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Pubbl. Gio, 29 Gen 2015

Ddl Madia, cosa prevede per riformare la Pubblica Amministrazione?

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Ambra Di Muro


E´ qui proposta una sintetica analisi dei punti focali del ddl Madia, di riforma organica della P.A., della dirigenza e semplificazione amministrativa.


La recente vicenda di assenteismo dei vigili capitolini, consumatasi nella notte di San Silvestro, ha suscitato indignazione e rinnovate istanze di una riforma della P.A. (delle quali si fa carico il ddl Madia in commento), che intervenga a riorganizzarla, impedendo che simili episodi di malcostume  possano continuare ad intaccare il buon andamento(1) e l'efficienza dell'amministrazione statale.
Il caso ha riproposto, peraltro, l'interrogativo circa l'estensione delle disposizioni sul licenziamento, contenute nel c.d. Jobs Act per il settore privato, anche al settore del pubblico impiego (si pensi, ad esempio, al licenziamento per scarso rendimento). Le dichiarazioni del Governo sul punto, tuttavia, hanno fugato ogni dubbio: le proposte di modifica della disciplina del licenziamento dei dipendenti pubblici saranno inserite tra gli emendamenti al ddl Madia(2), nel quadro del riordino organico della P.A. (il  testo del disegno di legge è in esame, a partire da ieri, nella commissione Affari Costituzionali del Senato), con ciò escludendo la succitata estensione dell'ambito applicativo del Jobs Act.

Riportiamo di seguito una sintetica disamina dei punti focali del disegno di legge delega, individuati dal Governo, finalizzati alla "riorganizzazione dell'amministrazione dello Stato", alla "riforma della dirigenza", alla "semplificazione delle norme e delle procedure amministrative".

  • Riorganizzazione dell'amministrazione dello Stato (art. 7): il disegno di legge prevede una delega al Governo ad adottare decreti legislativi per "modificare la disciplina degli uffici centrali e di quelli territoriali dei Ministeri e degli enti pubblici non economici nazionali, con l'obiettivo di rendere più semplice e leggera l'organizzazione dei pubblici uffici". A tali fini i "principi e criteri cui il legislatore dovrà uniformarsi" mirano a: ridurre gli uffici ed il personale impiegato in attività strumentali, in modo da rafforzare le strutture che forniscono servizi diretti ai cittadini; riarticolare gli uffici regionali, prevedendo la gestione unitaria dei servizi strumentali delle P.A.; prevedere un riassetto dei Corpi di polizia, al fine di meglio coordinarne le funzioni, eliminando inutili "duplicazioni"; trasformare le Prefetture in uffici territoriali dello Stato.
  • Dirigenza pubblica (art.10): il Governo viene chiamato ad istituire un sistema di dirigenza pubblica, articolato in ruoli unificati e coordinati, accomunati da "procedure analoghe di reclutamento" improntate al rispetto di criteri meritocratici. Nel disegno di legge è contemplato, poi, "l'inquadramento dei dirigenti pubblici in tre ruoli unici, rispettivamente dello Stato, delle Regioni e degli enti locali" e l'abolizione della figura dei segretari comunali e provinciali (con inserimento in "apposita sezione ad esaurimento del ruolo unico dei dirigenti" di quanti, alla data di entrata in vigore del decreto, ne abbiano i requisiti e risultino iscritti nel relativo Albo).
    Quanto alle modalità di reclutamento è  previsto un doppio canale di accesso alla dirigenza pubblica attraverso: a) corsi-concorso, con immissione dei vincitori in servizio con la qualifica di funzionari, con obblighi di formazione per i primi quattro anni e "successiva immissione nel ruolo unico previo superamento di un esame"; b) concorso, con immissione a tempo determinato (la durata degli incarichi dirigenziali è triennale, salva ipotesi di rinnovo) e successiva assunzione a tempo indeterminato, previo esame di conferma alla scadenza del termine triennale di durata dell'incarico.
    Il conferimento degli incarichi è stabilito venga operato avendo riguardo alle competenze ed esperienze professionali di ciascun dirigente,  "tenendo conto della complessità organizzativa e delle responsabilità organizzative e delle risorse umane e strumentali". A tal proposito viene in rilievo la previsione di una valutazione dei risultati conseguiti (e della rilevanza degli stessi) dai dirigenti, con la importante limitazione della responsabilità disciplinare ai soli comportamenti effettivamente loro imputabili.
  • Semplificazione delle norme e delle procedure amministrative: quanto al procedimento amministrativo(3), il ddl contempla una ridefinizione dei meccanismi di adozione semplificata del provvedimento. In particolare: a) è proposta la riduzione delle ipotesi di convocazione obbligatoria delle Conferenze di servizi, la revisione dei meccanismi decisionali, la riduzione dei termini di conclusione del procedimento anche attraverso l'utilizzo di strumenti informatici; b) è introdotto - in relazione ai rapporti tra amministrazioni - il silenzio-assenso(4) in ordine all'acquisizione di concerti, assensi e nulla osta che debbano essere rilasciati ai fini della successiva adozione di provvedimenti normativi od atti amministrativi.
    Rispetto alla vigente disciplina, infine, è prevista  una delimitazione più marcata del potere di intervento in via di autotutela da parte dell'amministrazione pubblica.

(1) Costituzionalmente sancito nell'art. 97.

2) Ddl n. 1577 del 23-07-2014; si allega link al testo.

3) Trattasi dell'insieme di atti ed attività posti in essere dalla P.A. e tra loro coordinati ai fini dell'adozione del provvedimento amministrativo.

4) Il silenzio-assenso è una tipologia di silenzio significativo (tale in quanto produce effetti equipollenti a quelli del provvedimento non emesso). Esso è previsto dal legislatore come meccanismo di definizione semplificata del procedimento amministrativo.