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Pubbl. Gio, 29 Gen 2015

Charlie Hebdo: la libertà di manifestazione del pensiero

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Matteo Consiglio


Lo stato democratico ha la sua pietra miliare nel diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero. Charlie Hebdo è una delle tante altre pagine tristi della storia dell´umanità.


Quanto accaduto mercoledì 7 gennaio a Parigi nella redazione Charlie Hebdo è quanto di più riprovevole possa essere ideato e compiuto da una mente umana.

Della vicenda tutti ne sono a conoscenza e questioni religiose e libertà di espressione sono i punti, a mio avviso, che dovrebbero interessare nello sviluppo di un pensiero sull’accaduto.

Ciò che più dovrebbe far riflettere, oltre l’estrema gravità del fatto, è la grave generalizzazione che da queste situazioni può scaturire ed ecco che, allora, risulta facile sentire voci discriminatorie. Lungi da me pensare che solo perché una cellula criminale, quale l’Isis, semina terrore, tutti i loro "connazionali" siano dei criminali a loro volta. E qui mi chiedo, se è possibile che possano ancora far parte di questo tempo discorsi che sono stati la causa della più grave crisi che ha colpito questo mondo.

Ci sarebbe tanto da scrivere, tanto di cui discutere, ma Cammino Diritto, è un portale giuridico ed è di norme che bisogna discutere.

La libertà d’espressione, è tutelata in tutte le moderne carte costituzionali ed è sancita in tutte le carte internazionali delle quali fanno parte i paesi democratici, tra i quali la Francia e la stessa Italia.

In Francia, la libertà di espressione è sancita dagli artt. 10 e 11 della Dichiarazione dei Diritti dell’Uomo e del Cittadino redatta dall’Assemblea Nazionale nel 1789:

  • L’art. 10: Nessuno deve essere molestato per le sue opinioni, anche religiose, purché la manifestazione di esse non turbi l'ordine pubblico stabilito dalla Legge.
  • L’art. 11: La libera manifestazione dei pensieri e delle opinioni è uno dei diritti più preziosi dell'uomo; ogni cittadino può dunque parlare, scrivere, stampare liberamente, salvo a rispondere dell'abuso di questa libertà nei casi determinati dalla Legge.

Le considerazioni da svolgere, per quanto riguarda l'ordinamento francese sono le stesse da svolgere, a riguardo dello stesso tema, per l'ordinamento italiano. In Italia, la libertà di manifestazione libera del pensiero, e di conseguenza di espressione, è sancita all’art. 21 Cost. il quale, al comma 1, recita:

  • “Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione”.

La libertà di manifestazione del pensiero è il fondamento di ogni Stato democratico basato sul pluralismo ideologico e che quindi garantisce la pluralità di espressioni, la pluralità di visioni e la pluralità di opinioni.

La manifestazione del pensiero, trova, come ovvio che sia, dei limiti che sono quelli del rispetto del buon costume e del rispetto di  valori pur costituzionalmente positivizzati, come ad esempio la privacy oppure il segreto giudiziario (quest’ultimo collegato alla non divulgazione di atti che potrebbero determinare un non corretto funzionamento della giustizia).

La libertà di manifestazione del pensiero, viene esercitata anche a mezzo stampa secondo quanto disposto dallo stesso art. 21 Cost., il quale espressamente prevede:

  • al comma 2: “La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure”;
  • al comma 3: “Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell’autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l’indicazione dei responsabili”.

Queste due norme, secondo il chiaro intento dei Padri costituenti, sono la realizzazione della libertà di stampa quale espressione della libertà di manifestazione del pensiero, in quanto, i fini della pubblicazione, non è necessario alcun consenso preventivo ma con il limite del sequestro per quei delitti per i quali la legge sulla stampa lo prevede.