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Pubbl. Mar, 29 Mar 2016

Jobs Act e congedi parentali

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Stefania Serafin


Le novità introdotte in materia di congedi parentali dal Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 80: cosa è cambiato?


Con il Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 80, “Misure per la conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro”, vengono modificate alcune regole sulla relazione genitorialità-lavoro. L'entrata in vigore delle misure contenute in questo decreto era inizialmente prevista per il 31 dicembre 2015 ma è stata poi prorogata con la Legge di Stabilità per il 2016.

Tale decreto è particolarmente significativo in quanto vengono toccate tutte le tipologie di congedo, partendo da quelli di maternità, arrivando ai congedi parentali, passando da quelli di paternità. In particolare, in materia di congedi parentali sono state introdotte alcune novità rilevanti.

Ricordando che il congedo parentale consiste nel diritto spettante sia alla madre e sia al padre di godere di un periodo di astensione falcoltativa dal lavoro da ripartire tra i due genitori, con questa riforma può oggi essere fruito sino ai 12 anni di età del figlio, contro gli 8 precedentemente previsti, mantendendo però come riferimento per la durata complessiva del periodo di congedo, la normativa previgente che prevedeva una durata totale di dieci mesi, elevabili a undici mesi (se il padre si astiene per almeno 3 mesi) continuativi o anche frazionati.

Viene introdotta la possibilità di chiedere il congedo su base oraria, e quindi viene data la possibilità ai genitori di scegliere come fruire del congedo parentale, se su base giornaliera o oraria, in relazione alle diverse esigenze della famiglia. Viene anche ridotto a 5 giorni il termine entro cui il lavoratore deve dare preavviso del congedo al datore di lavoro, termine che prima della riforma era di 15 giorni e che viene ridotto ulteriormente a 2 giorni se si decide di fruire di congedo parentale su base oraria.

Per quanto riguarda, infine, il trattamento economico, il decreto prevede l’allungamento, dai 3 ai 6 anni di età del figlio, dell'indennità di congedo parentale senza vincoli di reddito (pari al 30% della retribuzione). Questo sostegno economico si può protrarre sino agli 8 anni qualora il reddito risulti inferiore a circa 16mila euro annui. Il congedo parentale continua però a non poter essere indennizzato se fruito tra gli 8 e i 12 anni del figlio.