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Pubbl. Gio, 29 Gen 2015

Legge di Stabilità 2015: le novità sulla giustizia e sul processo civile telematico

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Raffaele Giaquinto
AvvocatoUniversità degli Studi di Salerno


Scopriamo le novità in tema di giustizia introdotte con la Legge di Stabilità 2015, pubblicata in Gazzetta Ufficiale lo scorso 29 dicembre 2014.


La Legge di Stabilità 2015 - Legge 23 dicembre 2014, n. 190 - è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 29 dicembre 2014 ed ha portato con sè, come quelle di ogni anno del resto, una serie importante di novità normative che interessano tanto i cittadini quanto i professionisti.

L'obiettivo di questo articolo è quello di permetterci un focus sulle novità introdotte in materia di giustizia, in quanto consentono di valutare l'operato di Governo e Parlamento nelle materie che ci attengono. Seguiranno nelle prossime settimane approfondimenti sugli altri temi rilevanti, come quello del lavoro.

Stanziamento di fondi presso il Ministero della Giustizia
La Legge istituisce presso il Ministero della giustizia un fondo, "con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2015, di 90 milioni di euro per l'anno 2016 e di 120 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017, per il recupero di efficienza del sistema giudiziario e il potenziamento dei relativi servizi, nonché per il completamento del processo telematico".

Ci si appresta dunque alle ultime fasi di un processo che l'ordinamento italiano sta gradualmente digerendo, ovvero l'informatizzazione dei procedimenti civili, essendo da ieri 1 gennaio 2015 divenuto obbligatorio il deposito di una serie di atti in formato telematico (in particolare, gli atti relativi ai procedimenti già pendenti alla data del 30 giugno 2014, ex art. 16-bis, comma 4 del d.l. n. 179/2012).

Ricordiamo che già dal 30 giugno 2014 è stato reso obbligatorio il deposito telematico:
1 - del ricorso per decreto ingiuntivo;
2 - degli atti processuali e i documenti dei difensori delle parti già costituite ed iscritte a ruolo dal 30 giugno 2014;

Dal 30 giugno 2015 diventerà invece obbligatorio il deposito telematico nelle Corti d’appello degli atti processuali e dei documenti dei difensori delle parti già costituite.

Il deposito telematico degli atti introduttivi del procedimento (ricorso o citazione) rimane facoltativo per la parte che intende agire in giudizio, sempre che il Tribunale competente abbia predisposto gli strumenti telematici idonei a consentirlo.

Notifiche a pagamento anche per cause davanti al giudice di pace
Il comma 97, art. 1, della Legge di Stabilità, modifica l'articolo 46 della legge 21 novembre 1991, n. 374 (che istituisce i giudici di pace), aggiungendo al comma 1 un comma 1-bis: «1-bis. Per le notificazioni richieste agli ufficiali giudiziari, i diritti e le indennità di trasferta o le spese di spedizione sono dovuti dal notificante ai sensi delle disposizioni vigenti. Le risorse derivanti dall'attuazione del presente comma restano nella disponibilità del Ministero della giustizia al fine di assicurare la piena funzionalità degli uffici di esecuzione penale esterna [...]».

In questo modo, le notificazioni richieste agli ufficiali giudiziari per i procedimenti davanti ai giudici di pace non saranno più esenti dai diritti e dalle indennità di trasferta o dalle spese di spedizione, come avveniva prima di questa modifica, per le cause di valore inferiore a 1.033 euro.

Investimenti per la sicurezza del Tribunale di Palermo
Il comma 98 della Legge di Stabilità si preoccupa della sicurezza del Tribunale di Palermo, sempre più a rischio di attività terroristiche:"In considerazione delle particolari ragioni di urgenza connesse allo stato della sicurezza degli uffici giudiziari aventi sede nel palazzo di giustizia di Palermo per l'incremento del coefficiente di rischio di attentati, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuati gli investimenti finalizzati alla realizzazione delle strutture e degli impianti di sicurezza necessari."

Il comma successivo impone, ai Ministeri chiamati in causa, di adottare il decreto per gli investimenti da realizzare entro 30 giorni, prevedendo che questo descriva le fasi di attuazione dell'investimento.

Viene, a riguardo, "autorizzata la spesa di 6 milioni di euro per l'anno 2015, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica [...]".

Riduzione del bilancio per alcuni organi di rilevanza costituzionale
Viene altresì previsto che "a decorrere dall'anno 2015, gli stanziamenti iscritti in bilancio per le spese di funzionamento della Corte dei conti, del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali, del Consiglio superiore della magistratura e del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana sono ridotti per gli importi indicati nell'allegato n. 7 annesso alla presente legge."

Riportiamo di seguito i dati delle riduzioni di bilancio così come pubblicati in Gazzetta Ufficiale, consultabile online.

 Allegato 7        
                                              (articolo 1, comma 288) 
 
Riduzione Stanziamenti di bilancio Organi a rilevanza costituzionale 
                        (in migliaia di euro) 
=====================================================================
|           Organo           |    2015    |    2016    |    2017    |
+============================+============+============+============+
|      Corte dei conti       |       5.931|       5.948|       5.997|
+----------------------------+------------+------------+------------+
|  Consiglio di Stato e TAR  |       3.209|       3.252|       3.225|
+----------------------------+------------+------------+------------+
| Consiglio Superiore della  |            |            |            |
|        Magistratura        |         825|         764|         743|
+----------------------------+------------+------------+------------+
|    Consiglio Giustizia     |            |            |            |
|   amministrativa Sicilia   |          35|          36|          35|
+----------------------------+------------+------------+------------+
|           Totale           |      10.000|      10.000|      10.000|
+----------------------------+------------+------------+------------+