligo di preavviso di segnalazione a sofferenza

Le banche e gli intermediari finanziari sono obbligati ad informare per iscritto il cliente la prima volta che lo segnalano a sofferenza. L’informativa deve specificare in maniera non equivoca l’imminente appostazione “a sofferenza” del credito [6] e deve pervenire al cliente in tempo utile per consentirgli di assumere ogni determinazione necessaria ad evitare la segnalazione [7].
Il difetto di preavviso è fonte di responsabilità per l'intermediario sul quale grava l'onere di provare l'avvenuta comunicazione, senza poter giovarsi della presunzione di conoscenza dell'art. 1335 c.c. [8].

3.2.3. La segnalazione a sofferenza dei coobbligati (cointestatari, garanti, soci illimitatamente responsabili, ecc.)

L’informativa deve essere trasmessa anche agli eventuali coobbligati per il rapporto oggetto di segnalazione.
A rigore delle istruzioni di Banca d’Italia, ai fini del censimento dei dati in Centrale dei Rischi, si considerano coobbligati:

  1. i cointestatari del medesimo rapporto;
  2. i soci di società di fatto, soci di società di fatto, i soci di società persone (società semplici, società in nome collettivo, soci accomandatari di società in accomandita semplice e per azioni);
  3. soggetti che hanno rilasciato alla banca garanzie reali (datori di ipoteche) o personali (fideiussori).

Pare poossa condividersi la tesi che nega l'automatica segnalazione del coobbligato per l’inadempimento del debitore principale.
Se, come è dato leggere nelle istruzioni di Banca d'Italia, i flussi informativi hanno carattere individuale, si può condividere quanto manifestato dal Tribunale di Nola [9] che esclude l’automatica segnalazione in Centrale Rischi del garante in caso di segnalazione a sofferenza del credito per l'inadempimento del debitore principale.
Al pari del debitore principale, anche la "sofferenza" del coobbligato, dev'essere preventivamente vagliata dalla banca mediante indagini sulla situazione patrimoniale. In altre parole, anche per il coobbligato la segnalazione a sofferenza presuppone una situazione di irreparabile difficoltà tale da rendere particolarmente incerta, anche nei suoi confronti, la riscossione del credito. Solo se l’indagine rivela un rischio specifico di inadempimento l’intermediario può appostare a sofferenza la posizione del coobbligato.

3.2.4. Cancellazione della sofferenza in Centrale dei Rischi di Banca d’Italia

La segnalazione di una posizione a sofferenza non è più dovuta quando:

  1. viene a cessare lo stato di insolvenza o la situazione ad esso equiparabile;
  2. il credito viene rimborsato dal debitore o da terzi;
  3. il credito viene ceduto a terzi;
  4. l’intermediario ha preso definitivamente atto della irrecuperabilità dell’intero credito oppure rinunciato ad attivare o proseguire azioni di recupero;
  5. il credito è interamente prescritto;
  6. il credito è stato oggetto di esdebitazione.

3.3. Cos’è il passaggio di un credito in sofferenza “a perdita”?

E’ l’ultimo stadio. Si tratta di crediti già appostati “a sofferenza” che l’intermediario ritiene non più recuperabili ovvero frazioni di crediti non più recuperabili. Un passaggio di un credito “a perdita” rappresenta la “morte” dei rapporti di credito tra utente ed il sistema bancario.

4. Responsabilità della banca per l’errata o abusiva segnalazione in Centrale dei Rischi di Banca d’Italia

Appare chiaro che l'errata o illegittima segnalazione in Centrale dei Rischi può arrecare al cliente grave pregiudizio.
Indiscutibile rilievo assume la responsabilità della banca/intermediario nei confronti del cliente danneggiato.
Tale responsabilità deriverebbe, in linea di principio, dall'inosservanza dei doveri di diligenza professionale richiesti alla banca nel valutare il ricorrere dei presupposti della segnalazione. La diligenza professionale deve sempre caratterizzare, per la particolare gravità degli effetti che possono derivare al cliente, la trasmissione dei flussi di dati alla Centrale dei Rischi di Banca d’Italia.

Circa la natura della responsabilità, agli esordi del sistema di segnalazioni creditizie, la giurisprudenza ha ritenuto che dall'erronea od illegittima segnalazione alla Centrale dei Rischi della Banca d'Italia non derivasse alcuna forma di responsabilità risarcitoria per l'intermediario. L'evoluzione giurisprudenziale ha poi reso pacifica la responsabilità dell'intermediario sebbene, all'attualità, non sia ancora del tutto pacifica sia la natura di tale responsabilità [10].

Un primo orientamento la inquadra nell'alveo della responsabilità extracontrattuale che si sostanzierebbe nella violazione degli obblighi di riservatezza del cliente nel trattamento dei dati suoi personali, con applicazione delle disposizioni del Codice della Privacy che riconducono l'illecito trattamento dei dati all'art. 2050 c.c.[11].

Non solo. L'erronea o illegittima segnalazione lederebbe altresì l'identità personale del segnalato, nonché la sua libertà di iniziativa economica, la libertà di concorrenza, finanche la lesione dell'altrui politica di gestione del credito [12]

Un secondo orientamento intravede nell'illegittima segnalazione gli estremi della responsabilità contrattuale. L'intermediario che esegue la segnalazione non ricorrendone i presupposti violerebbe gli obblighi di buona fede e di correttezza nascenti dal rapporto intrattenuto col cliente [13].

Non sono isolate le pronunce che depongono per il concorso di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dell'intermediario giacché il segnalante é responsabile della violazione degli obblighi di buonafede oggettiva ex art. 1375 c.c. nell'esecuzione del rapporto, ed é parimenti responsabile dell'illegittimo trattamento dei dati personali del cliente, essendo quest'ultima attività inevitabilmente connessa alla gestione del sistema di segnalazioni in Centrale dei Rischi [14].

V'è infine chi tratta un tertium genus della responsabilità dell'intermediario da illegittima segnalazione, consistente nella responsabilità da false informazioni, ricondotta ora alla responsabilità contrattuale, ora alla responsabilità aquiliana [15].

Quanto alle voci di danno risarcibile, è del tutto pacifico che l'erronea o illegittima segnalazione possa condurre alla liquidazione del danno patrimoniale e del danno non patrimoniale.

Il pregiudizio alla sfera patrimoniale del segnalato deriverebbe dalla circostanza che la notizia lesiva possa restare diffusa per un tempo così ampio da consentirne la percepibilità da parte degli operatori di credito, con limitazioni all’accesso al credito per il segnalato [16]. Il danno non patrimoniale deriverebbe, invece, dalla lesione del diritto all'immagine del segnalato, persona fisica o persona giuridica. Lesione che si concretizza nella diminuzione della considerazione del segnalato da parte dei consociati, etichettato ingiustamente "cattivo pagatore".

Danno non patrimoniale che non può dirsi “in re ipsa”, atteso che sul segnalato incombe l’onere di provare il suo verificarsi. Onere probatorio comunque attenuato dal richiamo all’art. 2050 c.c. e che consente, rispetto alla regola generale dell’illecito aquiliano, di ricorrere a presunzioni semplici unitamente alla liquidazione in via equitativa [17].

Il che segna una linea di confine con quella parte della giurisprudenza di merito orientata a riconoscere la liquidazione di un danno da illegittima segnalazione “in re ipsa”, ossia immediato e contestuale alla segnalazione stessa che legittimerebbe il danneggiato a pretendere il risarcimento senza dover provare il danno subito [18] in base alla circostanza che, in specie, se il danneggiato è un operatore commerciale, diventa automaticamente soggetto non solvibile e non affidabile, con conseguente gravissimo danno non solo alla sua reputazione economica, bensì anche alla sfera della personalità dell’individuo [19].

Non del tutto univoco è poi l'inquadramento del danno da mancato accesso al credito che si verifica quando altri istituti di credito rifiutino le richieste di finanziamento del cliente in ragione della presenza di una segnalazione in Centrale dei Rischi che poi risulti illegittima.Sebbene l'orientamento prevalente depone per la natura patrimoniale della lesione, non mancano affermazioni di senso opposto che ne sottolineano la natura non patrimoniale. Quel che é certo, in ogni caso, è che la condanna dell'intermediario presuppone, in questo caso, che il segnalato dimostri il denegato accesso al credito presso altri istituti di credito a cagione di una segnalazione risultata poi illegittima [20].

5. Come difendersi dall’errata o abusiva segnalazione in Centrale dei Rischi di Banca d’Italia?

E’ a dirsi innanzitutto che le istruzioni di Banca d’Italia prevedono l’obbligo per l’intermediario di ottemperare “senza ritardo agli ordini dell’autorità giudiziaria” riguardanti le segnalazioni trasmesse alla Centrale dei Rischi [21].

L’azione del segnalato può avere ad oggetto non solo la cancellazione di dati illegittimamente censiti in Centrale dei Rischi, bensì la rettifica di tali dati (per esemplificare, segnalazione “a sofferenza” di un credito in condizioni di “incaglio”) nonché il risarcimento dei danni derivanti dall’illegittimo contegno dell’intermediario.

Tra i rimedi ricorre l’Arbitro Bancario Finanziario, con obbligo di adesione dell’intermediario al procedimento promosso dal cliente.

Oltre l’attivazione di un giudizio ordinario di cognizione, al ricorrere dei presupposti, il cliente potrebbe avere interesse ad ottenere dal Tribunale provvedimenti d'urgenza ai sensi dell'art. 700 c.p.c.

Il Tribunale potrà quindi inibire la banca dall’effettuare una preannunciata segnalazione, ovvero condannarla a rimuovere o rettificare la segnalazione effettuata.

E’ stato ritenuto che il ricorso ex art. 700 c.p.c. costituisce l’efficace rimedio per tutelare chi sia stato vittima di un’erronea segnalazione in Centrale Rischi essendo la segnalazione potenzialmente idonea a pregiudicare in modo irreparabile la posizione del segnalato.

D’altronde, allorché si tratti di segnalazione dell’imprenditore, il periculum consiste nel rischio di danno per effetto della segnalazione, atteso che la situazione patrimoniale del censito potrebbe degenerare in senso negativo a causa dell’erronea segnalazione: aggravamento insito nello stesso decorso del tempo necessario per ottenere una decisione sul merito a cognizione piena [22] Naturalmente, occorre che la parte che assume di essere pregiudicata dimostrari fin da principio la sussistenza del nesso causale tra segnalazione in Centrale Rischi e potenziale pregiudizio [23].

[1] Considerate le finalità del trattamento dei dati in Centrale dei Rischi, non sono esercitabili nei confronti della Banca d'Italia i diritti di cui all'art. 7, commi 1, 2 lett. a), b), e c), 3, 4 lett a), del D. Lgs. n. 196/2003

[2] art. 125 Testo Unico Bancario

[3] Circolare Banca d’Italia n. 139 dell’11 febbraio 1991

[4] Cassazione Civile, 1 aprile 2008 n. 7958

[5] Per Cassazione Civile, 16 dicembre 2014, n. 26361:"Ai fini della segnalazione, la nozione di insolvenza non si identifica con quella propria fallimentare, ma si concretizza in una valutazione negativa della situazione patrimoniale, apprezzabile come "deficitaria", ovvero come di "grave difficoltà economica", senza, quindi, alcun riferimento al concetto di incapienza o irrecuperabilità e senza che assuma rilievo la manifestazione di volontà di non adempiere, che sia giustificata da una seria contestazione sull'esistenza del credito".

[6] Tribunale di Verona, 27 maggio 2014, est. dott.ssa Eugenia Tommasi di Vignano.

[7] A.B.F. Milano, 19 aprile 2013:“Nell’ipotesi di invio del preavviso di segnalazione tramite posta ordinaria, anzirché a mezzo raccomandata, l’intermediario rimane gravato dall’onere di provare la conoscenza del preavviso da parte del destinatario, senza potersi avvalere della presunzione di conoscenza di cui all’art. 1334 c.c.”.

[8] A.B.F. Napoli n. 6893/2015 che recepisce quanto statuito da A.B.F. Collegio di Coordinamento, decisione n. 3089/2012

[9] Tribunale di Nola, 11 luglio 2014

[10] Mazzanti L. e Santinelli J., Illegittima segnalazione a sofferenza alla Banca d'Italia: responsabilità civilistica e profili penalistici, 2016, in Il Fallimentarista, www.ilfallimentarista.it

[11] ex plurimis, Tribunale di Catanzaro, 9 maggio 2014

[12] A.B.F. Roma, 6 marzo 2015

[13] Tribunale di Roma, 21 maggio 2014

[14] Tribunale di Verona, 27 maggio 2014, est. dott.ssa Eugenia Tommasi di Vignano, Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 10761 - pubb. 07/07/2014

[15] Tribunale di Mantova, 27 maggio 2008, richiamata da Mazzanti L. e Santinelli J., Illegittima segnalazione a sofferenza alla Banca d'Italia: responsabilità civilistica e profili penalistici, 2016, in Il Fallimentarista, www.ilfallimentarista.it.

[16] Cassazione civile 12929/2007

[17] Cassazione civile 5 marzo 2015, n. 4443

[18] Tribunale di Campobasso, 17 settembre 2015

[19] Tribunale di Roma, 11 agosto 2003

[20] Spolaore P., Danno da segnalazione illegittima in Centrale dei Rischi. Linee dell'A.B.F., 2016, in Rivista di Diritto Bancario

[21] Circolare n. 139/1991, Capitolo 1, Sezione 1, art. 5, comma 5

[22] Tribunale Santa Maria Capua Vetere, 5 febbraio 2006

[23] Tribunale di Nuoro, 11 gennaio 2011