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Pubbl. Ven, 11 Mar 2016

Revoca porto d’armi in seguito alla pubblicazione di una fotografia sul profilo facebook dell’interessato

Fabrizia Rumma


T.a.r. Umbria – Sez. I – Sentenza del 19.02.2016 n. 123 - RIFLESSIONI Può una foto pubblicata sul profilo Facebook causare la revoca della licenza di porto d´armi? (nella specie si tratta di una foto che ritrae il ricorrente con una pistola in mano e con l´invito a farne uso). La situazione di pericolo (ai sensi dell´art. 39 TULPS) non deve integrare un abuso effettivo, ma può essere desunta anche da un caso isolato e meramente probabilistico.


Con la sentenza in rassegna il Tribunale amministrativo regionale dell’Umbria ha rigettato il ricorso presentato dal Sig. M.M. avverso e per l’annullamento del provvedimento emesso dalla Prefettura di Perugia recante la revoca dell’autorizzazione alla detenzione di armi e munizioni di cui il ricorrente era titolare.

Con la sentenza in rassegna il Tribunale amministrativo regionale dell’Umbria ha rigettato il ricorso presentato dal Sig. M.M. avverso e per l’annullamento del provvedimento emesso dalla Prefettura di Perugia recante la revoca dell’autorizzazione alla detenzione di armi e munizioni di cui il ricorrente era titolare.

Tale provvedimento prefettizio è stato emanato in seguito ad una segnalazione operata dai Carabinieri della Città di Castello in ordine ad una fotografia pubblicata sul profilo Facebook del ricorrente, che lo ritrae con una pistola in mano e con l’invito a farne uso.

La decisione si fonda su alcuni aspetti interessanti:

1. Sul provvedimento prefettizio emanato ai sensi dell’art. 39 Tulps

Il provvedimento emanato dalla Prefettura (in materia di porto d’armi, ai sensi dell’art. 39 Tulps[1]) è caratterizzato da particolari esigenze di celerità, per cui rientra in quegli atti per i quali l’Amministrazione procede d’ufficio senza la previa comunicazione di avvio del procedimento[2].  

Difatti, i provvedimenti in materia di detenzione e utilizzo di armi sono rimedi finalizzati a salvaguardare la collettività dal pericolo dell’uso di armi da parte di un soggetto ritenuto in grado di abusarne, e tale tratto caratterizzante fa di loro atti intrinsecamente urgenti.

Il carattere in re ipsa dell’urgenza li priva dell’obbligo della comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell’art. 7 della L. 241/1990[3].

L’esigenza di celerità diviene attuale nel momento in cui si evidenzia un pericolo (attraverso un giudizio prognostico) della compromissione di interessi pubblici, quali ordine e sicurezza pubblica. Il divieto di detenzione di armi riveste natura cautelare e, come tale, è strettamente correlato all’apprezzamento di una condotta che sia rilevante ai fini del pericolo dell’abuso (nel caso di specie, la pubblicazione sul profilo facebook di una foto che raffigura l’interessato con una pistola in mano e con l’invito ad usarla).

Sul punto si riporta testualmente uno stralcio della sentenza in rassegna: “il potere dell’Amministrazione non è sanzionatorio o punitivo, ma è quello cautelare di prevenire abusi nell’uso delle armi a tutela della privata e pubblica incolumità, ragione per cui non occorre un obiettivo ed accertato abuso delle armi, ma è sufficiente la sussistenza di una o più circostanze che dimostrino come il soggetto non sia del tutto affidabile al loro uso.

Ciò detto, l’Amministrazione ha un’ampia discrezionalità nella individuazione delle situazioni che, ai sensi del citato art. 39, siano sintomatiche di un probabile abuso (dell’arma); infatti tale potere prefettizio assurge ad un fine meramente cautelare e preventivo, indi l’unico risultato che il Legislatore si prefigge, attraverso il divieto di porto d’armi, è proprio la prevenzione dell’abuso a tutela della pubblica incolumità.

2. Sulla pericolosità del soggetto desunta dal profilo Facebook

Premesso ciò, i giudici perugini hanno precisato che nel merito dei fatti quanto riportato sul profilo Facebook dell’interessato sia di per sé idoneo a rappresentare una situazione di pericolo.

E precisamente hanno statuito che: “il divieto di detenzione d’armi, avendo la finalità di prevenire la commissione di reati e di fatti lesivi dell’incolumità pubblica, non necessita che l’abuso da cui fare derivare il provvedimento si sia effettivamente verificato, essendo sufficiente che sussista una situazione di potenziale pericolo; l’Autorità di polizia, in definitiva, nella sua discrezionalità può ritenere valutabili anche quei comportamenti che, pur non integrando responsabilità penali, facciano ritenere che sia venuto meno il requisito dell’affidabilità”.

Nella fattispecie concreta l’abuso non si è effettivamente verificato, trattandosi di una situazione isolata e di potenziale pericolo; ma il Legislatore lascia un ampio margine di discrezionalità alla Prefettura tale da far rientrare nell’intento preventivo anche una singola situazione di probabile pericolo, come questa.

Inoltre, precisano i giudici, la licenza di porto d’armi costituisce un provvedimento concessorio[4] (e non mera autorizzazione di polizia) posto in deroga al divieto sancito dall’art. 699 del c.p. e dall’art. 4 della legge n. 110 del 1975; e in tale quadro il controllo effettuato dall’Autorità di P.S.  deve rivestire caratteri di particolare serietà, essendo demandata a quest’ultima l’individuazione del tasso soglia (che varia da caso a caso) superato il quale si considera integrato il pericolo[5].

In conclusione, è rilevante evidenziare che anche una foto (apparentemente innocua) pubblicata sul profilo Facebook possa rappresentare elemento di pericolo tale da far revocare l’autorizzazione al porto d’armi, precedentemente concesso.

Attenzione, dunque, all’uso che si fa dei social network!

***

Il testo della sentenza in commento è reperibile sul portale www.giutizia-amministrativa.it

 

 


[1] L’art 39 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza detta che : “Il Prefetto ha facoltà di vietare la detenzione delle armi, munizioni e materie esplodenti, denunciate ai termini dell'articolo precedente, alle persone ritenute capaci di abusarne”.

[2] Copiosa Giurisprudenza è ormai unanime nell’affermare che in materia di porto d’armi la comunicazione di avvio del procedimento possa essere omessa, ex multis Tar Umbria, 3 Febbraio 2011, n. 47; Tar Marche, 20 Dicembre 2010, n. 3472; Tar Puglia Bari,  22 Luglio 2010,  n. 3146; Tar Calabria Catanzaro, 7 Luglio 2010, n. 1544.

Rientrano nella deroga posta dall’art. 7, ad esempio, i provvedimenti prefettizi in materia di antimafia e le ordinanze contingibili ed urgenti del Sindaco.

[3] L’art. 7 della L. 241/1990 infatti afferma che: “Ove non sussistono ragioni di impedimento derivanti da particolare esigenze di celerità del procedimento, l’avvio del procedimento stesso è comunicato […]”.

[4] Con l’autorizzazione l’Amministrazione riconosce un diritto che già potenzialmente esisteva in capo al soggetto, infatti funzione dell’autorizzazione è rimuovere un impedimento posto dalla normativa all’esercizio di un diritto; mentre la concessione è un provvedimento che fa sorgere in capo al destinatario un diritto ex novo che prima non esisteva neppure in astratto.

[5] In senso conforme Cons. Stato, Sez. III, 19 Gennaio 2015 n. 116: “Il rilascio della licenza di porto d'armi non costituisce una mera autorizzazione di polizia, ma assume contenuto di permesso concessorio in deroga al divieto di portare armi sancito dall'art. 699 c.p. e dall'art. 4 comma 1, l . 18 aprile 1975 n. 110; di conseguenza in tale quadro il controllo effettuato dall' Autorità di pubblica sicurezza viene ad assumere connotazioni particolarmente pregnanti e severe e spetta al prudente apprezzamento di detta Autorità l'individuazione della soglia di emersione delle ragioni impeditive della detenzione degli strumenti di offesa”.