Gio, 1 Ott 2026 · anno XII · fascicolo IV · mese X ISSN 2532-9871 · riconosciuta ANVUR Assistenza
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Lussemburgo: è finito il paradiso fiscale

AvvocatoUniversità degli Studi di Salerno
Identificativo
ISSN 2421-7123
Contributo n. 116
Storia editoriale
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Abstract

Il Lussemburgo è fuori dalla blacklist dei paradisi fiscali, con vantaggi in termini fiscali e burocratici per le società che con esso sostengono operazioni.

Parole chiave lussemburgo · paradiso · fiscale

Esiste, in economia, una blacklist stilata dai Paesi appartenenti all'Ocse contenente l'elenco degli Stati con particolari regimi fiscali.
In Italia tale lista "nera" è stata  istituita con un decreto ministeriale del 21 novembre 2001 ed è prevista una tassazione pari al 95% per le società che hanno la propria sede all'interno dei Paesi suddetti, e fra questi c'era anche il Lussemburgo, il quale si trovava nell’elenco dei Paesi Black List dal 31 luglio 1929.

Lo scorso 16 dicembre, tuttavia, il Ministro dell'Economia e delle Finanze Padoan ha firmato il decreto attraverso cui le holding lussemburghesi sono state espunte dalla black list.
Il provvedimento è stato emanato alla luce della recente ratifica (ed in esecuzione) del protocollo aggiuntivo fra i due Paesi, il quale ultimo ha adeguato la preesistente Convenzione contro le doppie imposizioni tra l'Italia e il Lussemburgo agli standard internazionali in materia di scambio di informazioni.

In seguito a tale accordo, non potrà essere più opposto il segreto bancario  dalle autorità del Granducato quando l'amministrazione finanziaria italiana richiederà informazioni bancarie e finanziarie relative a un determinato contribuente.
Questo in conseguenza della dichiarazione di non conformità delle società holding lussemburghesi nel 2006 ad opera della Commissione UE, poiché lo Stato del Lussemburgo prevedeva un regime fiscale particolarmente favorevole per alcuni operatori finanziari.

Questa cancellazione semplificherà i rapporti tra gli operatori commerciali italiani e lussemburghesi in quanto non sarà più obbligatoria la comunicazione della black list, che, ad oggi, deve essere resa per le operazioni oltre una certa soglia (500 euro) e con ciò non sarà più applicato né il raddoppio delle sanzioni né dei termini previsto per i Paesi nella "lista nera".
L'uscita del Lussemburgo dalla black list determinerà, dunque, una serie di benefici per i contribuenti.

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GIUSEPPE FERLISI, "Lussemburgo: è finito il paradiso fiscale" in Riv. Cammino Diritto, ISSN 2421-7123

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