Lun, 7 Set 2026 · anno XIII · fascicolo n. 9 ISSN 2532-9871 · riconosciuta ANVUR Assistenza
Rivista scientifica di dottrina
e giurisprudenza
revisione tra pari in doppio cieco
3.975 contributi in archivio
235 autori · 20 settori scientifici
Diventa autore →
Rivista Cammino Diritto Periodico trimestrale · ISSN 2421-7123 · contributo divulgativo Vai al quotidiano →
GIUR-04/ADIRITTO DEL LAVORO Modifica

Jobs Act e congedi parentali

Identificativo
ISSN 2421-7123
Contributo n. 1215
Storia editoriale
Pubblicato il
2.297 letture
Tempo di lettura
2 minuti
354 parole, note escluse
Accesso
Accesso aperto
gli autori conservano i propri diritti
Pubblicato
Abstract

Le novità introdotte in materia di congedi parentali dal Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 80: cosa è cambiato?

Parole chiave congedi · parentali · introdotte · materia

Con il Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 80, “Misure per la conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro”, vengono modificate alcune regole sulla relazione genitorialità-lavoro. L'entrata in vigore delle misure contenute in questo decreto era inizialmente prevista per il 31 dicembre 2015 ma è stata poi prorogata con la Legge di Stabilità per il 2016.

Tale decreto è particolarmente significativo in quanto vengono toccate tutte le tipologie di congedo, partendo da quelli di maternità, arrivando ai congedi parentali, passando da quelli di paternità. In particolare, in materia di congedi parentali sono state introdotte alcune novità rilevanti.

Ricordando che il congedo parentale consiste nel diritto spettante sia alla madre e sia al padre di godere di un periodo di astensione falcoltativa dal lavoro da ripartire tra i due genitori, con questa riforma può oggi essere fruito sino ai 12 anni di età del figlio, contro gli 8 precedentemente previsti, mantendendo però come riferimento per la durata complessiva del periodo di congedo, la normativa previgente che prevedeva una durata totale di dieci mesi, elevabili a undici mesi (se il padre si astiene per almeno 3 mesi) continuativi o anche frazionati.

Viene introdotta la possibilità di chiedere il congedo su base oraria, e quindi viene data la possibilità ai genitori di scegliere come fruire del congedo parentale, se su base giornaliera o oraria, in relazione alle diverse esigenze della famiglia. Viene anche ridotto a 5 giorni il termine entro cui il lavoratore deve dare preavviso del congedo al datore di lavoro, termine che prima della riforma era di 15 giorni e che viene ridotto ulteriormente a 2 giorni se si decide di fruire di congedo parentale su base oraria.

Per quanto riguarda, infine, il trattamento economico, il decreto prevede l’allungamento, dai 3 ai 6 anni di età del figlio, dell'indennità di congedo parentale senza vincoli di reddito (pari al 30% della retribuzione). Questo sostegno economico si può protrarre sino agli 8 anni qualora il reddito risulti inferiore a circa 16mila euro annui. Il congedo parentale continua però a non poter essere indennizzato se fruito tra gli 8 e i 12 anni del figlio. 

Il giudizio dei lettori

Nessun giudizio ancora. Se hai letto il contributo, il tuo è il primo.

Per esprimere un giudizio serve essere iscritti. Accedi — bastano pochi secondi.

Come citare questo contributo

STEFANIA SERAFIN, "Jobs Act e congedi parentali" in Riv. Cammino Diritto, ISSN 2421-7123

ISSN 2421-7123 · accesso aperto
Scarica il PDF

Dello stesso autore

Gli autori

Dello stesso settore

Formazione Cammino Diritto

PREPARAZIONE AL CONCORSO - selezione pubblica, per titoli ed esami, finalizzata a valorizzare, Comune di Cosenza

Corsi online e preparazione ai concorsi con il metodo Cammino Diritto.

Scopri i corsi →

Eventi e bandi