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Pubbl. Dom, 21 Feb 2016

Alcol test eseguito in ritardo: conducente assolto.

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Giuseppe Ortolani


Non è certo lo stato di ubriachezza se la prova dell´etilometro è eseguita in ritardo rispetto l´ora del fermo. Per il Tribunale di Termini Imerese con la sentenza del 09 febbraio 2015, c´è incertezza della prova relativa all’entità concreta dell’intossicazione al momento della conduzione del mezzo.


1. La vicenda giudiziaria.

Un giovane alla guida della sua auto veniva fermato da una pattuglia dei Carabinieri alle ore 20:00. I militari, avvertito un forte odore di sostanze alcoliche, decisero di condurlo in caserma per accertare, tramite la prova strumentale dell'etilometro, lo stato di ebbrezza. Il risultato dell'alcol test fu schiacciante. Alla prima misurazione delle ore 20:57 il tasso alcolemico registrato era pari a 2,57g/l , nella seconda delle ore 21:14 era pari ad 2,78 g/l. Il giovane quindi venne denunciato per il reato di guida in stato di ebbrezza ai sensi dell'art. 186, comma 3, lett. C), Codice della Strada.

A conclusione di un elaborato dibattimento dinanzi il Tribunale di Termini Imerese il giovane è stato assolto per non aver commesso il fatto.

La sentenza assolutoria trova il suo fondamento nel fatto che tra il momento del fermo e quello dell'accertamento dell'alcolemia era trascorso molto tempo, tale da non poter provare oltre ogni ragionevole dubbio quale fosse l'esatta concetrazione alcolica al momento del fermo. In sede dibattimentale, infatti, gli agenti accertatori dichiararono che la prova dell'etilometro è stata eseguita con notevole ritardo ovvero 60/75 minuti dopo il fermo.

2. L'accertamento dell'alcolemia.

Come detto, l'istruzione dibattimentale ha dimostrato in modo inconfutabile il ritardo nell'accertamento strumentale dello stato di ebbrezza del conducente. La tempistica altamente dilazionata tra il fermo e l'accertamento rende evidente delle lacune probatorie, di cui non si può non tenere conto ai fini id un corretto inquadramento della vicenda, in ordine all'effettivo tasso di concertazione alcolica al momento in cui l'imputato si trovava alla guida.

Come è noto, la presenza di alcol nel corpo segue un andamento a parabola, parte da valori di ingresso bassi per poi incrementare sino al livello di massima concentrazione e, da li, scendere nuovamente sino all'annullamento. Si tratta della cosiddetta "curva alcolemica" (o curva di Widmark) che ricostruisce in modo certo l'andamento dell'alcol nel sangue, in quando esprime la concentrazione ematica dell'alcol in funzione del tempo di assunzione. Dopo l'ingestione di alcol, tra i 15/40 minuti dalla sua assunzione, l'etanolo passa nel circolo ematico, poco dopo un'ora raggiunge il suo picco, che nelle quattro re successive decresce per ritornare a livello basale (G. Giusti (a cura di), Trattato di medicina legale e scienze affini - Vol. V, Padova, Cedam. 2014, p. 390 ss; G. Giusti,  Manuale di medicina forense, Padova, Cedam, 2008, p. 482 ss).

Nella vicenda in esame, nella prima misurazione delle ore 20:57 era stato riscontrato un tasso pari a 2,57 e in quella delle ore 21:14 un tasso pari a 2,78, quindi è evidente che l'alcolemia era in aumento ovvero in fase di crescita. Ciò lascia presupporre che al momento della guida, vale a dire 60/75 minuti prima della prova dell'etilometro, la tossicocinetica era nella fase iniziale di assorbimento e quindi lontano dal tasso registrato al momento in cui è stato eseguito il test alcolemico.

3. La posizione della giurisprudenza.

Le sopra esposte considerazioni sono avallate anche da recente giurisprudenza di merito e di legittimità in forza del quale la prova con l'etilometro deve essere eseguita il prima possibile, poiché è necessario dimostrare che gli effetti dell'alterazione dovuta all'assunzione di alcool fosse presente al momento della guida (Cass. Pen., sez. IV, sent. n. 18572 del 24.04.3013). Ed ancora, ove l'accertamento del tasso alcolemico sia effettuato a distanza di tempo dal momento del fermo, non si è in grado di comprendere se al momento del controllo l'organismo si trovasse nella fase ascendente della curva alcolemica, ovvero in quella discendente, con conseguente incertezza della prova dell'entità concreta dell'intossicazione al momento della conduzione del mezzo ( Corte d'Appello di Milano, sent. n. 594 del 29.03.2014; Tribunale di Brescia, sent. n. 173 del 10.12.2009, Tribunale di Rovigo, sent. del 22.10.2010).

Da ciò consegue che se l'accertamento del tasso alcolemico sia effettuato a distanza dal momento dal fermo come nella vicenda che ci occupa (60 minuti dopo la prima misurazione e 75 minuti dopo la seconda misurazione), non si è in grado di comprendere, verificare e provare l'effettiva concentrazione alcolica al momento della conduzione del mezzo. Per rimediare a tale ritardo, era (ed è sempre) necessario eseguire un particolare esame clinico, detto appunto "curva alcolemica".

Inoltre, per la rilevanza penale della condotta non soccorre neppure il tradizionale metodo probatorio basato sulle risultanze dei sintomi classici dell'ebbrezza, in quando lo stato di ebbrezza può essere accertato dal Giudice, anche sulla base delle sole circostanze sintomatiche riferite dagli agenti accertatori, ma unicamente con riguardo alla fattispecie meno grave priva di rilevanza penale di cui all'art. 186, comma 2, lett. A), Codice della Strada (Cass. Pen., sent. n. 48026 del 04.12.2009; Cass. Pen., sent. n. 18375 del 19.04.2013)

4. Conclusioni.

Per concludere, l'accertamento del tasso alcolemico avvenuto a distanza di tempo dal momento del fermo e la mancanza di prova dell'entità concreta dell'intossicazione alcolica al momento della conduzione del mezzo e del fermo, ha indotto il Tribunale di pronunciare una sentenza di assoluzione per non aver commesso il fatto.

 

Riferimenti bibliografici

Cass. Pen., sez. IV, sent. n. 18572 del del 24.04.2013;

Cass.Pen., sent. n. 48026 del 04.12.2009;

Cass. Pen., sent. n. 18375 del 19.04.2013;

Corte d'Appello di Milano, sent. 594 del 24.03.2014;

Tribunale di Brescia, sent. n. 173 del 10.12.2009;

Tribunale di Rovigo, sent. del 22.10.2010;

G. Giusti (a cura di), Trattato di medicina legale e scienze affini, Padova, Cedam, 2009;

G. Giusti, Manuale di medicina forense, Padova, Cedam. 2008.