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Pubbl. Ven, 1 Apr 2016

La Corte Internazionale di Giustizia: analisi ed esecutività delle sentenze all´interno dell´ordinamento italiano

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Mattia De Lillo


Lente d´ingrandimento ed analisi sulle funzioni e sulla storia dell´International Court of Justice con particolare riguardo al caso alla sentenza sull´immunità giurisdizionale degli stati ed alla teoria dei controlimiti


Spesso ci si chiede, in caso di controversia di tipo internazionale che riguardi più Stati Sovrani, quale sia la corte da adire per dirimerla. Ebbene, in tal caso, subentra la c.d. Corte Internazionale di Giustizia, prevista dall’art. 7 della Carta dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.

Nel corso della storia, dopo varie esperienze (fortunate o meno) di arbitrato internazionale, si giunge, nel 1945, all’istituzione della Corte Internazionale di Giustizia, un organo delle Nazioni Unite con funzioni di giurisdizione e funzioni consultive. La CIG ha sede all’Aja ed ha carattere fondamentalmente arbitrale. Tutti gli Stati che hanno interesse a risolvere una determinata questione (ricordiamo che i singoli individui non possono adire la Corte), possono deferirla a questa corte ed accettarne come vincolante la decisione e la giurisdizione.

L’art. 36 par. 2 dello Statuto della CIG stabilisce quale sia l’oggetto della controversia che può essere sottoposta al vaglio dei suoi giudici: “ogni controversia di natura giuridica avente ad oggetto: a) l’interpretazione di un trattato; b) qualsiasi questione di diritto internazionale; c) l’esistenza di un qualsiasi fatto che, se accertato, costituirebbe la violazione di un obbligo internazionale; d) la natura o la misura della riparazione dovuta per la violazione di un obbligo internazionale”.

La CIG è composta da un organico di 15 giudici di nazioni diverse in carica 9 anni. Sono eletti dall’Assemblea Generale e dal Consiglio di Sicurezza dell’ONU. Attualmente tra i giudici ne è presente uno italiano: Giorgio Gaja.

Sulla base dell'art. 96 della Carta delle Nazioni Unite e sulla base degli artt. 65 ss. dello Statuto della Corte, quest’ultima può fornire pareri giuridici su richiesta dell’Assemblea Generale o del Consiglio di Sicurezza. Seppure questi pareri non sono vincolanti (a meno che non ci si impegni a renderli tali) non è da sottovalutare l’importante ruolo che hanno svolto nell’attività di interpretazione di norme internazionali e della stessa Carta dell’ONU.

La storia della CIG, ha avuto alti e bassi. Specialmente negli anni della c.d. Guerra Fredda la corte ha avuto scarsa rilevanza a causa dei pochi ricorsi. Inoltre, spesso, ai pochi ricorsi presentati conseguiva il rifiuto di esecuzione della sentenza emessa. Soprattutto le grandi autorità internazionali, URSS e USA, contrapposte quasi su ogni campo, si rivelarono assai ostili alla Corte.

Esempio emblematico di disimpegno verso una sentenza fu quanto successe nel caso delle Attività militari e paramilitari in e contro il Nicaragua (Nicaragua vs. United States, I.C.J. – 1986)(1), dove gli USA, parte soccombente, decisero di disattendere il vincolo arbitrale assunto.

Negli anni più recenti, tuttavia, la CIG, e con essa le sue sentenze, è andata ad assumere sempre più rilevanza e così, nonostante la sostanziale assenza di strumenti di esecuzione coatta delle decisioni arbitrali, l’osservanza di queste ultime può ritenersi relativamente salvaguardata dalle norme di adattamento del diritto interno dello stato.

Ma qui sorge un problema: le sentenze della CIG sono sempre esecutive nel diritto interno?

La Corte Costituzionale della Repubblica Italiana, come sappiamo, è l’organo principe di garanzia costituzionale. Da anni la nostra Corte Costituzionale ha affermato la c.d. Teoria dei Controlimiti applicabile sia al diritto che alle sentenze internazionali. Consiste nell’esclusione dell’esecuzione delle sentenze emesse dai tribunali internazionali (compresa, dunque, la CIG), se quest’ultime contrastino con i principi fondamentali della Costituzione.

Con Sentenza in tema di Immunità Giurisdizionale dello Stato del 03/02/2012 (Germany vs. Italy, I.C.J. – 2012)(2) la CIG, su ricorso dello stato tedesco, accolse la questione di violazione della norma consuetudinaria sull'immunità giurisdizionale degli Stati stranieri da parte dell’Italia.

Sostanzialmente, la Germania lamentava di fronte alla Corte, l’andamento cassazionistico italiano(3) per il quale si reputava prevalente il diritto al risarcimento delle vittime di crimini nazisti sul suo diritto all’immunità giurisdizionale, norma di affermazione consuetudinaria.

Il legislatore emise così la l. 5/2013 "Adesione dell'Italia a convenzione su immunità giurisdizionali di stati e loro beni", con la quale sanciva l'obbligo dei tribunali italiani di rilevare il difetto di giurisdizione  nonché l'ammissione della revocazione per le sentenze riguardanti tale tema e già passate in giudicato.

La Corte Costituzionale Italiana, tuttavia, venne investita della questione di legittimità su tale legge per violazione del diritto alla tutela giurisdizionale protetto dagli artt. 2 e 24 della Cost. Con la, ormai storica, Sent. n. 238/2014(4), la Consulta afferma che: I principi fondamentali dell’ordinamento costituzionale e i diritti inalienabili della persona costituiscano un «limite all’ingresso […] delle norme internazionali generalmente riconosciute alle quali l’ordinamento giuridico italiano si conforma secondo l’art. 10, primo comma della Costituzione» (sentenze n. 48 del 1979 e n. 73 del 2001)” e che: “Essi rappresentano, in altri termini, gli elementi identificativi ed irrinunciabili dell’ordinamento costituzionale, per ciò stesso sottratti anche alla revisione costituzionale”.

La Corte Costituzionale, dunque, ha voluto ribadire che sì, le norme consuetudinarie hanno valenza costituzionale nell’ordinamento, tuttavia, in caso di conflitto con principi fondamentali della Costituzione, queste, non potranno entrare a far parte del diritto interno. Questi controlimiti costituiscono, quindi, una vera e propria difesa giuridica contro tutto ciò che possa andare a minare il nucleo di diritti ontologicamente connessi al concetto stesso di Costituzione, ma anche uno strumento utilissimo per far fronte alle varie visioni di mondi culturali e giuridici differenti.

 

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Note e riferimenti bibliografici

(1)  Attività militari e paramilitari in e contro il Nicaragua (Nicaragua vs. United States, I.C.J. – 1986) 

(2)  Immunità Giurisdizionale dello Stato (Germany vs. Italy, I.C.J. – 2012) 

(3)  Corte Cass. SSUU, Sent. n. 5044/2004 

(4)  Cort. Cost. Sent. n. 238/2014